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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Collegio composto dai magistrati:
Dott.ssa IU ES Presidente rel
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice
Dott. Alessio Trogu Giudice
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4486/2025 promosso da:
nato a [...] – Delta State (Nigeria) il 04.01.2002 c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano presso lo studio dell'avv. FEDERICO IBBA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. EMILIO GIUSEPPE IACAMPO giusta procura speciale in atti ricorrente
contro
di Oristano, in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, C.F. P.IVA_1
P.IVA_2
resistente pagina 1 di 10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI:
I Procuratori del ricorrente chiedono e concludono:
“
1. preliminarmente, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato stante la sussistenza del
fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di
soggiorno n. , emesso dal Questore di Oristano notificato al ricorrente in data 11.06.2025, Nume_1
nonchè annullare gli atti presupposti e conseguenti;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
ad ottenere il permesso di soggiorno di lunga permanenza ex art. 9 del D.lgs 286/98 ;
4. in subordine
riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per la protezione speciale come già riconosciuto dal
Tribunale di Palermo con il decreto del 4.7.2022 rg 1039/2020; 5. in via ulterioremente subordinata,
riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
6. e per l'effetto ordinare allo
stesso Questore della Provincia di Oristano il rilascio del permesso di soggiorno, in favore del sig.
per i motivi che saranno ritenuti sussistenti dal Tribunale adito;
7. condannare i Parte_1
convenuti al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Il Procuratore della resistente chiede e conclude:
“Rigettare le avverse pretese, sia cautelari che di merito, perché infondate. Vinte le spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Oristano, notificato il 10.06.2025.
A sostegno delle sue ragioni ha dedotto che egli ha fatto ingresso in Italia il 6.03.2018 come minore straniero non accompagnato;
che veniva ospitato in un centro di accoglienza a Palermo, frequentava un corso di lingua italiana e conseguiva la licenza media in data 24.06.2020; in data 27.09.2018 presentava domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione Territoriale di Palermo con provvedimento del 25.11.2019, all'esito dell'audizione del richiedente asilo, respingeva la domanda di pagina 2 di 10 protezione internazionale e di protezione sussidiaria, ma ravvisava la sussistenza dei presupposti per la tutela residuale per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 nella sua formulazione vigente al momento dell'ingresso in Italia del richiedente, disponendo la trasmissione al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Avverso il predetto provvedimento della Commissione il ricorrente proponeva impugnazione nanti il
Tribunale di Palermo Sezione specializzata per l'immigrazione. Il ricorso, iscritto al n. 1039/2020 RG,
si concludeva con decreto del 01.07.2022, depositato il 4.07.2022 rep.5628/2022 registrato il
29.09.2022 al n.17212 con il quale il Tribunale così disponeva: “dichiara che il ricorrente ha diritto al
riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs
n. 286/98 con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il
rilascio del conseguente permesso di soggiorno”.
Ai primi di agosto del 2022, dopo l'emissione del provvedimento giudiziale, il ricorrente giungeva in
Sardegna e dopo una settimana circa trovava lavoro presso il Panificio Peis di Cabras, dove tuttora lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa
1400/1500 €.
Prima ancora il ricorrente ha lavorato in Sicilia presso il “Panificio senza glutine" di CP_2
(circostanza esposta dal Tribunale nell'ultima pagina del decreto di accoglimento). Controparte_3
In data 15.11.2022, la Questura di Oristano, sulla base del decreto del Tribunale di Palermo, rilasciava il permesso di soggiorno per “protezione speciale” n. con scadenza 14.11.2024. Numero_2
In data 9.12.2024 presentava istanza di rinnovo, sempre per protezione speciale, che veniva Pt_1
rigettata con il decreto del Questore di Oristano oggetto di impugnazione, notificato al ricorrente in data 11.06.2025.
A sostegno del diniego del permesso di soggiorno il Questore di Oristano esponeva di aver richiesto in data 17.01.2025 alla competente Commissione Territoriale il rilascio del prescritto parere, obbligatorio e vincolante;
dichiarava, inoltre, che, con nota del 18.03.2025, asseritamente allegata al decreto (ma pagina 3 di 10 così non è stato), la Commissione avrebbe espresso parere negativo “ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 D.Lgs 286/98…”; assumeva infine il Questore che, stante la natura vincolante del parere reso dalla Commissione, non sarebbe stata ipotizzabile una diversa valutazione e per questo riteneva di non dover neppure inviare la comunicazione ex art. 10 bis
L.241/90, stante l'esito asseritamente vincolato;
contestualmente al diniego il Questore rilasciava un permesso provvisorio della durata di tre mesi per “motivi di giustizia”. Ciò avveniva su richiesta del
Tribunale di Oristano, in quanto il ricorrente è sottoposto a procedimento penale n. 158/2022 per il quale ha richiesto la messa alla prova.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23.07.2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha contestato le avverse pretese, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendone CP_1
il rigetto.
Con provvedimento del 20.08.2025, il Collegio ha sospeso cautelativamente e provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato del Questore di Oristano notificato il 10.06.2025.
All'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127, comma 3, c.p.c.,
introdotto dal d.lgs. 149/2022, sia il ricorrente che l'amministrazione resistente hanno richiamato e confermato integralmente le eccezioni e deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, nonché le relative conclusioni e la scrivente, quale Giudice relatore, ha riferito al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito esposti.
Si deve, in primo luogo, rilevare che il ricorrente non è in possesso dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lunga permanenza ex art. 9 del d.lgs. 286/1998, che prevede che “Lo
straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità', che
dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso
di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,
pagina 4 di 10 comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità
igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere
al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i
familiari di cui all'articolo 29, comma 1”.
Il ricorrente, invero, si è limitato a dichiarare di aver fatto ingresso il Italia il 6.03.2018 come Minore
Straniero non accompagnato e che la Commissione Territoriale di Palermo, con provvedimento del
25.11.2019, all'esito dell'audizione del richiedente asilo, aveva respinto la domanda di protezione internazionale e di protezione sussidiaria, ma aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti per la tutela residuale per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 nella sua formulazione vigente al momento dell'ingresso in Italia del richiedente, disponendo la trasmissione al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Di tale permesso di soggiorno il richiedente non ha fornito alcun riscontro documentale, ma, anche volendo ritenere che egli abbia ottenuto il suddetto permesso in data 25.11.2019, in data 15.11.2022, la questura di Oristano, sulla base del decreto del Tribunale di Palermo, aveva rilasciato il permesso di soggiorno per “protezione speciale” n. con scadenza il 14.11.2024 (doc. 5), quindi, prima Numero_2
della maturazione dei cinque anni richiesti dalla norma e solo in data 9.12.2024, quando il permesso era già scaduto, il sig. ha presentato istanza di rinnovo, sempre per protezione speciale, rigettata con Pt_1
il decreto del Questore di Oristano, oggetto di impugnazione in questa sede.
**
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023,
convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, e applicabile al presente giudizio, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto, a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11/03/2023, salvo nei casi in cui lo straniero abbia, alla medesima data, già ricevuto l'invito pagina 5 di 10 alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. L'art. 7, co. 1, del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 sopprimendo il terzo e il quarto periodo, sicché,
nella formulazione applicabile al caso di specie, quest'ultima disposizione recita: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8
CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]” (Cass., sez. I, n.
8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata. Nelle parole della Suprema
Corte, “[c]on la reintroduzione, nell'art. 5 T.U.I della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato il D.L. n. 130 del 2020 ha rinforzato l'attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 Cost., comma 3; posto che gli obblighi costituzionali o internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020;
vale a dire che il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura,
che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali” (Cass., sez. I, n.
8400/2023, par. 3.2). Sempre con riferimento alla versione dell'art. 19, co.
1.1 introdotta dal D.L.
pagina 6 di 10 130/2020, la Cassazione aggiungeva che “[l]a riforma non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela fosse prima fosse preclusa, ma indica le modalità con cui -ai fini dell'attuazione del divieto di respingimento-il diritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicare la norma e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato, e ciò
fermo restando la rilevanza degli altri diritti compresi nel catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost. quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, alla libertà personale, alla autodeterminazione, a non subire trattamenti inumani e degradanti” (ibidem). Pare evidente, a questo punto, constatare che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1,
tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, che di certo a quel catalogo appartiene per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.
Quanto ai parametri che dovrebbero guidare la valutazione del giudice, il fatto che essi non siano più
indicati dal testo dell'art. 19, co.
1.1 non impedisce che questi assumano rilevanza anche nel mutato contesto normativo successivo al D.L. 20/2023. Indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine, figurano infatti abbondantemente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quali parametri di valutazione della proporzionalità della misura di espulsione statale alla luce del diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. È ben noto, infatti, che
“[s]olo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere” (Cass., sez. I, n. 8400/2023, par. 3.3).
Nel caso di specie, al richiedente, in Italia dal 2018, era stato già precedentemente riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della situazione di vulnerabilità nella quale il medesimo si trovava a causa delle sue condizioni psichiche, per via della giovane età, delle difficoltà
pagina 7 di 10 patite nel corso degli anni e dei traumi subiti in età adolescenziale (si veda decreto Trib. Palermo - doc.
2).
Risulta, inoltre, allegata al ricorso evidenza documentale di un avviato percorso di integrazione socio lavorativa del ricorrente nel Paese ospitante (egli lavora nell'ambito della panificazione almeno dal febbraio 2021, prima a Palermo (si veda decreto Trib. Palermo - doc 2) e successivamente in Sardegna
(si veda contratto di lavoro a tempo indeterminato presso “Panificio Peis s.r.l.” - doc 3 e relative buste paga per i mesi da gennaio a maggio 2025 – doc 4); ha frequentato corsi di alfabetizzazione di conoscenza della lingua italiana e conduce in locazione un autonomo alloggio – doc. 5).
Ritiene il Collegio, sotto altro profilo, che non emerge la necessità dell'allontanamento dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, se è pur vero che dal casellario giudiziale è emerso che egli il 25.01.2025 abbia commesso il reato di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale, il collegio osserva che, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, il diniego al rilascio del permesso di soggiorno non può automaticamente conseguire a una o più condanne penali,
ma deve necessariamente fondarsi su un ponderato giudizio di pericolosità sociale, che tenga in considerazione non solo l'intervenuta condanna, ma anche altri elementi quali, in particolare, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero interessato (Cfr., tra le altre, Cons. St. n. 2184/2015; TAR La. n. 324/2017).
Nel caso di specie emerge che si è trattato di un unico procedimento penale dal suo ingresso in Italia,
conclusosi, peraltro, con la messa alla prova del ricorrente con ordinanza del Tribunale di Oristano,
resa all'udienza del 13.05.2025, prodotta (doc 1 note del 31.07.2025); nella citata ordinanza il Giudice
dava atto che “lo stesso (imputato) in relazione ai fatti a lui addebitati, ha preso consapevolezza delle
sue responsabilità rivolgendo le proprie scuse alle persone offese anche durante l'udienza di
convalida, e dell'inadeguatezza delle condotte poste in essere, riferendo che le sue azioni erano
correlate all'abuso di alcol”.
pagina 8 di 10 Il Giudice ha dato altresì atto che il sig. si è reso disponibile a sottoporsi alle valutazioni del Pt_1
SERD ed all'eventuale programma per lui predisposto e che si è reso disponibile ad aderire ad un percorso psicologico con l'esperto psicologo ex art. 80 Legge O.P. Inoltre, il ricorrente ha concordato con le persone offese, costituitesi parte civile, tutte assistite dall'avv. Giovanna Maria Urru, presente all'udienza, il risarcimento del danno.
Appare, quindi, che il richiedente intenda eliminare le conseguenze del reato e vivere nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge e dell'autorità giudiziaria e ciò consente, allo stato, di escludere la sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente.
Non sono, per contro emerse, evidenze, che facciano ritenere che il ricorrente non stia diligentemente seguendo il programma di messa alla prova.
Da ultimo, l'assenza di carichi pendenti, come certificato dalla Procura della Repubblica di Cagliari (si veda la certificazione relativa all'assenza di carichi pendenti acquisita al fascicolo), permette di escludere l'attualità della pericolosità dello stesso.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che, alla luce del significativo periodo trascorso nel territorio dello Stato e del buon livello di integrazione socio-lavorativa, un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU
e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Le spese di lite devono essere interamente compensate fra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e per la parziale sopravvenienza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento impugnato del Questore di Oristano notificato il
10.06.2025;
2) ordina al Questore della provincia di Oristano di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n.
25/2008, e degli artt. 19, commi 1.1 e 1.2. d. lgs. n. 286/1998, in favore di nato a Parte_1
Agbor – Delta State (Nigeria) il 04.01.2002 c.f. ; C.F._1
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 18.12.2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
La Presidente rel. ed est.
