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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
r.g. n. 499/2025
O R D I N A N Z A
* * *
Il Giudice designato, dr. Giampaolo Fabbrizzi, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.3.2025;
rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto ordinarsi all'INPS Controparte_1 di sospendere i pagamenti effettuati in favore di in forza dell'ordinanza di Parte_1 assegnazione del credito pronunciata nell'espropriazione presso terzi iscritta al r.g.e. n. 760/2019, cessando le trattenute operate sul trattamento pensionistico mensilmente erogato alla ricorrente;
rilevato che a sostegno del ricorso è stato dedotto: che con sentenza n. 279/09 del Tribunale di Lucca veniva condannata, in solido con terzi, a pagare in Controparte_1 favore di la somma di euro 106.139,12, oltre accessori, per un totale di euro Parte_1
119.508,09; che, instaurata da una prima procedura di espropriazione presso Parte_1 terzi, dalla quale ricavava il complessivo importo di euro 21.762,31, ne promuoveva una seconda sulla base di atto di precetto recante intimazione a pagare il residuo ancora dovuto, pari ad euro 112.834,88; che, notificato atto di pignoramento all'INPS, terzo pignorato, con ordinanza pronunciata all'udienza del 27.3.2019, al creditore veniva Parte_1 Parte assegnato l'intero credito per versato dall'INPS, nonché 1/5 della pensione netta pignorabile, pari ad euro 243,88 mensili su un lordo mensile di euro 2.499,79; che il pignoramento della pensione terminava con il rateo di maggio 2040, con il pagamento della somma ancora dovuta di euro 44.630,12; che con decreto ingiuntivo n. 896/2024, notificato e non opposto, il veniva condannato a pagare la somma di euro 89.410,48 in favore Pt_1 dell'odierna ricorrente;
che, pertanto, la ricorrente intendeva opporre in compensazione tale credito con quello residuo ancora spettante al che, non potendosi intentare un Pt_1 giudizio di opposizione all'esecuzione e proporre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non restava che promuovere un procedimento ex art. 700 c.p.c. onde inibire all'INPS i pagamenti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione;
che sussisteva altresì il periculum in mora, sotto il duplice profilo dell'irrecuperabilità delle somme versate
1 al in ragione della sua incapienza, sia della precarietà delle condizioni economiche Pt_1 della ricorrente, tale che il quinto pignorato assolveva in favore della stessa funzioni di sostentamento vitale;
rilevato che, nella contumacia del resistente , rispetto al quale è stato Parte_1 ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l'INPS, rimettendosi a giustizia e chiedendo compensarsi le spese del giudizio;
letti gli ulteriori atti ed i documenti prodotti;
O S S E R VA
§1. – Anzitutto, corre l'obbligo di evidenziare che il ricorrente ha correttamente instaurato un procedimento innominato d'urgenza onde sentir sospendere l'obbligo del terzo di eseguire i pagamenti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., procedimento strumentale ad un giudizio a cognizione piena volto ad accertare il venir meno del rapporto tra creditore procedente e debitore pignorato, giustificativo dell'adempimento del terzo pignorato in favore del creditore pignorante, atteso che, una volta esaurito il processo di espropriazione presso terzi, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non vi è più spazio per contestare con l'opposizione all'esecuzione il diritto del creditore assegnatario di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. ord. n. 15822 del 2023; n. 12690 del 2022).
§2. – Ciò non di meno, venendo in considerazione, in favore del creditore, un titolo di formazione giudiziale, sostanziato da una sentenza passata in giudicato – la sentenza n. 279/2009 del Tribunale di Lucca, sezione dist. di AR (doc. 1, 2 fasc. ricorrente) – occorre tener conto dei principi che regolano i limiti oggettivi del giudicato.
L'efficacia sostanziale del giudicato ex art. 2909 c.c., formatosi sulla sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 14535/012; n. 22520/011; n. 8612/06; n. 375/00), mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi originari (ex multis, Cass. sent. n. 11360/010; n. 6628/06; n. 15178/00). Il corollario che ne segue è che fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto che forma oggetto dell'accertamento incontrovertibile, possono essere dedotti per infirmare l'efficacia del giudicato soltanto se successivi alla formazione di quest'ultimo.
Il che, invece, non è con riguardo ai fatti estintivi che l'odierna ricorrente ha dedotto nel ricorso oggetto del presente procedimento.
Ed infatti, dall'esame del decreto ingiuntivo con cui è stato azionato il controcredito della emerge che il diritto di regresso è conseguito a pagamenti eseguiti dalla CP_1 coobbligata tra luglio 2006 e febbraio 2008 (cfr. doc. 11, punti 10 – 14 del ricorso monitorio), sicché il fatto genetico del controcredito su cui si regge l'eccezione di compensazione è ampiamente anteriore alla formazione del giudicato recante l'accertamento del credito del creditore pignorante, a nulla rilevando che tale controcredito sia stato
2 successivamente accertato con decreto ingiuntivo non opposto e coperto, a sua volta, da giudicato, atteso che un conto è l'accertamento incontrovertibile del credito opposto in compensazione, altro sono i limiti entro i quali tale credito, che integra un fatto estintivo del controcredito del creditore procedente, è idoneo a rimettere in discussione il giudicato sostanziale sull'esistenza di detto controcredito.
§3. – In aggiunta a quanto precede, può per completezza porsi in rilievo che, per le stesse ragioni, il fatto estintivo non è neppure successivo all'ordinanza di assegnazione, posto che quest'ultima, integrando un titolo di formazione giudiziale, non resiste che a fatti modificativi o estintivi successivi alla conclusione del processo esecutivo (cfr. Cass. ord. n. 12690 del 2022).
Da qui – assorbita ogni questione in ordine al periculum in mora – il rigetto del ricorso, restando impregiudicato il diritto della ricorrente di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo giudiziale integrato dal decreto ingiuntivo n. 896/2024.
§4. – Stante l'indefensio del resistente e la richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dall'INPS, può disporsi, nei confronti di tutte le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 11 aprile 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott. Giampaolo Fabbrizzi
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