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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 13286/2024 R.G.
* * *
Oggi 08/04/2025 h. 14.08 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. STORNELLO in sost avv. GALARDO MAURIZIO per parte convenuta: avv. ROMEO SEBASTIANO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e contesta le difese avversarie parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 350 e 350 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 13286/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Paolo De Controparte_1
Granita n. 14 presso lo studio dell'avv. Maurizio Galardo che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti;
Parte appellante contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Potenza n. 113 presso lo CP_2
studio dell'avv. Sebastiano Romeo che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte appellata
* * *
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1082/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in riforma della sentenza appellata Cron. n. 1082/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Torino Dott.ssa Giuliana Bologna, nell'ambito del procedimento iscritto al numero di RG 13192/2022, pubblicata in data 25/03/2024 e non notificata, accertare l'error in iudicando in cui è incorso il Giudice di Pace stante la rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento nn. 7620220003705, 7614360005798, 7616780002148,
7615400002226, 7618580008543 e 7615230003720 avvenuta nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e per l'effetto riformare la sentenza appellata rigettando integralmente la domanda attorea proposta nel primo grado di giudizio in quanto infondata e/o comunque inammissibile, dichiarando per l'effetto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Cassa Forense e IVA come per legge”.
* * *
Per parte appellata: “rigettare per i motivi indicati negli atti difensivi l'atto di appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Confermare la sentenza impugnata 1082/2024.
Condannare parte appellante alle spese ed onorari di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del contendere.
La decisione di primo grado si basa su un solo motivo di decisione, ossia l'accoglimento della doglianza relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti.
La difesa di insta per la riforma di tale provvedimento evidenziando la regolarità CP_3
della notificazione delle ingiunzioni di pagamento nn. 7620220003705, 7614360005798,
7616780002148, 7615400002226, 7618580008543 e 7615230003720 richiamate nell'intimazione di pagamento n. 2022000057200-50302202200046629000 e ritiene poi infondate tutte le altre censure espresse in sede di atto di citazione, richiamando l'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione delle ingiunzioni fiscali.
La difesa del debitore ingiunto sostiene, al contrario, l'irregolarità delle notificazioni attesa
“l'assenza di firma della ricorrente”, ed insiste nell'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
2. Considerazioni in fatto ed in diritto.
La difesa di parte appellata ha documentato la regolarità della notificazione di tutte le ingiunzioni di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, e precisamente:
1. ingiunzione di pagamento n. 7620220003705 notificata personalmente alla destinataria in data 03/08/2020;
2. ingiunzione di pagamento n. 7614360005798 notificata personalmente alla destinataria in data 03/10/2014;
3. ingiunzione di pagamento n. 7616780002148 notificata personalmente alla destinataria in data 16/01/2017;
4. ingiunzione di pagamento n. 7615400002226 notificata personalmente alla destinataria in data 16/07/2015;
5. ingiunzione di pagamento n. 7618580008543 notificata personalmente alla destinataria in data 28/09/2018;
6. ingiunzione di pagamento n. 7615230003720 notificata in data 29/05/2015.
La tesi della nullità della notificazione per l'assenza della sottoscrizione della destinataria non è condivisibile poiché ha notificato tali atti avvalendosi degli Ufficiali CP_3
Giudiziari, i quali hanno eseguito le prime cinque notificazioni consegnando l'atto “a mani proprie” del destinatario, come risulta dalla relata di notificazione e l'ultimo tramite invio di raccomandata regolarmente ritirata dalla destinataria con sottoscrizione della cartolina di ricevimento in data 3 giugno 2015 (doc. 4 parte appellante).
La procedura utilizzata per le prime cinque notificazioni è conforme al disposto di cui all'art. 148 c.p.c. che non richiede, ai fini del perfezionamento della notificazione, la sottoscrizione del destinatario, bensì soltanto la certificazione dell'ufficiale giudiziario dal medesimo sottoscritta di aver consegnato l'atto.
Per questi motivi
il primo motivo di appello merita accoglimento.
3. Intervenuta prescrizione dei crediti. Attesa la regolarità delle notificazioni di cui sopra, nonché dei successivi atti interruttivi, e precisamente:
7. preavviso di fermo amministrativo n. FER2016000198640 notificata personalmente alla destinataria in data 16/07/2016;
8. intimazione di pagamento n.AVI2019000013300 notificata in data 28/03/2019;
9. intimazione di pagamento n. AVI2022000057200 notificata in data 30/09/22,
l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti è infondata, e ciò addirittura a prescindere dall'applicabilità (contestata) alla fattispecie del c.d. allungamento dei termini di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020.
4. Motivazione dell'atto impugnato.
Tale doglianza non è stata reiterata in sede di comparsa di costituzione del presente giudizio e la medesima era comunque infondata poiché l'intimazione di pagamento impugnata conteneva tutte le indicazioni necessarie per la completa ed esatta identificazione dei debiti ingiunti, con identificazione delle singole ingiunzioni nonché dei costi di esazione.
5. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si rigetta l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
2022000057200-50302202200046629000.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del non elevato grado di difficoltà della causa, degli incombenti svolti (assenza di attività istruttoria e discussione orale della causa)
e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 (tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti in entrambi i gradi di giudizio).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 2022000057200-
50302202200046629000;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento in favore di delle spese CP_3
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 2.579,00 per competenze professionali (giudizio di primo grado: € 236,00 per fase di studio, € 252,00 per fase introduttiva, € 176,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 213,00 per fase decisionale;
giudizio di appello: € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva,
€ 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale) ed € 174,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 8 aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 13286/2024 R.G.