IU ES
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Collegio composto dai magistrati:
Dott.ssa IU ES Presidente rel
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice
Dott. Alessio Trogu Giudice
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4486/2025 promosso da:
nato a [...] – Delta State (Nigeria) il 04.01.2002 c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano presso lo studio dell'avv. FEDERICO IBBA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. EMILIO GIUSEPPE IACAMPO giusta procura speciale in atti ricorrente
contro
di Oristano, in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, C.F. P.IVA_1
P.IVA_2
resistente pagina 1 di 10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI:
I Procuratori del ricorrente chiedono e concludono:
“
1. preliminarmente, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato stante la sussistenza del
fumus boni iuris e del periculum in mora;
2. nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di
soggiorno n. , emesso dal Questore di Oristano notificato al ricorrente in data 11.06.2025, Nume_1
nonchè annullare gli atti presupposti e conseguenti;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
ad ottenere il permesso di soggiorno di lunga permanenza ex art. 9 del D.lgs 286/98 ;
4. in subordine
riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per la protezione speciale come già riconosciuto dal
Tribunale di Palermo con il decreto del 4.7.2022 rg 1039/2020; 5. in via ulterioremente subordinata,
riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
6. e per l'effetto ordinare allo
stesso Questore della Provincia di Oristano il rilascio del permesso di soggiorno, in favore del sig.
per i motivi che saranno ritenuti sussistenti dal Tribunale adito;
7. condannare i Parte_1
convenuti al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Il Procuratore della resistente chiede e conclude:
“Rigettare le avverse pretese, sia cautelari che di merito, perché infondate. Vinte le spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Oristano, notificato il 10.06.2025.
A sostegno delle sue ragioni ha dedotto che egli ha fatto ingresso in Italia il 6.03.2018 come minore straniero non accompagnato;
che veniva ospitato in un centro di accoglienza a Palermo, frequentava un corso di lingua italiana e conseguiva la licenza media in data 24.06.2020; in data 27.09.2018 presentava domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. La Commissione Territoriale di Palermo con provvedimento del 25.11.2019, all'esito dell'audizione del richiedente asilo, respingeva la domanda di pagina 2 di 10 protezione internazionale e di protezione sussidiaria, ma ravvisava la sussistenza dei presupposti per la tutela residuale per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 nella sua formulazione vigente al momento dell'ingresso in Italia del richiedente, disponendo la trasmissione al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Avverso il predetto provvedimento della Commissione il ricorrente proponeva impugnazione nanti il
Tribunale di Palermo Sezione specializzata per l'immigrazione. Il ricorso, iscritto al n. 1039/2020 RG,
si concludeva con decreto del 01.07.2022, depositato il 4.07.2022 rep.5628/2022 registrato il
29.09.2022 al n.17212 con il quale il Tribunale così disponeva: “dichiara che il ricorrente ha diritto al
riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs
n. 286/98 con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il
rilascio del conseguente permesso di soggiorno”.
Ai primi di agosto del 2022, dopo l'emissione del provvedimento giudiziale, il ricorrente giungeva in
Sardegna e dopo una settimana circa trovava lavoro presso il Panificio Peis di Cabras, dove tuttora lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa
1400/1500 €.
Prima ancora il ricorrente ha lavorato in Sicilia presso il “Panificio senza glutine" di CP_2
(circostanza esposta dal Tribunale nell'ultima pagina del decreto di accoglimento). Controparte_3
In data 15.11.2022, la Questura di Oristano, sulla base del decreto del Tribunale di Palermo, rilasciava il permesso di soggiorno per “protezione speciale” n. con scadenza 14.11.2024. Numero_2
In data 9.12.2024 presentava istanza di rinnovo, sempre per protezione speciale, che veniva Pt_1
rigettata con il decreto del Questore di Oristano oggetto di impugnazione, notificato al ricorrente in data 11.06.2025.
A sostegno del diniego del permesso di soggiorno il Questore di Oristano esponeva di aver richiesto in data 17.01.2025 alla competente Commissione Territoriale il rilascio del prescritto parere, obbligatorio e vincolante;
dichiarava, inoltre, che, con nota del 18.03.2025, asseritamente allegata al decreto (ma pagina 3 di 10 così non è stato), la Commissione avrebbe espresso parere negativo “ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 D.Lgs 286/98…”; assumeva infine il Questore che, stante la natura vincolante del parere reso dalla Commissione, non sarebbe stata ipotizzabile una diversa valutazione e per questo riteneva di non dover neppure inviare la comunicazione ex art. 10 bis
L.241/90, stante l'esito asseritamente vincolato;
contestualmente al diniego il Questore rilasciava un permesso provvisorio della durata di tre mesi per “motivi di giustizia”. Ciò avveniva su richiesta del
Tribunale di Oristano, in quanto il ricorrente è sottoposto a procedimento penale n. 158/2022 per il quale ha richiesto la messa alla prova.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23.07.2025, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha contestato le avverse pretese, perché infondate in fatto e in diritto, chiedendone CP_1
il rigetto.
Con provvedimento del 20.08.2025, il Collegio ha sospeso cautelativamente e provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato del Questore di Oristano notificato il 10.06.2025.
All'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127, comma 3, c.p.c.,
introdotto dal d.lgs. 149/2022, sia il ricorrente che l'amministrazione resistente hanno richiamato e confermato integralmente le eccezioni e deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, nonché le relative conclusioni e la scrivente, quale Giudice relatore, ha riferito al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito esposti.
Si deve, in primo luogo, rilevare che il ricorrente non è in possesso dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lunga permanenza ex art. 9 del d.lgs. 286/1998, che prevede che “Lo
straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità', che
dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso
di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,
pagina 4 di 10 comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità
igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere
al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i
familiari di cui all'articolo 29, comma 1”.
Il ricorrente, invero, si è limitato a dichiarare di aver fatto ingresso il Italia il 6.03.2018 come Minore
Straniero non accompagnato e che la Commissione Territoriale di Palermo, con provvedimento del
25.11.2019, all'esito dell'audizione del richiedente asilo, aveva respinto la domanda di protezione internazionale e di protezione sussidiaria, ma aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti per la tutela residuale per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 nella sua formulazione vigente al momento dell'ingresso in Italia del richiedente, disponendo la trasmissione al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Di tale permesso di soggiorno il richiedente non ha fornito alcun riscontro documentale, ma, anche volendo ritenere che egli abbia ottenuto il suddetto permesso in data 25.11.2019, in data 15.11.2022, la questura di Oristano, sulla base del decreto del Tribunale di Palermo, aveva rilasciato il permesso di soggiorno per “protezione speciale” n. con scadenza il 14.11.2024 (doc. 5), quindi, prima Numero_2
della maturazione dei cinque anni richiesti dalla norma e solo in data 9.12.2024, quando il permesso era già scaduto, il sig. ha presentato istanza di rinnovo, sempre per protezione speciale, rigettata con Pt_1
il decreto del Questore di Oristano, oggetto di impugnazione in questa sede.
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Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20 del 2023,
convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 2023, e applicabile al presente giudizio, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo decreto, a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11/03/2023, salvo nei casi in cui lo straniero abbia, alla medesima data, già ricevuto l'invito pagina 5 di 10 alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. L'art. 7, co. 1, del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 sopprimendo il terzo e il quarto periodo, sicché,
nella formulazione applicabile al caso di specie, quest'ultima disposizione recita: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8
CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]” (Cass., sez. I, n.
8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata. Nelle parole della Suprema
Corte, “[c]on la reintroduzione, nell'art. 5 T.U.I della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato il D.L. n. 130 del 2020 ha rinforzato l'attuazione del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 Cost., comma 3; posto che gli obblighi costituzionali o internazionali gravanti sullo Stato sono ovviamente cogenti a prescindere dal loro richiamo nel decreto legge de quo, a tale richiamo non può attribuirsi altro senso, se non lo si voglia degradare a mero orpello retorico, che quello di segnalare la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal D.L. n. 113 del 2018 e incrementate dallo stesso D.L. n. 130 del 2020;
vale a dire che il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura,
che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali” (Cass., sez. I, n.
8400/2023, par. 3.2). Sempre con riferimento alla versione dell'art. 19, co.
1.1 introdotta dal D.L.
pagina 6 di 10 130/2020, la Cassazione aggiungeva che “[l]a riforma non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela fosse prima fosse preclusa, ma indica le modalità con cui -ai fini dell'attuazione del divieto di respingimento-il diritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicare la norma e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato, e ciò
fermo restando la rilevanza degli altri diritti compresi nel catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost. quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, alla libertà personale, alla autodeterminazione, a non subire trattamenti inumani e degradanti” (ibidem). Pare evidente, a questo punto, constatare che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1,
tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, che di certo a quel catalogo appartiene per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU.
Quanto ai parametri che dovrebbero guidare la valutazione del giudice, il fatto che essi non siano più
indicati dal testo dell'art. 19, co.
1.1 non impedisce che questi assumano rilevanza anche nel mutato contesto normativo successivo al D.L. 20/2023. Indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine, figurano infatti abbondantemente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quali parametri di valutazione della proporzionalità della misura di espulsione statale alla luce del diritto alla tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. È ben noto, infatti, che
“[s]olo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere” (Cass., sez. I, n. 8400/2023, par. 3.3).
Nel caso di specie, al richiedente, in Italia dal 2018, era stato già precedentemente riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della situazione di vulnerabilità nella quale il medesimo si trovava a causa delle sue condizioni psichiche, per via della giovane età, delle difficoltà
pagina 7 di 10 patite nel corso degli anni e dei traumi subiti in età adolescenziale (si veda decreto Trib. Palermo - doc.
2).
Risulta, inoltre, allegata al ricorso evidenza documentale di un avviato percorso di integrazione socio lavorativa del ricorrente nel Paese ospitante (egli lavora nell'ambito della panificazione almeno dal febbraio 2021, prima a Palermo (si veda decreto Trib. Palermo - doc 2) e successivamente in Sardegna
(si veda contratto di lavoro a tempo indeterminato presso “Panificio Peis s.r.l.” - doc 3 e relative buste paga per i mesi da gennaio a maggio 2025 – doc 4); ha frequentato corsi di alfabetizzazione di conoscenza della lingua italiana e conduce in locazione un autonomo alloggio – doc. 5).
Ritiene il Collegio, sotto altro profilo, che non emerge la necessità dell'allontanamento dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. In particolare, se è pur vero che dal casellario giudiziale è emerso che egli il 25.01.2025 abbia commesso il reato di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale, il collegio osserva che, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, il diniego al rilascio del permesso di soggiorno non può automaticamente conseguire a una o più condanne penali,
ma deve necessariamente fondarsi su un ponderato giudizio di pericolosità sociale, che tenga in considerazione non solo l'intervenuta condanna, ma anche altri elementi quali, in particolare, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero interessato (Cfr., tra le altre, Cons. St. n. 2184/2015; TAR La. n. 324/2017).
Nel caso di specie emerge che si è trattato di un unico procedimento penale dal suo ingresso in Italia,
conclusosi, peraltro, con la messa alla prova del ricorrente con ordinanza del Tribunale di Oristano,
resa all'udienza del 13.05.2025, prodotta (doc 1 note del 31.07.2025); nella citata ordinanza il Giudice
dava atto che “lo stesso (imputato) in relazione ai fatti a lui addebitati, ha preso consapevolezza delle
sue responsabilità rivolgendo le proprie scuse alle persone offese anche durante l'udienza di
convalida, e dell'inadeguatezza delle condotte poste in essere, riferendo che le sue azioni erano
correlate all'abuso di alcol”.
pagina 8 di 10 Il Giudice ha dato altresì atto che il sig. si è reso disponibile a sottoporsi alle valutazioni del Pt_1
SERD ed all'eventuale programma per lui predisposto e che si è reso disponibile ad aderire ad un percorso psicologico con l'esperto psicologo ex art. 80 Legge O.P. Inoltre, il ricorrente ha concordato con le persone offese, costituitesi parte civile, tutte assistite dall'avv. Giovanna Maria Urru, presente all'udienza, il risarcimento del danno.
Appare, quindi, che il richiedente intenda eliminare le conseguenze del reato e vivere nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge e dell'autorità giudiziaria e ciò consente, allo stato, di escludere la sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente.
Non sono, per contro emerse, evidenze, che facciano ritenere che il ricorrente non stia diligentemente seguendo il programma di messa alla prova.
Da ultimo, l'assenza di carichi pendenti, come certificato dalla Procura della Repubblica di Cagliari (si veda la certificazione relativa all'assenza di carichi pendenti acquisita al fascicolo), permette di escludere l'attualità della pericolosità dello stesso.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che, alla luce del significativo periodo trascorso nel territorio dello Stato e del buon livello di integrazione socio-lavorativa, un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU
e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Le spese di lite devono essere interamente compensate fra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e per la parziale sopravvenienza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento impugnato del Questore di Oristano notificato il
10.06.2025;
2) ordina al Questore della provincia di Oristano di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n.
25/2008, e degli artt. 19, commi 1.1 e 1.2. d. lgs. n. 286/1998, in favore di nato a Parte_1
Agbor – Delta State (Nigeria) il 04.01.2002 c.f. ; C.F._1
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 18.12.2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
La Presidente rel. ed est.
IU ES
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