Decreto cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza breve 7 marzo 2022
Sentenza 23 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Parere sospensivo 28 ottobre 2024
Parere definitivo 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 07/03/2022, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 02641/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2022, proposto da
ER EN, IA IA, SS AI, IR CA, TI ON, AN DE, IA LÌ, TI NT, AN CA, FA TE, ER BU, LF SI OT, EN NF BE, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Catania, via V. Giuffrida 2/B;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO ES FA;
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ER ND;
TI LÌ;
TO LM;
per l'annullamento
dei provvedimenti di non idoneità all’esito delle prove scritte del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, conosciuti dai ricorrenti in data 01.12.2021, attraverso accesso personale alla procedura telematica “atti on-line” disponibile sul sistema “Step-One 2019 ”; degli atti, documenti e verbali redatti dalla commissione esaminatrice nell’ambito delle operazioni di correzione; dei questionari relativi alla prova scritta del concorso in oggetto somministrati ai ricorrenti nella sessione del 24.11.2021 alle ore 8.30; delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei dell’anzidetto concorso dei Distretti delle Corti di Appello di Messina, Palermo, Ancona, Milano, L’Aquila, Bari, Reggio Calabria, Catania e Firenze, pubblicate in data 14.1.2022, nonché del relativo avviso di pubblicazione e degli atti e verbali di approvazione delle medesime graduatorie, sconosciuti ai ricorrenti; per quanto di interesse dei ricorrenti, delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei dei Distretti delle Corti di Appello di: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Corte di Cassazione, pubblicate in data 14.01.2022, nonché del relativo avviso di pubblicazione e degli atti e verbali di approvazione delle medesime graduatorie, sconosciuti ai ricorrenti; degli atti e verbali della commissione esaminatrice del concorso relativi alla verifica dei titoli e attribuzione dei relativi punteggi ai candidati; degli artt. 3 e 7 del bando di concorso in questione, ove interpretati in senso sfavorevole ai ricorrenti; dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei del 14.1.2022, nella parte in cui è previsto che “ per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è fissata sin d’ora a partire dal 14 febbraio 2022 ” e che “ tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede ”, per quanto di interesse dei ricorrenti; del medesimo avviso nella parte in cui è previsto che “ l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione ”, per quanto di interesse dei ricorrenti; degli atti e provvedimenti di scelta ed approvazione delle sedi dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori per i rispettivi Distretti di Corte di Appello; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati con i candidati vincitori; di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non idoneità all’esito delle prove scritte del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, conosciuti dai ricorrenti in data 01.12.2021, attraverso accesso personale alla procedura telematica “atti on-line” disponibile sul sistema “Step-One 2019 ”; degli atti, documenti e verbali redatti dalla commissione esaminatrice nell’ambito delle operazioni di correzione; dei questionari relativi alla prova scritta del concorso in oggetto somministrati ai ricorrenti nella sessione del 24.11.2021 alle ore 8.30; delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei dell’anzidetto concorso dei Distretti delle Corti di Appello di Messina, Palermo, Ancona, Milano, L’Aquila, Bari, Reggio Calabria, Catania e Firenze, pubblicate in data 14.1.2022, nonché del relativo avviso di pubblicazione e degli atti e verbali di approvazione delle medesime graduatorie, sconosciuti ai ricorrenti; per quanto di interesse dei ricorrenti, delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei dei Distretti delle Corti di Appello di: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Corte di Cassazione, pubblicate in data 14.01.2022, nonché del relativo avviso di pubblicazione e degli atti e verbali di approvazione delle medesime graduatorie, sconosciuti ai ricorrenti; degli atti e verbali della commissione esaminatrice del concorso relativi alla verifica dei titoli e attribuzione dei relativi punteggi ai candidati; degli artt. 3 e 7 del bando di concorso in questione, ove interpretati in senso sfavorevole ai ricorrenti; dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e dei vincitori e idonei del 14.1.2022, nella parte in cui è previsto che “ per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è fissata sin d’ora a partire dal 14 febbraio 2022 ” e che “ tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede ”, per quanto di interesse dei ricorrenti; del medesimo avviso nella parte in cui è previsto che “ l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione ”, per quanto di interesse dei ricorrenti; degli atti e provvedimenti di scelta ed approvazione delle sedi dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori per i rispettivi Distretti di Corte di Appello; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati con i candidati vincitori; di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
In sintesi è accaduto: che i ricorrenti hanno partecipato alla selezione per i posti messi a disposizione in diversi Distretti di Corte di Appello, tranne i ricorrenti NT, CA, TE, BU e OT, che, invece, hanno tutti concorso per la sede di Catania; che la disciplina concorsuale ha previsto che “ la prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalità di cui all'art. 4 e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti ”; che non è stata prevista “ la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova scritta ”; che tale prova sarebbe consistita “ in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti ”, con un punteggio minimo sufficiente di 21/30 e che la predetta prova sarebbe stata “ volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto pubblico; ordinamento giudiziario; lingua inglese ”; che per la valutazione delle risposte sarebbero stati assegnati i seguenti punteggi: risposta esatta: + 0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: - 0,375 punti.
