Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2025, proposto da:
- -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Tomasicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'interno;
- Prefettura-U.T.G. di Barletta-Andria-Trani;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. II, pubblicata il 25.01.2021, n. -OMISSIS-;
con conseguente declaratoria di nullità, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il 26.10.2021, a firma del Prefetto di Barletta-Andria-Trani;
- del decreto del Prefetto di Barletta-Andria-Trani del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto a essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con riserva, ove occorra, della proposizione di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
del diritto della società ricorrente alla corretta ed integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella predetta sentenza;
nonché, in subordine, ove occorra e previa conversione del rito, per l’annullamento
del decreto prefettizio innanzi citato del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e, ove occorra e previa riunione del presente ricorso con quello rubricato al ruolo generale n. -OMISSIS-/2021, anche del già impugnato, con separato ricorso, provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura-U.T.G. di Barletta-Andria-Trani;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN OR e uditi per le parti i difensori l'avv. Antonio Deramo, su delega dell'avv. Emanuele Tomasicchio, per la Società ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale;
Premesso che:
- -OMISSIS- s.r.l. ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-/2021 – con la quale è stata annullata un’informativa interdittiva antimafia di cui è stata destinataria la ricorrente con provvedimento della Prefettura di Barletta-Andria-Trani (BAT) emesso nel 2020 – nonché per l’annullamento dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottati dalla stessa Autorità prefettizia;
- si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’interno e la Prefettura-U.T.G. di Barletta-Andria-Trani;
Considerato che:
- con precedente, distinto e connesso ricorso, iscritto al ruolo generale n. -OMISSIS- del 2021, la Società ricorrente ha impugnato il citato provvedimento della Prefettura di BAT prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- con sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, in accoglimento del gravame proposto, il richiamato atto prefettizio è stato annullato;
- all’udienza del 14 aprile 2026, l’odierno ricorso è stato trattenuto in decisione, dopo aver preso atto – come da verbale – del sopravvenuto difetto d’interesse della ricorrente ad una decisione di merito, in ragione dell’intervenuta pronuncia satisfattiva di cui al predetto ricorso connesso;
Ritenuto che:
- per quanto esposto sopra, il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
- le spese di lite possano essere compensate avuto riguardo all’evoluzione processuale della vicenda, nonché alla natura in rito della presente decisione e alla giurisprudenza della Sezione in analoghi casi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN OR, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN OR | IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.