Art. 13. (Disposizioni processuali) 1. Nell' articolo 33-bis del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,". 2. All' articolo 190-bis del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale , se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici". 3. All' articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,". 4. All' articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,". 5. All' articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,". 6. All' articolo 498 del codice di procedura penale , dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis , 600-ter , 600-quater , 600- quinquies , 609-bis , 609-ter , 609-quater e 609-octies del codice penale , l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico". 7. All' articolo 609-decies, primo comma, del codice penale , dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
"1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale , se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici". 3. All' articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,". 4. All' articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,". 5. All' articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,". 6. All' articolo 498 del codice di procedura penale , dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis , 600-ter , 600-quater , 600- quinquies , 609-bis , 609-ter , 609-quater e 609-octies del codice penale , l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico". 7. All' articolo 609-decies, primo comma, del codice penale , dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".