Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 31.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 448/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
del Consiglio d'Amministrazione, sig. , con sede legale in Bologna, via Controparte_1 di Corticella n. 181/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cenerini;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
CP_3
RESISTENTE contro in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Largo Chigi n. 5;
RESISTENTE-CONTUMACE
Avente ad oggetto: avviso di addebito - rimborsi - contributi previdenziali - esenzione pagina 1 di 13
Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 26.02.2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere, anche inaudita altera parte, la efficacia esecutiva dell'avviso di addebito del di CP_3
Modena n. 32020230000113213000 del 24.2.2023 notificato via pec alla società ricorrente in data 28.2.2023, sussistendo i “gravi motivi” di cui all'art.24, co.6 del D.Lgs. n.46/99.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Accertare e dichiarare che la notifica via pec dell'avviso di addebito del di Modena n. CP_3
32020230000113213000 del 24.2.2023 è inesistente e/o nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare carente del titolo CP_3 legittimante all'esecuzione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Dichiarare la illegittimità e l'infondatezza delle pretese per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e per sanzioni civili azionate dal e, conseguentemente, annullare, revocare o, CP_3 comunque, dichiarare l'inefficacia:
a) del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2022-122-01 del 7.3.2022 dell'Ispettorato del Lavoro di Modena, notificato alla società ricorrente in data 10.3.2022;
b) dell'avviso di addebito del di Modena n. 32020230000113213000 del 24.2.2023 CP_3 notificato via pec alla società ricorrente in data 28.2.2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, delle quali si chiede la distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 21.02.2024: CP_3
“L'opposizione di controparte è infondata e se ne chiede il rigetto, con conferma dell'avviso di addebito opposto, e conseguente condanna integrale al pagamento degli importi contributivi e sanzionatori ivi esposti (o anche, eventualmente, della minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria), nonché al pagamento integrale di spese, diritti, onorari e accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 24, D. Lgs. n. 46/1999 del 03.04.2023, Parte_2
chiedeva accertarsi l'illegittimità delle pretese contributive e sanzionatorie avanzate dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2022-122-01 CP_3 pagina 2 di 13 del 07.03.2022 (notificato il 10.03.2022) e con l'avviso di addebito n.
32020230000113213000 di €. 309.732,85 (formato in data 24.02.2023 e notificato a mezzo PEC il 28.02.2023), relativo ai contributi della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” del periodo 06/2017 - 03/2021. 1
La ricorrente eccepiva l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito (eseguita mediante PEC) e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto degli accertamenti ispettivi.
Essa rilevava che le attività aziendali venivano svolte dai propri dipendenti in diversi cantieri della provincia di Modena, conseguentemente gli importi erogati a titolo di
“Rimborso km esente” e “Diaria”, come risultanti dalla documentazione giustificativa, dovevano essere esentati dalla contribuzione previdenziale di legge, non ricorrendo neppure le condizioni previste dall'art. 7 quinquies, del D.L. n. 193/2016.
2. L' , costituitosi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., contestava le eccezioni CP_3
e deduzioni attoree e instava per il rigetto del ricorso. L'ente deduceva che: a) i vizi formali relativi alla notifica dell'avviso di addebito non erano stati dedotti entro il termine di venti giorni, come previsto per l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 c.p.c. e 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999; b) venivano assoggettati a contribuzione gli imponibili per i quali gli ispettori non avevano ricevuto né rinvenuto idonea documentazione giustificativa dell'esenzione; c) le carenze documentali e giustificative delle indennità e delle diarie “erano state rilevate dagli ispettori mediante il controllo della documentazione aziendale richiesta e ottenuta (Verbali interlocutori, di primo accesso e successivi)”; d) la società attrice ometteva di documentare le spese in questione, dichiarando di aver smarrito copia dei giustificativi.
Nonostante la regolarità della notifica - eseguita mediante PEC - on si costituiva in CP_4 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Sulla notifica dell'avviso di addebito
3.1. La ricorrente deduce i seguenti vizi della notifica dell'avviso di addebito:
a) assenza della relata di notifica;
b) invio dell'atto tramite indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012;
c) invio di documento in formato “PDF” privo della firma digitale ex art. 23, D. Lgs n. 1 Cfr. allegato C fascicolo ricorrente. pagina 3 di 13 82/2005 e della relativa attestazione di conformità.
