Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AL, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 3050/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], PA C.F._1 con l'Avv. Rita Gualco
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], l'[...], con l'Avv. Rita _1 C.F._2
Gualco
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 1.4.2025.
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale Ill.mo, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AL (AL) in data 13/07/1997 tra nata a [...]
Foggia (FG) il 28/03/1971, cod. fisc. , residente in [...]
1
, residente in [...]; 2) affidare il figlio C.F._2
minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
3) collocare il figlio minore Persona_1
presso la madre, presso la quale manterrà la propria residenza;
4) confermare la Persona_1
residenza della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente presso la Persona_2
madre presso la quale continuerà a vivere;
5) assegnare la casa coniugale sita in AL (AL)
– Via Della Palazzina n. 98, condotta in locazione, alla SI.ra , in PA
quanto genitore collocatario del figlio minore e della IA maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, ; 6) disporre che il padre tenga con sé e presso di sé il Per_2
figlio minore ogni qualvolta lo desideri e comunque almeno due giorni infrasettimanali dalle ore
15,30 riportandolo a scuola il giorno dopo (ad esempio lo tiene il lunedì dal pomeriggio, riportandolo a scuola il martedì mattina e poi lo tiene il giovedì dal pomeriggio, riportandolo a scuola il venerdì mattina), previo avviso alla madre almeno 24 ore prima;
7) dare atto che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo ed il numero telefonico dei luoghi in cui andranno a trascorrere le vacanze con il figlio e dovranno essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti lo stesso;
8) dare atto che il SI. si obbliga a _1
corrispondere alla SI.ra , a partire dalla sottoscrizione del presente PA ricorso, l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento per il figlio , Per_1
fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno, per i figli e , fino a quando gli stessi non saranno economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di AL in data
20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente;
10) dare atto che i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore del figlio e della IA sia Persona_1 Persona_2
percepito esclusivamente dalla madre;
11) dare atto che i coniugi PA prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore;
12) dare atto che i coniugi Per_1
dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione;
13) dare atto che il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra _1
, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di euro PA
100,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento per la IA , fino a quando non sarà Per_2
2 economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT; 14) dare atto che, al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IA , Per_2
ormai prossima, il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra _1 PA
, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di euro 400,00 mensili a
[...]
titolo di concorso nel mantenimento per il figlio , fino a quando non sarà economicamente Per_1 autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 28.12.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'udienza del 9.4.2025, la SI.ra ha dichiarato: “vivo ad PA
AL, via della Palazzina, n. 98, sono case popolari, pago circa Euro 350,00 mensili con le spese. Al momento, non lavoro. Prendo l'assegno di inclusione, per circa Euro 900,00 mensili, non ho altri redditi. Ho solo un'auto, non sono proprietaria di case o terreni”. Il SI.
ha dichiarato: “vivo ad AL, via Moncalvo, n. 3, sono in affitto, pago _1
Euro 220,00 mensili, oltre alle spese. Sono magazziniere, presso Notarianni S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, prendo circa Euro 1.400,00-1.500,00 mensili netti, senza gli straordinari. Non ho altri redditi, non ho immobili”. All'esito, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata in data 12.3.2024, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 28.12.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di AL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, SI.ri e _1
3 , i quali hanno celebrato matrimonio, ad AL, il 13.7.1997; PA
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia il Tribunale Ill.mo,
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AL (AL) in data
13/07/1997 tra nata a [...] il [...], cod. PA
fisc. , residente in [...] e C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. , residente _1 C.F._2
in AL (AL) – Via Moncalvo n. 3; 2) affidare il figlio minore ad Persona_1
entrambi i genitori in maniera condivisa;
3) collocare il figlio minore presso la Persona_1
madre, presso la quale manterrà la propria residenza;
4) confermare la residenza della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente presso la madre presso Persona_2
la quale continuerà a vivere;
5) assegnare la casa coniugale sita in AL (AL) – Via
Della Palazzina n. 98, condotta in locazione, alla SI.ra , in PA
quanto genitore collocatario del figlio minore e della IA maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, ; 6) disporre che il padre tenga con sé e presso di sé Per_2
il figlio minore ogni qualvolta lo desideri e comunque almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 15,30 riportandolo a scuola il giorno dopo (ad esempio lo tiene il lunedì dal pomeriggio, riportandolo a scuola il martedì mattina e poi lo tiene il giovedì dal pomeriggio, riportandolo a scuola il venerdì mattina), previo avviso alla madre almeno 24 ore prima;
7) dare atto che i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo ed il numero telefonico dei luoghi in cui andranno a trascorrere le vacanze con il figlio e dovranno essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti lo stesso;
8) dare atto che il SI.
[...]
si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a partire dalla _1 PA sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento per il figlio , fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, Per_1
importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno, per i figli e , fino a quando gli Per_1 Per_2
stessi non saranno economicamente autosufficienti, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di AL in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente;
10) dare atto che i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore del figlio e della IA sia percepito esclusivamente Persona_1 Persona_2 dalla madre;
11) dare atto che i coniugi prestano sin d'ora PA
reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti per
4 l'espatrio, anche relativamente al figlio minore;
12) dare atto che i coniugi Per_1
dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione;
13) dare atto che il SI. si obbliga a _1
corrispondere alla SI.ra , a partire dalla sottoscrizione del PA presente ricorso, l'importo di euro 100,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento per la IA , fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà Per_2
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
14) dare atto che, al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IA , ormai prossima, il SI. si Per_2 _1
obbliga a corrispondere alla SI.ra , a partire dalla sottoscrizione PA del presente ricorso, l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento per il figlio , fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, importo che Per_1 verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in AL, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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