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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9266/2021 R.G.; promossa da:
(C.F. ), residente in [...](Vr), località Parte_1 C.F._1
Pezza n. 5, con il patrocinio dell'avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Augusto De Beni, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-parte attrice/convenuta in via riconvenzionale-
contro
:
(C.F. ), con studio in Verona, via Controparte_1 C.F._2
Pancaldo n. 70, con il patrocinio dell'avv. Saverio Ugolini del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta/attrice in via riconvenzionale- con la chiamata in causa di:
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Milano, piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Leonardo Giani e Giorgia De Zorzi del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte terza chiamata- avente ad oggetto: responsabilità professionale.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale dell'udienza tenutasi il
6.06.2024, riportandosi a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ritualmente notificato il 17.11.2021 con cui , nel convenire in giudizio Parte_1
, Controparte_1
ha esposto in fatto: Pt_2
- che, nel mese di marzo 2011, l'odierna attrice e hanno citato in Parte_3
giudizio l'avv. del Foro di Lucera, al quale avevano conferito Controparte_3
mandato per la loro difesa in un procedimento penale per il reato di usura, conclusosi in primo grado di fronte al Tribunale di Verona con la sentenza n. 1620/2006 di condanna, confermata dalla sentenza n. 686/2008 della Corte d'Appello di Venezia, successivamente riformata dalla sentenza n. 219/2010 della Corte di Cassazione di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato;
- che e hanno incaricato della causa civile di responsabilità professionale Pt_1 Parte_3
nei confronti del legale il professionista odierno convenuto;
CP_3
- che quest'ultimo ha contestato ad di avere commesso errori ostativi CP_3
all'ottenimento sin dal primo grado di una sentenza di assoluzione, in particolare per non essersi opposto all'acquisizione agli atti del processo di un'intercettazione ambientale divenuta prova decisiva per la condanna, oltre che per avere omesso di eccepire in appello la prescrizione del reato già maturata nel corso del secondo grado di giudizio
(settembre 2007);
- che, all'esito del procedimento di responsabilità civile, il Tribunale di Verona con sentenza n. 1347/2013 ha accolto la domanda di e unicamente per Pt_1 Parte_3
2
mancata prova da parte di in relazione all'adempimento dei propri doveri di CP_3
informazione, sollecitazione e dissuasione nei confronti dei clienti in merito alla questione della prescrizione, così condannandolo al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 17.600,00, oltre interessi legali e spese processuali;
- che, tuttavia, lo stesso Tribunale ha escluso la responsabilità professionale di per non essersi opposto all'acquisizione della fonoregistrazione, che non CP_3
necessitava di preventiva autorizzazione da parte del G.i.p. contrariamente all'assunto attoreo;
- che ha versato a quale delegato degli attori, la somma di € CP_3 CP_1
22.389,39, da cui il convenuto ha trattenuto l'importo netto di € 11.389,39 a titolo di compenso per l'attività da sé svolta in primo grado;
- che ha appellato la sentenza civile del Tribunale di Verona, mentre CP_3 CP_1
ha proposto appello incidentale per e volto a far accertare ulteriori Pt_1 Parte_3
profili di responsabilità professionale con conseguente riconoscimento di un maggiore danno;
- che la Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1492/2015 ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, condannando e alla rifusione Pt_1 Parte_3
delle spese processuali di entrambi i gradi, ritenuta raggiunta la prova, in via induttiva e presuntiva, della adeguata informazione da parte del professionista sulla prescrizione del reato e sulla scelta di non sollevare la relativa eccezione, oltre che dell'accettazione di tale linea difensiva da parte dei clienti;
- che, quindi, ha notificato atto di precetto per € 18.681,83 a e CP_3 Pt_1 Parte_3
per il rimborso delle spese processuali del primo e del secondo grado, chiedendo altresì, con ricorso ex art 702 ter c.p.c., la condanna in solido dei medesimi alla restituzione della somma di € 22.389,39, da sé pagata in forza della sentenza civile di prime cure riformata;
3
- che, sulla scorta dei predetti titoli, ha pignorato le quote societarie di CP_3
proprietà dell'odierna attrice, la quale ha saldato il debito a settembre 2017 con il pagamento di € 30.320,00 e la conseguente estinzione della procedura esecutiva;
- che e hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello con ricorso Pt_1 Parte_3
in Cassazione sempre patrocinato da adducendo quale primo motivo la CP_1
violazione dell'art. 2729 c.c. e del combinato disposto degli artt. 2697 e 1218 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe affidato l'onere probatorio del corretto adempimento a presunzioni non gravi, né precise, né concordanti, come secondo motivo la violazione del combinato disposto degli artt. 266 e 267 c.p.p. in quanto la registrazione fonografica effettuata da uno degli interlocutori costituisce documentazione di un'attività di indagine richiedente una preventiva autorizzazione da parte del magistrato, come terzo motivo il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte lagunare ha affermato che anche senza l'acquisizione della predetta registrazione sarebbe stata inevitabile una sentenza di condanna;
- che la Corte di Cassazione ha dichiarato con ordinanza n. 24481/2016 l'improcedibilità del proposto ricorso per mancato deposito della copia notificata dell'impugnata sentenza;
- che l'attuale attrice ha contestato all'attuale convenuto, ai sensi dell'art. 38 del Codice
Deontologico Forense, un comportamento contrario alla diligenza professionale per l'omesso deposito della sentenza notificata, con scaturente responsabilità per i danni a sé derivati dalla perdita di ogni possibilità di ottenere l'annullamento della sentenza di secondo grado;
ha dedotto, in diritto: Pt_4
- che l'omesso deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione della copia notificata della sentenza impugnata integra un comportamento gravemente negligente del professionista convenuto;
4
- che sussiste il nesso di causa tra la condotta di quest'ultimo e la perdita della chance di ottenere l'annullamento della sentenza d'appello in Cassazione, anche alla luce del prevedibile accoglimento del primo motivo di impugnazione circa l'errata applicazione in Appello degli artt. 1176 e 2729 c.c.;
- che, inoltre, la prova fornita dalla fonoregistrazione risulta decisiva per la condanna penale di e;
Pt_1 Parte_3
- che, di contro, l'omessa allegazione della sentenza notificata ha impedito la disamina dei citati motivi di impugnazione di fronte alla Suprema Corte e che, con il prevedibile annullamento della pronuncia resa in sede d'appello, la nuova sentenza di merito definitoria del giudizio di rinvio avrebbe quanto meno confermato la pronuncia a suo tempo resa in primo grado dal Tribunale di Verona;
- che i danni patrimoniali causati dalla condotta del convenuto consistono nella CP_1
mancata restituzione di € 48.790,00 versati dall'attrice in favore di a seguito CP_3
della sentenza di secondo grado e di ulteriori € 30.000,00 da sé pagati in ragione dell'esecuzione forzata promossa da sempre in forza della sentenza di appello CP_3
oltre che della citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.; ha chiesto, in conclusione: Pt_5
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'ambito del mandato conferitogli dall'attrice e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in € 78.790,00, oltre interessi legali al tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che al convenuto nulla è dovuto a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore dell'attrice, per l'effetto condannandolo alla restituzione della somma di € 13.889,39 percepita per il giudizio di primo grado, oltre
5
interessi legali al tasso maggiorato ex art 1284, comma 4 c.c. dalla notifica al saldo e rivalutazione monetaria;
- respingere le domande riconvenzionali ex adverso spiegate;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 7.04.2022, con cui il convenuto, nel costituirsi in giudizio spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della terza assicuratrice Controparte_4
ha contestato, in fatto, come la narrazione attorea dei fatti di causa sia incompleta e
[...]
basata su un'errata interpretazione dei fatti, oltre che sull'apodittico assunto, privo di specifiche allegazioni, secondo cui la Cassazione avrebbe accolto i motivi di impugnazione laddove il ricorso non fosse risultato improcedibile e la Corte d'Appello avrebbe conseguentemente confermato la sentenza del Tribunale di Verona;
ha eccepito, in diritto: Pt_6
- preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto carente di una costruzione logico-giuridica atta a provare una presunta condotta professionale negligente in capo al convenuto e la sussistenza del nesso di causalità tra detta condotta e la perdita di chance di vedere riformata in
Cassazione la sentenza di appello e riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale causato da Controparte_3
- nel merito, l'insussistenza di una propria responsabilità, posto anche che, dopo la pronuncia della Suprema Corte e nel rispetto del termine semestrale, e Pt_1 Parte_3
hanno proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per essere stato leso il loro diritto ad un ricorso effettivo in violazione degli artt. 6 e 13 della C.E.D.U.;
- che, in ogni caso, nel giudizio di legittimità rubricato al n. 23158/2015 R.G. avverso la sentenza n. 1492/2015 della Corte di Appello di Venezia, la copia del provvedimento
6
notificato e della relata di notifica, unitamente al messaggio di posta elettronica certificata cui risultavano allegate, sono state depositate il 5 ottobre 2016 con la memoria ex artt. 372 e 378 c.p.c.;
- che, ad ogni buon conto, l'attrice non ha fornito adeguata prova, in via prognostica, del fatto che laddove il ricorso in cassazione non fosse stato dichiarato improcedibile sarebbe stato dichiarato ammissibile e quindi accolto;
- che, peraltro, recente giurisprudenza di legittimità e di merito sostiene che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, su iniziativa di un partecipante agli stessi, costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento, non essendo, al contrario, intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p.;
- che, inoltre, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente che agisce nei confronti dell'avvocato per responsabilità professionale di quest'ultimo è tenuto a provare di avere sofferto un danno e che detto danno è stato causato proprio dall'inadeguato contegno del professionista;
-che sussistono, anzi, i presupposti per dichiarare in capo all'attrice la responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. per temerarietà della lite, consistente nella coscienza o comunque nella colpevole ignoranza dell'infondatezza delle tesi sostenute, con scaturente condanna risarcitoria in favore del convenuto, ovvero ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con scaturente condanna equitativa per abuso dello strumento processuale;
