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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 378/2015 R.G.A.C. promossa
da
p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla via Santa Bernadette n. 7, presso lo studio degli avv.ti Nicola Veneziano e Francesco
Amantea, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Loc.
Stretto - Strada Provinciale n. 86;
- parte appellata non costituita –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2014 emessa dal Giudice di Pace
di Lamezia Terme in data 18.9.2014 e depositata il successivo 20.9.2014 –
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 6.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1
persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia
Terme, la al fine di ottenere l'accertamento e la Controparte_1
dichiarazione che i danni subiti al veicolo Ford Kuga tg. ED493ZN, di proprietà della società attrice, erano stati causati dall'acquisto di carburante contaminato presso la
Stazione di Servizio con conseguente condanna della stessa Controparte_2
a pagare all'attrice la somma di € 2.499,99, a titolo di riparazioni CP_1
1 necessarie al predetto veicolo, oltre € 1.000,00 a titolo di fermo tecnico, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, la società attrice esponeva: che in data 28.10.2012 dipendente della Parte_2 Parte_1 effettuava rifornimento di carburante al predetto veicolo Ford Kuga presso la stazione di servizio che, immediatamente dopo il rifornimento, sul CP_1 quadro dell'autoveicolo si accendeva la spia relativa all'avaria del motore;
che all'esito dei controlli, effettuati presso la si constatava Controparte_3 il guasto degli iniettori e della pompa di iniezione a causa della presenza di carburante contaminato;
che gli inviti bonari al risarcimento del danno rivolti alla risultavano vani. CP_1
Si costituiva a mezzo dell'avv. la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., la quale impugnava e contestava la domanda attorea, infondata in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n.
603/2014, rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
1.2 Avverso la sentenza citata la proponeva gravame, Parte_1 lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e riaffermando le medesime ragione presentate durante il primo grado di giudizio;
chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna della al risarcimento dei danni in CP_1 favore dell'appellante nella misura di € 3.499,99, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa sottoscritta dall'avv. la Controparte_4 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito;
chiedeva, dunque, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo all'esito
2 dell'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Occorre, preliminarmente, evidenziare l'assenza in atti della procura alle liti conferita dalla all'avv. CP_1 Controparte_4
Invero, nella comparsa di costituzione e risposta avanti a questo Tribunale viene richiamata una “procura in calce alla copia passiva dell'atto di citazione” e nell'indice del fascicolo di parte appellata è indicata tra gli allegati “copia dell'atto di citazione in appello notificato alla con procura Controparte_1 in calce”; tuttavia, pur essendo presente, nel fascicolo di parte appellata, l'atto di citazione notificato, esso non reca traccia della menzionata procura.
Da precisare, altresì, che nessuna procura alle liti conferita dalla si CP_1 rinviene nel fascicolo d'ufficio di primo grado recante il n. 523/2013 R.g.; inoltre, la parte appellata non ha provveduto al deposito del proprio fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio, ove ben avrebbe potuto essere presente la procura rilasciata in primo grado, eventualmente estesa anche al presente giudizio.
Ebbene, l'art. 182 c.p.c. - nella versione applicabile alla presente controversia, valida sino al 28.2.2023 (ante riforma Cartabia) – prevedeva, al comma 2, che “ Quando
rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti
un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nel corso degli anni, i limiti di sanabilità della procura sono stati oggetto di innumerevoli e discordanti pronunce: secondo la tesi restrittiva l'ordine per il giudice
- previsto dall'art. 182 co. 2 c.p.c., come novellato dalla L. 69/2009 - di assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa era obbligatorio solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte fosse materialmente presente in atti, risultando affetta da un vizio che ne determinava la nullità; la tesi estensiva, invece, riteneva la norma applicabile anche nel caso in cui un avvocato avesse agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esistesse alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore.
3 In altre parole, secondo quest'ultimo filone, la sanatoria della procura alle liti, dopo la novella del 2009, trovava applicazione anche al caso dell'inesistenza dell'atto, perché mai redatto o perché non riversato nel fascicolo (cfr., Cass., n. 11359/2014;
10885/2018; 23958/2020); per contro, plurime decisioni escludevano la “sanabilità” della procura alla lite inesistente (cfr., Cass. n. 24257/2018; Cass. n. 11930/2020;
Cass., Sez. Un., 10414/2017).
