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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3989 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3989 / 2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
in qualità di eredi legittimi di Persona_1
entrambe con il patrocinio dell'avv. e dom. Alessandro Saviozzi del foro di Brescia;
ATTRICI contro
(C.F. ; P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom. Paolo Carbone del foro di Roma;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Le attrici come da note scritte del 21 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
a) accertata e dichiarata l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n.
6992223 agli atti, contraente , beneficiari Controparte_2 Persona_1 in caso di morte dell'assicurato gli eredi legittimi dello stesso, condannare la soc.
al pagamento, a favore delle signore Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 10 eredi legittime di , nelle rispettive qualità di sorella e madre Parte_2 Persona_1 di quest'ultimo), del “massimale assicurato” di € 250.000,00 e del “massimale complementare infortuni”, per il valore complessivo € 500.000,00, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora dal 28/7/2017, giorno del decesso di ER
, al saldo (Cass. Civ. sez. III°, ord. 24/10/2017 n. 25099);
[...]
b) condannare la soc. al pagamento delle spese di patrocinio del Controparte_1
procedimento di mediazione e del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto patrocinatore, antistatario;
c) condannare la soc. al versamento all'entrata di bilancio dello Stato Controparte_1
di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 n. 4bis Dlgs 4/3/2010 n. 28, ritenuta senza giustificato motivo la mancata partecipazione della stessa al procedimento di mediazione pregiudizialmente avviato dalla parte attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA: - per tuziorismo difensivo, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. (capp. da 1 a 6)”.
La convenuta come da note scritte del 22 ottobre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa nel merito, respingere la domanda degli odierni attori perché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con riserva di integrare precisare e modificare la domanda.
In via istruttoria con riserva di depositare ulteriore documentazione ed articolare ogni opportuno mezzo di prova nell'apposita fase processuale di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi legittime di , nelle rispettive qualità di Parte_2 Persona_1
sorella e madre, citavano in giudizio la compagnia assicurativa in Controparte_1 forza della polizza vita n. 6992223 “ – Assicurazione temporanea in Controparte_2 caso di morte”, stipulata dal de cuius in data 21.9.2009 con beneficiari in caso di morte dell'assicurato gli eredi legittimi, per ottenere il pagamento dell'indennizzo pari a complessivi € 500.000.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la compagnia assicurativa Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, per la sussistenza di specifiche cause di esclusione della garanzia previste nelle condizioni generali di polizza ex art.
2.1. lett. a) e b), “è esclusa dall'assicurazione la morte causata da (...)
l'attività dolosa del Contraente o del Beneficiario” e “la partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi” e nella polizza ex art. 14, lett. d) per essere lo stesso in “stato di ubriachezza”.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., il GI ritenuta la causa di natura documentale non ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
All'udienza del 24.10.2024, il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Ad illustrazione delle proprie domande parte attrice ha dedotto, in particolare, che: in data 21.9.2009 stipulava con la convenuta la polizza vita n. 6992223 Persona_1
“ – Assicurazione temporanea in caso di morte”; il capitale assicurato Controparte_2 era pari ad € 250.000, con capitale complementare di ulteriori € 250.000 nell'ipotesi di infortunio;
il premio di polizza veniva regolarmente pagato dall'assicurato; in data
28.7.2017, decedeva a causa delle coltellate infertegli da Persona_1 Parte_3
, tratto a giudizio per i reati di omicidio volontario (art. 575 c.p.) e occultamento
[...]
