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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/09/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3637/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3637/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Michelangelo n. 88, presso e nello studio dell'avv. FIASTRA RANIERI che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2 via Michelangelo n. 88, presso e nello studio dell'avv. FIASTRA RANIERI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha intrapreso una relazione affettiva con il sig. con Parte_1 Controparte_1 cui ha iniziato una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli (05.09.2016), Per_1 Per_2
(01.01.2018) e (16.08.2021), legalmente riconosciuti da entrambi i genitori. Per_3
2. Con ricorso del 5 dicembre 2024 la sig.ra agiva in giudizio nei confronti del sig. al Pt_1 CP_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
4. All'udienza del 18 settembre 2025, il resistente si costituiva in giudizio avvalendosi della difesa di parte ricorrente. Le parti, congiuntamente, rappresentavano di essere pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel relativo verbale d'udienza e di seguito riportate:
1) affido condiviso dei tre minori con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione sita in
Pescara alla via Salita Tiberi 41;
2) versamento da parte del padre di assegno mantenimento mensile di euro 600,00 (ovvero euro
200,00 per figlio) entro il 15 del mese, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT automaticamente;
3) ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara;
4) assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre genitore collocatario dei minori;
5) il padre starà con i minori tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera;
nel periodo estivo il padre potrà stare con i figli 15 giorni anche non consecutivi. Durante le festività natalizie e pasquali sarà seguito il criterio della alternanza.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e dei figli minori.
6. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori , e Persona_4 Persona_5
alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva in corsivo;
Persona_6
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3637/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Michelangelo n. 88, presso e nello studio dell'avv. FIASTRA RANIERI che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2 via Michelangelo n. 88, presso e nello studio dell'avv. FIASTRA RANIERI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha intrapreso una relazione affettiva con il sig. con Parte_1 Controparte_1 cui ha iniziato una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli (05.09.2016), Per_1 Per_2
(01.01.2018) e (16.08.2021), legalmente riconosciuti da entrambi i genitori. Per_3
2. Con ricorso del 5 dicembre 2024 la sig.ra agiva in giudizio nei confronti del sig. al Pt_1 CP_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
4. All'udienza del 18 settembre 2025, il resistente si costituiva in giudizio avvalendosi della difesa di parte ricorrente. Le parti, congiuntamente, rappresentavano di essere pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel relativo verbale d'udienza e di seguito riportate:
1) affido condiviso dei tre minori con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione sita in
Pescara alla via Salita Tiberi 41;
2) versamento da parte del padre di assegno mantenimento mensile di euro 600,00 (ovvero euro
200,00 per figlio) entro il 15 del mese, importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT automaticamente;
3) ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pescara;
4) assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre genitore collocatario dei minori;
5) il padre starà con i minori tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera;
nel periodo estivo il padre potrà stare con i figli 15 giorni anche non consecutivi. Durante le festività natalizie e pasquali sarà seguito il criterio della alternanza.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e dei figli minori.
6. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori , e Persona_4 Persona_5
alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva in corsivo;
Persona_6
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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