Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/12/2024, n. 32539
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Ordinanza 14 dicembre 2024

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In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/12/2024, n. 32539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32539
    Data del deposito : 14 dicembre 2024

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