Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 631/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Benedetto Cosimo Pio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in calce al ricorso E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Piegari Antonella, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 20.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.03.2025 i coniugi [nato a [...] il Parte_1
27.12.1982 (C.F. )] e [nata a [...] il C.F._1 CP_1
10.10.1987 (C.F. )], premesso di aver contratto matrimonio C.F._2
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in data 15.3.2015 in Eboli (SA) - regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Eboli (SA) dell'anno 2015, al n. 1 Parte II – dal quale non erano nati figli, ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 4009/2016 del 28.06.2016, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.5.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale e quindi:
“i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
i coniugi entrambi autonomi economicamente, rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento e dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di non
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aver nulla a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
i coniugi si danno reciprocamente consenso al rilascio del passaporto;”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Eboli (SA) dell'anno 2015, al n. 1 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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