di cadavere (art. 412 c.p.); con sentenza ex art. 442 cpp, pronunciata in data 28.3.2018, il Tribunale di Brescia condannava l'imputato alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione, pena confermata dalla Corte di Assise di appello di Brescia con sentenza in pagina 3 di 10 data 14.12.2018; attivata dagli eredi la garanzia della suddetta polizza, la compagnia negava il pagamento dell'indennizzo; gli esiti del procedimento penale accertavano la colpevolezza dell'imputato per aver volontariamente causato la morte di T_
, il quale resisteva nella colluttazione al fine di sottrarsi ai colpi infertigli Persona_1 dall'assalitore, con conseguente esclusione di condotte dolose da parte del de cuius, vittima dell'imputato; andava escluso altresì che il decesso di fosse Persona_1
conseguenza delle condizioni psico-fisiche in cui lo stesso versava al momento dell'evento; la procedura di mediazione obbligatoria espletata aveva esito negativo a causa dell'espresso rifiuto di a partecipare. Controparte_1
Ad illustrazione della propria domanda, la compagnia assicurativa convenuta deduceva, in particolare, che: in data 21.9.2009 stipulava con la società Persona_1
ora , la polizza n. 6992223 “ Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
– Assicurazione temporanea in caso di morte” - 5, per durata venticinquennale, CP_2 capitale assicurato € 250.000, con capitale complementare di ulteriori € 250.000 nell'ipotesi d'infortunio; in data 28.7.2017 decedeva a seguito di una Persona_1
colluttazione nella quale subiva numerose coltellate infertegli da il Parte_3 quale, dopo aver confessato l'omicidio, in data 28.3.2018 veniva condannato dal
Tribunale di Brescia alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione;
in data
23.2.2018, la madre, e la sorella, Parte_2 Parte_1 presentavano richiesta per l'attivazione delle garanzie attinenti alla polizza;
la richiesta di liquidazione della polizza vita (per € 250.000) veniva respinta in ragione della sussistenza delle clausole di esclusione previste dalle condizioni generali di polizza: art.
2.1. lett. a) e b), “attività dolosa del Contraente o del Beneficiario” e
“partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi”; la richiesta di liquidazione della polizza complementare infortuni (per ulteriori € 250.000) veniva respinta in ragione della sussistenza dell'art. 14 della polizza infortuni: “È esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali”.
***
Le attrici, eredi legittime dell'assicurato, in qualità di beneficiare in caso di morte del pagina 4 di 10 contraente (deceduto in data 28.7.2017) chiedono il pagamento Persona_1 dell'indennizzo assicurativo di € 250.000, nonché di € 250.0000 per capitale complementare, in forza del contratto di assicurazione sulla vita stipulato tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa convenuta in data Controparte_1
21.9.2009.
Il tema centrale su cui ruota la presente controversia attiene alla interpretazione della clausola 2.1. delle condizioni di polizza, nonché della clausola 14 della polizza (doc. 3).
Le prima esclude il rischio morte se causato da:
a) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
b) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi.
Tali ipotesi di esclusione della garanzia sono invocate dalla compagnia assicuratrice a giustificazione del diniego di pagamento della somma di € 250.000 che le attrici, quali beneficiarie della polizza, pretendono.
Vi è poi la clausola 14 della polizza che nel descrivere il rischio assicurativo prevede:
“È esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali”, parimenti invocata dall'assicurazione per escludere il riconoscimento dell'indennizzo complementare di ulteriori € 250.000.
Nel caso in esame può dirsi che l'evento del decesso dell'assicurato venga assicurato con alcune eccezioni specifiche, nel senso che è escluso dal novero dei rischi assicurati e quindi dall'oggetto del contratto l'evento morte dovuto ad una delle cause di cui ai punti a) e b) preventivamente contrattualmente individuate.
Con sentenza n. 427 del 28.3.2018 il Tribunale penale di Brescia ha dichiarato responsabile dei delitti di omicidio volontario ed occultamento di cadavere Parte_3
, condannando lo stesso alla pena di anni 13 e mesi 10 di reclusione ed
[...] escludendo, sulla base di plurimi elementi, l'ipotesi della legittima difesa da parte dell'imputato e della provocazione (doc. 4).
Si riportano alcune delle argomentazioni a sostegno della pronuncia di condanna con riguardo alla esclusione della legittima difesa;
anzitutto dai dati certi quali le risultanze dell'autopsia espletata sul cadavere della vittima il Tribunale ha ritenuto: “l'omicidio avvenuto nell'ambito di una colluttazione, stante la presenza sul corpo del di ER
pagina 5 di 10 lesività da difesa passiva e di lesioni di tipo consuntivo (al volto, tronco ed arti)” (pag.
6 sentenza).
A ciò si aggiungano le prime spontanee dichiarazioni dell'imputato ai Carabinieri che sono risultate in contrasto con la tesi della legittima difesa, nonché le successive dichiarazioni rese al GIP nell'udienza di convalida del fermo del 3.8.2017 (pag. 17 sentenza).