Il contrasto giurisprudenziale sulla sanabilità o meno della procura assente o mancante è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia del 21 dicembre 2022 n. 37434.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno stabilito che l'inesistenza della procura o la sua mancanza in atti non possono mai e per nessun caso essere sanate;
a tale conclusione si perviene, ad avviso della Suprema Corte, dall'esame del comma 2 dell'art 182
c.p.c., che esplicitamente prevede la sanabilità solo “quando il giudice istruttore rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore”; secondo l'argomentare della
Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, dal contenuto della norma emerge chiaramente come il riferimento all'assegnazione di un termine non riguardi i casi di inesistenza o mancanza di procura, ma solo il caso di nullità di una procura esistente.
Da tutto quanto appena esposto deriva, per il caso in esame, l'insanabilità del vizio relativo all'assenza in atti della procura alle liti asseritamente conferita dall'appellata e, dunque, la declaratoria di nullità di tutti gli atti depositati dalla CP_1 appellata, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa parte.
Di qui, l'irrilevanza della rinuncia al mandato alle liti depositata dall'avv. in CP_4 data 7.6.2019 (anche se occorre rammentare che, a mente dell'art 85 c.p.c., “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la
revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” - cd. prorogatio del mandato difensivo), nonché della mancata comparizione della parte appellata alle successive udienze.
2.1 Quanto alla assenza, nel giudizio d'appello, del fascicolo di parte convenuta in primo grado, va detto che la giurisprudenza di legittimità afferma che “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase
processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i
documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche
4 avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal
Cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti
possano essere sottoposti all'esame del Giudice di appello, per cui egli subisce le
conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa
costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui
favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (così, Cass. n. 28498/2005 e, negli stessi termini, Cass. n. 3033/2013).
Deve, tuttavia, sottolinearsi che, ai fini della decisione, appare irrilevante l'assenza in atti del predetto fascicolo, non avendo il giudicante in primo grado basato la sua decisione su alcuno dei documenti presenti in detto fascicolo e non avendo neppure
l'appellante fondato il proprio gravame su di essi, oltre che per i motivi che dappresso si dirà.
2.2 Quanto al merito della vertenza, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e che, di conseguenza, la domanda attorea in primo grado debba essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Al fine di affrontare il merito della vicenda, gioverà fare brevemente il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
Il rifornimento di carburante sottende un contratto di compravendita (artt. 1470 c.c.
e ss.); la domanda risarcitoria è stata dunque correttamente ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale da vizi della cosa venduta (e quindi nel paradigma applicativo dell'art. 1494 c.c.).
Per quanto qui rileva, il venditore della cosa mobile compravenduta (società che gestisce il rifornimento) è obbligato a fornire al compratore un carburante che sia immune da vizi che lo rendano inservibile o che ne compromettano l'uso, e che abbia le caratteristiche funzionali minime per soddisfare le esigenze dell'acquirente (ex artt. 1476 -1490 c.c.); viceversa, è tenuto al risarcimento del danno derivato al compratore per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato, nonché per le specifiche conseguenze derivanti dal vizio.
Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno (così come per la risoluzione del contratto) deve provare la fonte del suo diritto, potendosi poi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
5 dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. celebre Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Nella specie, dunque, parte attrice doveva dimostrare in primo luogo di aver effettuato il rifornimento presso la stazione di servizio convenuta;
questa ultima,
invece, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di avere venduto un bene privo di impurità e/o l'assenza di colpa ad essa imputabile (caso fortuito e/o la responsabilità di terzi estranei nella determinazione del danno).
Ciò detto, nel caso di specie, quanto al fatto generatore del danno (comportamento antigiuridico che ha cagionato il danno), è circostanza pacifica - poiché non contestata – quella per cui in data 28.10.2012 ha effettuato Parte_2 rifornimento di carburante presso la al veicolo Controparte_1
Ford Kuga di proprietà della Parte_1
Risulta, inoltre, documentalmente provato che detto veicolo ha riportato danni a causa di carburante contaminato presente nel serbatoio e, in particolare, che si è resa necessaria la sostituzione degli iniettori e della pompa di iniezione.
Infatti, in atti è presente un'attestazione della da cui si evince Controparte_3 che “svuotato il filtro del gasolio, abbiamo trovato all'interno dello stesso del gasolio contaminato … la diagnosi evidenziava il guasto degli iniettori e della pompa di iniezione causata da contaminazione di carburante” (v. fascicolo di parte attrice di primo grado), nonché la fattura emessa dalla stessa officina per € 2.499,99.
Dette circostanze sono state confermate dal teste – sottoscrittore Testimone_1
di detta attestazione - il quale, escusso all'udienza del 23.1.2014, oltre a riconoscere il documento e ribadire il suo contenuto, ha confermato l'avvenuta riparazione del veicolo presso la CP_3
Alla medesima udienza è stato poi escusso ZA MA, anch'egli dipendente della il quale ha affermato “abbiamo svuotato il filtro carburante CP_3 trovando all'interno carburante contaminato e quindi di conseguenza abbiamo svuotato anche il serbatoio che pure era pieno di carburante contaminato. È stato quindi necessario sostituire la pompa del carburante, gli iniettori e il galleggiante
del serbatoio e comunque tutti i lavori riportati nella fattura n. 2110/45 del 16.11.12 che mi viene esibita… all'interno del serbatoio e del filtro ho riscontrato la presenza di sostanza melmosa mista al carburante che ha provocato il blocco degli iniettori
e della pompa”.
6 Inoltre, l'istruttoria orale ha comprovato che era l'unico ad Parte_2 utilizzare il veicolo Ford Kuga e che lo stesso effettuava il rifornimento di carburante esclusivamente presso la stazione di Servizio Martino in particolare, tanto CP_2
è stato confermato da , dipendente della società attrice, il quale ha Testimone_2 precisato “pagavamo il rifornimento dell'autovettura in uso al sig. Pt_2 con cadenza mensile e previa emissione di fattura da parte della
[...] [...]
Di tanto sono a conoscenza proprio perché mi occupavo dei pagamenti”. CP_2
Il medesimo ha dichiarato di essere l'unico utilizzatore del Parte_2 veicolo in quanto “dipendente di una società cooperativa che ha rapporti di collaborazione con la società attrice di cui non sono socio” e di non aver mai effettuato rifornimento presso altri distributori “essendoci un contratto o rapporto di fornitura ed anche perché si trovava sulla strada che percorro per recarmi a lavoro”.
Parte attrice ha, dunque, assolto l'onere probatorio che le incombeva, non essendo revocabile in dubbio il nesso di causalità tra il rifornimento e il danno subito all'autovettura, stante l'avvenuta prova dell'esclusività del rifornimento presso la stazione di servizio convenuta.
Né, a ben vedere, il nesso causale può essere escluso in ragione del mero divario temporale tra il rifornimento e la manifestazione della problematica, come invece erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure;
difatti, tra il rifornimento (avvenuto in data 28.10.2012) e la consegna del veicolo presso l'officina (effettuata in data
30.10.2012 – v. attestazione sono intercorsi appena 2 giorni;
Controparte_3 per altro, non risulta contestazione, né tantomeno fornita prova relativamente al tempo necessario al manifestarsi del problema causato da carburante “sporco” che, in realtà, può verificarsi entro poche ore, ma anche dopo giorni o addirittura settimane.
Da evidenziare, infine, la mancata indicazione di ulteriori elementi in grado di ritenere configurabile una diversa imputabilità del danno.
2.3 Se l'onere probatorio gravante sull'acquirente/danneggiato può, dunque, dirsi assolto, non altrettanto può ritenersi dell'onere gravante sul venditore/danneggiante.
Difatti, la società convenuta in primo grado non ha fornito la prova liberatoria che le incombeva.
Anche a voler ritenere validamente costituita avanti al Giudice di Pace la CP_1
(e di tanto non vi è prova in atti), la società ha depositato, per come risulta dalle
[...]
7 pagg. 7 e 9 della comparsa costitutiva di primo grado, esclusivamente copia del registro UTIF (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione), esercizio finanziario
2012, dalla quale – come asserito dalla stessa convenuta – si evince il quantitativo di carburante erogato ma non anche la qualità dello stesso;
appare, tuttavia, irrilevante la quantificazione del carburante erogato ai fini del decidere e, di conseguenza, appare irrilevante l'assenza in atti del fascicolo di parte convenuta di primo grado, essendo lo stesso l'unico documento in esso presente.
Quanto alla prova orale, l'unico testimone della , CP_1 Testimone_3 dipendente della società convenuta ha confermato la presenza di un filtroblock che avrebbe, in astratto, dovuto impedire l'erogazione di carburante in caso di presenza di impurità, ma nulla ha potuto riferire in merito all'unico capitolo di prova relativo al carburante erogato in data 28.10.2012 e alla relativa verifica di adeguatezza del prodotto, non essendo presente sul posto di lavoro (v. capitolo di prova n. 2, comparsa di costituzione di primo grado).
Non risulta neppure documentalmente provata l'attività di manutenzione degli impianti e la conformità della partita di carburante erogata.
È, dunque, rimasta priva di riscontro probatorio l'unica circostanza che avrebbe potuto liberare la CP_1 CP_1
Da rammentare, peraltro che “La prova liberatoria della non imputabilità può essere fornita o attraverso la dimostrazione dello specifico impedimento che ha reso
impossibile la prestazione o attraverso la dimostrazione che, qualunque ne sia stata
la causa, questa non è imputabile al venditore, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza” (già Cass. 1500/94).
2.4 Occorre, dunque, esaminare il profilo del quantum del danno.
Ritiene questo Tribunale che l'attore in primo grado abbia assolto l'onere probatorio anche relativamente ai danni lamentati.
Di essi, difatti, si è fornita prova documentale;
in particolare, sono presenti nel fascicolo di parte attrice di primo grado, oltre l'attestazione della CP_3 con specifica indicazioni dei danni riportati, anche la relativa fattura di
[...]
avvenuta riparazione (fattura n. 2110/45 del 16.11.2012 di € 2.499,99).
Oltre ciò, i testi escussi, e ZA MA (entrambi dipendenti Testimone_1 della hanno confermato la veridicità di detti documenti, Controparte_3
nonché del loro contenuto: ha riferito di aver redatto Testimone_1 personalmente e sottoscritto l'attestazione, precisando “si tratta di una relazione
8 tecnica sulle condizioni dell'autovettura al momento in cui è stata portata in officina CP_
nella quale io ricopro il ruolo di accettatore responsabile” e ha confermato l'avvenuta riparazione del mezzo affermando “abbiamo effettuato le riparazioni come officina non io personalmente bensì il tecnico MA ZA” e specificava
“che la scheda di accettazione è un documento interno di presa in carico della macchina sottoscritto dal cliente e sulla quale il tecnico specifica tutti i lavori eseguiti e che poi serve per l'emissione della fattura che nella fattispecie è quella che mi viene esibita”; anche MA ZA ha riobadito dette circostanze e riconosciuto la “fattura n. 2110/45 del 16.11.12 che mi viene esibita”.
La deve, dunque, essere risarcita della somma affrontata Parte_1 per la riparazione del veicolo Ford Kuga Tg. ED493ZN pari ad € 2.499,99, indicata nella fattura n. 2110/45 del 16.11.2012.
2.5 Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, occorre precisare che esso non è presunto, ma va provato.
Alle decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (così Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215) - si oppone infatti il maturato e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
non potendo considerarsi prova la dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, occorre, invero, fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. ord. n. 9348/2019).
Orbene, nel caso in esame, non è fornita alcuna prova di eventuali spese sostenute per un veicolo sostitutivo, né in relazione ad una eventuale rinuncia ai proventi ricavati dall'uso del veicolo;
la domanda deve, dunque, essere rigettata.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno
9 specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, e alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass, n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta in ragione del principio della soccombenza, nella misura di € 671,00 (valori minimi, stante il mancato accoglimento della domanda di risarcimento relativa al fermo tecnico – scaglione di riferimento da € 1.101 a € 5.200
- tabelle in vigore dal 2014 al 2018), oltre spese generali e accessori di legge.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte appellata, tenuto CP_1 conto del valore della causa (€ 2.499,99 - scaglione da € 1.100 a € 5.200), nei valori minimi, stante l'esiguità dell'attività difensionale prestata;
le stesse sono quindi liquidate nella misura di € 1.278,00 per compensi professionali (di cui € 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase di trattazione, ed € 426 per la fase decisionale), ed € 184,34 per esborsi.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è, però, costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n.
12387/2016, Cass. n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n. 8829/2007). Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che
“la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente , sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di
10 ripristino della situazione precedente;
se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile , non comporta - di per sé - una implicita condanna a pagare,
quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo , Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda non è stata espressamente introdotta dall'appellante, pertanto questo Tribunale non può
condanna la parte appellata a restituire alla le somme Parte_1 eventualmente corrisposte in virtù del titolo impugnato ed oggi riformato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza n. 603/2014 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.9.2014 e depositata il successivo 20.9.2014:
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni all'autovettura Ford
Kuga Tg. ED493ZN subiti dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 2.499,99, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado e sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida nella misura di € 671,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
3) condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 184,34
11 per esborsi e di € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Lamezia Terme, 26.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 378/2015 R.G.A.C. promossa
da
p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla via Santa Bernadette n. 7, presso lo studio degli avv.ti Nicola Veneziano e Francesco
Amantea, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Loc.
Stretto - Strada Provinciale n. 86;
- parte appellata non costituita –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2014 emessa dal Giudice di Pace
di Lamezia Terme in data 18.9.2014 e depositata il successivo 20.9.2014 –
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 6.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1
persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia
Terme, la al fine di ottenere l'accertamento e la Controparte_1
dichiarazione che i danni subiti al veicolo Ford Kuga tg. ED493ZN, di proprietà della società attrice, erano stati causati dall'acquisto di carburante contaminato presso la
Stazione di Servizio con conseguente condanna della stessa Controparte_2
a pagare all'attrice la somma di € 2.499,99, a titolo di riparazioni CP_1
1 necessarie al predetto veicolo, oltre € 1.000,00 a titolo di fermo tecnico, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, la società attrice esponeva: che in data 28.10.2012 dipendente della Parte_2 Parte_1 effettuava rifornimento di carburante al predetto veicolo Ford Kuga presso la stazione di servizio che, immediatamente dopo il rifornimento, sul CP_1 quadro dell'autoveicolo si accendeva la spia relativa all'avaria del motore;
che all'esito dei controlli, effettuati presso la si constatava Controparte_3 il guasto degli iniettori e della pompa di iniezione a causa della presenza di carburante contaminato;
che gli inviti bonari al risarcimento del danno rivolti alla risultavano vani. CP_1
Si costituiva a mezzo dell'avv. la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., la quale impugnava e contestava la domanda attorea, infondata in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n.
603/2014, rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
1.2 Avverso la sentenza citata la proponeva gravame, Parte_1 lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e riaffermando le medesime ragione presentate durante il primo grado di giudizio;
chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna della al risarcimento dei danni in CP_1 favore dell'appellante nella misura di € 3.499,99, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa sottoscritta dall'avv. la Controparte_4 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito;
chiedeva, dunque, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo all'esito
2 dell'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Occorre, preliminarmente, evidenziare l'assenza in atti della procura alle liti conferita dalla all'avv. CP_1 Controparte_4
Invero, nella comparsa di costituzione e risposta avanti a questo Tribunale viene richiamata una “procura in calce alla copia passiva dell'atto di citazione” e nell'indice del fascicolo di parte appellata è indicata tra gli allegati “copia dell'atto di citazione in appello notificato alla con procura Controparte_1 in calce”; tuttavia, pur essendo presente, nel fascicolo di parte appellata, l'atto di citazione notificato, esso non reca traccia della menzionata procura.
Da precisare, altresì, che nessuna procura alle liti conferita dalla si CP_1 rinviene nel fascicolo d'ufficio di primo grado recante il n. 523/2013 R.g.; inoltre, la parte appellata non ha provveduto al deposito del proprio fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio, ove ben avrebbe potuto essere presente la procura rilasciata in primo grado, eventualmente estesa anche al presente giudizio.
Ebbene, l'art. 182 c.p.c. - nella versione applicabile alla presente controversia, valida sino al 28.2.2023 (ante riforma Cartabia) – prevedeva, al comma 2, che “ Quando
rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti
un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nel corso degli anni, i limiti di sanabilità della procura sono stati oggetto di innumerevoli e discordanti pronunce: secondo la tesi restrittiva l'ordine per il giudice
- previsto dall'art. 182 co. 2 c.p.c., come novellato dalla L. 69/2009 - di assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa era obbligatorio solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte fosse materialmente presente in atti, risultando affetta da un vizio che ne determinava la nullità; la tesi estensiva, invece, riteneva la norma applicabile anche nel caso in cui un avvocato avesse agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esistesse alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore.
3 In altre parole, secondo quest'ultimo filone, la sanatoria della procura alle liti, dopo la novella del 2009, trovava applicazione anche al caso dell'inesistenza dell'atto, perché mai redatto o perché non riversato nel fascicolo (cfr., Cass., n. 11359/2014;
10885/2018; 23958/2020); per contro, plurime decisioni escludevano la “sanabilità” della procura alla lite inesistente (cfr., Cass. n. 24257/2018; Cass. n. 11930/2020;
Cass., Sez. Un., 10414/2017).