II.c. ha chiesto, in conclusione:
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in virtù degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande attoree;
7
- nel merito, in via subordinata, condannare la compagnia assicurativa terza chiamata a tenere manlevato ed indenne il professionista convenuto da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e/o 3, c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 23.09.2022, con cui la terza chiamata Controparte_2
nel costituirsi in giudizio quale di assicuratrice del convenuto,
II.a. ha eccepito:
- preliminarmente, la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa;
- nel merito, l'insussistenza della responsabilità professionale in capo al convenuto, tanto più che, dopo l'ordinanza di improcedibilità pronunciata dalla Corte di Cassazione,
i rapporti tra le parti sono proseguiti senza contestazione e con una strategia condivisa che ha portato alla presentazione del già citato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, redatto dallo stesso avvocato odierno convenuto;
- che, comunque, è sempre onere dell'attrice, non adempiuto nel caso di specie, provare la contemporanea sussistenza dei necessari presupposti;
ha chiesto, in conclusione: Pt_6
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
- nel merito ed in via principale, rigettare le domande attoree;
- nel merito ed in subordine, contenere la propria condanna in manleva entro i termini e le condizioni della polizza n. IFL0012281;
- il tutto con vittoria di spese di lite;
8
§.IV. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite diffuse produzioni documentali (cfr. il verbale d'udienza del 22.06.2023 in cui le parti hanno congiuntamente chiesto che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni senza insistere per l'ammissione di prove costituende) ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del
6.06.2024, con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.V. Ritenuto che la domanda proposta da parte attrice non debba trovare accoglimento per quanto in prosieguo;
V.a. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e dalla terza chiamata, anche nel rispetto del principio di salvaguardia degli atti giudiziari;
- invero, l'atto di citazione, ponderato in uno alla documentazione allegata, consente di individuare con sufficiente chiarezza sia l'inadempimento contestato al professionista convenuto, sia le concrete circostanze che ne costituiscono, ovviamente secondo la prospettazione attorea, il fondamento, nel rispetto della previsione di cui all'art. 163
c.p.c. e con adeguata e specifica individuazione del petitum e della causa petendi;
- al contempo, risulta complessivamente rispettato il condivisibile principio, anche di legittimità, per cui chi agisce in giudizio deve consentire che il contenuto della propria domanda sia compiutamente identificato e percepito, in modo tale da costituire oggetto di puntuale accertamento in fatto ed in diritto, così allegando le specifiche circostanze che integrano l'inadempimento contestato (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 6618/2018), dovendosi viceversa considerare nullo quell'atto introduttivo in cui, valutato pur sempre il contenuto nel suo tenore complessivo, venga omessa o sia del tutto incerta la determinazione dell'oggetto della domanda (cfr., sul punto, Cass. civ., nn. 13328/2015 e
18783/2009);
9
V.b. Venendo al merito delle pretese attoree, coglie nel segno l'eccezione sollevata dal convenuto e condivisa dalla terza chiamata secondo cui – ferma restando l'omessa allegazione della sentenza impugnata con la prova della sua notifica ed irrilevante la circostanza, per di più non provata, di averla successivamente prodotta con la memoria di cui all'art. 372 c.p.c. – tale circostanza non è di per sé sufficiente a radicare la responsabilità professionale in capo al legale convenuto, soprattutto sotto il profilo del necessario nesso causale tra la condotta negligente contestatagli ed i danni patrimoniali e non lamentati dall'attrice;
- al riguardo, si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità esprimendo un condivisibile principio, ormai pressoché consolidato e confermato anche da recenti arresti, secondo cui in tema di responsabilità professionale dell'avvocato il cliente vede riconosciuta la propria pretesa risarcitoria nel caso in cui riesca a provare, da un lato che il professionista ha tenuto nei propri confronti un comportamento imperito, negligente ovvero imprudente, dall'altro che tale condotta si pone in rigoroso rapporto causale con il fallimento dell'iniziativa giudiziaria (come di fatto può considerarsi avvenuto nel caso di specie tra l'omessa allegazione della sentenza notificata e l'ordinanza che ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione), per ultimo che, laddove l'iniziativa giudiziaria fosse stata intrapresa o proseguita, vi sarebbero state ragionevoli probabilità di accoglimento da rinvenire sulla scorta di una valutazione prognostica effettuata cioè ex ante in applicazione del canone del “più probabile che non” (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 24007/2024);
- tale principio, peraltro, figurava già diffusamente richiamato ed esplicato nella stessa pronuncia civile di secondo grado n. 1492/2015 emessa dalla Corte d'Appello di
Venezia a definizione della causa di responsabilità professionale a carico di CP_3
la quale a sua volta ha originato il giudizio di responsabilità professionale allo
[...]
stato sub iudice (cfr. doc. 10 fasc. att.);
10
- in ultima analisi, la sussistenza o meno di un profilo di colpa professionale va valutata con una prospettazione ex ante, ossia formulando un ragionamento prognostico sulla possibile utilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, ricordando sempre che l'avvocato non ne garantisce l'esito favorevole in base ad un consolidato principio giurisprudenziale (confermato anche da recenti pronunce di legittimità, si veda in via esemplificativa Cass. civ., n. 28903/2024) e che la responsabilità dell'avvocato verso il cliente per negligenza nello svolgimento della propria attività richiede comunque necessariamente la prova puntuale, da fornirsi da parte di chi agisce in via risarcitoria, del danno e del nesso causale tra la condotta contestata (attiva od omissiva) ed il pregiudizio lamentato (cfr. Cass. civ., n. 15743/2024);
- ora, nel presente giudizio l'attrice non ha dimostrato che, verosimilmente, se il giudizio per Cassazione avesse avuto seguito, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
1492/2015 sarebbe stata cassata, né dai documenti prodotti, per lo più consistenti in atti processuali relativi ai precedenti procedimenti, emergono argomentazioni che facciano supporre un probabile esito di cassazione e successiva riforma della sentenza di appello;
- del resto, anche l'esito del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di rigetto secondo quanto riferito dalla stessa attrice, nulla può aggiungere in ottica prognostica quanto al proposto ricorso per Cassazione, anche perché la doglianza ivi prospettata ha riguardato non il merito della vicenda, bensì l'omesso esame da parte della Cassazione della legittimità della pronuncia impugnata;
- anche sotto il profilo della perdita di chance, considerata dalla giurisprudenza come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato, non può essere riconosciuta alcuna responsabilità in capo al professionista convenuto, non essendone stata provata concretezza ed attualità (cfr. Cass. civ., n. 4400/2004);
- neppure si può, in tale senso, rimproverare una mancata allegazione probatoria da parte del convenuto, perché l'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità
11
subentra una volta che sia stato accertato il nesso causale tra la condotta contestatagli ed il danno patito dall'attore, per il quale ultimo l'onere probatorio non si limita alla dimostrazione della negligenza dell'avvocato, ma si esaurisce allorché alleghi elementi probatori dell'evento di danno e dell'esito positivo del giudizio probabilistico (cfr. Cass. civ., n. 2638/2013);
- per effetto del rigetto della domanda di accertamento della responsabilità del convenuto non è possibile dare seguito alla richiesta attorea di accertamento negativo del credito al compenso per l'attività professionale svolta, anche in ragione del principio per cui la prestazione d'opera intellettuale rimane un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
V.c. Tanto premesso, va altresì rigettata la pretesa (qualificata in termini di riconvenzionale dal convenuto, in realtà sempre proponibile) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in difetto dei presupposti di responsabilità aggravata nell'azione;
V.d. Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento anche delle pretese di parte convenuta nei confronti della terza chiamata in manleva e di ogni questione da quest'ultima sollevata in merito all'operatività della polizza;
§.VI. Ritenuto che le spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta, vadano poste a carico dell'attrice in base al principio di soccombenza nei confronti della convenuta e in base al principio di causazione nei confronti della terza chiamata;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 9266/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
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- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.300,00 per compensi ed € 759,00 per esborsi (quale contributo unificato per la chiamata in causa del terzo), oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- condanna parte attrice a rifondere a parte terza chiamata le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 20.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9266/2021 R.G.; promossa da:
(C.F. ), residente in [...](Vr), località Parte_1 C.F._1
Pezza n. 5, con il patrocinio dell'avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Augusto De Beni, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-parte attrice/convenuta in via riconvenzionale-
contro
:
(C.F. ), con studio in Verona, via Controparte_1 C.F._2
Pancaldo n. 70, con il patrocinio dell'avv. Saverio Ugolini del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta/attrice in via riconvenzionale- con la chiamata in causa di:
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Milano, piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Leonardo Giani e Giorgia De Zorzi del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte terza chiamata- avente ad oggetto: responsabilità professionale.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale dell'udienza tenutasi il
6.06.2024, riportandosi a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ritualmente notificato il 17.11.2021 con cui , nel convenire in giudizio Parte_1
, Controparte_1
ha esposto in fatto: Pt_2
- che, nel mese di marzo 2011, l'odierna attrice e hanno citato in Parte_3
giudizio l'avv. del Foro di Lucera, al quale avevano conferito Controparte_3
mandato per la loro difesa in un procedimento penale per il reato di usura, conclusosi in primo grado di fronte al Tribunale di Verona con la sentenza n. 1620/2006 di condanna, confermata dalla sentenza n. 686/2008 della Corte d'Appello di Venezia, successivamente riformata dalla sentenza n. 219/2010 della Corte di Cassazione di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato;
- che e hanno incaricato della causa civile di responsabilità professionale Pt_1 Parte_3
nei confronti del legale il professionista odierno convenuto;
CP_3
- che quest'ultimo ha contestato ad di avere commesso errori ostativi CP_3
all'ottenimento sin dal primo grado di una sentenza di assoluzione, in particolare per non essersi opposto all'acquisizione agli atti del processo di un'intercettazione ambientale divenuta prova decisiva per la condanna, oltre che per avere omesso di eccepire in appello la prescrizione del reato già maturata nel corso del secondo grado di giudizio
(settembre 2007);
- che, all'esito del procedimento di responsabilità civile, il Tribunale di Verona con sentenza n. 1347/2013 ha accolto la domanda di e unicamente per Pt_1 Parte_3
2
mancata prova da parte di in relazione all'adempimento dei propri doveri di CP_3
informazione, sollecitazione e dissuasione nei confronti dei clienti in merito alla questione della prescrizione, così condannandolo al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 17.600,00, oltre interessi legali e spese processuali;
- che, tuttavia, lo stesso Tribunale ha escluso la responsabilità professionale di per non essersi opposto all'acquisizione della fonoregistrazione, che non CP_3
necessitava di preventiva autorizzazione da parte del G.i.p. contrariamente all'assunto attoreo;
- che ha versato a quale delegato degli attori, la somma di € CP_3 CP_1
22.389,39, da cui il convenuto ha trattenuto l'importo netto di € 11.389,39 a titolo di compenso per l'attività da sé svolta in primo grado;
- che ha appellato la sentenza civile del Tribunale di Verona, mentre CP_3 CP_1
ha proposto appello incidentale per e volto a far accertare ulteriori Pt_1 Parte_3
profili di responsabilità professionale con conseguente riconoscimento di un maggiore danno;
- che la Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1492/2015 ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, condannando e alla rifusione Pt_1 Parte_3
delle spese processuali di entrambi i gradi, ritenuta raggiunta la prova, in via induttiva e presuntiva, della adeguata informazione da parte del professionista sulla prescrizione del reato e sulla scelta di non sollevare la relativa eccezione, oltre che dell'accettazione di tale linea difensiva da parte dei clienti;
- che, quindi, ha notificato atto di precetto per € 18.681,83 a e CP_3 Pt_1 Parte_3
per il rimborso delle spese processuali del primo e del secondo grado, chiedendo altresì, con ricorso ex art 702 ter c.p.c., la condanna in solido dei medesimi alla restituzione della somma di € 22.389,39, da sé pagata in forza della sentenza civile di prime cure riformata;
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- che, sulla scorta dei predetti titoli, ha pignorato le quote societarie di CP_3
proprietà dell'odierna attrice, la quale ha saldato il debito a settembre 2017 con il pagamento di € 30.320,00 e la conseguente estinzione della procedura esecutiva;
- che e hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello con ricorso Pt_1 Parte_3
in Cassazione sempre patrocinato da adducendo quale primo motivo la CP_1
violazione dell'art. 2729 c.c. e del combinato disposto degli artt. 2697 e 1218 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe affidato l'onere probatorio del corretto adempimento a presunzioni non gravi, né precise, né concordanti, come secondo motivo la violazione del combinato disposto degli artt. 266 e 267 c.p.p. in quanto la registrazione fonografica effettuata da uno degli interlocutori costituisce documentazione di un'attività di indagine richiedente una preventiva autorizzazione da parte del magistrato, come terzo motivo il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte lagunare ha affermato che anche senza l'acquisizione della predetta registrazione sarebbe stata inevitabile una sentenza di condanna;
- che la Corte di Cassazione ha dichiarato con ordinanza n. 24481/2016 l'improcedibilità del proposto ricorso per mancato deposito della copia notificata dell'impugnata sentenza;
- che l'attuale attrice ha contestato all'attuale convenuto, ai sensi dell'art. 38 del Codice
Deontologico Forense, un comportamento contrario alla diligenza professionale per l'omesso deposito della sentenza notificata, con scaturente responsabilità per i danni a sé derivati dalla perdita di ogni possibilità di ottenere l'annullamento della sentenza di secondo grado;
ha dedotto, in diritto: Pt_4
- che l'omesso deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione della copia notificata della sentenza impugnata integra un comportamento gravemente negligente del professionista convenuto;
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- che sussiste il nesso di causa tra la condotta di quest'ultimo e la perdita della chance di ottenere l'annullamento della sentenza d'appello in Cassazione, anche alla luce del prevedibile accoglimento del primo motivo di impugnazione circa l'errata applicazione in Appello degli artt. 1176 e 2729 c.c.;
- che, inoltre, la prova fornita dalla fonoregistrazione risulta decisiva per la condanna penale di e;
Pt_1 Parte_3
- che, di contro, l'omessa allegazione della sentenza notificata ha impedito la disamina dei citati motivi di impugnazione di fronte alla Suprema Corte e che, con il prevedibile annullamento della pronuncia resa in sede d'appello, la nuova sentenza di merito definitoria del giudizio di rinvio avrebbe quanto meno confermato la pronuncia a suo tempo resa in primo grado dal Tribunale di Verona;
- che i danni patrimoniali causati dalla condotta del convenuto consistono nella CP_1
mancata restituzione di € 48.790,00 versati dall'attrice in favore di a seguito CP_3
della sentenza di secondo grado e di ulteriori € 30.000,00 da sé pagati in ragione dell'esecuzione forzata promossa da sempre in forza della sentenza di appello CP_3
oltre che della citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.; ha chiesto, in conclusione: Pt_5
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'ambito del mandato conferitogli dall'attrice e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in € 78.790,00, oltre interessi legali al tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che al convenuto nulla è dovuto a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore dell'attrice, per l'effetto condannandolo alla restituzione della somma di € 13.889,39 percepita per il giudizio di primo grado, oltre
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interessi legali al tasso maggiorato ex art 1284, comma 4 c.c. dalla notifica al saldo e rivalutazione monetaria;
- respingere le domande riconvenzionali ex adverso spiegate;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 7.04.2022, con cui il convenuto, nel costituirsi in giudizio spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della terza assicuratrice Controparte_4
ha contestato, in fatto, come la narrazione attorea dei fatti di causa sia incompleta e
[...]
basata su un'errata interpretazione dei fatti, oltre che sull'apodittico assunto, privo di specifiche allegazioni, secondo cui la Cassazione avrebbe accolto i motivi di impugnazione laddove il ricorso non fosse risultato improcedibile e la Corte d'Appello avrebbe conseguentemente confermato la sentenza del Tribunale di Verona;
ha eccepito, in diritto: Pt_6
- preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto carente di una costruzione logico-giuridica atta a provare una presunta condotta professionale negligente in capo al convenuto e la sussistenza del nesso di causalità tra detta condotta e la perdita di chance di vedere riformata in
Cassazione la sentenza di appello e riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale causato da Controparte_3
- nel merito, l'insussistenza di una propria responsabilità, posto anche che, dopo la pronuncia della Suprema Corte e nel rispetto del termine semestrale, e Pt_1 Parte_3
hanno proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per essere stato leso il loro diritto ad un ricorso effettivo in violazione degli artt. 6 e 13 della C.E.D.U.;
- che, in ogni caso, nel giudizio di legittimità rubricato al n. 23158/2015 R.G. avverso la sentenza n. 1492/2015 della Corte di Appello di Venezia, la copia del provvedimento
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notificato e della relata di notifica, unitamente al messaggio di posta elettronica certificata cui risultavano allegate, sono state depositate il 5 ottobre 2016 con la memoria ex artt. 372 e 378 c.p.c.;
- che, ad ogni buon conto, l'attrice non ha fornito adeguata prova, in via prognostica, del fatto che laddove il ricorso in cassazione non fosse stato dichiarato improcedibile sarebbe stato dichiarato ammissibile e quindi accolto;
- che, peraltro, recente giurisprudenza di legittimità e di merito sostiene che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, su iniziativa di un partecipante agli stessi, costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento, non essendo, al contrario, intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p.;
- che, inoltre, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente che agisce nei confronti dell'avvocato per responsabilità professionale di quest'ultimo è tenuto a provare di avere sofferto un danno e che detto danno è stato causato proprio dall'inadeguato contegno del professionista;
-che sussistono, anzi, i presupposti per dichiarare in capo all'attrice la responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. per temerarietà della lite, consistente nella coscienza o comunque nella colpevole ignoranza dell'infondatezza delle tesi sostenute, con scaturente condanna risarcitoria in favore del convenuto, ovvero ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con scaturente condanna equitativa per abuso dello strumento processuale;
II.c. ha chiesto, in conclusione:
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in virtù degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande attoree;
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- nel merito, in via subordinata, condannare la compagnia assicurativa terza chiamata a tenere manlevato ed indenne il professionista convenuto da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e/o 3, c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 23.09.2022, con cui la terza chiamata Controparte_2
nel costituirsi in giudizio quale di assicuratrice del convenuto,
II.a. ha eccepito:
- preliminarmente, la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa;
- nel merito, l'insussistenza della responsabilità professionale in capo al convenuto, tanto più che, dopo l'ordinanza di improcedibilità pronunciata dalla Corte di Cassazione,
i rapporti tra le parti sono proseguiti senza contestazione e con una strategia condivisa che ha portato alla presentazione del già citato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, redatto dallo stesso avvocato odierno convenuto;
- che, comunque, è sempre onere dell'attrice, non adempiuto nel caso di specie, provare la contemporanea sussistenza dei necessari presupposti;
ha chiesto, in conclusione: Pt_6
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
- nel merito ed in via principale, rigettare le domande attoree;
- nel merito ed in subordine, contenere la propria condanna in manleva entro i termini e le condizioni della polizza n. IFL0012281;
- il tutto con vittoria di spese di lite;
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§.IV. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite diffuse produzioni documentali (cfr. il verbale d'udienza del 22.06.2023 in cui le parti hanno congiuntamente chiesto che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni senza insistere per l'ammissione di prove costituende) ed è stato trattenuto in decisione all'udienza del
6.06.2024, con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.V. Ritenuto che la domanda proposta da parte attrice non debba trovare accoglimento per quanto in prosieguo;
V.a. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e dalla terza chiamata, anche nel rispetto del principio di salvaguardia degli atti giudiziari;
- invero, l'atto di citazione, ponderato in uno alla documentazione allegata, consente di individuare con sufficiente chiarezza sia l'inadempimento contestato al professionista convenuto, sia le concrete circostanze che ne costituiscono, ovviamente secondo la prospettazione attorea, il fondamento, nel rispetto della previsione di cui all'art. 163
c.p.c. e con adeguata e specifica individuazione del petitum e della causa petendi;
- al contempo, risulta complessivamente rispettato il condivisibile principio, anche di legittimità, per cui chi agisce in giudizio deve consentire che il contenuto della propria domanda sia compiutamente identificato e percepito, in modo tale da costituire oggetto di puntuale accertamento in fatto ed in diritto, così allegando le specifiche circostanze che integrano l'inadempimento contestato (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 6618/2018), dovendosi viceversa considerare nullo quell'atto introduttivo in cui, valutato pur sempre il contenuto nel suo tenore complessivo, venga omessa o sia del tutto incerta la determinazione dell'oggetto della domanda (cfr., sul punto, Cass. civ., nn. 13328/2015 e
18783/2009);
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V.b. Venendo al merito delle pretese attoree, coglie nel segno l'eccezione sollevata dal convenuto e condivisa dalla terza chiamata secondo cui – ferma restando l'omessa allegazione della sentenza impugnata con la prova della sua notifica ed irrilevante la circostanza, per di più non provata, di averla successivamente prodotta con la memoria di cui all'art. 372 c.p.c. – tale circostanza non è di per sé sufficiente a radicare la responsabilità professionale in capo al legale convenuto, soprattutto sotto il profilo del necessario nesso causale tra la condotta negligente contestatagli ed i danni patrimoniali e non lamentati dall'attrice;
- al riguardo, si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità esprimendo un condivisibile principio, ormai pressoché consolidato e confermato anche da recenti arresti, secondo cui in tema di responsabilità professionale dell'avvocato il cliente vede riconosciuta la propria pretesa risarcitoria nel caso in cui riesca a provare, da un lato che il professionista ha tenuto nei propri confronti un comportamento imperito, negligente ovvero imprudente, dall'altro che tale condotta si pone in rigoroso rapporto causale con il fallimento dell'iniziativa giudiziaria (come di fatto può considerarsi avvenuto nel caso di specie tra l'omessa allegazione della sentenza notificata e l'ordinanza che ha dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione), per ultimo che, laddove l'iniziativa giudiziaria fosse stata intrapresa o proseguita, vi sarebbero state ragionevoli probabilità di accoglimento da rinvenire sulla scorta di una valutazione prognostica effettuata cioè ex ante in applicazione del canone del “più probabile che non” (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 24007/2024);
- tale principio, peraltro, figurava già diffusamente richiamato ed esplicato nella stessa pronuncia civile di secondo grado n. 1492/2015 emessa dalla Corte d'Appello di
Venezia a definizione della causa di responsabilità professionale a carico di CP_3
la quale a sua volta ha originato il giudizio di responsabilità professionale allo
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stato sub iudice (cfr. doc. 10 fasc. att.);
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- in ultima analisi, la sussistenza o meno di un profilo di colpa professionale va valutata con una prospettazione ex ante, ossia formulando un ragionamento prognostico sulla possibile utilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, ricordando sempre che l'avvocato non ne garantisce l'esito favorevole in base ad un consolidato principio giurisprudenziale (confermato anche da recenti pronunce di legittimità, si veda in via esemplificativa Cass. civ., n. 28903/2024) e che la responsabilità dell'avvocato verso il cliente per negligenza nello svolgimento della propria attività richiede comunque necessariamente la prova puntuale, da fornirsi da parte di chi agisce in via risarcitoria, del danno e del nesso causale tra la condotta contestata (attiva od omissiva) ed il pregiudizio lamentato (cfr. Cass. civ., n. 15743/2024);
- ora, nel presente giudizio l'attrice non ha dimostrato che, verosimilmente, se il giudizio per Cassazione avesse avuto seguito, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
1492/2015 sarebbe stata cassata, né dai documenti prodotti, per lo più consistenti in atti processuali relativi ai precedenti procedimenti, emergono argomentazioni che facciano supporre un probabile esito di cassazione e successiva riforma della sentenza di appello;
- del resto, anche l'esito del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di rigetto secondo quanto riferito dalla stessa attrice, nulla può aggiungere in ottica prognostica quanto al proposto ricorso per Cassazione, anche perché la doglianza ivi prospettata ha riguardato non il merito della vicenda, bensì l'omesso esame da parte della Cassazione della legittimità della pronuncia impugnata;
- anche sotto il profilo della perdita di chance, considerata dalla giurisprudenza come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato, non può essere riconosciuta alcuna responsabilità in capo al professionista convenuto, non essendone stata provata concretezza ed attualità (cfr. Cass. civ., n. 4400/2004);
- neppure si può, in tale senso, rimproverare una mancata allegazione probatoria da parte del convenuto, perché l'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità
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subentra una volta che sia stato accertato il nesso causale tra la condotta contestatagli ed il danno patito dall'attore, per il quale ultimo l'onere probatorio non si limita alla dimostrazione della negligenza dell'avvocato, ma si esaurisce allorché alleghi elementi probatori dell'evento di danno e dell'esito positivo del giudizio probabilistico (cfr. Cass. civ., n. 2638/2013);
- per effetto del rigetto della domanda di accertamento della responsabilità del convenuto non è possibile dare seguito alla richiesta attorea di accertamento negativo del credito al compenso per l'attività professionale svolta, anche in ragione del principio per cui la prestazione d'opera intellettuale rimane un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
V.c. Tanto premesso, va altresì rigettata la pretesa (qualificata in termini di riconvenzionale dal convenuto, in realtà sempre proponibile) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in difetto dei presupposti di responsabilità aggravata nell'azione;
V.d. Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento anche delle pretese di parte convenuta nei confronti della terza chiamata in manleva e di ogni questione da quest'ultima sollevata in merito all'operatività della polizza;
§.VI. Ritenuto che le spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta, vadano poste a carico dell'attrice in base al principio di soccombenza nei confronti della convenuta e in base al principio di causazione nei confronti della terza chiamata;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 9266/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
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- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.300,00 per compensi ed € 759,00 per esborsi (quale contributo unificato per la chiamata in causa del terzo), oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- condanna parte attrice a rifondere a parte terza chiamata le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 20.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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