Inoltre, le condizioni della vittima di intossicazione acuta da alcool etilico e sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi emerse dall'esame autoptico secondo il Tribunale di primo grado deponevano per ritenere il in una condizione di “scarso ER equilibrio psichico” e di “riduzione di coordinamento motorio e dei riflessi, oltreché della capacità di vigilanza, attenzione e controllo” e da tale condizione di “ontologica debolezza della vittima discende (patentemente) il difetto del requisito della necessità della (legittima) difesa offensiva, tenuto conto che, per il contesto di fatto come emerso in causa, nulla impediva al il quale non si è certo dichiarato ubriaco T_
al momento dello scontro con la vittima, ma anzi alterato/eccitato per aver fatto uso di cocaina – di allontanarsi dall'abitazione del senza esporre se stesso a ER pericoli o danni superiori a quelli che, in tesi, il suo aggressore gli aveva arrecato”
(pag. 20 sentenza).
La sentenza di primo grado ha quindi accertato il reato di omicidio volontario e di occultamento di cadavere in capo all'imputato.Ritenendo anche tale condotta in contrasto con l'ipotesi della legittima difesa in capo al “emergendo un'azione T_
omicidiaria compiuta senza attualità di pericolo senza necessità, priva di ogni proporzione, sostenuta soggettivamente da un intento vendicativo o comunque da ragioni di accumulato risentimento nei confronti della vittima, rea di avere più volte -
e la stessa sera dei fatti - mosso all'imputato rimproveri per le “infedeltà” nel comune traffico di sostanze stupefacenti” (pag. 26 sentenza).
Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza della attenuante della provocazione non rilevando la presenza di un “fatto ingiusto” posto in essere dalla vittima.
Con sentenza n. 15/2018 del 14.12.2018 la Corte di Assise di appello di Brescia, ritenendo infondati i motivi di appello, ha confermato la sentenza di primo grado (doc.
4).
Con riguardo alla legittima difesa, la Corte ha rilevato come la tesi di una iniziale pagina 6 di 10 aggressione con un coltello effettuata dal fosse fondata esclusivamente sulle ER dichiarazioni rese dall'imputato, mentre la tesi della legittima difesa: “risulta smentita, in modo dirimente, dalla manifestata asimmetria ed intensità tra le lesioni riscontrate sulla vittima e quelle rilevate sull'imputato (...)” (pag. 42 sentenza).
La Corte ha parimenti escluso la sussistenza di altri elementi compatibili sia con la tesi difensiva della legittima difesa che della provocazione.
Dall'esame delle argomentazioni poste alla base delle sentenze penali di condanna, va esclusa la tesi della compagnia assicuratrice, secondo la quale, sarebbero integrate le ipotesi di “a) attività dolosa del contraente o del beneficiario e/o di b) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi”, come emergerebbe dalle risultanze processuali del procedimento penale celebrato a carico di sulla scorta delle dichiarazioni T_ dell'imputato, degli esiti dell'autopsia, della presenza sul corpo dell'imputato di ferite di natura difensiva, della testimonianza resa dalla vicina di casa del de cuius che udiva la lite accesa tra i due e la conseguente rissa.
Al contrario, proprio alla luce della ricostruzione del fatto operata in sede penale, non pare ravvisabile nelle condotte poste in essere dalla vittima l'antecedente causale che condusse alla sua morte, né che l'assicurato abbia posto in essere una condotta penalmente rilevante nel senso di considerarla connessa teleologicamente alla sua uccisione.
Fermo restando che il delitto definitivamente ascritto al è T_
l'omicidio volontario, non può sottacersi come l'esclusione della fattispecie della legittima difesa in capo all'imputato ulteriormente rafforza il convincimento della mancanza di nesso causale tra il comportamento della vittima e il delitto commesso nei suoi confronti dal T_
In tal senso va letto altresì l'accertamento dell'esclusione della fattispecie della provocazione in capo alla vittima, essendo emerso, in particolare, come la vittima fosse:
“per dichiarazioni testimoniali concordi e per ammissione del in un vastissimo T_
traffico di sostanze stupefacenti in cui l'imputato svolgeva il ruolo di custode e corriere della droga e che era frequente che il o accusasse di sottrarre alcune partite di ER
droga e di non consegnargli tutto il denaro ricavato dalla illecita vendita in quanto speso alle slot-machine” (pag. 47 sentenza Assise).
Ora, tale dedizione al traffico di stupefacenti da parte della vittima pur integrando di pagina 7 di 10 per sé una condotta penalmente rilevante non costituisce una ipotesi delittuosa direttamente connessa alla sua uccisione.
Né la compagnia convenuta ha evidenziato elementi utili in tal senso, anzi la convenuta più volte fa riferimento al reato di rissa che, come noto, presuppone la presenza di almeno tre soggetti, ipotesi da escludersi nel caso in esame.
Nemmeno è ravvisabile nel caso in esame una condotta partecipativa della vittima essendo state escluse in entrambi i gradi del giudizio la sussistenza di cause esimenti e/o di giustificazione.
In definitiva, va esclusa nel caso in esame la sussistenza delle cause di esclusione della garanzia assicurativa invocate dalla compagnia assicurativa.
La stessa va pertanto condannata al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto di € 250.000,00 in favore delle attrici.
Con riguardo alla domanda di indennizzo complementare di € 250.000 svolta dalle attrici si rileva quanto segue.
La clausola 14 della polizza prevede: “Nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la società, oltre alla prestazione prevista dall'assicurazione principale, liquida al beneficiario il capitale complementare infortuni, indicato in polizza, costante per tutta la durata del contratto”.
Secondo la tesi della convenuta essa andrebbe esclusa sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 14 delle condizioni generali di polizza: “È esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali”. Avendo, in particolare, la sentenza penale e l'autopsia accertato che al momento dell'evento il de cuius si trovava in stato di intossicazione acuta da alcool e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (stato di intossicazione acuta da alcool etilico con valori di 2,26 g/l nel sangue e 0,33 g/l nell'encefalo, nonché presenza nel sangue di cocaina e cannabinoidi).
Il Tribunale osserva che anche con riferimento a tale ipotesi non può dirsi che lo stato della vittima dell'omicidio, pur evidentemente alterato, sia legato da nesso causale con l'evento morte, come parrebbe voler presuppore la clausola di esclusione pagina 8 di 10 in oggetto secondo una interpretazione letterale.
In materia assicurativa, come è noto, va considerato "infortunio" ogni evento che, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, abbia prodotto nell'assicurato lesioni oggettivamente constatabili, sia che esse abbiano comportato, come conseguenza, la morte, sia una invalidità, permanente o temporanea.
Nel caso in esame, può dirsi integrata l'ipotesi prevista dalla clausola 14 della polizza con il conseguente riconoscimento in favore delle attrici anche l'indennizzo complementare previsto dal contratto assicurativo e pari ad € 250.000.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore delle attrici della somma complessiva di € 500.000,00.
Tale somma deve essere rivalutata a far data dal sinistro (28.7.2017) sino al momento della presente liquidazione.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore,
e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno quindi calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1,
c.c. sulla somma di € 500.000, devalutata alla data del sinistro e quindi al 28.7.2017, e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat, dalla data da ultimo indicata fino alla domanda.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4,
c.c. sull'importo liquidato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 17.252,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa, in applicazione dei parametri forensi, valori medi, ai minimi per la fase istruttoria non tenuta, oltre alle spese per anticipazioni, da distrasi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con riguardo alle spese di mediazione va riconosciuto in favore della parte attrice un contributo per l'assistenza nella procedura obbligatoria per la fase di attivazione da liquidarsi, in base sul valore della domanda, valore medio, in € 1.500 oltre accessori,
pagina 9 di 10 da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Infine, non può essere riconosciuta alcuna somma in favore dello Stato, non sussistendo i presupposti avendo la convenuta inviato alla parte attrice comunicazione di mancata adesione alla procedura di mediazione (doc. 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta a corrispondere alle attrici l'importo di € 500.000,00.
Oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
Condanna altresì la stessa a rimborsare alle attrici le spese di lite per anticipazioni e compensi, anche per la fase di attivazione della mediazione obbligatoria, che si liquidano come in parte motiva in favore dell'avvocato antistatario.
