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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1342/2021
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1342/2021, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NO), Via Rossini n. 13, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bregliano contro
C.F.: , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Novara, Via Calderara n. 1 contumace con l'intervento dell'Avv. Stefania Maria AGAGLIATE, curatrice speciale di Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: disconoscimento della paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: In via preliminare - nominare un curatore speciale nell'interesse di he viene Parte_3 sin d'ora individuato nell'Avv. Stefania Maria AGAGLIATE del Foro di Torino già nominata dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con decreto del 5/05/2020 (R.G. 2493/19 V.G.) e confermata nella successiva procedura R.G. 89/20 Cont. In via di principalità - dichiarare che la minore nata Parte_3 dalla IGa quando ella era coniugata con il IG , deve essere considerata Controparte_1 Parte_1 figlia di questi e nata in [...] matrimonio, in applicazione della presunzione legale di cui agli artt. 231 e 232 c.c.; - dichiarare che la minore a lo stato di figlio di e di Parte_3 Controparte_1 [...]
, nata durante il loro matrimonio;
- ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pt_1 Novara di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore Parte_3 come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000, con tutti i consequenziali effetti ed incombenti di Legge. 3 In via istruttoria - ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il IG
, ex coniuge della IGa , e la minore Parte_1 Controparte_1 Parte_3 ammettere prova per interpello ed interrogatorio formale - ammettere la documentazione allegata in uno con il ricorso introduttivo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Curatore speciale: Letti gli atti del giudizio, con la presente memoria questa Curatrice Speciale della minore si costituisce in giudizio a tutti gli effetti di legge, aderendo alla richiesta formulata dall'attore IG e in particolare Parte_1 sulla domanda di riconoscimento della figlia dalla IGa Persona_1 Controparte_1 quando ella era coniugata con il IG , pertanto nata in [...] matrimonio, in applicazione della Parte_1 presunzione legale di cui agli artt. 231 e 232 c.c., e per gli effetti dichiarare che la minore a lo Parte_3 stato di figlio di e di , Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Novara di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore
[...] come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000, con tutti i consequenziali effetti ed Parte_3 incombenti di Legge. In via istruttoria - se ritenuto necessario ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il IG , ex coniuge della IGa , Parte_1 Controparte_1
e la minore Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c. 4 c.c., ha chiesto accertarsi la sua paternità sulla minore Parte_1 Parte_2
.
[...]
In particolare, ha rappresentato di aver sposato in data 1/4/2010 e che in data Pt_1 Controparte_1
9/1/2011 nasceva riconosciuta solo dalla madre “come nata dalla sua unione naturale con un uomo non Pt_2 parente né affine con lei nei gradi che ostino al riconoscimento”. Ha rappresentato che la madre non ha voluto che riconoscesse la figlia nonostante le sue difficoltà a prendersi cura sia di che delle figlie avute dal Pt_2 nuovo compagno, indagato per maltrattamenti anche a carico di . Pt_2
Ha, quindi, rappresentato che era riuscito ad ottenere il collocamento della minore presso di sé e ha, quindi, concluso come in epigrafe.
***
Le prime udienze sono state rinviate per consentire la rinotifica dell'atto introduttivo dopo la conversione del rito e in attesa degli esiti della CTU disposta dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino.
Quindi, anche nel presente giudizio è stato conferito l'incarico al CTU, dr. che, nel suo Persona_2 elaborato ha così concluso: “I profili genetici ottenuti dal DNA isolato dai tamponi buccali di Parte_2
(48C.F.24) e (48C.P.24) sono riportati nella tabella allegata in appendice tecnica con i relativi Parte_1 elettroferogrammi, unitamente a quelli di controllo negativo e positivo di amplificazione. I corrispondenti raw data, compresi quelli delle scale alleliche di riferimento impiegate per la tipizzazione, sono archiviati in laboratorio e potranno essere messi a Par disposizione qualora ritenuto necessario. In assenza di campione biologico di raffronto di non è possibile CP_1 identificare dettagliatamente nei genotipi di l'allele materno e, di conseguenza, quello paterno del minore. Parte_2
Tuttavia, comparando i genotipi ottenuti da e è possibile osservare che i due condividono Parte_2 Parte_1 costantemente almeno un allele, come atteso in caso di paternità biologica. Non è pertanto possibile escludere che Parte_1 sia il padre biologico di . Al fine di fornire una stima della probabilità di paternità è stato pertanto calcolato, Parte_2 per ciascun marcatore polimorfico, il valore di paternity index (PI).14 PI è un numero intero che esprime il rapporto tra due probabilità: quella di riscontrare i genotipi ottenuti nell'ipotesi di reale paternità di , e quella di osservarli in caso Parte_1 di non paternità (in questa seconda ipotesi rappresenterebbe un soggetto proveniente dalla popolazione che, per Parte_1 ragioni casuali, possiede un genotipo non incompatibile con quello del padre di ). Poiché i singoli marcatori Parte_2 esaminati possono essere considerati unità geneticamente -e quindi probabilisticamente- indipendenti, i distinti valori di PI sono stati moltiplicati tra di loro in modo da ottenere un PI complessivo, risultato pari a 1.4 X 107 . Vale a dire che i genotipi ottenuti risultano oltre dieci milioni di volte più verosimili nell'ipotesi di paternità biologica di , piuttosto Parte_1 che in quella di non paternità. Il PI complessivo ottenuto corrisponde a una probabilità di paternità (W) > 0.9999999 (>99.99999%), superiore al valore soglia identificato dalle società scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI)12,13 quale sufficiente a provare la paternità. In conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di
nei confronti di può dirsi praticamente provata.” Parte_1 Parte_2
***
Ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attore meriti accoglimento. Come è noto, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio.
Ciò non significa che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione.
L'oggetto dell'accertamento e il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con L. 151/1975, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi dell'art. 269 c. 4 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione e stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I 21.09.2001 n. 11934).
Il legislatore del 1975, infatti, eliminando il termine di decadenza, previsto nel previgente art. 271 c.c., di due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio per la proposizione dell'azione di accertamento della paternità, ha inteso eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della paternità e della maternità e, al tempo stesso, ha voluto assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio.
L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento, mentre prima della riforma del 1975 la dichiarabilità giudiziale era sottoposta ad una serie di limitazioni che, rispetto al riconoscimento, rendevano il suo campo di applicazione più ristretto.
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99%. Ad avviso della Suprema Corte le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007). Nella fattispecie in esame sono state espletate indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre, estratto da cellule della mucosa orale dello stesso, e della presunta figlia, ed il nominato C.T.U., dr. Par Per
, ha concluso, sulla scorta di tale indagine, che AN. e padre biologico di . CH. con una Per_2 probabilità di paternità superiore al 99,99 % in quanto i due presentano caratteristiche genetiche di totale compatibilità.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto tra l'attore e Parte_2
Quanto al cognome della figlia, l'art. 277 c.c. stabilisce che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, mentre l'art. 262 c.c., novellato dal D. Lgs. 154/2013, stabilisce che il figlio può conservare il cognome materno oppure assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Da ultimo, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 262 c. 1 c.c. (sentenza n. 131/2022), va disposta l'acquisizione di entrambi i cognomi dei genitori.
La possibilità di conservare il cognome materno costituisce, pertanto, un diritto del figlio, il quale può preferire tale opzione specie allorquando, come nel caso in esame, già da tempo si identifichi con quel cognome.
Le spese di lite vengono compensate nel rapporto tra le parti, stante il comune interesse in causa;
i genitori devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dal minore, le quali, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno devolute in favore dell'Erario. La condanna è giustificata dal principio di causalità, dal momento che l'inidoneità dei genitori a rappresentare in giudizio gli interessi del minore ha reso necessaria la nomina di un curatore speciale. La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, con un valore della causa indeterminabile, un grado di complessità basso ed in relazione alle fasi di studio e introduttiva. In applicazione dei principi espressi in Cass. 11.9.2018 n. 22017; Cass. civ. 18 marzo 2019, n.7560; Cass. civ. 29 ottobre 2019, n.27712; Cass. civ. 3 gennaio 2020, n.19; Cass. civ. 8 gennaio 2020, n.136 non si ritiene di dover disporre dimidiazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nata a [...] il [...] ( ) è figlia di Parte_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] ( ) Pt_1 C.F._1
2) dispone che aggiunga al cognome materno quello paterno, posponendolo al Parte_2 primo;
3) dichiara che ha lo stato di figlio nato in [...] matrimonio tra Parte_2 Parte_1
e Controparte_1
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di procedere con le annotazioni di competenza.
5) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
6) condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite relative alla Parte_1 Controparte_2 posizione di liquidate in € 1.500,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e Parte_2
C.P.A. di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30.5.2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025 Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1342/2021, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NO), Via Rossini n. 13, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bregliano contro
C.F.: , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Novara, Via Calderara n. 1 contumace con l'intervento dell'Avv. Stefania Maria AGAGLIATE, curatrice speciale di Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: disconoscimento della paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: In via preliminare - nominare un curatore speciale nell'interesse di he viene Parte_3 sin d'ora individuato nell'Avv. Stefania Maria AGAGLIATE del Foro di Torino già nominata dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con decreto del 5/05/2020 (R.G. 2493/19 V.G.) e confermata nella successiva procedura R.G. 89/20 Cont. In via di principalità - dichiarare che la minore nata Parte_3 dalla IGa quando ella era coniugata con il IG , deve essere considerata Controparte_1 Parte_1 figlia di questi e nata in [...] matrimonio, in applicazione della presunzione legale di cui agli artt. 231 e 232 c.c.; - dichiarare che la minore a lo stato di figlio di e di Parte_3 Controparte_1 [...]
, nata durante il loro matrimonio;
- ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pt_1 Novara di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore Parte_3 come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000, con tutti i consequenziali effetti ed incombenti di Legge. 3 In via istruttoria - ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il IG
, ex coniuge della IGa , e la minore Parte_1 Controparte_1 Parte_3 ammettere prova per interpello ed interrogatorio formale - ammettere la documentazione allegata in uno con il ricorso introduttivo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Curatore speciale: Letti gli atti del giudizio, con la presente memoria questa Curatrice Speciale della minore si costituisce in giudizio a tutti gli effetti di legge, aderendo alla richiesta formulata dall'attore IG e in particolare Parte_1 sulla domanda di riconoscimento della figlia dalla IGa Persona_1 Controparte_1 quando ella era coniugata con il IG , pertanto nata in [...] matrimonio, in applicazione della Parte_1 presunzione legale di cui agli artt. 231 e 232 c.c., e per gli effetti dichiarare che la minore a lo Parte_3 stato di figlio di e di , Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Novara di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore
[...] come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000, con tutti i consequenziali effetti ed Parte_3 incombenti di Legge. In via istruttoria - se ritenuto necessario ammettere consulenza tecnica medica per accertare il grado di compatibilità genetica ed ematologica tra il IG , ex coniuge della IGa , Parte_1 Controparte_1
e la minore Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 c. 4 c.c., ha chiesto accertarsi la sua paternità sulla minore Parte_1 Parte_2
.
[...]
In particolare, ha rappresentato di aver sposato in data 1/4/2010 e che in data Pt_1 Controparte_1
9/1/2011 nasceva riconosciuta solo dalla madre “come nata dalla sua unione naturale con un uomo non Pt_2 parente né affine con lei nei gradi che ostino al riconoscimento”. Ha rappresentato che la madre non ha voluto che riconoscesse la figlia nonostante le sue difficoltà a prendersi cura sia di che delle figlie avute dal Pt_2 nuovo compagno, indagato per maltrattamenti anche a carico di . Pt_2
Ha, quindi, rappresentato che era riuscito ad ottenere il collocamento della minore presso di sé e ha, quindi, concluso come in epigrafe.
***
Le prime udienze sono state rinviate per consentire la rinotifica dell'atto introduttivo dopo la conversione del rito e in attesa degli esiti della CTU disposta dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino.
Quindi, anche nel presente giudizio è stato conferito l'incarico al CTU, dr. che, nel suo Persona_2 elaborato ha così concluso: “I profili genetici ottenuti dal DNA isolato dai tamponi buccali di Parte_2
(48C.F.24) e (48C.P.24) sono riportati nella tabella allegata in appendice tecnica con i relativi Parte_1 elettroferogrammi, unitamente a quelli di controllo negativo e positivo di amplificazione. I corrispondenti raw data, compresi quelli delle scale alleliche di riferimento impiegate per la tipizzazione, sono archiviati in laboratorio e potranno essere messi a Par disposizione qualora ritenuto necessario. In assenza di campione biologico di raffronto di non è possibile CP_1 identificare dettagliatamente nei genotipi di l'allele materno e, di conseguenza, quello paterno del minore. Parte_2
Tuttavia, comparando i genotipi ottenuti da e è possibile osservare che i due condividono Parte_2 Parte_1 costantemente almeno un allele, come atteso in caso di paternità biologica. Non è pertanto possibile escludere che Parte_1 sia il padre biologico di . Al fine di fornire una stima della probabilità di paternità è stato pertanto calcolato, Parte_2 per ciascun marcatore polimorfico, il valore di paternity index (PI).14 PI è un numero intero che esprime il rapporto tra due probabilità: quella di riscontrare i genotipi ottenuti nell'ipotesi di reale paternità di , e quella di osservarli in caso Parte_1 di non paternità (in questa seconda ipotesi rappresenterebbe un soggetto proveniente dalla popolazione che, per Parte_1 ragioni casuali, possiede un genotipo non incompatibile con quello del padre di ). Poiché i singoli marcatori Parte_2 esaminati possono essere considerati unità geneticamente -e quindi probabilisticamente- indipendenti, i distinti valori di PI sono stati moltiplicati tra di loro in modo da ottenere un PI complessivo, risultato pari a 1.4 X 107 . Vale a dire che i genotipi ottenuti risultano oltre dieci milioni di volte più verosimili nell'ipotesi di paternità biologica di , piuttosto Parte_1 che in quella di non paternità. Il PI complessivo ottenuto corrisponde a una probabilità di paternità (W) > 0.9999999 (>99.99999%), superiore al valore soglia identificato dalle società scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI)12,13 quale sufficiente a provare la paternità. In conclusione, in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di
nei confronti di può dirsi praticamente provata.” Parte_1 Parte_2
***
Ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attore meriti accoglimento. Come è noto, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio.
Ciò non significa che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione.
L'oggetto dell'accertamento e il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con L. 151/1975, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi dell'art. 269 c. 4 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Va, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione e stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I 21.09.2001 n. 11934).
Il legislatore del 1975, infatti, eliminando il termine di decadenza, previsto nel previgente art. 271 c.c., di due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio per la proposizione dell'azione di accertamento della paternità, ha inteso eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della paternità e della maternità e, al tempo stesso, ha voluto assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio.
L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento, mentre prima della riforma del 1975 la dichiarabilità giudiziale era sottoposta ad una serie di limitazioni che, rispetto al riconoscimento, rendevano il suo campo di applicazione più ristretto.
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al 99%. Ad avviso della Suprema Corte le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007). Nella fattispecie in esame sono state espletate indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre, estratto da cellule della mucosa orale dello stesso, e della presunta figlia, ed il nominato C.T.U., dr. Par Per
, ha concluso, sulla scorta di tale indagine, che AN. e padre biologico di . CH. con una Per_2 probabilità di paternità superiore al 99,99 % in quanto i due presentano caratteristiche genetiche di totale compatibilità.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto tra l'attore e Parte_2
Quanto al cognome della figlia, l'art. 277 c.c. stabilisce che la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, mentre l'art. 262 c.c., novellato dal D. Lgs. 154/2013, stabilisce che il figlio può conservare il cognome materno oppure assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Da ultimo, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 262 c. 1 c.c. (sentenza n. 131/2022), va disposta l'acquisizione di entrambi i cognomi dei genitori.
La possibilità di conservare il cognome materno costituisce, pertanto, un diritto del figlio, il quale può preferire tale opzione specie allorquando, come nel caso in esame, già da tempo si identifichi con quel cognome.
Le spese di lite vengono compensate nel rapporto tra le parti, stante il comune interesse in causa;
i genitori devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dal minore, le quali, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno devolute in favore dell'Erario. La condanna è giustificata dal principio di causalità, dal momento che l'inidoneità dei genitori a rappresentare in giudizio gli interessi del minore ha reso necessaria la nomina di un curatore speciale. La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, con un valore della causa indeterminabile, un grado di complessità basso ed in relazione alle fasi di studio e introduttiva. In applicazione dei principi espressi in Cass. 11.9.2018 n. 22017; Cass. civ. 18 marzo 2019, n.7560; Cass. civ. 29 ottobre 2019, n.27712; Cass. civ. 3 gennaio 2020, n.19; Cass. civ. 8 gennaio 2020, n.136 non si ritiene di dover disporre dimidiazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che nata a [...] il [...] ( ) è figlia di Parte_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...] ( ) Pt_1 C.F._1
2) dispone che aggiunga al cognome materno quello paterno, posponendolo al Parte_2 primo;
3) dichiara che ha lo stato di figlio nato in [...] matrimonio tra Parte_2 Parte_1
e Controparte_1
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di procedere con le annotazioni di competenza.
5) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
6) condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite relative alla Parte_1 Controparte_2 posizione di liquidate in € 1.500,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e Parte_2
C.P.A. di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30.5.2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025 Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO