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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/09/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato iil 20/06/1964 in CERCOLA (NA) (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARIGLIANO MARCO;
RICORRENTE
E
nata il 28/01/1967 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to JOSSA GIUSEPPE;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2025 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/01/1994 in Piano di Sorrento (NA) con CP_1
e chiedeva contestualmente di revocare la somma corrisposta a titolo di mantenimento in favore
[...] della figlia , maggiorenne e autosufficiente, tenendo fermo il mantenimento per il figlio . R_ Per_2
2. Ritualmente citata, la resistente si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di rigettare la richiesta di revoca del mantenimento in favore di , ancora R_ convivente con la madre, e di aumentare il mantenimento per il figlio , studente universitario. Per_2
3. All'udienza di comparizione, sentite le parti, il Giudice formulava una proposta conciliativa, rispetto alla quale il solo prestava adesione, e su richiesta delle parti concedeva un rinvio onde valutare Pt_1
l'accettazione della stessa assegnando termine per note con scadenza al 17.02.2025. Preso atto della mancata accettazione della proposta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava nuovo termine per la rimessione al Collegio con scadenza il 07.04.2025. Lette le note, riservava la causa per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in merito alla decisione sullo stato. Rimessa la causa sul ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per discussione e decisione con assegnazione di termini per note con scadenza all'11.06.2025 e rimessione al Collegio per la decisione.
4. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n.
1374/2025 pubblicata il 06.05.2025, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi unicamente circa l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Il ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
843/2010, pubblicata in data 6.4.2010 di revocare il contributo al mantenimento per la figlia R_
(nata il [...]), ritenendo raggiunta l'autosufficienza economica di quest'ultima.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, 2 può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021; Cass. civ., 4219/2021;
Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del
2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass.,
n. 19696 del 2019).
3 In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n. 7168 del 2016).
Nel caso in esame, occorre osservare che, in primo luogo, è circostanza non contestata tra le parti che la figlia abbia un impiego a tempo indeterminato presso il Comune di Napoli, avendo ad ogni R_ modo il ricorrente assolto all'onus probandi mediante il deposito della busta paga della figlia (pari ad €
1.815,00 netti). Né possono avere rilievo le doglianze di parte resistente in merito alla circostanza che la figlia viva ancora presso di lei ovvero che soffra di artrite reumatoide, avendo allegato in atti documentazione medica risalente al 2014 e che ad ogni modo non si è tradotta nell'incapacità di R_ di raggiungere una propria autonomia nel mondo del lavoro.
Viceversa, va confermato, come richiesto da entrambe le parti, l'obbligo di mantenimento per il figlio a carico del studente universitario di Economia, il quale dovrà versare a Per_2 Pt_1 CP_1
la somma pari ad € 150,00 (all'attualità dell'aggiornamento ISTAT) entro il 5 di ogni mese, oltre
[...] alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come individuate in base al Protocollo tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
B. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
a) revoca il mantenimento a carico del per la figlia con decorrenza dalla data della Pt_1 R_ domanda;
b) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1
4 a mezzo di bonifico bancario, la somma pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento Istat, a titolo di mantenimento del figlio;
Per_2
c) dispone che ciascun genitore sia tenuto alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Nola;
d) compensa le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/09/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2856/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato iil 20/06/1964 in CERCOLA (NA) (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MARIGLIANO MARCO;
RICORRENTE
E
nata il 28/01/1967 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to JOSSA GIUSEPPE;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29/05/2025 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/01/1994 in Piano di Sorrento (NA) con CP_1
e chiedeva contestualmente di revocare la somma corrisposta a titolo di mantenimento in favore
[...] della figlia , maggiorenne e autosufficiente, tenendo fermo il mantenimento per il figlio . R_ Per_2
2. Ritualmente citata, la resistente si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di rigettare la richiesta di revoca del mantenimento in favore di , ancora R_ convivente con la madre, e di aumentare il mantenimento per il figlio , studente universitario. Per_2
3. All'udienza di comparizione, sentite le parti, il Giudice formulava una proposta conciliativa, rispetto alla quale il solo prestava adesione, e su richiesta delle parti concedeva un rinvio onde valutare Pt_1
l'accettazione della stessa assegnando termine per note con scadenza al 17.02.2025. Preso atto della mancata accettazione della proposta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava nuovo termine per la rimessione al Collegio con scadenza il 07.04.2025. Lette le note, riservava la causa per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in merito alla decisione sullo stato. Rimessa la causa sul ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per discussione e decisione con assegnazione di termini per note con scadenza all'11.06.2025 e rimessione al Collegio per la decisione.
4. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n.
1374/2025 pubblicata il 06.05.2025, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi unicamente circa l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Il ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
843/2010, pubblicata in data 6.4.2010 di revocare il contributo al mantenimento per la figlia R_
(nata il [...]), ritenendo raggiunta l'autosufficienza economica di quest'ultima.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, 2 può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021; Cass. civ., 4219/2021;
Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del
2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass.,
n. 19696 del 2019).
3 In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n. 7168 del 2016).
Nel caso in esame, occorre osservare che, in primo luogo, è circostanza non contestata tra le parti che la figlia abbia un impiego a tempo indeterminato presso il Comune di Napoli, avendo ad ogni R_ modo il ricorrente assolto all'onus probandi mediante il deposito della busta paga della figlia (pari ad €
1.815,00 netti). Né possono avere rilievo le doglianze di parte resistente in merito alla circostanza che la figlia viva ancora presso di lei ovvero che soffra di artrite reumatoide, avendo allegato in atti documentazione medica risalente al 2014 e che ad ogni modo non si è tradotta nell'incapacità di R_ di raggiungere una propria autonomia nel mondo del lavoro.
Viceversa, va confermato, come richiesto da entrambe le parti, l'obbligo di mantenimento per il figlio a carico del studente universitario di Economia, il quale dovrà versare a Per_2 Pt_1 CP_1
la somma pari ad € 150,00 (all'attualità dell'aggiornamento ISTAT) entro il 5 di ogni mese, oltre
[...] alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come individuate in base al Protocollo tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
B. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
a) revoca il mantenimento a carico del per la figlia con decorrenza dalla data della Pt_1 R_ domanda;
b) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1
4 a mezzo di bonifico bancario, la somma pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento Istat, a titolo di mantenimento del figlio;
Per_2
c) dispone che ciascun genitore sia tenuto alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di
Nola;
d) compensa le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04/09/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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