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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1226/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1226/2024 RG., promossa da:
(P.IVA ), con sede in Sorbolo Mezzani Controparte_1 P.IVA_1
(PR), Via Santi Faustino e Giovita n.19, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti
Emanuela Di Nallo e Michele Bonacini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Parma, Via Amato Furlotti, n. 8;
RICORRENTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
n. 2;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, nei confronti del sig. , instando per CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, nonché miglior pronuncia
condannare il Sig. al pagamento a favore di della somma CP_2 Controparte_1
complessiva di € 3.180,05, oltre interessi legali dal dì del dovuto alla notifica del presente ricorso ed interessi ex D.Lgs 231/2002 maturandi successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
Voglia altresì, rigettare le eventuali pretese del Sig. - qualora si costituisse CP_2
coltivando il controcredito di cui al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo - siccome illegittime, infondate e non provate”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che la società odierna ricorrente chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Parma ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di € 3.180,05 nei confronti del Sig. (CF CP_2
), residente in [...], Parma (PR); b) che il C.F._1
credito di traeva origine, in parte, da un finanziamento concesso Controparte_1
da quest'ultima al Sig. , il quale era, all'epoca, dipendente della società CP_2
mutuante, e, in parte, da una procedura esecutiva presso terzi che vedeva il CP_2
quale debitore esecutato e quale terzo pignorato;
c) che, in Controparte_1
particolare, per quanto riguarda il prestito concesso da al Sig. Controparte_1
, quest'ultimo, in data 26.04.2023, riceveva dalla società la CP_2 Controparte_1
somma di € 5.000,00 a titolo di mutuo – somma chiesta dal lavoratore, il quale asseriva di averne bisogno per poter versare la caparra finalizzata all'acquisto di un immobile e che avrebbe restituito l'intera somma a stretto giro, svincolando alcuni investimenti;
d) che il prestito non veniva, tuttavia, spontaneamente restituito dal Sig. , tant'è che le uniche somme recuperate da risultavano CP_2 Controparte_1
frutto di una trattenuta operata dal datore di lavoro sull'ultimo stipendio del Sig.
, il quale, in data 23.11.2023, a seguito del pignoramento effettuato da CP_2
sullo stipendio del debitore, provvedeva a rassegnare le proprie Controparte_3
dimissioni; e) che, a mezzo della suddetta trattenuta sullo stipendio, l'odierna ricorrente riusciva a recuperare solo € 3.435,82 dei 5.000,00 prestati – rimanendo a credito di € 1.564,18; f) che vantava un ulteriore credito di € Controparte_1
1.615,87 nei confronti del resistente, a titolo di rifusione di quanto pagato dall'ex datore di lavoro al creditore procedente in virtù del pignoramento Controparte_3
presso terzi RGE 828/2023 (Tribunale di Parma) subito dal dipendente;
g) che
[...]
infatti, pur avendo ricevuto la notifica del pignoramento in qualità Controparte_1
di terzo pignorato, aveva erroneamente omesso di accantonare la somma equivalente al quinto dello stipendio del Sig. , e, pertanto, in virtù del provvedimento di CP_2
assegnazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione, aveva dovuto Controparte_4
corrispondere, a favore del creditore procedente, con risorse proprie, quanto non accantonato, ovvero € 1.615,87, maturando un corrispondente diritto alla restituzione di tali somme nei confronti del debitore principale;
h) che, ad istanza dell'odierna opponente, il Giudice di Pace di Parma, con decreto n. 2435/2024 emesso in data
20.03.2024, ingiungeva al Sig. il pagamento, in favore della CP_2
ricorrente, della somma di € 3.180,05, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese legali liquidate in € 450,00 per compenso ed € 76,00 per spese, oltre accessori;
i) che il debitore proponeva opposizione, instaurando il giudizio di cui al n. RG 1924/2024 avanti al Giudice di Pace di Parma;
l) che, in data 16.09.2024, il
Giudice di Pace di Parma accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa del Sig. , dichiarandosi incompetente a favore del CP_2
Tribunale di Parma, Sezione per le Controversie di Lavoro, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti all'Intestato Tribunale;
m) che, dunque, la società ingiungente provvedeva a riassumere il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la restituzione delle somme a suo tempo versate a favore del Sig. , ex dipendente della società medesima. CP_2
1.2. Pur ritualmente evocata, il convenuto non si costituiva in giudizio;
di talché, all'esito dell'udienza del 27.03.2024, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti.
1.4. All'udienza del 27.03.2025, il Giudice invitava il procuratore della parte costituita alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
2.2. Come evidenziato nella parte in fatto, il credito rivendicato nella presente sede da trae origine, da un lato, da un finanziamento concesso da Controparte_1
quest'ultima al Sig. , il quale era, all'epoca, dipendente della società mutuante, CP_2
e, dall'altro, da una procedura esecutiva presso terzi che vedeva il quale CP_2
debitore esecutato e quale terzo pignorato. Controparte_1
2.3. Quanto alla prima posta azionata, avendo agito l'attore a titolo di responsabilità contrattuale, giova rammentare i principi giurisprudenziali formatisi al riguardo.
Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed autorevolmente avallato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006,
n.13674/2006).
Tanto evidenziato, risultando accertato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti1, risulta adempiuto l'onere probatorio incombente sul creditore in ordine alla fonte del suo diritto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal creditore, il convenuto avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza all'obbligazione contrattuale di restituzione della somma oggetto di finanziamento.
Il convenuto, invece, è rimasto contumace, e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratto al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dalla società ricorrente con riferimento alla somma di euro 1.564,18.
2.4. Analoga sorte spetta alla seconda domanda avanzata nella presente sede, avente ad oggetto la condanna del sig. alla corresponsione della somma di euro CP_2
1.615,87; somma versata dalla società ricorrente, in qualità di terzo pignorato, a favore del creditore procedente nell'ambito della procedura Controparte_3
esecutiva presso terzi incardinata dinnanzi al Tribunale di Parma di cui al n. RGE
828/2023, e, tuttavia, non integralmente accantonata (documenti 4, 5, 6, 7 e 8 fasc. parte ricorrente).
Anche in tal caso, avendo il creditore fornito prova dell'obbligazione, il convenuto, rimanendo contumace, si è sottratto alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento).
Va, pertanto, accolta anche la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente con riferimento alla somma di euro 1.615,87.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro nello scaglione del valore ricompreso tra € 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna , alla corresponsione, a favore della società CP_2
ricorrente, di una somma pari ad euro 3.180,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. Condanna , alla rifusione delle spese di lite a favore della CP_2
società ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, invero, di un contratto di natura reale, che, come noto, si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario. Di talché, avendo la società ricorrente prodotto in giudizio il prospetto del bonifico bancario disposto a favore del lavoratore, dal quale si evincono, sia la somma al medesimo accreditata, sia la causale della dazione di denaro, la società creditrice ha adeguatamente provato il titolo dell'obbligazione.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1226/2024 RG., promossa da:
(P.IVA ), con sede in Sorbolo Mezzani Controparte_1 P.IVA_1
(PR), Via Santi Faustino e Giovita n.19, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti
Emanuela Di Nallo e Michele Bonacini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Parma, Via Amato Furlotti, n. 8;
RICORRENTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
n. 2;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, nei confronti del sig. , instando per CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, nonché miglior pronuncia
condannare il Sig. al pagamento a favore di della somma CP_2 Controparte_1
complessiva di € 3.180,05, oltre interessi legali dal dì del dovuto alla notifica del presente ricorso ed interessi ex D.Lgs 231/2002 maturandi successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
Voglia altresì, rigettare le eventuali pretese del Sig. - qualora si costituisse CP_2
coltivando il controcredito di cui al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo - siccome illegittime, infondate e non provate”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che la società odierna ricorrente chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Parma ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di € 3.180,05 nei confronti del Sig. (CF CP_2
), residente in [...], Parma (PR); b) che il C.F._1
credito di traeva origine, in parte, da un finanziamento concesso Controparte_1
da quest'ultima al Sig. , il quale era, all'epoca, dipendente della società CP_2
mutuante, e, in parte, da una procedura esecutiva presso terzi che vedeva il CP_2
quale debitore esecutato e quale terzo pignorato;
c) che, in Controparte_1
particolare, per quanto riguarda il prestito concesso da al Sig. Controparte_1
, quest'ultimo, in data 26.04.2023, riceveva dalla società la CP_2 Controparte_1
somma di € 5.000,00 a titolo di mutuo – somma chiesta dal lavoratore, il quale asseriva di averne bisogno per poter versare la caparra finalizzata all'acquisto di un immobile e che avrebbe restituito l'intera somma a stretto giro, svincolando alcuni investimenti;
d) che il prestito non veniva, tuttavia, spontaneamente restituito dal Sig. , tant'è che le uniche somme recuperate da risultavano CP_2 Controparte_1
frutto di una trattenuta operata dal datore di lavoro sull'ultimo stipendio del Sig.
