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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 711/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere dott. Lucia Dall'Armellina ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/04/2023, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con l'avv. TERRIN FEDERICO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
(c.f. , con l'avv. PELLEGRIN ELENA Controparte_1 C.F._2
( ) VIA SOLFERINO 59 BRESCIA;
C.F._3 Controparte_2
( VIA SOLFERINO 25121 BRESCIA;
C.F._4
appellato
OGGETTO: “mutuo”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
413/2023 pubbl. il 02.03.2023.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via pregiudiziale e cautelare - sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito - accogliere i motivi dedotti nel presente atto d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 959/2023 del Tribunale di Padova, accogliere le seguenti conclusioni: - condannare i
Sig.ri e in proporzione delle loro quote ereditarie, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento della somma complessiva di € 42.500,00 - in favore della IGnora oltre Parte_1
agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via istruttoria -disporre
C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sottoscrizione di sui Persona_1
documenti prodotti da parte attrice (doc.ti n. 02,03,04 allegati all'atto di citazione introduttivo).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata:
Voglia la Corte d'Appello, verificato quanto sopra esposto, in accoglimento delle ecce-zioni svolte,
In via preliminare: - disporre nuova notifica dell'atto di citazione, ovvero dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'appello; - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, in quanto non appaiono essere state esposte le ragioni e i gravi motivi;
anzi nelle more la IG.ra ha provveduto al pagamento. Nel merito: - rigettare l'appello Pt_1
proposto e confermare la sentenza n. 431/2023 - Tribunale di Padova In via subordinata - qualora
2 fosse accertato che gli appellati siano tenuti a corrispondere qualsivoglia som-ma alla IG.ra
, a seguito della domanda svolta, previa compensazione con le somme corrisposte Parte_1
dalla IGnora alla IGnora anche in via indiretta, condannare gli stessi ex articolo Per_1 Pt_1
752 c.c. al pagamento di quanto effettivamente provato come dovuto, previa fissazione di un termine per l'adempimento degli stessi, con decor-renza di interessi al tasso legale solo per tardivo pagamento rispetto al termine fissato dal giudice. - Confermare in ogni caso la sentenza di primo grado dove non impugnata. In ogni caso, stante l'impugnazione solo parziale della sentenza di primo grado, si chiede la condanna alle spese di lite ed alle competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, in particolare condannando alle spese del primo grado posto che la domanda riconvenzionale in primo grado è stata parzialmente riconosciuta. In via istruttoria si producono i seguenti documenti: Atto di citazione notificato Fascicolo del primo grado Si reiterano le istanze istruttorie già proposte e non ammesse in primo grado. Si insiste per il rigetto della istanza di consulenza grafologica e in caso di ammissione della consulenza tecnica si indica la dott.ssa , quale proprio consulente di parte. Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
ed , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_3 Persona_1
chiedendone la condanna, in proporzione alle loro quote ereditarie, al pagamento della somma complessiva di € 42.500,00.
3 A fondamento della domanda esponeva di aver corrisposto detta somma a titolo di mutuo infruttifero a , madre dei convenuti, mediante distinti Persona_1
versamenti effettuati in data 2.8.2012, 31.1.2014 e 9.1.2017.
Si costituivano in giudizio ed , eccependo, in via CP_1 Controparte_3
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea,
disconoscevano la sottoscrizione della documentazione depositata dall'attrice e contestavano la sussistenza di un obbligo di restituzione. Proponevano, inoltre,
domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 3.009,67, non avendo la stessa provveduto al pagamento di alcune bollette relative ai consumi di un immobile di proprietà della defunta , ma Per_1
in usufrutto all'attrice. Chiedevano, inoltre, in caso di accoglimento della domanda principale, la condanna al pagamento di € 2.189,33 non avendo l'attrice dichiarato la presenza del debito prima dell'accettazione dell'eredità.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e la causa,
istruita documentalmente, veniva definita con la sentenza n. 413/2023 del
02.03.2023, pubblicata in pari data, in cui il Tribunale di Padova rigettava la domanda svolta dall'attrice e accoglieva la domanda svolta in via riconvenzionale
4 dai convenuti, accertando l'obbligo da parte della di pagamento delle Pt_1
utenze relative all'immobile sito a Battaglia Terme (PD), Via Ortazzo n.8.
Rilevava il giudice di prime cure che era onere a carico dell'attore, che agiva per la restituzione di somme date a mutuo, offrire la prova, ex art. 2697, comma 1,
c.c., degli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo della consegna,
ma anche del titolo da cui derivava l'obbligo restitutorio.
Osservava il giudicante che le sottoscrizioni apposte nelle tre scritture private,
apparentemente provenienti da , erano state disconosciute dai Persona_1
convenuti e che all'istanza di verificazione delle scritture svolta ritualmente da parte attrice non era possibile dare seguito non essendo stati depositati gli originali delle stesse.
Né era possibile fondare la pretesa restitutoria sulla scorta della documentazione prodotta atteso che le contabili bancarie attestanti la messa a disposizione delle somme alla da parte dell'attrice non provavano l'esistenza di un obbligo Per_1
restitutorio in capo alla predetta, dal momento che tali somme potevano essere state corrisposte a vario titolo.
Accoglieva, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, relativa al pagamento delle utenze dell'immobile sito in Battaglia Terme (PD), di proprietà
della e in usufrutto all'attrice, limitandosi, tuttavia, ad accertare l'obbligo Per_1
5 di pagamento in capo alla non essendovi prova dell'intervenuto Pt_1
pagamento delle utenze da parte dei convenuti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la quale eccepiva Parte_1
l'illegittimità della sentenza appellata laddove non considerava l'infondatezza e l'irrilevanza del disconoscimento della sottoscrizione di . Persona_1
Lamentava l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che i convenuti avevano disconosciuto solo la sottoscrizione della e non il Per_1
contenuto dei contratti di prestito personale il quale era comprovato dalla documentazione contabile in atti da cui risultavano dazioni di denaro bonificate sul conto corrente della a titolo di prestiti per l'acquisto di immobili. Per_1
Evidenziava l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'aver ritenuto che le predette dazioni configuravano delle donazioni, senza indicare le prove di tale qualificazione, concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 42.500,00 e, in via istruttoria, insisteva perché
venisse disposta CTU grafologica al fine di determinare la veridicità delle sottoscrizioni sui documenti in atti.
Si costituivano nel presente giudizio e , Controparte_1 Controparte_3
i quali, in via preliminare, instavano affinchè venisse ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in quanto mancante dell'avviso di cui all'art. 6 163 n. 7 c.p.c. come richiamato dall'art. 342 c.p.c. nella versione vigente ratione
temporis; rilevavano il mancato deposito del fascicolo di primo grado e il duplicato o la copia conforme della sentenza di primo grado;
ribadivano che oggetto di contestazione non erano solo le sottoscrizioni ma anche il loro contenuto;
precisava parte appellata che nessun animus donandi era stato considerato dal Giudice di primo grado, concludeva come in epigrafe.
1.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni svolte dall'appellante relative alla nullità della citazione per avere l'appellante indicato la formula recante l'invito alla costituzione del convenuto con gli avvertimenti ivi previsti nella versione vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, tale eccezione è
priva di pregio atteso che l'appellato si è costituito tempestivamente, così sanando il predetto vizio e così pure a dirsi in ordine al mancato avviso circa l'obbligatorietà della difesa tecnica posto che l'appellato si è costituito a mezzo del difensore.
Analogamente prive di pregio le eccezioni relative al mancato deposito del fascicolo di primo grado e di copia autentica della sentenza di primo grado atteso che il fascicolo di primo grado – sia quello d'ufficio che quelli delle parti- risulta visibile nel fascicolo telematico, mentre, per quanto riguarda la sentenza, in ogni
7 caso è sufficiente una semplice copia, non richiedendo l'art. 347 c.p.c. la produzione della copia autentica ( Cass. 23395/2015).
2. Nel merito l'appello va rigettato.
Deduce l'appellante che la sentenza non avrebbe considerato che i convenuti hanno solamente disconosciuto la sottoscrizione della e non avrebbero Per_1
anche disconosciuto il contenuto dei contratti di prestito, che, invece, sarebbero comprovati dalle contabili bancarie versate in atti da cui emergerebbero plurimi bonifici bancari disposti dall'attrice in favore della e destinati a fornire la Per_1
provvista per l'acquisto di immobili.
La doglianza non è fondata in quanto gli odierni appellati non solo hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte nei documenti di cui è causa, allegando perizia grafologica, ma hanno pure contestato il contenuto delle scritture negando di avere alcuna obbligazione restitutoria nei confronti dell'attrice (vedasi comparsa di costituzione, fascicolo di primo grado).
Ne consegue che a fronte del disconoscimento delle scritture da parte degli appellati era onere della che intendeva avvalersene al fine di utilmente Pt_1
esperire la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., produrre gli originali delle scritture.
8 Sul punto non appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità
evocata dall'appellante (Cass. ord. 23959/2023 e Cass. ord. 32169/2022) posto che il punto controverso non è già l'ammissibilità dell'istanza di verificazione quanto la sua utile esperibilità, come peraltro già evidenziato dal primo giudice,
resa non possibile dalla mancata produzione degli originali.
Né la prova dei contratti di mutuo può farsi risalire dalle contabili bancarie, in quanto tale documentazione rileva “solamente in punto di prova della consegna
della somma di denaro, non già della sussistenza di un obbligo di restituzione
delle somme ricevute in capo alla mutuataria, dal momento che una somma può
essere corrisposta a vario titolo, tanto più nell'ambito di rapporto familiari quali
quelli sussistenti tra l'attrice e ” (così sentenza di primo grado). Persona_1
3.L'appellante deduce l'illegittimità della sentenza appellata laddove senza alcun fondamento ritiene sussistente l'animus donandi dell'attrice.
Anche tale motivo di appello va respinto per la dirimente considerazione che il giudice di primo grado non ha ritenuto che le somme messe a disposizione alla configurino una donazione, essendosi limitato, correttamente, a ritenere Per_1
non provati i contratti di mutuo e il corrispondente obbligo restitutorio e ad osservare che la dazione delle somme di denaro poteva essere avvenuta a vario titolo.
9 Pertanto, l'affermazione secondo cui il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente
l'animus donandi appare un'interpretazione eccentrica rispetto al tenore della sentenza appellata atteso che tale causa di liberalità neppure è stata delibata dal giudice di primo grado.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Padova n.
413/2023 va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM
147/22, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro
26.001,00 a euro 52.000,00) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale – con riguardo a tale ultima fase si è applicato il valore minimo stante il contenuto meramente riepilogativo degli atti conclusivi).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 413/2023 del
Tribunale di Padova;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 5.200,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, nonché I.V.A e C.P.A come per legge;
3. dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di conIGlio del 07 febbraio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
11 12
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 711/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere dott. Lucia Dall'Armellina ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/04/2023, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con l'avv. TERRIN FEDERICO;
Parte_1 C.F._1
appellante
contro
(c.f. , con l'avv. PELLEGRIN ELENA Controparte_1 C.F._2
( ) VIA SOLFERINO 59 BRESCIA;
C.F._3 Controparte_2
( VIA SOLFERINO 25121 BRESCIA;
C.F._4
appellato
OGGETTO: “mutuo”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
413/2023 pubbl. il 02.03.2023.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via pregiudiziale e cautelare - sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito - accogliere i motivi dedotti nel presente atto d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 959/2023 del Tribunale di Padova, accogliere le seguenti conclusioni: - condannare i
Sig.ri e in proporzione delle loro quote ereditarie, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento della somma complessiva di € 42.500,00 - in favore della IGnora oltre Parte_1
agli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in via istruttoria -disporre
C.T.U. grafologica al fine di determinare la veridicità della sottoscrizione di sui Persona_1
documenti prodotti da parte attrice (doc.ti n. 02,03,04 allegati all'atto di citazione introduttivo).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata:
Voglia la Corte d'Appello, verificato quanto sopra esposto, in accoglimento delle ecce-zioni svolte,
In via preliminare: - disporre nuova notifica dell'atto di citazione, ovvero dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'appello; - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, in quanto non appaiono essere state esposte le ragioni e i gravi motivi;
anzi nelle more la IG.ra ha provveduto al pagamento. Nel merito: - rigettare l'appello Pt_1
proposto e confermare la sentenza n. 431/2023 - Tribunale di Padova In via subordinata - qualora
2 fosse accertato che gli appellati siano tenuti a corrispondere qualsivoglia som-ma alla IG.ra
, a seguito della domanda svolta, previa compensazione con le somme corrisposte Parte_1
dalla IGnora alla IGnora anche in via indiretta, condannare gli stessi ex articolo Per_1 Pt_1
752 c.c. al pagamento di quanto effettivamente provato come dovuto, previa fissazione di un termine per l'adempimento degli stessi, con decor-renza di interessi al tasso legale solo per tardivo pagamento rispetto al termine fissato dal giudice. - Confermare in ogni caso la sentenza di primo grado dove non impugnata. In ogni caso, stante l'impugnazione solo parziale della sentenza di primo grado, si chiede la condanna alle spese di lite ed alle competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, in particolare condannando alle spese del primo grado posto che la domanda riconvenzionale in primo grado è stata parzialmente riconosciuta. In via istruttoria si producono i seguenti documenti: Atto di citazione notificato Fascicolo del primo grado Si reiterano le istanze istruttorie già proposte e non ammesse in primo grado. Si insiste per il rigetto della istanza di consulenza grafologica e in caso di ammissione della consulenza tecnica si indica la dott.ssa , quale proprio consulente di parte. Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
ed , quali eredi di , Controparte_1 Controparte_3 Persona_1
chiedendone la condanna, in proporzione alle loro quote ereditarie, al pagamento della somma complessiva di € 42.500,00.
3 A fondamento della domanda esponeva di aver corrisposto detta somma a titolo di mutuo infruttifero a , madre dei convenuti, mediante distinti Persona_1
versamenti effettuati in data 2.8.2012, 31.1.2014 e 9.1.2017.
Si costituivano in giudizio ed , eccependo, in via CP_1 Controparte_3
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea,
disconoscevano la sottoscrizione della documentazione depositata dall'attrice e contestavano la sussistenza di un obbligo di restituzione. Proponevano, inoltre,
domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 3.009,67, non avendo la stessa provveduto al pagamento di alcune bollette relative ai consumi di un immobile di proprietà della defunta , ma Per_1
in usufrutto all'attrice. Chiedevano, inoltre, in caso di accoglimento della domanda principale, la condanna al pagamento di € 2.189,33 non avendo l'attrice dichiarato la presenza del debito prima dell'accettazione dell'eredità.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e la causa,
istruita documentalmente, veniva definita con la sentenza n. 413/2023 del
02.03.2023, pubblicata in pari data, in cui il Tribunale di Padova rigettava la domanda svolta dall'attrice e accoglieva la domanda svolta in via riconvenzionale
4 dai convenuti, accertando l'obbligo da parte della di pagamento delle Pt_1
utenze relative all'immobile sito a Battaglia Terme (PD), Via Ortazzo n.8.
Rilevava il giudice di prime cure che era onere a carico dell'attore, che agiva per la restituzione di somme date a mutuo, offrire la prova, ex art. 2697, comma 1,
c.c., degli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo della consegna,
ma anche del titolo da cui derivava l'obbligo restitutorio.
Osservava il giudicante che le sottoscrizioni apposte nelle tre scritture private,
apparentemente provenienti da , erano state disconosciute dai Persona_1
convenuti e che all'istanza di verificazione delle scritture svolta ritualmente da parte attrice non era possibile dare seguito non essendo stati depositati gli originali delle stesse.
Né era possibile fondare la pretesa restitutoria sulla scorta della documentazione prodotta atteso che le contabili bancarie attestanti la messa a disposizione delle somme alla da parte dell'attrice non provavano l'esistenza di un obbligo Per_1
restitutorio in capo alla predetta, dal momento che tali somme potevano essere state corrisposte a vario titolo.
Accoglieva, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, relativa al pagamento delle utenze dell'immobile sito in Battaglia Terme (PD), di proprietà
della e in usufrutto all'attrice, limitandosi, tuttavia, ad accertare l'obbligo Per_1
5 di pagamento in capo alla non essendovi prova dell'intervenuto Pt_1
pagamento delle utenze da parte dei convenuti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la quale eccepiva Parte_1
l'illegittimità della sentenza appellata laddove non considerava l'infondatezza e l'irrilevanza del disconoscimento della sottoscrizione di . Persona_1
Lamentava l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che i convenuti avevano disconosciuto solo la sottoscrizione della e non il Per_1
contenuto dei contratti di prestito personale il quale era comprovato dalla documentazione contabile in atti da cui risultavano dazioni di denaro bonificate sul conto corrente della a titolo di prestiti per l'acquisto di immobili. Per_1
Evidenziava l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'aver ritenuto che le predette dazioni configuravano delle donazioni, senza indicare le prove di tale qualificazione, concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 42.500,00 e, in via istruttoria, insisteva perché
venisse disposta CTU grafologica al fine di determinare la veridicità delle sottoscrizioni sui documenti in atti.
Si costituivano nel presente giudizio e , Controparte_1 Controparte_3
i quali, in via preliminare, instavano affinchè venisse ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in quanto mancante dell'avviso di cui all'art. 6 163 n. 7 c.p.c. come richiamato dall'art. 342 c.p.c. nella versione vigente ratione
temporis; rilevavano il mancato deposito del fascicolo di primo grado e il duplicato o la copia conforme della sentenza di primo grado;
ribadivano che oggetto di contestazione non erano solo le sottoscrizioni ma anche il loro contenuto;
precisava parte appellata che nessun animus donandi era stato considerato dal Giudice di primo grado, concludeva come in epigrafe.
1.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni svolte dall'appellante relative alla nullità della citazione per avere l'appellante indicato la formula recante l'invito alla costituzione del convenuto con gli avvertimenti ivi previsti nella versione vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, tale eccezione è
priva di pregio atteso che l'appellato si è costituito tempestivamente, così sanando il predetto vizio e così pure a dirsi in ordine al mancato avviso circa l'obbligatorietà della difesa tecnica posto che l'appellato si è costituito a mezzo del difensore.
Analogamente prive di pregio le eccezioni relative al mancato deposito del fascicolo di primo grado e di copia autentica della sentenza di primo grado atteso che il fascicolo di primo grado – sia quello d'ufficio che quelli delle parti- risulta visibile nel fascicolo telematico, mentre, per quanto riguarda la sentenza, in ogni
7 caso è sufficiente una semplice copia, non richiedendo l'art. 347 c.p.c. la produzione della copia autentica ( Cass. 23395/2015).
2. Nel merito l'appello va rigettato.
Deduce l'appellante che la sentenza non avrebbe considerato che i convenuti hanno solamente disconosciuto la sottoscrizione della e non avrebbero Per_1
anche disconosciuto il contenuto dei contratti di prestito, che, invece, sarebbero comprovati dalle contabili bancarie versate in atti da cui emergerebbero plurimi bonifici bancari disposti dall'attrice in favore della e destinati a fornire la Per_1
provvista per l'acquisto di immobili.
La doglianza non è fondata in quanto gli odierni appellati non solo hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte nei documenti di cui è causa, allegando perizia grafologica, ma hanno pure contestato il contenuto delle scritture negando di avere alcuna obbligazione restitutoria nei confronti dell'attrice (vedasi comparsa di costituzione, fascicolo di primo grado).
Ne consegue che a fronte del disconoscimento delle scritture da parte degli appellati era onere della che intendeva avvalersene al fine di utilmente Pt_1
esperire la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., produrre gli originali delle scritture.
8 Sul punto non appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità
evocata dall'appellante (Cass. ord. 23959/2023 e Cass. ord. 32169/2022) posto che il punto controverso non è già l'ammissibilità dell'istanza di verificazione quanto la sua utile esperibilità, come peraltro già evidenziato dal primo giudice,
resa non possibile dalla mancata produzione degli originali.
Né la prova dei contratti di mutuo può farsi risalire dalle contabili bancarie, in quanto tale documentazione rileva “solamente in punto di prova della consegna
della somma di denaro, non già della sussistenza di un obbligo di restituzione
delle somme ricevute in capo alla mutuataria, dal momento che una somma può
essere corrisposta a vario titolo, tanto più nell'ambito di rapporto familiari quali
quelli sussistenti tra l'attrice e ” (così sentenza di primo grado). Persona_1
3.L'appellante deduce l'illegittimità della sentenza appellata laddove senza alcun fondamento ritiene sussistente l'animus donandi dell'attrice.
Anche tale motivo di appello va respinto per la dirimente considerazione che il giudice di primo grado non ha ritenuto che le somme messe a disposizione alla configurino una donazione, essendosi limitato, correttamente, a ritenere Per_1
non provati i contratti di mutuo e il corrispondente obbligo restitutorio e ad osservare che la dazione delle somme di denaro poteva essere avvenuta a vario titolo.
9 Pertanto, l'affermazione secondo cui il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente
l'animus donandi appare un'interpretazione eccentrica rispetto al tenore della sentenza appellata atteso che tale causa di liberalità neppure è stata delibata dal giudice di primo grado.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Padova n.
413/2023 va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM
147/22, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro
26.001,00 a euro 52.000,00) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale – con riguardo a tale ultima fase si è applicato il valore minimo stante il contenuto meramente riepilogativo degli atti conclusivi).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 413/2023 del
Tribunale di Padova;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 5.200,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, nonché I.V.A e C.P.A come per legge;
3. dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di conIGlio del 07 febbraio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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