Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/06/2025, n. 12534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12534 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08503/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8503 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO Di TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Barrile e Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI Fontana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Avviso del 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede” e del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l’Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- dell’Avviso del 15 giugno 2024, con cui sono state rese note le graduatorie dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- ove esistente, del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati vincitori del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori;
- della graduatoria di merito (comprensiva di vincitori ed idonei) del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, ove dovesse risultare lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove occorresse, del bando di concorso de quo , ove dovesse risultare lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di tutti gli atti e verbali del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, ove dovessero risultare lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione maggiore punteggio asseritamente spettante e/o alla decurtazione del maggior punteggio riconosciuto agli altri candidati collocati in posizione migliore e, quindi, del suo diritto ad essere collocata tra i vincitori del concorso de quo per il Distretto della Corte di Appello di Palermo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° ottobre 2024:
- dell’Avviso del 12 settembre 2024, con cui sono state rese note le graduatorie, rettificate in autotutela, dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- ove esistente, del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria rettificata in autotutela dei candidati vincitori del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori;
- della graduatoria di merito (comprensiva di vincitori ed idonei) del concorso de quo per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, rettificata in autotutela, ove dovesse risultare lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove occorresse, del bando di concorso de quo , ove dovesse risultare lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di tutti gli atti e verbali del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, ove dovessero risultare lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2025:
- dell’Avviso 12 settembre 2024, con cui sono state rese note le graduatorie, rettificate in autotutela, dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- ove esistente, del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria rettificata in autotutela dei candidati vincitori del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente tra i vincitori;
- della graduatoria di merito (comprensiva di vincitori ed idonei) del concorso de quo per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, rettificata in autotutela, ove dovesse risultare lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove occorresse, del bando di concorso de quo , ove dovesse risultare lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di tutti gli atti e verbali del concorso de quo , per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, ove dovessero risultare lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al maggiore punteggio a lei spettante e/o alla decurtazione del maggior punteggio riconosciuto agli altri candidati collocati in posizione migliore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato l’originaria graduatoria relativa al concorso in epigrafe (nonché, con motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure, le due successive graduatorie rettificate in autotutela), lamentando, per le ragioni che seguono, l’erroneità dell’attribuzione, da parte della commissione, del punteggio;
- si sono costituite in giudizio, a mezzo della difesa erariale, le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
- con sentenza non definitiva n. 19911/24, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha accolto parzialmente la domanda della ricorrente, formulata nel ricorso, tesa ad ottenere l’ostensione della documentazione ritenuta utile alla propria difesa in giudizio;
- all’udienza pubblica del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in primo luogo, preso atto di quanto rappresentato nella memoria conclusionale della ricorrente, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione, nelle more, attribuito il punteggio effettivamente spettante per la prova scritta, in origine erroneamente indicato;
- le altre censure sono, invece, infondate, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Sezione;
- in particolare, quanto alla valutazione dei titoli, la Sezione si è già espressa circa la legittimità dell’equiparazione tra i diversi titoli di accesso (v., ex multis , sentenze n. 16145/24; n. 16088/24; n. 16208/24) e della previsione di un punteggio aggiuntivo per il possesso di un titolo ottenuto non oltre sette anni prima della scadenza della domanda di partecipazione (v., ex multis , sentenza n. 16216/24);
- in considerazione dell’esito della lite, le spese possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nei termini indicati in motivazione;
- li respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO