Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3035/2017
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
3^sezione civile
Verbale di udienza del 23.05.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive, richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 23.05.2025 ex art. 127
ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott. Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n. 3035/2017 avente ad oggetto: lesione personale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
ATTRICE
,P.IVA 2 in persona del Sindaco p.t., c.f. ' P.IVA 1 P.I. Controparte_1 quale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fortunata Remaggio, con il quale elettivamente domicilia in Controparte 1 presso il
Servizio Legale -Casa Comunale - Piazza Annunziata
CONVENUTO
'P.IVA 3 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_2 , P.I.
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Edna Borrata, presso il cui studio in Controparte 1 al Parco delle Rose Fabb. 8 int. C, elettivamente domicilia.
CONVENUTO
,, c.f. P.IVA 4 in persona del procuratore speciale, dott. CP 4 Controparte_3
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo
Tortorano, presso il cui studio in Napoli alla Via dei Mille, 40, elettivamente domicilia.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio dinanzi Parte 1
all'Intestato Tribunale, il Controparte_2 , n.q. di gestore del servizio e la Controparte 1 idrico del CP 1 per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi in data 23.06.2015 verso le ore 16,00 circa, in Controparte_1 in Via Gramsci.
Assumeva l'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi richiamate, percorreva a piedi la strada comunale di Via Gramsci, quando improvvisamente rovinava al suolo, a causa della rottura di una tavoletta di legno che copriva un pozzetto fognario, privo di tombino, costituente tale circostanza un pericolo occulto in quanto il pozzetto, non segnalato e/o transennato, era ricoperto da una tavoletta di legno truciolato, che sottoposta al proprio peso si rompeva, provocandone la caduta. Assumeva altresì che, per effetto della caduta riportava una frattura meta- epifisaria distale II e III metatarso, frattura meta epifisaria prossimale IV metatarso e frattura prossimale IV dito, quantificando il risarcimento nella misura di € 20.000,00 o nella diversa quantificazione attraverso una CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto ed in subordine in caso di accoglimento chiedeva riconoscersi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento con conseguenziale riduzione del relativo risarcimento, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì la Controparte_2 con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva,
Controparte_5 quale compagniain via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della assicuratrice per la responsabilità civile, al fine di essere manlevata dalla stessa e, nel merito il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto e non provata, ancora in via gradata chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_5 con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva preliminarmente l'inoperatività della garanzia per non avere, la [...]
,CP 2 provato il pagamento dei premi assicurativi e in via subordinata chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di contenere il risarcimento nei limiti del massimale di polizza di €
1.500.000,00, nel merito e, sulla domanda attorea, chiedeva il rigetto della stessa infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento chiedeva dichiararsi il concorso di colpa ex art. 1227 comma I c.c.; ancora in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1 ovvero accertare e dichiarare una responsabilità pro quota dei convenuti principali, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite, con rivalsa Iva
е Сра.
Veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta da parte attrice nonché disposta CTU al fine di accertare e quantificare le lamentate lesioni.
Successivamente la causa, dopo alcuni rinvii motivati da esigenze di ruolo, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 23.05.2025 con termine di 20 gg prima per note e termine di giorni 5 per note scritte in sostituzione dell'udienza.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente la fattispecie è certamente inquadrabile sia nell'ambito del disposto di cui all'articolo 2043
c.c., sia in quello di cui all'art. 2051 c.c. In ordine alla prima norma (art. 2043 c.c.), tale fattispecie è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui
è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità.
Quanto all'art. 2051 c.c., tale norma presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011).
Nel caso di specie l'attrice ha dedotto che il sinistro si è verificato su una strada pubblica, di proprietà del
Controparte_1 percorsa da un impianto fognario gestito dalla Controparte_2 ed è stato ' '
provocato dalla presenza di una insidia, rappresentata da un pozzetto fognario, privo di tombino e interamente coperto da una tavola di legno truciolato che sottoposta al proprio peso si rompeva.
Controparte_6Ne deriva che il è responsabile della manutenzione dei pozzetti esistenti nel territorio comunale in quanto ente proprietario, da cui discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della situazione di pericolo)" (Cass. civ., sentenza n.
16770 del 21-7-2006).
Del pari è responsabile la società Controparte_2 quale ente gestore del servizio idrico integrato, tenuto alla manutenzione dell'impianto fognario, la cui responsabilità è determinata dalla una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità, ravvisabile nel caso di specie per non essere stato il pozzetto segnalato e/o transennato.
Orbene, alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio ed a fronte delle specifiche contestazioni dei convenuti non può escludersi la ricorrenza in concreto di un pericolo derivante dalla presenza del pozzetto privo di tombino, e della caduta avvenuta all'interno dello stesso, come riferito dai testi di parte attrice escussi, e quindi, caratterizzato da imprevedibilità, insidia o trabocchetto idoneo a fondare la responsabilità dei convenuti.
Insidia imprevedibile ed anche non evitabile con la dovuta diligenza.
Infatti, la testimonianza resa dal teste di parte attorea, signor TE 1 , il quale escusso sui capitoli ammessi della memoria 183 comma VI n. 2 di parte attrice, ebbe a dichiarare: ..omissis... " si è vero. so della circostanza perché in quella zona vivono i miei genitori e fino a poco tempo fa ci vivevo anche io;
si è vero. preciso che in quel periodo vivevo ancora in quella zona;
si è vero. preciso che fino a circa 10 giorni prima il pozzetto era scoperto senza alcuna copertura. Io stesso ho visto la tavola mal ridotta essendo presente al momento della caduta della signora;
si è vero. sotto la tavola non vi era nulla il tombino era senza chiusura;
si è vero. ho visto personalmente la sig.ra cadere nel pozzetto. Preciso che mentre la sig.ra passava sulla tavola, la tavola si è rotta e la sig.ra è finita con il piede sinistro nel tombino;
si è vero. preciso che mi sono avvicinato per soccorrerla e c'erano anche altre persone che però non conosco. Abbiamo aiutato la sig.ra ad uscire dal tombino e ricordo che la sig,ra non riusciva a camminare poi io sono andato via e non so cosa sia successo in seguito. Non so se è stata chiamata l'ambulanza; si è vero non c'era alcun segnale di pericolo;
non ricordo con precisione se avesse piovuto in quei giorni però ricordo che la tavola era marcia."
ebbe a dichiarare: "Sì, è vero. In tali circostanzeIl secondo teste di parte attrice, sig. TE 2 di tempo e di luogo, mi recai sul posto dopo essere stato contattato telefonicamente dalla Parte 1 la quale mi aveva chiesto di accompagnarla in Ospedale perché era caduta in un tombino posto in via Gramsci
CP 6 . Preciso che abito ad una distanza di circa 100 metri dal luogo dell'evento. Quando sono in giunto sul posto ho rinvenuto la s.ra Parte 1 seduta a terra che non riusciva a camminare e si lamentava per il dolore al piede sinistro. Non ho fatto caso alle condizioni in cui versava il tombino in quanto mi sono preoccupato soltanto di accompagnarla all'Ospedale di Pineta Grande. Si è vero. Ho incontrato in diverse occasioni la Parte 1 successivamente al detto evento ed ho potuto constatare che la stessa zoppicava, così come ancora oggi zoppica. Si è vero. La D'DR non esce quasi mai a piedi a causa di dette lesioni che la inducono a zoppicare. La s.ra Parte_1 abita con la figlia a circa 250 metri in linea d'aria di distanza dal luogo dove è caduta. Ricordo che quel giorno era cattivo tempo ma non ricordo se quando giunsi sul posto piovesse o meno.'
Alla luce di tali emergenze istruttorie deve quindi ritenersi che il pozzetto privo di tombino ricoperto della tavola di legno che rompendosi ebbe a causare la caduta della attrice, pericolo occulto, non segnalato e/o transennato, sia da addebitare alla responsabilità del quale ente proprietario e 'Controparte 1
Controparte 2 quale ente gestore ecustode della strada oggetto del sinistro, sia alla responsabilità della tenuto alla manutenzione dell'impianto fognario del comune di Controparte_1.
Identificazione e quantificazione dei danni Per quanto riguarda, poi, la prova delle lesioni subite dall'attrice, risulta versata in atti ampia documentazione
(certificato di pronto soccorso e successivi,) confermata dalla C.T.U. laddove il consulente dr. Persona 1
[...] nel rispondere i quesiti sottopostigli così risponde a) Quali siano state le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa, descrivendone la natura,
l'entità e la compatibilità con la dinamica descritta;
nonché gli eventuali precedenti morbosi influenti sulla validità del periziando al momento del sinistro, tenendone conto nella risposta ai quesiti: in seguito al trauma de quo la sig.ra Parte 1 riportava un trauma contusivo-distorsivo del collo piede e del piede di sinistra con frattura del II, III e IV metatarso e della falange prossimale del IV dito. Tali lesioni si ritengono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo.
b) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata: le lesioni riportate hanno determinato un periodo di malattia di complessivi 47 giorni, di cui i primi 27 giorni da valutare quale temporanea totale, ulteriori 20 giorni di parziale al valore medio del 50%.
c) Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a prioritario riferimento il barème edito dalla CP 7 : con riferimento alle linee guida di valutazione del danno edite dalla CP 7, gli esiti anatomo-algici della frattura del II, III e IV metatarso e della falange prossimale del IV dito a sinistra (con riferimento alla voce tabellare "esiti di frattura delle falangi delle dita del piede" e "esiti di frattura del secondo o del terzo o del quarto metatarso con dolore e limitazione funzionale di grado moderato") andranno valutati in misura del 6% (sei percento).
d) In caso di risposta affermativa al quesito 3, dica il C.T.U. se i postumi permanenti possono essere eliminati in tutto o in parte, con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
ove sussista danno fisiognomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, omettendo ogni valutazione percentuale: le lesioni sono da considerarsi stabilizzate e non necessitano di ulteriore trattamento terapeutico.
e) Se le spese che il periziando dimostri di aver sostenuto in conseguenza del fatto siano state necessarie, utili o superflue, specificandone l'ammontare. Determini le spese future da sostenere: le spese sostenute dalla sig.ra Parte 1 ammontano ad un totale di 11,00 Euro, da ritenersi congrue;
non sono prevedibili ulteriori spese future.
Gli esiti della consulenza appaiono condivisibili in quanto coerenti con le premesse della consulenza tecnica medesima, con la documentazione in atti e con i principali parametri di riferimento. Alla luce di ciò, affermata la responsabilità solidale delle parti convenute nella produzione dell'evento lesivo de quo, deve essere accolta la domanda formulata dall'attrice, e deve procedersi alla liquidazione del danno, sulla scorta delle risultanze della consulenza d'ufficio.
Pertanto, alla luce delle tabelle attualmente in vigore e tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (50), alla medesima spetta la somma complessiva di euro € 13.042,47, così composta: € 7.729,97 quale danno biologico pari ad una percentuale del 6%, € 1.491,48 per I.T.T, € € 552,40 per I.T.P. al 50% ed € €
3.257,62 per danno morale, € 11,00 per le spese mediche documentate.
Sulla somma così ottenuta vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro € 13.042,47, va devalutata al momento dell'illecito (23.06.2025) e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro € 10.787,82) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95). Effettuando tale calcolo all'attrice va pertanto, risarcita la somma di € 14.394,95 comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre agli interessi legali decorrenti dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfacimento.
in persona del Sindaco pro tempore ovvero del legale Conseguentemente, il Controparte 1
,
vanno condannati in solido alla rappresentante p.t., e la Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di del complessivo importo di euro € 14.394,95, oltre interessi Parte 1
legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. sostenute e liquidate.
Controparte_2 , difatti, nel costituirsi in giudizio ha chiesto ed, è stata autorizzata, alla chiamata La
in garanzia della quale compagnia assicuratrice, all'epoca dei fatti, per la responsabilità Controparte_5 civile, al fine di essere manlevata da quest'ultima in caso di soccombenza. A tale fine ha prodotto il contratto di polizza n.34301024 con relativa quietanza di pagamento del premio a mezzo bonifico per il periodo dal
23.07.2014 al 23.07.2015, nonché l'estratto della polizza di responsabilità civile verso terzi.
Dalla polizza in questione si evince che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile verso terzi.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la convenuta Controparte_2 è incorsa in responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e per la quale ha subito condanna al risarcimento. Discende da ciò l'obbligo della compagnia di assicurazioni CP 5 a tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale responsabilità.
In accoglimento della relativa domanda di garanzia proposta dalla Controparte_2 la [...]
Controparte 3, va, dunque, condannata a manlevare, in virtù del rapporto assicurativo intercorso, il primo delle somme innanzi liquidate all'attrice e dovute a titolo risarcitorio per le ragioni di cui sopra pari ad €.
14.394,95,, nonché delle somme di seguito liquidate alla medesima danneggiata a titolo di rifusione delle spese processuali.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento sulla base del decisum (da euro 5.200,00 fino a euro 26.000,00), tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura della controversia, delle ragioni della decisione, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Francesca Luongo che ne ha fatta richiesta.
Le spese e compensi di c.t.u., come liquidate con decreto depositato in data odierna, comprensive dell'acconto in favore del dr. Persona 2 sono poste definitivamente in solido a carico delle parti convenute fermo
,
restando che nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio vi è vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite rispetto all'obbligazione di pagamento delle spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 3035/2017, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del Controparte_1 e della Controparte_2 nella causazione tenuta a manlevare del sinistro descritto in parte motiva e, per l'effetto, li condanna in solido alla CP 8 pagamento in favore dila dell'importo di euro € 14.394,95, a Parte 2 Parte 1
titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_1 [...]2. condanna il in persona del Sindaco e/o legale rapp.te pro tempore e la
Controparte 2, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e che liquida, in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Alfonso Palmieri;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute in solido, fermo restando il vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio ed il diritto dell'attrice al rimborso di quanto dalla medesima anticipato.
4. Accoglie la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_2 e condanna la [...]
Controparte 3 , a tenere indenne la Controparte_2 di quanto eventualmente versato all'attrice a titolo di risarcimento danni, all'Avv. Alfonso Palmieri a titolo di competenze professionali ed al C.T.U. dr.
Raffaele Di Guida.
S. Maria C.V., 23.05.2025
Il Gop dr.Raffaelina Chioccarelli