Rigetta per il resto.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3989 / 2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
in qualità di eredi legittimi di Persona_1
entrambe con il patrocinio dell'avv. e dom. Alessandro Saviozzi del foro di Brescia;
ATTRICI contro
(C.F. ; P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom. Paolo Carbone del foro di Roma;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Le attrici come da note scritte del 21 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
a) accertata e dichiarata l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n.
6992223 agli atti, contraente , beneficiari Controparte_2 Persona_1 in caso di morte dell'assicurato gli eredi legittimi dello stesso, condannare la soc.
al pagamento, a favore delle signore Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 10 eredi legittime di , nelle rispettive qualità di sorella e madre Parte_2 Persona_1 di quest'ultimo), del “massimale assicurato” di € 250.000,00 e del “massimale complementare infortuni”, per il valore complessivo € 500.000,00, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora dal 28/7/2017, giorno del decesso di ER
, al saldo (Cass. Civ. sez. III°, ord. 24/10/2017 n. 25099);
[...]
b) condannare la soc. al pagamento delle spese di patrocinio del Controparte_1
procedimento di mediazione e del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto patrocinatore, antistatario;
c) condannare la soc. al versamento all'entrata di bilancio dello Stato Controparte_1
di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 n. 4bis Dlgs 4/3/2010 n. 28, ritenuta senza giustificato motivo la mancata partecipazione della stessa al procedimento di mediazione pregiudizialmente avviato dalla parte attrice.
IN VIA ISTRUTTORIA: - per tuziorismo difensivo, si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. (capp. da 1 a 6)”.
La convenuta come da note scritte del 22 ottobre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa nel merito, respingere la domanda degli odierni attori perché infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con riserva di integrare precisare e modificare la domanda.
In via istruttoria con riserva di depositare ulteriore documentazione ed articolare ogni opportuno mezzo di prova nell'apposita fase processuale di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi legittime di , nelle rispettive qualità di Parte_2 Persona_1
sorella e madre, citavano in giudizio la compagnia assicurativa in Controparte_1 forza della polizza vita n. 6992223 “ – Assicurazione temporanea in Controparte_2 caso di morte”, stipulata dal de cuius in data 21.9.2009 con beneficiari in caso di morte dell'assicurato gli eredi legittimi, per ottenere il pagamento dell'indennizzo pari a complessivi € 500.000.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la compagnia assicurativa Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, per la sussistenza di specifiche cause di esclusione della garanzia previste nelle condizioni generali di polizza ex art.
2.1. lett. a) e b), “è esclusa dall'assicurazione la morte causata da (...)
l'attività dolosa del Contraente o del Beneficiario” e “la partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi” e nella polizza ex art. 14, lett. d) per essere lo stesso in “stato di ubriachezza”.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., il GI ritenuta la causa di natura documentale non ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
All'udienza del 24.10.2024, il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Ad illustrazione delle proprie domande parte attrice ha dedotto, in particolare, che: in data 21.9.2009 stipulava con la convenuta la polizza vita n. 6992223 Persona_1
“ – Assicurazione temporanea in caso di morte”; il capitale assicurato Controparte_2 era pari ad € 250.000, con capitale complementare di ulteriori € 250.000 nell'ipotesi di infortunio;
il premio di polizza veniva regolarmente pagato dall'assicurato; in data
28.7.2017, decedeva a causa delle coltellate infertegli da Persona_1 Parte_3
, tratto a giudizio per i reati di omicidio volontario (art. 575 c.p.) e occultamento
[...]
di cadavere (art. 412 c.p.); con sentenza ex art. 442 cpp, pronunciata in data 28.3.2018, il Tribunale di Brescia condannava l'imputato alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione, pena confermata dalla Corte di Assise di appello di Brescia con sentenza in pagina 3 di 10 data 14.12.2018; attivata dagli eredi la garanzia della suddetta polizza, la compagnia negava il pagamento dell'indennizzo; gli esiti del procedimento penale accertavano la colpevolezza dell'imputato per aver volontariamente causato la morte di T_
, il quale resisteva nella colluttazione al fine di sottrarsi ai colpi infertigli Persona_1 dall'assalitore, con conseguente esclusione di condotte dolose da parte del de cuius, vittima dell'imputato; andava escluso altresì che il decesso di fosse Persona_1
conseguenza delle condizioni psico-fisiche in cui lo stesso versava al momento dell'evento; la procedura di mediazione obbligatoria espletata aveva esito negativo a causa dell'espresso rifiuto di a partecipare. Controparte_1
Ad illustrazione della propria domanda, la compagnia assicurativa convenuta deduceva, in particolare, che: in data 21.9.2009 stipulava con la società Persona_1
ora , la polizza n. 6992223 “ Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
– Assicurazione temporanea in caso di morte” - 5, per durata venticinquennale, CP_2 capitale assicurato € 250.000, con capitale complementare di ulteriori € 250.000 nell'ipotesi d'infortunio; in data 28.7.2017 decedeva a seguito di una Persona_1
colluttazione nella quale subiva numerose coltellate infertegli da il Parte_3 quale, dopo aver confessato l'omicidio, in data 28.3.2018 veniva condannato dal
Tribunale di Brescia alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione;
in data
23.2.2018, la madre, e la sorella, Parte_2 Parte_1 presentavano richiesta per l'attivazione delle garanzie attinenti alla polizza;
la richiesta di liquidazione della polizza vita (per € 250.000) veniva respinta in ragione della sussistenza delle clausole di esclusione previste dalle condizioni generali di polizza: art.
2.1. lett. a) e b), “attività dolosa del Contraente o del Beneficiario” e
“partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi”; la richiesta di liquidazione della polizza complementare infortuni (per ulteriori € 250.000) veniva respinta in ragione della sussistenza dell'art. 14 della polizza infortuni: “È esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali”.
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Le attrici, eredi legittime dell'assicurato, in qualità di beneficiare in caso di morte del pagina 4 di 10 contraente (deceduto in data 28.7.2017) chiedono il pagamento Persona_1 dell'indennizzo assicurativo di € 250.000, nonché di € 250.0000 per capitale complementare, in forza del contratto di assicurazione sulla vita stipulato tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa convenuta in data Controparte_1
21.9.2009.
Il tema centrale su cui ruota la presente controversia attiene alla interpretazione della clausola 2.1. delle condizioni di polizza, nonché della clausola 14 della polizza (doc. 3).
Le prima esclude il rischio morte se causato da:
a) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
b) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi.
Tali ipotesi di esclusione della garanzia sono invocate dalla compagnia assicuratrice a giustificazione del diniego di pagamento della somma di € 250.000 che le attrici, quali beneficiarie della polizza, pretendono.
Vi è poi la clausola 14 della polizza che nel descrivere il rischio assicurativo prevede:
“È esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali”, parimenti invocata dall'assicurazione per escludere il riconoscimento dell'indennizzo complementare di ulteriori € 250.000.
Nel caso in esame può dirsi che l'evento del decesso dell'assicurato venga assicurato con alcune eccezioni specifiche, nel senso che è escluso dal novero dei rischi assicurati e quindi dall'oggetto del contratto l'evento morte dovuto ad una delle cause di cui ai punti a) e b) preventivamente contrattualmente individuate.
Con sentenza n. 427 del 28.3.2018 il Tribunale penale di Brescia ha dichiarato responsabile dei delitti di omicidio volontario ed occultamento di cadavere Parte_3
, condannando lo stesso alla pena di anni 13 e mesi 10 di reclusione ed
[...] escludendo, sulla base di plurimi elementi, l'ipotesi della legittima difesa da parte dell'imputato e della provocazione (doc. 4).
Si riportano alcune delle argomentazioni a sostegno della pronuncia di condanna con riguardo alla esclusione della legittima difesa;
anzitutto dai dati certi quali le risultanze dell'autopsia espletata sul cadavere della vittima il Tribunale ha ritenuto: “l'omicidio avvenuto nell'ambito di una colluttazione, stante la presenza sul corpo del di ER
pagina 5 di 10 lesività da difesa passiva e di lesioni di tipo consuntivo (al volto, tronco ed arti)” (pag.
6 sentenza).
A ciò si aggiungano le prime spontanee dichiarazioni dell'imputato ai Carabinieri che sono risultate in contrasto con la tesi della legittima difesa, nonché le successive dichiarazioni rese al GIP nell'udienza di convalida del fermo del 3.8.2017 (pag. 17 sentenza).
Inoltre, le condizioni della vittima di intossicazione acuta da alcool etilico e sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi emerse dall'esame autoptico secondo il Tribunale di primo grado deponevano per ritenere il in una condizione di “scarso ER equilibrio psichico” e di “riduzione di coordinamento motorio e dei riflessi, oltreché della capacità di vigilanza, attenzione e controllo” e da tale condizione di “ontologica debolezza della vittima discende (patentemente) il difetto del requisito della necessità della (legittima) difesa offensiva, tenuto conto che, per il contesto di fatto come emerso in causa, nulla impediva al il quale non si è certo dichiarato ubriaco T_
al momento dello scontro con la vittima, ma anzi alterato/eccitato per aver fatto uso di cocaina – di allontanarsi dall'abitazione del senza esporre se stesso a ER pericoli o danni superiori a quelli che, in tesi, il suo aggressore gli aveva arrecato”
(pag. 20 sentenza).
La sentenza di primo grado ha quindi accertato il reato di omicidio volontario e di occultamento di cadavere in capo all'imputato.Ritenendo anche tale condotta in contrasto con l'ipotesi della legittima difesa in capo al “emergendo un'azione T_
omicidiaria compiuta senza attualità di pericolo senza necessità, priva di ogni proporzione, sostenuta soggettivamente da un intento vendicativo o comunque da ragioni di accumulato risentimento nei confronti della vittima, rea di avere più volte -
e la stessa sera dei fatti - mosso all'imputato rimproveri per le “infedeltà” nel comune traffico di sostanze stupefacenti” (pag. 26 sentenza).
Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza della attenuante della provocazione non rilevando la presenza di un “fatto ingiusto” posto in essere dalla vittima.
Con sentenza n. 15/2018 del 14.12.2018 la Corte di Assise di appello di Brescia, ritenendo infondati i motivi di appello, ha confermato la sentenza di primo grado (doc.
4).
Con riguardo alla legittima difesa, la Corte ha rilevato come la tesi di una iniziale pagina 6 di 10 aggressione con un coltello effettuata dal fosse fondata esclusivamente sulle ER dichiarazioni rese dall'imputato, mentre la tesi della legittima difesa: “risulta smentita, in modo dirimente, dalla manifestata asimmetria ed intensità tra le lesioni riscontrate sulla vittima e quelle rilevate sull'imputato (...)” (pag. 42 sentenza).
La Corte ha parimenti escluso la sussistenza di altri elementi compatibili sia con la tesi difensiva della legittima difesa che della provocazione.
Dall'esame delle argomentazioni poste alla base delle sentenze penali di condanna, va esclusa la tesi della compagnia assicuratrice, secondo la quale, sarebbero integrate le ipotesi di “a) attività dolosa del contraente o del beneficiario e/o di b) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi”, come emergerebbe dalle risultanze processuali del procedimento penale celebrato a carico di sulla scorta delle dichiarazioni T_ dell'imputato, degli esiti dell'autopsia, della presenza sul corpo dell'imputato di ferite di natura difensiva, della testimonianza resa dalla vicina di casa del de cuius che udiva la lite accesa tra i due e la conseguente rissa.
Al contrario, proprio alla luce della ricostruzione del fatto operata in sede penale, non pare ravvisabile nelle condotte poste in essere dalla vittima l'antecedente causale che condusse alla sua morte, né che l'assicurato abbia posto in essere una condotta penalmente rilevante nel senso di considerarla connessa teleologicamente alla sua uccisione.
Fermo restando che il delitto definitivamente ascritto al è T_
l'omicidio volontario, non può sottacersi come l'esclusione della fattispecie della legittima difesa in capo all'imputato ulteriormente rafforza il convincimento della mancanza di nesso causale tra il comportamento della vittima e il delitto commesso nei suoi confronti dal T_
In tal senso va letto altresì l'accertamento dell'esclusione della fattispecie della provocazione in capo alla vittima, essendo emerso, in particolare, come la vittima fosse:
“per dichiarazioni testimoniali concordi e per ammissione del in un vastissimo T_
traffico di sostanze stupefacenti in cui l'imputato svolgeva il ruolo di custode e corriere della droga e che era frequente che il o accusasse di sottrarre alcune partite di ER
droga e di non consegnargli tutto il denaro ricavato dalla illecita vendita in quanto speso alle slot-machine” (pag. 47 sentenza Assise).