I ricorrenti hanno ottenuto punteggi inferiori alla soglia minima (i ricorrenti EN, ON, DE, CA e TE il punteggio di 18,875; i ricorrenti IA, LÌ, NT e BE il punteggio di 20,25; i ricorrenti AI, LA, BU e OT il punteggio di 20,65), lamentando l’illegittimità del quesito avente il seguente testo: “ Ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avere età:
Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni.
Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni.
Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni ”.
In particolare, i ricorrenti BU, OT e BE non hanno risposto a tale quesito, mentre tutti gli altri hanno opzionato la risposta “ non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni ”, reputata sbagliata dalla commissione, la quale ha indicato quale risposta esatta “ non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni ”.
A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento, difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione del principio di affidamento e di favor partecipationis .
Hanno lamentato, in sostanza, che “ il d.lgs. n. 116/2017 – recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” – menzionato nella domanda sottoposta ai candidati non contiene l’art. 42, (…) si compone di soli 35 articoli ”; e che, pertanto, “ appare chiaro (…) come la palese erroneità nella stesura del quesito in questione abbia ingenerato errore e confusione alla platea dei candidati, messi davanti ad una domanda all’evidenza fuorviante ” (cfr. pag. 11), soggiungendo che la risposta opzionata sarebbe quella che, in ogni caso, “ è secondo la normativa attualmente vigente, l’età minima e massima dei magistrati onorari ” (cfr. pag. 12).
2°) Sotto altro profilo, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e di favor partecipationis , buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, disparità di trattamento, contraddittorietà.
I ricorrenti hanno, inoltre, precisato che in data 12.11.2021 è stato pubblicato un avviso sul portale istituzionale, relativo all’elenco dei testi normativi di riferimento per la prova scritta, e che tra tali testi è stato compreso il d.lgs. 116/2017 “( Riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace) – Capo III ” e che, alla luce di quanto dedotto nel primo motivo, il quesito sarebbe da ritenere ulteriormente fuorviante.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione interministeriale RIPAM (27.1.2022), opponendosi al ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 23 gennaio 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, occorre dichiarare il ricorso parzialmente inammissibile in relazione alla posizione dei ricorrenti NT, CA, TE, BU e OT, i quali hanno tutti concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catania, e ciò per le seguenti ragioni.
I ricorrenti hanno adìto questo Tribunale proponendo un ricorso collettivo, che, come ha più volte chiarito la giurisprudenza, “ rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 22 maggio 2018, n. 5685).
Di conseguenza, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi (come nella specie), è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866).
Va, pertanto, verificata la sussistenza del requisito positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, ben oltre, quindi, la mera omogeneità delle pretese fatte valere in giudizio; nonché del requisito negativo, sostanziato dall’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti che collettivamente ricorrono.
In altri termini, secondo la giurisprudenza il ricorso collettivo è ammissibile a patto che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti alcun punto di contrasto – neppure potenziale – tra i ricorrenti, cosicché l’eventuale accoglimento del gravame “ torna a vantaggio di tutti ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Lombardia – Milano, 21 marzo 2018, n. 775).
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non è stata allegata per i ricorrenti sopra indicati.
In sostanza, l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dei predetti ricorrenti non tornerebbe a vantaggio di tutti – anche in presenza di 331 posti messi a concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catania (di cui 15 riservati ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati) – in quanto lascerebbe inalterato il conflitto di interessi sotteso alla contemporanea competizione tra gli stessi, correlato non soltanto alla collocazione in graduatoria, ma anche alle utilità conseguenti (a titolo di esempio, la scelta della sede dove svolgere il servizio).