3.2. La difesa dell' rileva che trattasi di vizi formali dell'atto che, come tali, CP_2 devono essere contestati con l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 c.p.c. e 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/99, da proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica.
3.3. Le eccezioni relative alla regolarità formale dell'avviso di addebito devono essere proposte nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. E' oramai pacifico in giurisprudenza che nell'ambito della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo - è regolata dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 46/1999, che rinvia alle
“forme ordinarie”, e non dal successivo art. 24, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
(cfr. Cass. n. 18691/2008). L'opposizione è tardiva anche qualora siano formulate contestazioni nel merito. Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art
24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. n.
15116/2015).
3.4. Siccome l'opponente ha denunciato vizi e irregolarità formali del titolo esecutivo, le relative eccezioni restano assoggettate al termine decadenziale di venti giorni. In tal senso Cass. n. 8402/2018: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la pagina 4 di 13 cartella è stata notificata”.
Ebbene, l'avviso di addebito è stato notificato mediante PEC il 28.02.2023 e il ricorso è stato depositato in data 03.04.2023, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617
c.p.c. L'opposizione è, sotto tale profilo, inammissibile per tardività.
3.5. Si osserva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. n. 774/2015, Cass. n. 26395/2011). Tali principi sono applicabili al caso di specie, poiché l' ha chiesto la condanna di controparte al CP_3 pagamento dei contributi riportati nell'avviso di addebito. Come già rilevato dall'intestato
Tribunale, “le irregolarità denunciate, anche qualora fosse dato rilevarne la sussistenza, esse sarebbero ininfluenti ai fini della decisione, essendo rimesso al giudice esclusivamente l'accertamento del merito della pretesa contributiva del ” (Sent. n. CP_3
525/2023).
4. Sul merito
4.1. La pretesa contributiva trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2022-122-01 del 07.03.2022, notificato dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Modena in data 10.03.2022. 2 L'accertamento ispettivo ha riguardato esclusivamente la “valutazione in ordine alla non imponibilità degli emolumenti erogati, nel periodo oggetto di accertamento, al personale dipendente del rapporto di lavoro alle voci “Rimborso km esente” e “Diaria” (cfr. pag. 2). Ad avviso dei verbalizzanti gli emolumenti erogati al personale dipendente a titolo di “Rimborso km esente” e “Diaria” vanno assoggettati alla contribuzione previdenziale: “Con il presente verbale si procede alla quantificazione, per i dipendenti e per i periodi indicati nelle tabelle allegate (che costituisce parte integrante del presente verbale) di tutte le somme erogate e registrate sul libro unico del lavoro sotto le voci “rimborso km esente” cod. 2 Cfr. allegato A fascicolo ricorrente. pagina 5 di 13 001020 e “Diaria” cod. 002283. Tali somme sono da considerare, per le motivazioni già sopra descritte, imponibili contributivi ed assicurativi e ammontano a complessivi €
429.771, salvo conguagli o rideterminazioni operata dagli Istituti e INAIL” (cfr. pag. CP_3
4).
Nel verbale ispettivo sono riportati gli importi erogati a titolo di “Rimborso km esente” e
“Diaria”, come registrati nei LUL del periodo gennaio 2017 - luglio 2021, ammontanti a complessivi €. 429.771,00, base imponibile per il conteggio dei contributi previdenziali e assicurativi (cfr. pag. 4 verbale ispettivo e Allegato A).
4.2. Appaiono preliminari alcune considerazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n.
5851/2024, Cass. n. 166/2014). Quindi, il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. n. 14965/2012). Cass. n. 9251/2010 ha statuito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal pagina 6 di 13 giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. anche
Cass. n. 16055/2004).