Ora, tale dedizione al traffico di stupefacenti da parte della vittima pur integrando di pagina 7 di 10 per sé una condotta penalmente rilevante non costituisce una ipotesi delittuosa direttamente connessa alla sua uccisione.
Né la compagnia convenuta ha evidenziato elementi utili in tal senso, anzi la convenuta più volte fa riferimento al reato di rissa che, come noto, presuppone la presenza di almeno tre soggetti, ipotesi da escludersi nel caso in esame.
Nemmeno è ravvisabile nel caso in esame una condotta partecipativa della vittima essendo state escluse in entrambi i gradi del giudizio la sussistenza di cause esimenti e/o di giustificazione.
In definitiva, va esclusa nel caso in esame la sussistenza delle cause di esclusione della garanzia assicurativa invocate dalla compagnia assicurativa.
La stessa va pertanto condannata al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto di € 250.000,00 in favore delle attrici.
Con riguardo alla domanda di indennizzo complementare di € 250.000 svolta dalle attrici si rileva quanto segue.
La clausola 14 della polizza prevede: “Nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la società, oltre alla prestazione prevista dall'assicurazione principale, liquida al beneficiario il capitale complementare infortuni, indicato in polizza, costante per tutta la durata del contratto”.
Secondo la tesi della convenuta essa andrebbe esclusa sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 14 delle condizioni generali di polizza: “È esclusa la morte per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali”. Avendo, in particolare, la sentenza penale e l'autopsia accertato che al momento dell'evento il de cuius si trovava in stato di intossicazione acuta da alcool e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (stato di intossicazione acuta da alcool etilico con valori di 2,26 g/l nel sangue e 0,33 g/l nell'encefalo, nonché presenza nel sangue di cocaina e cannabinoidi).
Il Tribunale osserva che anche con riferimento a tale ipotesi non può dirsi che lo stato della vittima dell'omicidio, pur evidentemente alterato, sia legato da nesso causale con l'evento morte, come parrebbe voler presuppore la clausola di esclusione pagina 8 di 10 in oggetto secondo una interpretazione letterale.
In materia assicurativa, come è noto, va considerato "infortunio" ogni evento che, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, abbia prodotto nell'assicurato lesioni oggettivamente constatabili, sia che esse abbiano comportato, come conseguenza, la morte, sia una invalidità, permanente o temporanea.
Nel caso in esame, può dirsi integrata l'ipotesi prevista dalla clausola 14 della polizza con il conseguente riconoscimento in favore delle attrici anche l'indennizzo complementare previsto dal contratto assicurativo e pari ad € 250.000.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore delle attrici della somma complessiva di € 500.000,00.
Tale somma deve essere rivalutata a far data dal sinistro (28.7.2017) sino al momento della presente liquidazione.
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore,
e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi non devono essere calcolati sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Gli interessi vanno quindi calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1,
c.c. sulla somma di € 500.000, devalutata alla data del sinistro e quindi al 28.7.2017, e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici Istat, dalla data da ultimo indicata fino alla domanda.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4,
c.c. sull'importo liquidato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 17.252,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa, in applicazione dei parametri forensi, valori medi, ai minimi per la fase istruttoria non tenuta, oltre alle spese per anticipazioni, da distrasi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con riguardo alle spese di mediazione va riconosciuto in favore della parte attrice un contributo per l'assistenza nella procedura obbligatoria per la fase di attivazione da liquidarsi, in base sul valore della domanda, valore medio, in € 1.500 oltre accessori,
pagina 9 di 10 da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Infine, non può essere riconosciuta alcuna somma in favore dello Stato, non sussistendo i presupposti avendo la convenuta inviato alla parte attrice comunicazione di mancata adesione alla procedura di mediazione (doc. 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la convenuta a corrispondere alle attrici l'importo di € 500.000,00.
Oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva.
Condanna altresì la stessa a rimborsare alle attrici le spese di lite per anticipazioni e compensi, anche per la fase di attivazione della mediazione obbligatoria, che si liquidano come in parte motiva in favore dell'avvocato antistatario.
Rigetta per il resto.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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