Di converso, ciascuno dei predetti ricorrenti ha un interesse di segno esattamente opposto, ossia quello alla conservazione del provvedimento di esclusione adottato nei confronti dei propri colleghi di concorso per la sede di Catania.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per difetto d’interesse, proposto dai concorrenti BU, OT e BE (per i primi due si tratta, quindi, di un’ulteriore causa di inammissibilità della domanda), i quali, non avendo affatto risposto al quesito oggetto del contendere, non ne possono invocare l’illegittimità, posto che, dall’esame delle relative schede, di evince che gli stessi hanno commesso vari errori, segnatamente:
a) il concorrente BU ha ottenuto 29 risposte esatte (che gli avrebbero consentito di superare la prova, se non avesse risposto ad altri quesiti, con 21,75/30), 3 errate (penalità di 1,125) e 8 non date: il che costituisce la reale ragione dell’esclusione;
b) il concorrente OT ha ottenuto 31 risposte esatte (che gli avrebbero consentito di superare la prova, se non avesse risposto ad altri quesiti, con 23,25), ben 7 errate (penalità di 2,625) e 2 non date: il che costituisce la reale ragione dell’esclusione;
c) il concorrente BE ha ottenuto 30 risposte esatte (che gli avrebbero consentito di superare la prova, se non avesse risposto ad altri quesiti, con 22,5), ben 6 errate (penalità di 2,25) e 4 non date: il che costituisce la reale ragione dell’esclusione.
Ma anche, a tutto concedere sui profili di inammissibilità sopra rilevati, il ricorso è infondato nel merito, tale declaratoria investendo anche la posizione dei restanti ricorrenti (i quali, comunque, hanno concorso per sedi tutte diverse ed hanno risposto al quesito oggetto del contendere).
Il quesito riguarda una disposizione – valida ed efficace – del d.lgs. 116/2017, ossia l’art. 4, la cui formulazione è: “ Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneità fisica e psichica;
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge ”.
Pertanto, nella specie il questionario ha prospettato soltanto un refuso: non si trattava dell’art. 42 (inesistente, perché, effettivamente, la normativa in questione si compone di soli 35 articoli), bensì dell’art. 4.
Invero, proprio la dedotta consapevolezza della limitatezza – non oltre l’art. 35 – delle disposizioni contenute nel d.lgs. 116/2007 avrebbe potuto legittimare una contestazione in sede di prova; ma, anche a prescindere dalla decisività di tale limitatezza, ciò che sostanzia la legittimità del quesito è la sua formulazione, del tutto lineare e letteralmente coerente con la vigente disposizione in tema di limiti minimi e massimi di età dei giudici onorari.
Né, tantomeno, corrisponde al vero che la risposta fornita da alcuni dei ricorrenti (“ non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni ”) corrisponda al vigente quadro normativo.
Al momento (6.8.2021) di pubblicazione del bando, infatti, l’unica disposizione incidente sulla disciplina dell’età dei giudici onorari era rappresentata dall’art. 29, comma 2 del d.lgs. 116/2007, in cui si prevedeva – con esclusivo riferimento, però, alla “ durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio ” – che “ in ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età ”; norma che è stata novellata dall’art. 1, comma 629, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quindi dopo l’espletamento della prova scritta del 24.11.2021) nel senso che a decorrere dall’1.1.2022 “ i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età ”.
Per i magistrati diversi da quelli già in servizio, la disciplina non è stata modificata. Deve, quindi, concludersi che – a diritto vigente – “ i giudici onorari di tribunale debbono avere età (…) non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni ”.
Il che risulta, indirettamente, provato dall’omesso riferimento, da parte dei ricorrenti, a puntuali disposizioni legislative.
Da ultimo, ritiene il Collegio che, anche per i restanti ricorrenti, il mancato raggiungimento della soglia minima sia dipeso dalla scelta di rispondere ad un elevato numero di quesiti, con la conseguenza che le (troppe) risposte errate hanno finito col vanificare il punteggio che sarebbe stato ottenuto in ragione delle risposte esatte (EN 28 esatte/3 errate; IA 31/8; AI 30/5; LA 29/3; ON 29/5; DE 29/5; LÌ 30/6).
In conclusione, il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato, nei sensi espressi in motivazione.
Il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte, inammissibile e, in parte, infondato, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO