TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 40928/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/11/2023, rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status separativo con ordinanza del 1/07/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 02/07/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. MARSEGLIA MARIO con studio in via Fontana, 1 Milano presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data
23/11/2023 (delibera n. 2023/6959)
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CARETTA ELENA FRANCESCA e dall'avv. SACCHI EMILIO elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in viale Caldara, 24 Milano, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E CON
pagina 1 di 5 L' Avv. VALENTINA PEREGO con studio a Milano, Via Guido D'Arezzo 7 nella sua qualità di curatore speciale della minore nata Milano il 21 giugno Persona_1
2016
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/12/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati il 24 agosto 2018 a Ostuni. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OSTUNI -BR- il 24/08/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OSTUNI -BR- nell'anno 2018, n. 39 p. 2 s. C, dall'unione è nata CE, il 21/06/2016, con ricorso depositato in data 20/11/2023 la chiedeva la dichiarazione della Pt_1 separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affido esclusivo della minore CE, con collocamento prevalente presso la madre;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia CE, un assegno mensile in via provvisoria, di un importo non inferiore ad euro 700 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
100% delle spese scolastiche mediche e straordinarie;
di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere in favore della moglie un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 2000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o importo anche diverso ritenuto congruo,
pagina 2 di 5 il Presidente relatore, con decreto del 19/12/2023, rilevata la pendenza di un giudizio separativo tra le stesse parti iscritto a ruolo al n. 40928 R.G., già a sé assegnato, ne disponeva la riunione al presente giudizio n. 3973/2024 R.G., il , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 28.2.2024, CP_1 aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
chiedeva, inoltre, all'esito del percorso di riavvicinamento tra padre e figlia, svolto con i servizi sociali di
RA BO, il collocamento della minore CE presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale a sé; un calendario di frequentazioni madre-figlia; un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre, quantificato equitativamente del Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 23/04/2024, il
Giudice, sentite liberamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, dato atto che cessava il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in data 25/04/2025 il Giudice pronunciava ordinanza ex art. 473.bis.22 con cui nominava il curatore speciale, disponeva l'affido condiviso ed il prevalente collocamento della minore presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in RA BO, Via G. Carducci 19 lettera A alla ponendo a carico del padre integralmente le spese condominiali ordinarie, le Pt_1 straordinarie e le utenze della casa familiare e con obbligo dell' di versare un contributo al CP_1 mantenimento della moglie di euro 500 mensili e un contributo al mantenimento della figlia di euro
600, oltre il 100% delle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale di Milano, conferiva ai Servizi Sociali di RA BO una serie in incarichi per la ripresa della relazione padre/figlia e disponeva una valutazione psicodiagnostica dei genitori. Con successiva ordinanza integrativa rigettava le istanze istruttorie del Pt_1
acquisite le relazioni dei servizi, all'udienza tenutasi in data 18/03/205, alla presenza delle parti che si dichiaravano d'accordo, il giudice le invitava a trovare una soluzione condivisa per operare un serio riavvicinamento della minore al padre, e rinviava la causa al 24.4.2025 sostituendo l'udienza con note scritte, con ordinanza riservata del 05/05/2025, rilevato il permanere di una situazione di elevata conflittualità e in assenza di proposte condivise nell'interesse della figlia minore, il giudice disponeva pagina 3 di 5 CTU psicologica, nominava CTU la dr.ssa rinviava per il giuramento all'udienza Persona_2 sostituita con note scritte del 4.6.2025, con ordinanza del 5.6.2025 conferiva l'incarico al CTU, fissava il giorno dell'inizio delle operazioni peritali, concedeva i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviava la causa per la discussione sulla CTU all'udienza del 4.12.2025,
su istanza della difesa dell' , già avanzata con gli atti introduttivi del giudizio, il CP_1
Giudice, con ordinanza dell' 1/07/2025, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status separativo, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 2/07/2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un persistente rapporto conflittuale e di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Spese processuali
Il Collegio si pronuncerà sulle spese processuali con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in OSTUNI -BR- il Controparte_1
24/08/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OSTUNI -BR- nell'anno 2018
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di OSTUNI -BR- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Spese al definitivo. pagina 4 di 5 Milano 2/07/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/11/2023, rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status separativo con ordinanza del 1/07/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 02/07/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. MARSEGLIA MARIO con studio in via Fontana, 1 Milano presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data
23/11/2023 (delibera n. 2023/6959)
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CARETTA ELENA FRANCESCA e dall'avv. SACCHI EMILIO elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in viale Caldara, 24 Milano, come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E CON
pagina 1 di 5 L' Avv. VALENTINA PEREGO con studio a Milano, Via Guido D'Arezzo 7 nella sua qualità di curatore speciale della minore nata Milano il 21 giugno Persona_1
2016
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/12/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati il 24 agosto 2018 a Ostuni. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OSTUNI -BR- il 24/08/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OSTUNI -BR- nell'anno 2018, n. 39 p. 2 s. C, dall'unione è nata CE, il 21/06/2016, con ricorso depositato in data 20/11/2023 la chiedeva la dichiarazione della Pt_1 separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affido esclusivo della minore CE, con collocamento prevalente presso la madre;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia CE, un assegno mensile in via provvisoria, di un importo non inferiore ad euro 700 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
100% delle spese scolastiche mediche e straordinarie;
di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere in favore della moglie un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 2000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o importo anche diverso ritenuto congruo,
pagina 2 di 5 il Presidente relatore, con decreto del 19/12/2023, rilevata la pendenza di un giudizio separativo tra le stesse parti iscritto a ruolo al n. 40928 R.G., già a sé assegnato, ne disponeva la riunione al presente giudizio n. 3973/2024 R.G., il , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 28.2.2024, CP_1 aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
chiedeva, inoltre, all'esito del percorso di riavvicinamento tra padre e figlia, svolto con i servizi sociali di
RA BO, il collocamento della minore CE presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale a sé; un calendario di frequentazioni madre-figlia; un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre, quantificato equitativamente del Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 23/04/2024, il
Giudice, sentite liberamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, dato atto che cessava il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, in data 25/04/2025 il Giudice pronunciava ordinanza ex art. 473.bis.22 con cui nominava il curatore speciale, disponeva l'affido condiviso ed il prevalente collocamento della minore presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in RA BO, Via G. Carducci 19 lettera A alla ponendo a carico del padre integralmente le spese condominiali ordinarie, le Pt_1 straordinarie e le utenze della casa familiare e con obbligo dell' di versare un contributo al CP_1 mantenimento della moglie di euro 500 mensili e un contributo al mantenimento della figlia di euro
600, oltre il 100% delle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale di Milano, conferiva ai Servizi Sociali di RA BO una serie in incarichi per la ripresa della relazione padre/figlia e disponeva una valutazione psicodiagnostica dei genitori. Con successiva ordinanza integrativa rigettava le istanze istruttorie del Pt_1
acquisite le relazioni dei servizi, all'udienza tenutasi in data 18/03/205, alla presenza delle parti che si dichiaravano d'accordo, il giudice le invitava a trovare una soluzione condivisa per operare un serio riavvicinamento della minore al padre, e rinviava la causa al 24.4.2025 sostituendo l'udienza con note scritte, con ordinanza riservata del 05/05/2025, rilevato il permanere di una situazione di elevata conflittualità e in assenza di proposte condivise nell'interesse della figlia minore, il giudice disponeva pagina 3 di 5 CTU psicologica, nominava CTU la dr.ssa rinviava per il giuramento all'udienza Persona_2 sostituita con note scritte del 4.6.2025, con ordinanza del 5.6.2025 conferiva l'incarico al CTU, fissava il giorno dell'inizio delle operazioni peritali, concedeva i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e rinviava la causa per la discussione sulla CTU all'udienza del 4.12.2025,
su istanza della difesa dell' , già avanzata con gli atti introduttivi del giudizio, il CP_1
Giudice, con ordinanza dell' 1/07/2025, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status separativo, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 2/07/2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un persistente rapporto conflittuale e di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Spese processuali
Il Collegio si pronuncerà sulle spese processuali con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in OSTUNI -BR- il Controparte_1
24/08/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OSTUNI -BR- nell'anno 2018
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di OSTUNI -BR- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Spese al definitivo. pagina 4 di 5 Milano 2/07/2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5