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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2206 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) il 01.01.1962 (Codice Parte_1 fiscale brasiliano n. ); (C.F.: ); C.F._1 C.F._2
, nato a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) il 15.05.1986 Parte_2
(Codice fiscale brasiliano n. ); (C.F.: ); C.F._3 C.F._4
, nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) il 13.04.1987 (C.F.: Parte_3
; C.F._5
, nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) l'11.01.1988 (Codice Parte_4 fiscale brasiliano n. ), (C.F.: ; C.F._6 C.F._7 tutti rappresentati, assistiti e difesi, anche disgiuntamente tra loro dall´Avv. Nicola Tritto (C.F.:
) e dall´Avv. Stabilito Luigi Minari (C.F.: ) C.F._8 C.F._9 elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di Catanzaro, via
Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 22 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , nato nel Comune di Persona_1
Castrovillari (CS) il 17.06.1876 (doc. n. 1), il quale emigrato in Brasile non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 2); contraeva matrimonio con e dall'unione Controparte_2
1 coniugale nasceva il 05.01.1910 (doc. n. 3). Successivamente nasceva il Persona_2
05.09.1935 , figlia naturale di (doc. n. 4). Persona_3 Persona_2
Dall'unione di fatto tra e nasceva il 19.11.1958 Persona_3 Persona_4
(doc. n. 6) e successivamente il 01.01.1962 nasceva Persona_5 Parte_1
(doc. n. 7), odierna ricorrente, entrambi legittimate in data 24.02.1964 in forza del
[...] matrimonio avvenuto fra i genitori (doc. n. 5), passando la sig.ra a Persona_5 chiamarsi Persona_6
In data 08.07.1978 contraeva matrimonio con Per_5 Persona_6 Persona_7
(doc. n. 8) e dalla suddetta unione coniugale nasceva l'11.01.1988 (doc. n. Parte_4
9), odierna ricorrente.
In data 13.12.1984 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_8
(doc. n. 10) e dalla unione coniugale nasceva il 15.05.1986
[...] Parte_2
(doc. n. 11) odierno ricorrente e il 13.04.1987 (doc. n. 12)
[...] Pt_3 Parte_2 odierna ricorrente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa iure Persona_1 sanguinis alla propria figlia e da lei a tutti i propri discendenti sino agli attuali Persona_2 ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_1 relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato in [...] il [...] nel Comune di Castrovillari, provincia di
Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo
, nato nel Comune di Castrovillari (CS) il 17.06.1876, il quale non aveva mai Persona_1 perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria figlia . Persona_2
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato
2 costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale, ancora, in questa sede richiamare le due recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU. nn. 25317 e 25318 relative agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti;
la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
3 4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n.
3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né l'ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_5
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_6 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
Tutto ciò premesso, la domanda deve essere accolta e, stante la natura delle questioni trattate e le ragioni della decisione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) l'1.01.1962 (Codice fiscale Parte_1 brasiliano n. ); C.F._1
, nato a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) il 15.05.1986 (Codice Parte_2 fiscale brasiliano n. ); C.F._3
, nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) il 13.04.1987; Parte_3
, nata a [...], Stato di Sao Paulo (Brasile) l'11.01.1988 (Codice Parte_4 fiscale brasiliano n. ). C.F._6
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.2.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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