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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6505/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
Fulvia Baccos
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale, preso atto delle volontà espresse e disposta la trasmissione de-gli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare la Sentenza di scioglimento del matrimonio con-tratto da
a Padova, presso la Casa Parte_1
Comunale in data 4/5/2013, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Padova, nell'anno
2013, al Numero 87, Parte I, vol. 01, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, stabilendo:
1) che ognuno provvederà al proprio mantenimento e manterrà la propria residenza ove già fissata o stabilendone una diversa ove riterrà;
2) tutti i beni mobili, ivi compresi gli arredi, attualmente presenti nelle case di rispettiva proprietà dei coniugi, sono in proprietà esclusiva degli stessi, con la sola esclusione degli effetti personali al cui ritiro
pagina 1 di 3 i coniugi hanno provveduto;
così come rimarranno di proprietà degli stessi rispettivamente le autovetture di cui sono intestatari;
3) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti.
4) I coniugi concordano che le spese del presente procedimento vengano integralmente compensate tra le parti.
Le parti chiedono che la Sentenza venga trasmessa per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Padova”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 Controparte_2
Brenta (VI) il 14.9.1951, contraevano matrimonio civile in data 4.5.2013 in Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 87, parte I, vol. 01, anno 2013.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.5.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 536/2024 pubblicata in data 25.9.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 7.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La condizione concordata dai coniugi sub 1 è priva di profili d'illegittimità, coerente con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della stessa. Quanto alle altre condizioni sub 2, 3, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
pagina 2 di 3 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 Controparte_2
contratto in data 4.5.2013 in Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 87, parte I, vol. 01, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizione riportata in epigrafe sub 1;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6505/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
Fulvia Baccos
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale, preso atto delle volontà espresse e disposta la trasmissione de-gli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare la Sentenza di scioglimento del matrimonio con-tratto da
a Padova, presso la Casa Parte_1
Comunale in data 4/5/2013, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Padova, nell'anno
2013, al Numero 87, Parte I, vol. 01, alle medesime condizioni stabilite per la separazione, stabilendo:
1) che ognuno provvederà al proprio mantenimento e manterrà la propria residenza ove già fissata o stabilendone una diversa ove riterrà;
2) tutti i beni mobili, ivi compresi gli arredi, attualmente presenti nelle case di rispettiva proprietà dei coniugi, sono in proprietà esclusiva degli stessi, con la sola esclusione degli effetti personali al cui ritiro
pagina 1 di 3 i coniugi hanno provveduto;
così come rimarranno di proprietà degli stessi rispettivamente le autovetture di cui sono intestatari;
3) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti.
4) I coniugi concordano che le spese del presente procedimento vengano integralmente compensate tra le parti.
Le parti chiedono che la Sentenza venga trasmessa per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Padova”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1 Controparte_2
Brenta (VI) il 14.9.1951, contraevano matrimonio civile in data 4.5.2013 in Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 87, parte I, vol. 01, anno 2013.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27.5.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 536/2024 pubblicata in data 25.9.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 7.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 17.9.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La condizione concordata dai coniugi sub 1 è priva di profili d'illegittimità, coerente con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della stessa. Quanto alle altre condizioni sub 2, 3, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
pagina 2 di 3 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 Controparte_2
contratto in data 4.5.2013 in Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 87, parte I, vol. 01, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizione riportata in epigrafe sub 1;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3