* * *
Oggi 08/04/2025 h. 14.08 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. STORNELLO in sost avv. GALARDO MAURIZIO per parte convenuta: avv. ROMEO SEBASTIANO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti e contesta le difese avversarie parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 350 e 350 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 13286/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Paolo De Controparte_1
Granita n. 14 presso lo studio dell'avv. Maurizio Galardo che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti;
Parte appellante contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Potenza n. 113 presso lo CP_2
studio dell'avv. Sebastiano Romeo che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte appellata
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Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1082/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in riforma della sentenza appellata Cron. n. 1082/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Torino Dott.ssa Giuliana Bologna, nell'ambito del procedimento iscritto al numero di RG 13192/2022, pubblicata in data 25/03/2024 e non notificata, accertare l'error in iudicando in cui è incorso il Giudice di Pace stante la rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento nn. 7620220003705, 7614360005798, 7616780002148,
7615400002226, 7618580008543 e 7615230003720 avvenuta nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e per l'effetto riformare la sentenza appellata rigettando integralmente la domanda attorea proposta nel primo grado di giudizio in quanto infondata e/o comunque inammissibile, dichiarando per l'effetto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Cassa Forense e IVA come per legge”.
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Per parte appellata: “rigettare per i motivi indicati negli atti difensivi l'atto di appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Confermare la sentenza impugnata 1082/2024.
Condannare parte appellante alle spese ed onorari di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del contendere.
La decisione di primo grado si basa su un solo motivo di decisione, ossia l'accoglimento della doglianza relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti.
La difesa di insta per la riforma di tale provvedimento evidenziando la regolarità CP_3
della notificazione delle ingiunzioni di pagamento nn. 7620220003705, 7614360005798,
7616780002148, 7615400002226, 7618580008543 e 7615230003720 richiamate nell'intimazione di pagamento n. 2022000057200-50302202200046629000 e ritiene poi infondate tutte le altre censure espresse in sede di atto di citazione, richiamando l'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione delle ingiunzioni fiscali.
La difesa del debitore ingiunto sostiene, al contrario, l'irregolarità delle notificazioni attesa
“l'assenza di firma della ricorrente”, ed insiste nell'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
2. Considerazioni in fatto ed in diritto.
La difesa di parte appellata ha documentato la regolarità della notificazione di tutte le ingiunzioni di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, e precisamente:
1. ingiunzione di pagamento n. 7620220003705 notificata personalmente alla destinataria in data 03/08/2020;
2. ingiunzione di pagamento n. 7614360005798 notificata personalmente alla destinataria in data 03/10/2014;
3. ingiunzione di pagamento n. 7616780002148 notificata personalmente alla destinataria in data 16/01/2017;
4. ingiunzione di pagamento n. 7615400002226 notificata personalmente alla destinataria in data 16/07/2015;
5. ingiunzione di pagamento n. 7618580008543 notificata personalmente alla destinataria in data 28/09/2018;
6. ingiunzione di pagamento n. 7615230003720 notificata in data 29/05/2015.
La tesi della nullità della notificazione per l'assenza della sottoscrizione della destinataria non è condivisibile poiché ha notificato tali atti avvalendosi degli Ufficiali CP_3
Giudiziari, i quali hanno eseguito le prime cinque notificazioni consegnando l'atto “a mani proprie” del destinatario, come risulta dalla relata di notificazione e l'ultimo tramite invio di raccomandata regolarmente ritirata dalla destinataria con sottoscrizione della cartolina di ricevimento in data 3 giugno 2015 (doc. 4 parte appellante).
La procedura utilizzata per le prime cinque notificazioni è conforme al disposto di cui all'art. 148 c.p.c. che non richiede, ai fini del perfezionamento della notificazione, la sottoscrizione del destinatario, bensì soltanto la certificazione dell'ufficiale giudiziario dal medesimo sottoscritta di aver consegnato l'atto.
Per questi motivi
il primo motivo di appello merita accoglimento.
3. Intervenuta prescrizione dei crediti. Attesa la regolarità delle notificazioni di cui sopra, nonché dei successivi atti interruttivi, e precisamente:
7. preavviso di fermo amministrativo n. FER2016000198640 notificata personalmente alla destinataria in data 16/07/2016;
8. intimazione di pagamento n.AVI2019000013300 notificata in data 28/03/2019;
9. intimazione di pagamento n. AVI2022000057200 notificata in data 30/09/22,
l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti è infondata, e ciò addirittura a prescindere dall'applicabilità (contestata) alla fattispecie del c.d. allungamento dei termini di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020.
4. Motivazione dell'atto impugnato.
Tale doglianza non è stata reiterata in sede di comparsa di costituzione del presente giudizio e la medesima era comunque infondata poiché l'intimazione di pagamento impugnata conteneva tutte le indicazioni necessarie per la completa ed esatta identificazione dei debiti ingiunti, con identificazione delle singole ingiunzioni nonché dei costi di esazione.
5. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si rigetta l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
2022000057200-50302202200046629000.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del non elevato grado di difficoltà della causa, degli incombenti svolti (assenza di attività istruttoria e discussione orale della causa)
e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 (tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti in entrambi i gradi di giudizio).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 2022000057200-
50302202200046629000;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento in favore di delle spese CP_3
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 2.579,00 per competenze professionali (giudizio di primo grado: € 236,00 per fase di studio, € 252,00 per fase introduttiva, € 176,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 213,00 per fase decisionale;
giudizio di appello: € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva,
€ 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale) ed € 174,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 8 aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila