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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6684/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6684/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA CAVALLI, 36 10138 TORINO presso lo studio dell'avv.
DE DA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente e come da note del 21 novembre 2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in ROMANIA il 17/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
***
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale in Italia dei ricorrenti (cfr. doc. certificato di residenza in atti). Quanto all'individuazione della legge applicabile, occorre fare riferimento al Regolamento UE n.
1259/2010 applicabile a far data dal 21 giugno 2012. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, a norma dell'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio “a) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro” che, a norma del successivo art. 374 “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
La normativa rumena richiamata è da ritenersi compatibile con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dall'art. 12 del Reg. UE 1259/2010 anche laddove non prevede che la pronuncia del divorzio debba essere preceduta da un periodo di separazione, così come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è sufficiente l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. 25.7.2006 n. 16978).
Inoltre, si dà atto che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile;
Appena il caso di precisare che la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio
2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea
(tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal Regolamento siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Si dà atto dell'accordo in merito alla condizione relativa al cognome della sig.ra, la quale riassumerà il cognome di origine ( ); risulta infatti conforme alla disposizione rumena invocata Per_1 dalle parti (posto che l'articolo 24 della legge n.218/1995 stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto),
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e ;
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
i coniugi siano autorizzatati a vivere separati con gli obblighi di legge. che la signora ha venduto la proprietà della già casa coniugale con Persona_2 autorimessa sita in Montalenghe (TO), Via Don Giacomo Arvat n. 10, al marito Parte_2
, che ha accettato ed acquistato il predetto immobile.
[...] che la già casa coniugale, oggetto di compravendita tra i ricorrenti di cui al punto precedente, è gravata da mutuo fondiario contratto dalla signora . Il predetto mutuo residuo alla Parte_1 data del rogito era pari ad € 107.894,94, che il signor si accolla di pagarlo Parte_3 alla in estinzione del mutuo Controparte_1 suindicato, alle condizioni e con le modalità previste dal succitato contratto prodotto. che la signora – con il consenso del marito - si è già allontanata casa Persona_2 coniugale portando con sé i propri effetti personali e non e, conseguentemente, ha provveduto al cambio di residenza.
che i ricorrenti affermano di avere regolato e definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, ad oggi di non avere nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/o causa, ad eccezione di quanto previsto nelle condizioni congiunte sopra elencate in punto mutuo residuo fondiario afferente all'immobile già casa coniugale.
che le parti affermano allo stato di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e/o alimenti.
Dà atto che le parti concordano che le compensi professionali dell'Avv. Loredana Fedele in merito alla presente procedura saranno a carico esclusivo del signor , come da Parte_3 conferimento d'incarico sottoscritto.
DISPONE che la riassuma il suo cognome d'origine. Pt_4
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6684/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA CAVALLI, 36 10138 TORINO presso lo studio dell'avv.
DE DA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente e come da note del 21 novembre 2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in ROMANIA il 17/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio non sono nati figli.
***
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale in Italia dei ricorrenti (cfr. doc. certificato di residenza in atti). Quanto all'individuazione della legge applicabile, occorre fare riferimento al Regolamento UE n.
1259/2010 applicabile a far data dal 21 giugno 2012. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, a norma dell'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio “a) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro” che, a norma del successivo art. 374 “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
La normativa rumena richiamata è da ritenersi compatibile con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dall'art. 12 del Reg. UE 1259/2010 anche laddove non prevede che la pronuncia del divorzio debba essere preceduta da un periodo di separazione, così come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è sufficiente l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. 25.7.2006 n. 16978).
Inoltre, si dà atto che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile;
Appena il caso di precisare che la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio
2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea
(tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal Regolamento siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Si dà atto dell'accordo in merito alla condizione relativa al cognome della sig.ra, la quale riassumerà il cognome di origine ( ); risulta infatti conforme alla disposizione rumena invocata Per_1 dalle parti (posto che l'articolo 24 della legge n.218/1995 stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto),
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e ;
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
i coniugi siano autorizzatati a vivere separati con gli obblighi di legge. che la signora ha venduto la proprietà della già casa coniugale con Persona_2 autorimessa sita in Montalenghe (TO), Via Don Giacomo Arvat n. 10, al marito Parte_2
, che ha accettato ed acquistato il predetto immobile.
[...] che la già casa coniugale, oggetto di compravendita tra i ricorrenti di cui al punto precedente, è gravata da mutuo fondiario contratto dalla signora . Il predetto mutuo residuo alla Parte_1 data del rogito era pari ad € 107.894,94, che il signor si accolla di pagarlo Parte_3 alla in estinzione del mutuo Controparte_1 suindicato, alle condizioni e con le modalità previste dal succitato contratto prodotto. che la signora – con il consenso del marito - si è già allontanata casa Persona_2 coniugale portando con sé i propri effetti personali e non e, conseguentemente, ha provveduto al cambio di residenza.
che i ricorrenti affermano di avere regolato e definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, ad oggi di non avere nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/o causa, ad eccezione di quanto previsto nelle condizioni congiunte sopra elencate in punto mutuo residuo fondiario afferente all'immobile già casa coniugale.
che le parti affermano allo stato di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e/o alimenti.
Dà atto che le parti concordano che le compensi professionali dell'Avv. Loredana Fedele in merito alla presente procedura saranno a carico esclusivo del signor , come da Parte_3 conferimento d'incarico sottoscritto.
DISPONE che la riassuma il suo cognome d'origine. Pt_4
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.