4.3. Dalle allegazioni delle parti e dal compendio documentale emerge che:
1) la società ha subappaltato alla cooperativa Prestigio Soc. Coop. i servizi di CP_5 facchinaggio, movimentazione e gestione logistica, preparazione merce in entrata e uscita e tutte le attività ausiliarie appaltate dalla committente CP_6
2) nel periodo giugno 2017 - giugno 2021 i soci-lavoratori di Prestigio hanno ricevuto importi variabili a titolo di “Rimborso km esente” (codice 001020) e “Diaria” (codice
002283), non assoggettati a contribuzione;
3) l'accesso ispettivo ha interessato i lavoratori impiegati presso lo stabilimento
“Scaglietti” di Modena, ubicato in via Emilia Est n. 85.
4.4. Dato per acquisito il suddetto quadro fattuale - da ritenersi pacifico ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 416 c.p.c. -, si evidenzia come la questione agitata in giudizio investa la qualificazione dei compensi liquidati ai dipendenti sotto le voci “Rimborso km esente” e “Diaria”. Tali importi sono stati ricondotti dagli ispettori nell'alveo della retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi. La controversia concerne il regime impositivo dei rimborsi chilometrici versati ai dipendenti, posto che la ricorrente assume trattarsi di erogazioni estranee alla base imponibile contributiva.
Nel rapporto di lavoro subordinato, la nozione di retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è più ampia rispetto alla nozione civilistica della retribuzione, essendo costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere. Le ipotesi di esonero, totale o parziale, dall'obbligo contributivo sono espressamente previste dal D. Lgs. n. 314/1997, elencazione che ha carattere tassativo e come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.
Cass. n. 2419/2012).
Per il calcolo dei contributi, il secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 314 cit. rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 48 del TUIR, articolo contestualmente modificato, dall'art. 3, comma 1, del citato D. Lgs., con disposizione che recita: "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Secondo pagina 7 di 13 Cass. n. 2419/2012, “Dal delineato quadro normativo emerge che il legislatore, nell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, ha prescritto, affinché l'eccezione alla regola non assurgesse a mero espediente elusivo, che si trattasse di rimborsi spese documentati "a piè di lista", a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, e "documentate, relativamente al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto", a norma delle modifiche introdotte dal legislatore del 1997.”
Quanto all'onere della prova, si osserva che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “La presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse” (Cass. n. 23051/2017, Cass. n. 461/2011, Cass. n. 9601/2018). Principio ribadito per le esenzioni contributive riconosciute in materia di trasferta: “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero
(o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. n. 13011/2017, Cass. n. 1157/2018,
Cass. n. 18160/2018).
4.5. ha ottemperato al proprio onere probatorio. Parte_2
La ricostruzione degli ispettori si fonda su un presupposto errato e indimostrato, ossia che i lavoratori impiegati nell'appalto “avessero sempre lavorato all'interno dello stabilimento, avendo perfettamente chiaro quale fosse il proprio luogo di lavoro, e dunque come non si fossero mai recati in trasferta e/o altrimenti spostati per il tramite dell'utilizzo di un mezzo proprio” (cfr. pag. 3 verbale).