Il contrasto giurisprudenziale sulla sanabilità o meno della procura assente o mancante è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la pronuncia del 21 dicembre 2022 n. 37434.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno stabilito che l'inesistenza della procura o la sua mancanza in atti non possono mai e per nessun caso essere sanate;
a tale conclusione si perviene, ad avviso della Suprema Corte, dall'esame del comma 2 dell'art 182
c.p.c., che esplicitamente prevede la sanabilità solo “quando il giudice istruttore rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore”; secondo l'argomentare della
Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, dal contenuto della norma emerge chiaramente come il riferimento all'assegnazione di un termine non riguardi i casi di inesistenza o mancanza di procura, ma solo il caso di nullità di una procura esistente.
Da tutto quanto appena esposto deriva, per il caso in esame, l'insanabilità del vizio relativo all'assenza in atti della procura alle liti asseritamente conferita dall'appellata e, dunque, la declaratoria di nullità di tutti gli atti depositati dalla CP_1 appellata, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa parte.
Di qui, l'irrilevanza della rinuncia al mandato alle liti depositata dall'avv. in CP_4 data 7.6.2019 (anche se occorre rammentare che, a mente dell'art 85 c.p.c., “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la
revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” - cd. prorogatio del mandato difensivo), nonché della mancata comparizione della parte appellata alle successive udienze.
2.1 Quanto alla assenza, nel giudizio d'appello, del fascicolo di parte convenuta in primo grado, va detto che la giurisprudenza di legittimità afferma che “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase
processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i
documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche
4 avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal
Cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti
possano essere sottoposti all'esame del Giudice di appello, per cui egli subisce le
conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa
costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui
favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (così, Cass. n. 28498/2005 e, negli stessi termini, Cass. n. 3033/2013).
Deve, tuttavia, sottolinearsi che, ai fini della decisione, appare irrilevante l'assenza in atti del predetto fascicolo, non avendo il giudicante in primo grado basato la sua decisione su alcuno dei documenti presenti in detto fascicolo e non avendo neppure
l'appellante fondato il proprio gravame su di essi, oltre che per i motivi che dappresso si dirà.
2.2 Quanto al merito della vertenza, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e che, di conseguenza, la domanda attorea in primo grado debba essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Al fine di affrontare il merito della vicenda, gioverà fare brevemente il punto sui principi di diritto di interesse per la decisione della presente controversia.
Il rifornimento di carburante sottende un contratto di compravendita (artt. 1470 c.c.
e ss.); la domanda risarcitoria è stata dunque correttamente ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale da vizi della cosa venduta (e quindi nel paradigma applicativo dell'art. 1494 c.c.).
Per quanto qui rileva, il venditore della cosa mobile compravenduta (società che gestisce il rifornimento) è obbligato a fornire al compratore un carburante che sia immune da vizi che lo rendano inservibile o che ne compromettano l'uso, e che abbia le caratteristiche funzionali minime per soddisfare le esigenze dell'acquirente (ex artt. 1476 -1490 c.c.); viceversa, è tenuto al risarcimento del danno derivato al compratore per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato, nonché per le specifiche conseguenze derivanti dal vizio.
Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno (così come per la risoluzione del contratto) deve provare la fonte del suo diritto, potendosi poi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
5 dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. celebre Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Nella specie, dunque, parte attrice doveva dimostrare in primo luogo di aver effettuato il rifornimento presso la stazione di servizio convenuta;
questa ultima,
invece, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto provare di avere venduto un bene privo di impurità e/o l'assenza di colpa ad essa imputabile (caso fortuito e/o la responsabilità di terzi estranei nella determinazione del danno).
Ciò detto, nel caso di specie, quanto al fatto generatore del danno (comportamento antigiuridico che ha cagionato il danno), è circostanza pacifica - poiché non contestata – quella per cui in data 28.10.2012 ha effettuato Parte_2 rifornimento di carburante presso la al veicolo Controparte_1
Ford Kuga di proprietà della Parte_1
Risulta, inoltre, documentalmente provato che detto veicolo ha riportato danni a causa di carburante contaminato presente nel serbatoio e, in particolare, che si è resa necessaria la sostituzione degli iniettori e della pompa di iniezione.
Infatti, in atti è presente un'attestazione della da cui si evince Controparte_3 che “svuotato il filtro del gasolio, abbiamo trovato all'interno dello stesso del gasolio contaminato … la diagnosi evidenziava il guasto degli iniettori e della pompa di iniezione causata da contaminazione di carburante” (v. fascicolo di parte attrice di primo grado), nonché la fattura emessa dalla stessa officina per € 2.499,99.
Dette circostanze sono state confermate dal teste – sottoscrittore Testimone_1
di detta attestazione - il quale, escusso all'udienza del 23.1.2014, oltre a riconoscere il documento e ribadire il suo contenuto, ha confermato l'avvenuta riparazione del veicolo presso la CP_3
Alla medesima udienza è stato poi escusso ZA MA, anch'egli dipendente della il quale ha affermato “abbiamo svuotato il filtro carburante CP_3 trovando all'interno carburante contaminato e quindi di conseguenza abbiamo svuotato anche il serbatoio che pure era pieno di carburante contaminato. È stato quindi necessario sostituire la pompa del carburante, gli iniettori e il galleggiante
del serbatoio e comunque tutti i lavori riportati nella fattura n. 2110/45 del 16.11.12 che mi viene esibita… all'interno del serbatoio e del filtro ho riscontrato la presenza di sostanza melmosa mista al carburante che ha provocato il blocco degli iniettori
e della pompa”.
6 Inoltre, l'istruttoria orale ha comprovato che era l'unico ad Parte_2 utilizzare il veicolo Ford Kuga e che lo stesso effettuava il rifornimento di carburante esclusivamente presso la stazione di Servizio Martino in particolare, tanto CP_2
è stato confermato da , dipendente della società attrice, il quale ha Testimone_2 precisato “pagavamo il rifornimento dell'autovettura in uso al sig. Pt_2 con cadenza mensile e previa emissione di fattura da parte della
[...] [...]
Di tanto sono a conoscenza proprio perché mi occupavo dei pagamenti”. CP_2
Il medesimo ha dichiarato di essere l'unico utilizzatore del Parte_2 veicolo in quanto “dipendente di una società cooperativa che ha rapporti di collaborazione con la società attrice di cui non sono socio” e di non aver mai effettuato rifornimento presso altri distributori “essendoci un contratto o rapporto di fornitura ed anche perché si trovava sulla strada che percorro per recarmi a lavoro”.
Parte attrice ha, dunque, assolto l'onere probatorio che le incombeva, non essendo revocabile in dubbio il nesso di causalità tra il rifornimento e il danno subito all'autovettura, stante l'avvenuta prova dell'esclusività del rifornimento presso la stazione di servizio convenuta.
Né, a ben vedere, il nesso causale può essere escluso in ragione del mero divario temporale tra il rifornimento e la manifestazione della problematica, come invece erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure;
difatti, tra il rifornimento (avvenuto in data 28.10.2012) e la consegna del veicolo presso l'officina (effettuata in data
30.10.2012 – v. attestazione sono intercorsi appena 2 giorni;
Controparte_3 per altro, non risulta contestazione, né tantomeno fornita prova relativamente al tempo necessario al manifestarsi del problema causato da carburante “sporco” che, in realtà, può verificarsi entro poche ore, ma anche dopo giorni o addirittura settimane.
Da evidenziare, infine, la mancata indicazione di ulteriori elementi in grado di ritenere configurabile una diversa imputabilità del danno.
2.3 Se l'onere probatorio gravante sull'acquirente/danneggiato può, dunque, dirsi assolto, non altrettanto può ritenersi dell'onere gravante sul venditore/danneggiante.
Difatti, la società convenuta in primo grado non ha fornito la prova liberatoria che le incombeva.
Anche a voler ritenere validamente costituita avanti al Giudice di Pace la CP_1
(e di tanto non vi è prova in atti), la società ha depositato, per come risulta dalle
[...]
7 pagg. 7 e 9 della comparsa costitutiva di primo grado, esclusivamente copia del registro UTIF (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione), esercizio finanziario
2012, dalla quale – come asserito dalla stessa convenuta – si evince il quantitativo di carburante erogato ma non anche la qualità dello stesso;
appare, tuttavia, irrilevante la quantificazione del carburante erogato ai fini del decidere e, di conseguenza, appare irrilevante l'assenza in atti del fascicolo di parte convenuta di primo grado, essendo lo stesso l'unico documento in esso presente.
Quanto alla prova orale, l'unico testimone della , CP_1 Testimone_3 dipendente della società convenuta ha confermato la presenza di un filtroblock che avrebbe, in astratto, dovuto impedire l'erogazione di carburante in caso di presenza di impurità, ma nulla ha potuto riferire in merito all'unico capitolo di prova relativo al carburante erogato in data 28.10.2012 e alla relativa verifica di adeguatezza del prodotto, non essendo presente sul posto di lavoro (v. capitolo di prova n. 2, comparsa di costituzione di primo grado).
Non risulta neppure documentalmente provata l'attività di manutenzione degli impianti e la conformità della partita di carburante erogata.
