Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 73447/2019 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 , rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Tripaldi, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO Controparte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Malizia, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 26.11.2019, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli Per_1 (in data 2.4.2006) e Per 2 (in data 9.2.2009), chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale (disponendo che il marito asportasse i suoi beni, restituisse la chiave delle cassaforte e delle porte di casa, chiudesse l'utenza telefonica dell'abitazione intestata a suo nome); affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori in via
determinarsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 1.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso;
disporsi la divisione del conto corrente intestato al marito tra i coniugi al 50% ciascuno;
attribuire alla ricorrente una quota della proprietà della casa coniugale.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla separazione e chiedeva:
l'affidamento condiviso dei minori, con diritto di visita per lo stesso come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
un assegno di mantenimento a suo carico per i soli figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure meglio ivi indicate.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: "
rilevato che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso dei figli minori Per 2 non essendo emerse né essendo state prospettate serie limitazioni delle rispettive Per 1 e capacità genitoriali;
ritenuto, quindi, che, allo stato, i figli minori Per_1 e Per_2 devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
eritenuto che, allo stato, i figli minori Per_1 Per 2 devono essere collocati, in via prevalente, presso la madre da ritenersi genitore di riferimento per gli stessi in considerazione della loro eta'e delle loro presumibili esigenze, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi e valutate le concordi richieste delle parti sul punto;
ritenuto che
va disciplinato, in via provvisoria, il diritto di visita paterno tutelando le esigenze di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita'prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori quando vorra', previo accordo con la madre, e, comunque, un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla sera alle ore 20.00, da individuarsi compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figli minori e con le esigenze lavorative dello stesso, a weekend alternati dal venerdi' all'uscita da scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alla domenica sera alle ore 20.00, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, facendo in modo che i figli stiano il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedi' dell'Angelo ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per trenta giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Orazio Amato n°80 deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario dei figli minori considerato che ivi quest'ultimo hanno il loro habitat inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza;
rilevato che la ricorrente svolge attivita' lavorativa come impiegata presso la societa' Medilife con contratto a tempo determinato con scadenza in data 5.11.2020 e percepisce un reddito medio netto pari ad euro
800,00 mensili, vive nella casa coniugale e non ha altre proprieta' immobiliari(cfr dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'); rilevato che il resistente svolge attivita' lavorativa come impiegato presso la Banca Intesa S.Paolo e percepisce un reddito medio netto pari ad euro 2600,00 (calcolato su dodici mensilita'comprendendo anche la tredicesima mensilita' al netto delle imposte), è onerato dal pagamento della rata del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare pari ad euro 250,00 mensili e della somma complessiva pari ad euro 250,00 mensile per altri finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia, è proprietario della casa familiare in cui attualmente vive la ricorrente con i figli e vive in una casa di proprieta' dei suoi genitori in Santa EV (cfr dichiarazioni rese dal resistente all'udienza presidenziale dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorieta'e documentazione reddituale in atti); ritenuto equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento visti i redditi delle parti, visti gli oneri economici derivanti dai finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia da cui risulta gravato il marito, considerato il godimento della casa familiare da parte della moglie, tenuto conto dei presumibili costi per una diversa soluzione abitativa del marito considerata la provvisorieta' del suo collocamento presso l'attuale abitazione sita in Santa EV di proprieta' dei suoi genitori;
ritenuto equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie per il mantenimento dei figli minori Per_1
e Per_2 un assegno mensile pari ad euro 700,00 tenuto conto del reddito dello stesso, dei costi necessari per una diversa soluzione abitativa di quest'ultimo, della capacita' lavorativa della resistente, del godimento da parte di quest'ultima della casa familiare, delle presumibili esigenze economiche dei figli minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre quale genitore collocatario, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie per i minori medesimi come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
visto l'art.708 c.p.c.,
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida i figli minori Per_1 e Per 2 ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilita'genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute degli stessi tenuto conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e che eserciteranno separatamente la responsabilita' genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3)dispone che i figli minori Per_1 e Per_2 siano collocati in via prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma Via Orazio Amato n°80;
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori quando vorra', previo accordo con la madre, e, comunque, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla sera alle ore 20.00, da individuarsi compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figli minori e con le esigenze lavorative dello stesso, a weekend alternati dal venerdi all'uscita da scuola o dalle ore 16.00 prelevandoli presso il domicilio materno in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alla domenica sera alle ore 20.00, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, durante la vacanze scolastiche pasquali per tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedi' dell'Angelo ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per trenta giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
5)assegna a Parte 1 la casa coniugale sita in Roma Via Orazio Amato n°80 dalla quale
Controparte 1 si è gia' allontanato;
Controparte_1 un assegno pari ad euro 700,00 mensili quale contributo al 6)pone a carico di mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2 da corrispondersi dal mese di agosto 2020 a […] Pt 1 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di Controparte_1 il pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli Per_1 e Per_2, come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale ;...".
Successivamente:
la Pt 1 chiedeva, a modifica dei provvedimenti presidenziali (che, deve ritenersi, chiedeva nel resto di confermare), di determinare il diritto di visita paterno secondo quanto scritto nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c., nonché di statuire il diritto ad un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 400,00 mensili, dovendosi, dunque, le altre domande intendersi rinunciate. il CP_1 viste le deduzioni circa l'assegno unico della ricorrente, chiedeva che lo stesso
,
fosse suddiviso tra le parti al 50% ciascuno (domanda in sede di precisazione delle conclusioni non più riproposta e, dunque, da intendersi rinunciata), e chiedeva anche, con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c., la condanna della Pt 1 al pagamento delle spese condominiali e delle utenze della casa coniugale, non corrisposte dalla medesima.
Deve, innanzitutto, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Deve, poi, rigettarsi la richiesta di ulteriore attività istruttoria, in quanto superflua, nonché confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Ebbene, nel merito deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti. Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ormai quasi sedicenne (la figlia è diventata maggiorenne nelle more del presente procedimento), si ritiene di poter confermare sul punto le disposizioni assunte in sede presidenziale e sopra dettagliatamente indicate, ritenute del tutto idonee a tutelare gli interessi del ragazzo, a cui può aggiungersi, data la sua attuale età, che il diritto di visita paterno sarà esercitato tenendo anche conto della volontà del figlio.
Può, poi, essere assegnata alla Pt 1 la casa coniugale, di proprietà del coniuge, in quanto ivi convivente con i figli, non economicamente autonomi (circostanze pacifiche).
Quanto all'aspetto economico, deve rilevarsi che la Pt_1 non ottemperava al deposito di tutto quanto indicato dall'ordinanza del maggio 2023, mancando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata (l'ultima, peraltro lacunosa, risalente al settembre
2021) e l'estratto conto dell'anno 2023 (il deposito doveva avvenire entro il mese di settembre 2023 e doveva avere come periodo di riferimento gli ultimi due anni) e risultando, in ogni caso, per l'anno 2022 entrate dalla società per la quale la stessa già lavorava precedentemente per euro 800,00/900,00 mensili circa o da nonchè Pt 2
entrate anche come allenatrice di beach volley (cfr. euro 120,00 a gennaio 2022, euro
240,00 a marzo 2022, euro 240,00 ad aprile 2022, euro 260,00 ad agosto 2022, euro
330,00 per mese novembre 2024) e a titolo di assegno unico per euro 205,00 mensili.
Ciò premesso, dunque, valutato quanto già indicato in sede presidenziale (con ordinanza che, peraltro, non risulta essere stata reclamata), considerata anche la documentazione successivamente depositata dal CP 1 (che nulla apportava a quanto già in atti tale da incidere sulla complessiva ricostruzione delle capacità patrimoniali delle parti, unicamente dovendosi dare atto che nell'estratto conto del 2023 emerge la corresponsione in suo favore dell'assegno unico per euro 220,00 mensili), si ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla Pt 1 e di confermare la somma vigente a titolo di assegno di mantenimento dei figli a carico del
CP 1 (euro 700,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Pt_1, invece determinando tra le parti, al
50% ciascuno, la suddivisione delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale, in ciò anche valutate le attuali esigenze dei due figli. Deve, poi, dichiararsi inammissibile la domanda del CP 1 circa il pagamento degli oneri condominiali e delle utenze da parte della moglie, in quanto tardiva, anche volendo prescindere dalla valutazione circa la sua ammissibilità in questo giudizio.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza,
sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda da
intendersi inammissibile o rigettata:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Sant'Agnello (NA) in data
24.7.2005;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 86, parte
II, serie A);
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla Pt_1 la casa coniugale;
-· conferma la somma vigente a titolo di assegno di mantenimento dei figli a carico del
CP 1 (euro 700,00 mensili), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Pt 1, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 8.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino