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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1480/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2029/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1779/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 1.177,47..
Si costituiva la Regione Campania rappresentando di aver annullato l'atto e chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
La Corte di 1° grado, con sentenza 1779/2025, resa all'esito dell'udienza del 20 gennaio 2025, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio limitandosi ad evidenziare che erano stati accolti solo alcuni motivi del ricorso, ma è evidente che tale argomento non integra i gravi ed eccezionali motivi, in quanto il ricorso è stato accolto in toto, anche se solo per alcuni dei motivi prospettati.
Le spese vengono poste a carico della sola Regione Campania, stante la limitata rilevanza dell'attività del concessionario nella vicenda, e si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 800,00 oltre rimborso contributo unificato con attribuzione Compensa le altre spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2029/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1779/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 1.177,47..
Si costituiva la Regione Campania rappresentando di aver annullato l'atto e chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
La Corte di 1° grado, con sentenza 1779/2025, resa all'esito dell'udienza del 20 gennaio 2025, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio limitandosi ad evidenziare che erano stati accolti solo alcuni motivi del ricorso, ma è evidente che tale argomento non integra i gravi ed eccezionali motivi, in quanto il ricorso è stato accolto in toto, anche se solo per alcuni dei motivi prospettati.
Le spese vengono poste a carico della sola Regione Campania, stante la limitata rilevanza dell'attività del concessionario nella vicenda, e si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna la Regione Campania al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 800,00 oltre rimborso contributo unificato con attribuzione Compensa le altre spese