, il quale, in data 23.11.2023, a seguito del pignoramento effettuato da CP_2
sullo stipendio del debitore, provvedeva a rassegnare le proprie Controparte_3
dimissioni; e) che, a mezzo della suddetta trattenuta sullo stipendio, l'odierna ricorrente riusciva a recuperare solo € 3.435,82 dei 5.000,00 prestati – rimanendo a credito di € 1.564,18; f) che vantava un ulteriore credito di € Controparte_1
1.615,87 nei confronti del resistente, a titolo di rifusione di quanto pagato dall'ex datore di lavoro al creditore procedente in virtù del pignoramento Controparte_3
presso terzi RGE 828/2023 (Tribunale di Parma) subito dal dipendente;
g) che
[...]
infatti, pur avendo ricevuto la notifica del pignoramento in qualità Controparte_1
di terzo pignorato, aveva erroneamente omesso di accantonare la somma equivalente al quinto dello stipendio del Sig. , e, pertanto, in virtù del provvedimento di CP_2
assegnazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione, aveva dovuto Controparte_4
corrispondere, a favore del creditore procedente, con risorse proprie, quanto non accantonato, ovvero € 1.615,87, maturando un corrispondente diritto alla restituzione di tali somme nei confronti del debitore principale;
h) che, ad istanza dell'odierna opponente, il Giudice di Pace di Parma, con decreto n. 2435/2024 emesso in data
20.03.2024, ingiungeva al Sig. il pagamento, in favore della CP_2
ricorrente, della somma di € 3.180,05, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese legali liquidate in € 450,00 per compenso ed € 76,00 per spese, oltre accessori;
i) che il debitore proponeva opposizione, instaurando il giudizio di cui al n. RG 1924/2024 avanti al Giudice di Pace di Parma;
l) che, in data 16.09.2024, il
Giudice di Pace di Parma accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa del Sig. , dichiarandosi incompetente a favore del CP_2
Tribunale di Parma, Sezione per le Controversie di Lavoro, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti all'Intestato Tribunale;
m) che, dunque, la società ingiungente provvedeva a riassumere il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la restituzione delle somme a suo tempo versate a favore del Sig. , ex dipendente della società medesima. CP_2
1.2. Pur ritualmente evocata, il convenuto non si costituiva in giudizio;
di talché, all'esito dell'udienza del 27.03.2024, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti.
1.4. All'udienza del 27.03.2025, il Giudice invitava il procuratore della parte costituita alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
2.2. Come evidenziato nella parte in fatto, il credito rivendicato nella presente sede da trae origine, da un lato, da un finanziamento concesso da Controparte_1
quest'ultima al Sig. , il quale era, all'epoca, dipendente della società mutuante, CP_2
e, dall'altro, da una procedura esecutiva presso terzi che vedeva il quale CP_2
debitore esecutato e quale terzo pignorato. Controparte_1
2.3. Quanto alla prima posta azionata, avendo agito l'attore a titolo di responsabilità contrattuale, giova rammentare i principi giurisprudenziali formatisi al riguardo.
Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed autorevolmente avallato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006,
n.13674/2006).
Tanto evidenziato, risultando accertato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti1, risulta adempiuto l'onere probatorio incombente sul creditore in ordine alla fonte del suo diritto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal creditore, il convenuto avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza all'obbligazione contrattuale di restituzione della somma oggetto di finanziamento.
Il convenuto, invece, è rimasto contumace, e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratto al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dalla società ricorrente con riferimento alla somma di euro 1.564,18.
2.4. Analoga sorte spetta alla seconda domanda avanzata nella presente sede, avente ad oggetto la condanna del sig. alla corresponsione della somma di euro CP_2
1.615,87; somma versata dalla società ricorrente, in qualità di terzo pignorato, a favore del creditore procedente nell'ambito della procedura Controparte_3
esecutiva presso terzi incardinata dinnanzi al Tribunale di Parma di cui al n. RGE
828/2023, e, tuttavia, non integralmente accantonata (documenti 4, 5, 6, 7 e 8 fasc. parte ricorrente).
Anche in tal caso, avendo il creditore fornito prova dell'obbligazione, il convenuto, rimanendo contumace, si è sottratto alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento).
Va, pertanto, accolta anche la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente con riferimento alla somma di euro 1.615,87.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro nello scaglione del valore ricompreso tra € 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna , alla corresponsione, a favore della società CP_2
ricorrente, di una somma pari ad euro 3.180,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. Condanna , alla rifusione delle spese di lite a favore della CP_2
società ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, invero, di un contratto di natura reale, che, come noto, si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario. Di talché, avendo la società ricorrente prodotto in giudizio il prospetto del bonifico bancario disposto a favore del lavoratore, dal quale si evincono, sia la somma al medesimo accreditata, sia la causale della dazione di denaro, la società creditrice ha adeguatamente provato il titolo dell'obbligazione.