Dalle dichiarazioni acquisiste in sede ispettiva e in corso di causa si ricava, viceversa, come i soci-lavoratori della cooperativa abbiano lavorato in diversi stabilimenti della provincia di Modena, per far fronte alle esigenze produttive dei committenti. In tal senso le dichiarazioni dei seguenti lavoratori (cfr. “verbali di acquisizioni dichiarazioni” del
19.01.2022 3):
- : “mi sono spostato qualche volta in altri cantieri su richiesta della ditta, ad Parte_3 esempio a Maranello, Modena, Formigine, . Questo capita soprattutto per sostituire Per_1
CP_ 3 Cfr. doc. 7 fascicolo . pagina 8 di 13 lavoratori assenti. Non ricordo con quale frequenza. Mi spostano ma vado con la mia auto, una fiat punto benzina e dopo l'azienda mi rimborsa in busta i chilometri. Il responsabile sa dove mi sono recato ed è lui a tenere traccia dei chilometri. Il responsabile ”; Controparte_7
- : “capitava che l , al bisogno, mi inviasse durante l'orario di lavoro Testimone_1 Parte_2 presso altri suoi cantieri, come ad esempio Modena, Maranello, Formigine Non so riferire esattamente in merito alla frequenza di tali spostamenti (…). Ma ricordo che l'azienda mi faceva firmare dei fogli dove figurava il luogo presso cui mi aveva inviata. Mi recavo con la mia auto (…)
In busta paga mi ritrovavo il rimborso dei chilometri percorsi ma non so come l'azienda calcolasse esattamente quell'importo”;
- : “in passato capitava di spostarsi in base alle esigenze, richieste dell'azienda. Testimone_2
Ricordo che tali spostamenti avvenivano con la mia auto verso cantieri della siti ad Parte_2 esempio a Modena, Formigine, Maranello. Non ricordo esattamente la frequenza né tantomeno ricordo come veniva calcolato il rimborso in busta da parte dell'azienda. Io non davo all'azienda nessun documento o nota scritta. Posso dire che tali spostamenti avvenivano durante l'orario di lavoro (…)”;
- : “capitava più in passato, adesso meno, andavo a , Modena, Testimone_3 Per_1
Formigine con la mia auto ma non mi ricordo esattamente con quale frequenza né mi ricordo se ho mai firmato qualche nota o prospetto scritto. Posso solo dire che in busta paga mi trovavo pagati i chilometri”;
- : “capita con discreta frequenza che la in base alle sue esigenze mi Testimone_4 Parte_2 dica di spostarmi presso altri cantieri siti a , Formigine, Modena (V. delle Nazioni) Per_1
Scaglietti ecc. Mi sposto con la mia auto. Non ho mai firmato nulla di scritto né ho mai compilato un prospetto nota scritta per segnare i chilometri percorsi. Era l'azienda a pagare in busta questi chilometri ma ripeto che non so come venisse calcolati l'importi”;
- : “è capitato su richiesta dell'azienda di dover andare con la mia auto Controparte_7 presso altri cantieri. Ricordo ad esempio di essere andato a Formigine, Modena, Maranello. (…) Il rimborso avveniva da parte dell'azienda … ma non so dire esattamente come venisse calcolato l'importo.”
Tali dichiarazioni, convergenti e univoche, sono suffragate dalle testimonianze assunte nel presente giudizio (cfr. dichiarazioni 4 e 5) e nel Controparte_7 Testimone_2 4 “sul cap. 4: “è vero”; sul cap. 5: “sì è vero”. a.d.r. “dica il teste se lavorando come magazziniere stesse in un posto solo”: “noi offrivamo il servizio dove ci dicevano di andare, per emergenze, per rifornire le pagina 9 di 13 procedimento n. 1189/2023 r.g. 6 (cfr. dichiarazioni , 7 , Controparte_7 Testimone_2 8 , 9 10 e 11). Parte_3 Testimone_3 Persona_2
linee, perché quando si lavora in una catena di produzione anche svolgendo il lavoro di magazziniere non possiamo non rifornire le linee se no si ferma il tutto”. 5 “sul cap. 4: “sì è vero”; sul cap. 5: “sì confermo”. a.d.r. “dica il teste se lavorando come magazziniere stesse in un posto solo”: “a volte ci chiamavano se mancava qualcuno, in vari posti, noi andavamo a sostituire perché poi le linee devono essere sempre attive non possono fermarsi”. 6 Cfr. doc.ti 12,13 fascicolo ricorrente. 7 “Sul cap. 1): “Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché le mansioni che mi vengono lette sono quelle di cui mi occupavo io”. Sul cap. 2): “Sì, è vero. Ne sono a conoscenza perché all'occorrenza ed al bisogno, mi recavo anche presso i magazzini citati nel capitolo quando, appunto, o mancava personale o c'erano emergenze lavorative”. (…) Sul cap. 4): “Sì, è vero, come detto sopra, ossia seguivamo linee di produzione che andavano sempre rifornite”. Sul cap. 5): “Sì, è vero, a me è capitato”. (…) Sul cap. 7): “Sì, è vero, ricevevo il prospetto che mi viene mostrato e lo firmavo. Riconosco e confermo il documento n. 5 quinquies che mi viene mostrato per la parte che mi riguarda”. Interrogato sui capitoli della memoria di costituzione, così dichiara. Sul cap. 3): “Io, come detto, lavoravo principalmente nello stabilimento Maserati di Via Malavolti;
come detto, io mi spostavo al bisogno ma non riesco, adesso, visto il tempo trascorso, a quantificare quante volte mi sono spostato;
ricordo che c'erano periodi in cui gli spostamenti erano molto frequenti ed altri in cui ci si spostava meno, a volte non trovavamo pace, altre volte eravamo più stabili. Anche per quanto riguarda l'orario di lavoro, a volte detti spostamenti avvenivano quando ero sul posto di lavoro, altre volte ero a casa e venivo richiamato al lavoro”. A D.R.: “Se ero a casa, vuol dire che avevo finito la mia giornata di lavoro e, quindi, le ore che facevo in più erano ore di straordinario;
per partire da casa, comunque, doveva esserci una emergenza vera e, quindi, le ore in più sono state pochissime”. Sul cap. 4): “E' vero che il rimborso delle spese di trasferta mi venivano pagate in busta paga e da quello che so venivano calcolate da un prospetto generato in base ai dati dell'auto ed ai kilometri che facevo, dati che comunicavo alla ”. Sul cap. 5): “No, non è vero;
come detto Parte_1 sopra, io firmavo quel prospetto che mi è stato mostrato sopra”. Sul cap. 6): “Sì, è vero. Confermo la dichiarazione da me rilasciata e che mi è stata integralmente letta”. 8 “Sul cap. 1): “Sì, è vero;
sono le mansioni che facevo io”. Sul cap. 2): “Sì, è vero. Io ho lavorato al bisogno negli stabilimenti di cui al capitolo, nel senso che quando mancava qualcuno, mi mandavano dove c'era bisogno”. (…) Sul cap. 4): “Sì, è vero;
infatti, i prelievi della merce li facevamo per la linea di produzione”. Sul cap. 5): “Sì, è vero;
quando mancava qualcuno, mi chiamavano e se davo la disponibilità, andavo a coprire il collega assente, se potevo”. (…) Sul cap. 7): “Sì, è vero. Riconosco e confermo il documento n. 5 quater che mi viene mostrato per la parte che mi riguarda”. 9 “Sul cap. 1): “Sì, è vero, sono le mansioni che facevo anche io”. Sul cap. 2): “Sì, è vero. Io ho lavorato in tutti gli stabilimenti che mi vengono letti”. Sul cap. 4): “Sì, è vero”. Sul cap. 5): “Sì, è vero. Nei dieci anni circa che ho lavorato per la Cooperativa, ho lavorato in tutti i magazzini e capitava quello di cui al capitolo”. (…) Sul cap. 7): “Sì, è vero. Riconosco e confermo il documento n. 5 quater che mi viene mostrato per la parte che mi riguarda”. 10 “Sul cap. 1): “Sì, è vero;
sono le mansioni che facevo io”. Sul cap. 2): “Sì, è vero. Io ho lavorato in alcuni dei magazzini che mi vengono letti”. Sul cap. 4): “Sì, è vero”. Sul cap. 5): “Sì, è vero, è capitato”. Sul cap. 7): “Sì, è vero. Riconosco e confermo il documento n. 5 quater che mi viene mostrato per la parte che mi riguarda”. 11 “Sul cap. 1): “No, non è vero, io non ho mai fatto ore di straordinario”. Sul cap. 2): “No, non è vero. Io ho lavorato spesso presso gli stabilimenti della Maserati, ogni tanto andavo alla Scaglietti, ogni tanto andavo a Maranello, a;
insomma, giravo ed andavo dove mi mandavano. Mi arrivava un Per_1 messaggio e/o una chiamata e/o me lo diceva il responsabile, che, una volta finito il lavoro che stavo facendo, sarei dovuto andare da un'altra parte;
a volte non finivo neanche il lavoro che stavo facendo per andare da un'altra parte”. Sul cap. 6): “Non confermo la dichiarazione che mi è stata integralmente letta, di cui al documento n.
4. Preciso che io, come avete visto sopra con l'impegno di rito che mi è stato letto, non so leggere e non ricordo, visto che ero agitato, se qualcuno mi ha riletto la dichiarazione. Quando pagina 10 di 13 I verbali delle testimonianze rese nella causa attivata nei confronti dell'INAIL - avente ad oggetto gli stessi fatti scrutinati in questa sede - sono utilizzabili come prove atipiche, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. n.
2947/2023, Cass. n. 1593/2017, Cass. n. 18025/2019).
Dal surrichiamato quadro probatorio emerge come il personale dipendente di Parte_2 rendesse la propria prestazione lavorativa non solo nello stabilimento
[...]
“Scaglietti” ma anche presso gli altri cantieri della provincia di Modena, recandosi nelle sedi delle committenti con il proprio mezzo. Per tali spostamenti sono stati riconosciuti, in busta paga, compensi a titolo di “Rimborso km” e “Diaria”, emolumenti pienamente giustificati in quanto finalizzati a compensare gli oneri di viaggio e il disagio per raggiungere, con il veicolo personale, cantieri diversi dalla sede abituale di lavoro. Lo stesso Regolamento della cooperativa riconosce al socio-lavoratore “a rimborso, come diaria, qualsiasi sia la percorrenza e lo scostamento di orario, un'indennità omnicomprensiva equiparata a trasferta Italia”, per la “prestazione lavorativa eseguita giornalmente in più cantieri e/o in doppio turno per stesso cantiere e/o diversa dalla sede abituale e/o dalla sede di assunzione e/o rapporto per qualsiasi motivo con la sede sociale e/o amministrativa” (cfr. art. 14, comma 3). 12
La documentazione aziendale, inoltre, comprova che i lavoratori firmavano apposite note spese (“note spese per rimborsi indennità chilometrica”) per le trasferte svolte con il mezzo privato. I prospetti versati in atti, redatti su moduli standardizzati della datrice di lavoro, riportano i seguenti dati: marca e modello dell'autovettura; costo chilometrico sono venuti gli Ispettori, io stavo lavorando e mi sono agitato e non ho neanche bene capito cosa mi stavano chiedendo, poi mi è stato chiesto di firmare ed io ho firmato”. 12 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. pagina 11 di 13 secondo le tariffe ACI;
data di spostamento;
tragitto percorso;
chilometri percorsi. 13 Tale documentazione, valutata unitamente alle deposizioni testimoniali, è sufficiente a provare l'esenzione dall'imponibile contributivo. In fattispecie analoga la Suprema Corte ha statuito che “per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se "costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro" - è onere del datore di lavoro di provarne la natura. Tale onere è limitato alla prova della causa del rimborso che può essere fornita con qualsiasi mezzo e che non necessita della produzione della documentazione delle spese presentata dal lavoratore per ottenere il rimborso” (Cass. n. 1077/1999).
Contrariamente a quanto prospettato dagli ispettori, non è necessario che la datrice di lavoro produca tutti i giustificativi delle spese sostenute dal dipendente, ove sia provata la natura e la causa della elargizione economica e siano documentati i viaggi e i relativi chilometraggi con schede mensili. Cass. n. 2419/2012 ha escluso la necessità di documentazione specifica ed analitica relativa a ciascun viaggio: “In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n.
314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs.” (cfr. anche Cass. n. 16579/2018).
Per tutte le ragioni esposte, la società ricorrente non è tenuta a corrispondere la contribuzione previdenziale sulle somme erogate a titolo di “Rimborso km esente” e
“Diaria”.
5. Sulle spese di lite
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare 13 Cfr. doc.ti 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies e 7 fascicolo ricorrente. pagina 12 di 13 parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La novità della questione esaminata e i dubbi interpretativi in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'esenzione contributiva giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA non dovuti i contributi previdenziali oggetto all'avviso di addebito n. 32020230000113213000 e del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2022-122-01 del 07.03.2022;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Modena, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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