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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 672 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria il 19.03.1981), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Villa, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sottolume n.24 ha eletto domicilio;
E
(C.F.: , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
17.07.1981), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Villa, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Sottolume n.24 ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 13.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.08.2009;
-considerato che con decreto del 01.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 12.08.2009; b) dal matrimonio è nata la figlia (06.11.2010); c) con sentenza n. 960/2024, depositata in Per_1
data 26.06.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.04.2025 il quale ha espresso il relativo parere in data 17.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 13.03.2025 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.08.2009 tra Parte_1
e il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 442, uff.1, parte 2, serie A – anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore , nata a [...] il Persona_2
06.11.2010, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale e stabile presso la madre, Sig.ra Pt_2
in Via Curduma Ospedale, n. 46 Reggio Calabria (RC), per
[...]
consentire alla stessa di continuare a vivere inserita nel quartiere a lei abituale;
2) Il padre, Sig. potrà vedere la figlia e Parte_1
tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: tutti i fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, nonché tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; per 20 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi venti giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi venti giorni di agosto negli anni pari).
3) Il Sig. corrisponderà all'altro coniuge, per Parte_1
il mantenimento della figlia , l'assegno mensile periodico Persona_2
di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versare sul conto corrente codice
IBAN IT61 J034 7501 605C C001 2366 990, intestato a a Parte_2
decorrere dal mese di ottobre 2023, entro e non oltre la prima decade di riferimento di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il Sig. rimborserà all'altro coniuge nella Parte_1
misura del 50% le spese straordinarie;
le spese straordinarie devono essere sempre prima concordate e documentate. Per completezza i coniugi dichiarano di dividere al 50% le seguenti spese: spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche e private, assicurazioni scolastiche, divise scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio e nel corso dell'anno; gite e uscite didattiche), spese sportive e ludico-ricreative.
5) La casa coniugale sita in Via Curduma Ospedale, n. 46, Reggio
Calabria (RC), con quanto contenuto, verrà occupata dalla Sig.ra Pt_2
l'altro coniuge, Sig. , se ne allontanerà,
[...] Parte_1
portando con sé i propri effetti personali.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.05.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 672 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria il 19.03.1981), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Villa, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sottolume n.24 ha eletto domicilio;
E
(C.F.: , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
17.07.1981), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Villa, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Sottolume n.24 ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 13.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.08.2009;
-considerato che con decreto del 01.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.05.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 12.08.2009; b) dal matrimonio è nata la figlia (06.11.2010); c) con sentenza n. 960/2024, depositata in Per_1
data 26.06.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
01.04.2025 il quale ha espresso il relativo parere in data 17.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 13.03.2025 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.08.2009 tra Parte_1
e il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 442, uff.1, parte 2, serie A – anno 2009, alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore , nata a [...] il Persona_2
06.11.2010, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale e stabile presso la madre, Sig.ra Pt_2
in Via Curduma Ospedale, n. 46 Reggio Calabria (RC), per
[...]
consentire alla stessa di continuare a vivere inserita nel quartiere a lei abituale;
2) Il padre, Sig. potrà vedere la figlia e Parte_1
tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: tutti i fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, nonché tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; per 20 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno (in assenza di accordo, nei primi venti giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi venti giorni di agosto negli anni pari).
3) Il Sig. corrisponderà all'altro coniuge, per Parte_1
il mantenimento della figlia , l'assegno mensile periodico Persona_2
di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versare sul conto corrente codice
IBAN IT61 J034 7501 605C C001 2366 990, intestato a a Parte_2
decorrere dal mese di ottobre 2023, entro e non oltre la prima decade di riferimento di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Il Sig. rimborserà all'altro coniuge nella Parte_1
misura del 50% le spese straordinarie;
le spese straordinarie devono essere sempre prima concordate e documentate. Per completezza i coniugi dichiarano di dividere al 50% le seguenti spese: spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche e private, assicurazioni scolastiche, divise scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio e nel corso dell'anno; gite e uscite didattiche), spese sportive e ludico-ricreative.
5) La casa coniugale sita in Via Curduma Ospedale, n. 46, Reggio
Calabria (RC), con quanto contenuto, verrà occupata dalla Sig.ra Pt_2
l'altro coniuge, Sig. , se ne allontanerà,
[...] Parte_1
portando con sé i propri effetti personali.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.05.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna