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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/12/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 797/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/12/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 797/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERUZZO ERIKA e dell'avv. GIUNTI FEDERICO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 C.F._2
LA FOREST DE DIVONNE ANNA, , Controparte_2
MARTINELLI ANTONIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 29/08/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale di per vederla condannare al CP_3 Controparte_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base all'effettivo orario di lavoro asseritamente osservato e quanto percepito;
pagina 1 di 5 - si è costituito in giudizio il convenuto contestando nel merito le difese attoree ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti;
- all'udienza del 19/04/2024 parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per sanare il difetto di procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nonché l'autorizzazione al deposito di atto interruttivo della prescrizione eccepita;
- parte resistente ha evidenziato l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso in esame, richiamando Cass. 22564/2020 e SSUU 4248/2016, ed ha pertanto rilevato l'intervenuta insanabilità del difetto di rappresentanza, opponendosi per il resto alla produzione documentale richiesta dal ricorrente in quanto tardiva e in ogni caso inidonea ai fini interruttivi della prescrizione;
- all'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa insistendo nelle difese;
ritenuto che:
- deve applicarsi alla fattispecie il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso» (cfr. Cass.,
Sez. 1, ordinanza n. 7589 del 16/03/2023; conforme a Cass. n. 29244 del 2021 e Cass.,
Sez. 2 , ordinanza n. 22564 del 16/10/2020);
- il citato art. 182 c.p.c., nella sua formulazione novellata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (c.d. Legge “Cartabia”), applicabile ratione temporis, dispone al comma 1 che
“Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi”
e, al comma 2, che “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
pagina 2 di 5 rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”;
- sebbene le sentenze sopra richiamate siano state emesse in relazione alla norma nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia”, il principio giurisprudenziale enunciato deve ritenersi applicabile anche al caso di specie, dal momento che la riformulazione non ha inciso sull'ambito della sua applicazione – ossia alle sole ipotesi di rilievo officioso – né sull'iter processuale da seguirsi nell'ipotesi in cui il giudice rilevi vizi relativi alla costituzione delle parti;
- il termine perentorio di cui all'art. 182 c.p.c. può essere dunque concesso soltanto qualora sia il giudice a rilevare, nell'esercizio del suo potere officioso di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, così consentendo alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio e dunque rispondendo ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura;
- qualora, invece, il giudice non abbia sollecitato d'ufficio la sanatoria e la parte interessata non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, ma la controparte abbia tempestivamente eccepito la mancanza della procura al difensore o il difetto di rappresentanza, “sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo. Non v'è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire” (cfr. Cass., SU, n. 4248 del 2016; ordinanza n. 22564 del 16/10/2020);
- nel caso in esame, la procura alle liti risulta sì conferita dalla parte ricorrente ai difensori indicati, ma ai fini della sua assistenza e rappresentanza nei confronti di una parte processuale estranea al presente giudizio e, dunque, per un procedimento diverso da quello per il quale l'atto è stato speso, fattispecie nella quale le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ravvisato un'ipotesi di inesistenza della procura
(sentenza 10 maggio 2006 n. 10706);
pagina 3 di 5 - pur a fronte della precisa e tempestiva contestazione da parte della resistente CP_4
circa l'esistenza e la validità di tale procura, la difesa attorea non ha provveduto immediatamente a sanare il vizio, atteso che all'udienza del 13.3.2024 - primo momento utile a tal fine - così come nella successiva del 19/04/2024 (da considerarsi comunque prima udienza, essendo stato concluso solo allora il tentativo di conciliazione) si è limitata a chiedere al Giudice l'assegnazione di un termine per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., anziché produrre una procura alle liti valida ai fini del presente procedimento;
- il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di procura alle liti;
- quanto alle spese processuali, va preliminarmente rilevato che nel caso di specie è da ritenersi parte processuale, in luogo della Sig.ra l'Avv. Erika Parte_1
Peruzzo, la quale ha sottoscritto il ricorso introduttivo e a cui sono pertanto riferibili gli effetti dell'attività processuale svolta nel presente giudizio e conseguentemente del provvedimento giudiziale adottato;
- deve infatti applicarsi nella fattispecie il principio di diritto affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 10706/2006, per cui “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea
a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo” (e successive conformi tra cui, ex multis, Sez. L, ord. n. 15305 del 12/06/2018);
pagina 4 di 5 - cionondimeno, la condotta della difesa attorea - la quale si è comunque adoperata per sanare il vizio rilevato, seppur attraverso un rimedio che, alla luce delle pronunce richiamate, è inapplicabile alla fattispecie – appare in ogni caso costituire esplicazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nel processo e giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di procura alle liti;
• spese integralmente compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/12/2024 nella causa iscritta al n. r.g.l. 797/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERUZZO ERIKA e dell'avv. GIUNTI FEDERICO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DE Controparte_1 C.F._2
LA FOREST DE DIVONNE ANNA, , Controparte_2
MARTINELLI ANTONIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 29/08/2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale di per vederla condannare al CP_3 Controparte_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base all'effettivo orario di lavoro asseritamente osservato e quanto percepito;
pagina 1 di 5 - si è costituito in giudizio il convenuto contestando nel merito le difese attoree ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti;
- all'udienza del 19/04/2024 parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per sanare il difetto di procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nonché l'autorizzazione al deposito di atto interruttivo della prescrizione eccepita;
- parte resistente ha evidenziato l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso in esame, richiamando Cass. 22564/2020 e SSUU 4248/2016, ed ha pertanto rilevato l'intervenuta insanabilità del difetto di rappresentanza, opponendosi per il resto alla produzione documentale richiesta dal ricorrente in quanto tardiva e in ogni caso inidonea ai fini interruttivi della prescrizione;
- all'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa insistendo nelle difese;
ritenuto che:
- deve applicarsi alla fattispecie il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso» (cfr. Cass.,
Sez. 1, ordinanza n. 7589 del 16/03/2023; conforme a Cass. n. 29244 del 2021 e Cass.,
Sez. 2 , ordinanza n. 22564 del 16/10/2020);
- il citato art. 182 c.p.c., nella sua formulazione novellata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (c.d. Legge “Cartabia”), applicabile ratione temporis, dispone al comma 1 che
“Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi”
e, al comma 2, che “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
pagina 2 di 5 rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”;
- sebbene le sentenze sopra richiamate siano state emesse in relazione alla norma nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia”, il principio giurisprudenziale enunciato deve ritenersi applicabile anche al caso di specie, dal momento che la riformulazione non ha inciso sull'ambito della sua applicazione – ossia alle sole ipotesi di rilievo officioso – né sull'iter processuale da seguirsi nell'ipotesi in cui il giudice rilevi vizi relativi alla costituzione delle parti;
- il termine perentorio di cui all'art. 182 c.p.c. può essere dunque concesso soltanto qualora sia il giudice a rilevare, nell'esercizio del suo potere officioso di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, così consentendo alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio e dunque rispondendo ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura;
- qualora, invece, il giudice non abbia sollecitato d'ufficio la sanatoria e la parte interessata non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, ma la controparte abbia tempestivamente eccepito la mancanza della procura al difensore o il difetto di rappresentanza, “sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo. Non v'è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire” (cfr. Cass., SU, n. 4248 del 2016; ordinanza n. 22564 del 16/10/2020);
- nel caso in esame, la procura alle liti risulta sì conferita dalla parte ricorrente ai difensori indicati, ma ai fini della sua assistenza e rappresentanza nei confronti di una parte processuale estranea al presente giudizio e, dunque, per un procedimento diverso da quello per il quale l'atto è stato speso, fattispecie nella quale le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ravvisato un'ipotesi di inesistenza della procura
(sentenza 10 maggio 2006 n. 10706);
pagina 3 di 5 - pur a fronte della precisa e tempestiva contestazione da parte della resistente CP_4
circa l'esistenza e la validità di tale procura, la difesa attorea non ha provveduto immediatamente a sanare il vizio, atteso che all'udienza del 13.3.2024 - primo momento utile a tal fine - così come nella successiva del 19/04/2024 (da considerarsi comunque prima udienza, essendo stato concluso solo allora il tentativo di conciliazione) si è limitata a chiedere al Giudice l'assegnazione di un termine per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., anziché produrre una procura alle liti valida ai fini del presente procedimento;
- il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di procura alle liti;
- quanto alle spese processuali, va preliminarmente rilevato che nel caso di specie è da ritenersi parte processuale, in luogo della Sig.ra l'Avv. Erika Parte_1
Peruzzo, la quale ha sottoscritto il ricorso introduttivo e a cui sono pertanto riferibili gli effetti dell'attività processuale svolta nel presente giudizio e conseguentemente del provvedimento giudiziale adottato;
- deve infatti applicarsi nella fattispecie il principio di diritto affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 10706/2006, per cui “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem', non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea
a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo” (e successive conformi tra cui, ex multis, Sez. L, ord. n. 15305 del 12/06/2018);
pagina 4 di 5 - cionondimeno, la condotta della difesa attorea - la quale si è comunque adoperata per sanare il vizio rilevato, seppur attraverso un rimedio che, alla luce delle pronunce richiamate, è inapplicabile alla fattispecie – appare in ogni caso costituire esplicazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nel processo e giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di procura alle liti;
• spese integralmente compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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