Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 3890/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Walter Gulotta.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle annualità 2019 e
2020 dell'indebito contestato con il provvedimento del 9/03/2020.
Dichiara l'illegittimità dell'indebito contestato con provvedimento del
9/03/2020 e relativo all'annualità 2018 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di assegno CP_1
sociale n. 04915800 categoria AS., esponeva che l' convenuto con nota del CP_1
9/03/2020 gli aveva contestato l'esistenza di un indebito afferente al periodo dal febbraio 2018 al marzo 2020, di ammontare complessivo pari ad € 7.379,34; lamentava l'illegittimità del succitato provvedimento per carenza di motivazione, sostenendo inoltre l'irripetibilità delle somme richieste per assenza di dolo e per legittimo affidamento su di esso ingeneratosi.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 09.03.2020 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o CP_1
successivi relativi al presunto indebito di €. 7.379,34= del Sig. e per Parte_1
l'effetto, disapplicarli”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
evidenziando che l'indebito oggetto di causa era maturato per carenza dei requisiti reddituali, per avere il ricorrente percepito negli anni dal 2018 al 2020 la pensione di vecchiaia cat. VO n. 14045104; esponeva tuttavia che a seguito di un'ulteriore ricostituzione d'ufficio (relativa sia agli anni oggetto di causa che ad anni precedenti) effettuata il 21/09/2022, era maturato un credito in favore del ricorrente pari ad €
12.586,85, che andava a compensare integralmente l'indebito e, pertanto, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 31/05/2024, l' riconosceva l'illegittimità dell'indebito CP_1
contestato in relazione agli anni 2019 e 2020, chiarendo altresì di avere ripristinato i ratei di prestazione afferenti a tali annualità con il successivo provvedimento di ricostituzione del 21/09/2022, mentre sosteneva la piena legittimità dell'indebito
2 relativamente all'annualità 2018; parte ricorrente nulla contestava in ordine alle affermazioni dell' relative all'indebito maturato nelle annualità 2019 e 2020, e CP_1
insisteva pertanto nella declaratoria di illegittimità dell'indebito relativo all'anno
2018, giacché indebitamente compensato con crediti maturati negli anni precedenti.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve, in primo luogo, osservarsi come l'indebito per cui è causa scaturisca dalla corresponsione in favore del ricorrente di ratei di assegno sociale n. 04915800 categoria AS., asseritamente non dovuti a causa della carenza del requisito reddituale, per il periodo dal febbraio 2018 al marzo 2020, di ammontare complessivo pari ad €
7.379,34, in particolare pari ad € 3.307,98 per l'anno 2018; € 3.307,98 per l'anno
2019; € 763,38 per l'anno 2020.
Come sopra ricordato, all'udienza del 31/05/2024 l' ha espressamente CP_1
riconosciuto l'illegittimità dell'indebito contestato in relazione agli anni 2019 e 2020, chiarendo altresì di avere provveduto a ripristinare integralmente i ratei di prestazione relativi alle succitate annualità con il successivo provvedimento di ricostituzione del 21/09/2022 (cfr. all. “nota a credito” all. in memoria , con CP_1
conseguente annullamento in parte qua dell'indebito indicato nel provvedimento del
9/03/2020.
Siffatta circostanza, pacificamente riconosciuta dal ricorrente nella stessa udienza, determina il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e conduce alla parziale declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione all'indebito relativo alle annualità 2019 e 2020.
Ciò posto, deve dunque vagliarsi la legittimità dell'indebito contestato dall' con il provvedimento del 9/03/2020 in relazione all'annualità 2018, di CP_1
ammontare pari ad € 3.307,98.
Giova allora rammentare la disciplina dell'assegno sociale, contenuta nella
Legge n. 335/1995, la quale all'art. 3, comma 6, prevede “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un
3 assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale…”.
Dalla disposizione succitata emerge, pertanto, che l'accesso al beneficio economico è riservato a quei soggetti che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali.
Chiarita brevemente la cornice normativa di riferimento, va poi osservato come l'assegno sociale vada ricondotto nell'alveo delle prestazioni aventi matrice assistenziale, avendo la Suprema Corte recentemente chiarito che “In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128 richiamato dalla L.
n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività
4 relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
9. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale” (Cfr. Cassazione n. 13916 del 2021; Cass. n. 16088 del 2020).
Acclarata la natura assistenziale dell'assegno sociale, ne consegue che la ripetizione di ratei di prestazione indebitamente erogati non avviene mediante l'applicazione della generale regola codicistica contenuta nell'art. 2033 c.c., ossia l'“incondizionata ripetibilità dell'indebito”, bensì attraverso la regola, propria di tale sottosistema assistenziale, che esclude il recupero delle somme in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul punto deve, invero, rammentarsi il consolidato orientamento della Corte
Cassazione, secondo cui “in termini generali, questa Corte ha sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel CP_2 settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
5 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Pertanto, con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, nell'ambito del quale deve ricondursi la fattispecie in esame, i ratei indebitamente erogati dall' sono legittimamente ripetibili solo a CP_1
partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che escludano la situazione di affidamento dell'accipiens (erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun
6 rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, dolo comprovato dell'accipiens).
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha poi chiarito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già conosce (cfr. Cassazione civile sez. VI, CP_1 CP_1
30/06/2020, n. 13223).
Ciò posto, nella specie, va anzitutto rilevato come nessuna condotta dolosa risulti addebitale all'odierno ricorrente, giacché l' convenuto, pur avendone CP_1
l'onere, non ha fornito specifiche allegazioni o prove sul punto.
Sotto altro profilo, l'indebito contestato dall' per l'anno 2018 appare CP_1
pure irripetibile in quanto il superamento della soglia reddituale stabilita per fruire dell'assegno sociale sarebbe stato provocato dalla percezione da parte del ricorrente della pensione di vecchiaia cat. VO n. 14045104, la quale veniva erogata direttamente dall' convenuto, trattandosi pertanto di un dato reddituale da CP_1
quest'ultimo cosciuto o comunque conoscibile (cfr. “estratti telematici pensione inps” all.ti in memoria di costituzione).
Alla luce di tali considerazioni, poiché l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, va dichiarata l'illegittimità dell'indebito contestato dall' con provvedimento del 9/03/2020, in relazione all'annualità 2018 di CP_1
ammontare pari ad € 3.307,98, e, per l'effetto, l' convenuto va condannato a CP_1
restituire quanto eventualmente trattenuto a tal titolo sull'assegno sociale n.
04915800 categoria AS.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e con distrazione in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
7 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 25/03/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
8