È, dunque, rimasta priva di riscontro probatorio l'unica circostanza che avrebbe potuto liberare la CP_1 CP_1
Da rammentare, peraltro che “La prova liberatoria della non imputabilità può essere fornita o attraverso la dimostrazione dello specifico impedimento che ha reso
impossibile la prestazione o attraverso la dimostrazione che, qualunque ne sia stata
la causa, questa non è imputabile al venditore, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza” (già Cass. 1500/94).
2.4 Occorre, dunque, esaminare il profilo del quantum del danno.
Ritiene questo Tribunale che l'attore in primo grado abbia assolto l'onere probatorio anche relativamente ai danni lamentati.
Di essi, difatti, si è fornita prova documentale;
in particolare, sono presenti nel fascicolo di parte attrice di primo grado, oltre l'attestazione della CP_3 con specifica indicazioni dei danni riportati, anche la relativa fattura di
[...]
avvenuta riparazione (fattura n. 2110/45 del 16.11.2012 di € 2.499,99).
Oltre ciò, i testi escussi, e ZA MA (entrambi dipendenti Testimone_1 della hanno confermato la veridicità di detti documenti, Controparte_3
nonché del loro contenuto: ha riferito di aver redatto Testimone_1 personalmente e sottoscritto l'attestazione, precisando “si tratta di una relazione
8 tecnica sulle condizioni dell'autovettura al momento in cui è stata portata in officina CP_
nella quale io ricopro il ruolo di accettatore responsabile” e ha confermato l'avvenuta riparazione del mezzo affermando “abbiamo effettuato le riparazioni come officina non io personalmente bensì il tecnico MA ZA” e specificava
“che la scheda di accettazione è un documento interno di presa in carico della macchina sottoscritto dal cliente e sulla quale il tecnico specifica tutti i lavori eseguiti e che poi serve per l'emissione della fattura che nella fattispecie è quella che mi viene esibita”; anche MA ZA ha riobadito dette circostanze e riconosciuto la “fattura n. 2110/45 del 16.11.12 che mi viene esibita”.
La deve, dunque, essere risarcita della somma affrontata Parte_1 per la riparazione del veicolo Ford Kuga Tg. ED493ZN pari ad € 2.499,99, indicata nella fattura n. 2110/45 del 16.11.2012.
2.5 Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, occorre precisare che esso non è presunto, ma va provato.
Alle decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (così Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215) - si oppone infatti il maturato e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
non potendo considerarsi prova la dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, occorre, invero, fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (cfr. Cass. ord. n. 9348/2019).
Orbene, nel caso in esame, non è fornita alcuna prova di eventuali spese sostenute per un veicolo sostitutivo, né in relazione ad una eventuale rinuncia ai proventi ricavati dall'uso del veicolo;
la domanda deve, dunque, essere rigettata.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno
9 specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, e alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass, n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta in ragione del principio della soccombenza, nella misura di € 671,00 (valori minimi, stante il mancato accoglimento della domanda di risarcimento relativa al fermo tecnico – scaglione di riferimento da € 1.101 a € 5.200
- tabelle in vigore dal 2014 al 2018), oltre spese generali e accessori di legge.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte appellata, tenuto CP_1 conto del valore della causa (€ 2.499,99 - scaglione da € 1.100 a € 5.200), nei valori minimi, stante l'esiguità dell'attività difensionale prestata;
le stesse sono quindi liquidate nella misura di € 1.278,00 per compensi professionali (di cui € 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase di trattazione, ed € 426 per la fase decisionale), ed € 184,34 per esborsi.
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è, però, costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639/2016, Cass. n.
12387/2016, Cass. n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n. 8829/2007). Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che
“la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente , sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di
10 ripristino della situazione precedente;
se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile , non comporta - di per sé - una implicita condanna a pagare,
quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo , Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda non è stata espressamente introdotta dall'appellante, pertanto questo Tribunale non può
condanna la parte appellata a restituire alla le somme Parte_1 eventualmente corrisposte in virtù del titolo impugnato ed oggi riformato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Teodora Godini, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia della Controparte_1
2) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della sentenza n. 603/2014 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.9.2014 e depositata il successivo 20.9.2014:
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni all'autovettura Ford
Kuga Tg. ED493ZN subiti dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 2.499,99, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado e sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida nella misura di € 671,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
3) condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura di € 184,34
11 per esborsi e di € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Lamezia Terme, 26.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
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