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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2623/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RR NA, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11999/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27861 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 258827 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 822/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato:
- l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento dell'IMU 2019 n. 27861, notificato il 24.1.2024
a mezzo posta con cui le viene chiesto il pagamento di € 9.727,00 a titolo di IMU, di € 2.918,10, a titolo di sanzioni, e di € 624,40, a titolo di interessi;
- l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della TASI 2019 n. 258827, notificato il 24.1.2024
a mezzo posta, con cui le viene chiesto il pagamento di € 973,00, a titolo di TASI, di € 291,90, a titolo di sanzioni, e di € 62,46, a titolo di interessi.
1.2. La società ricorrente deduce l'illegittimità degli atti notificati:
1) per violazione dell'art. 23 del d. lgs. n. 82/2005 per la mancata apposizione sugli stessi dell'idonea quanto necessaria “attestazione di conformità” all'originale informatico, rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
2) per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per omessa e comunque carente motivazione;
3) per mancanza dei poteri di esazione dei tributi in capo al soggetto delegato a rappresentare l'ente, nonché di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento.
2. Resistente_1 s.p.a., concessionaria per il Comune di Ardea, si è costituita in giudizio ed ha controdedotto concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con memorie, depositate il 9.1.2026, la società ricorrente ha operato il disconoscimento in modo chiaro ed univoco sia il documento che ha inteso contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale per mancanza dell'attestazione di conformità.
4. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. E' infondato e da disattendere il primo motivo con il quale parte ricorrente sostiene che la notifica tramite servizio postale di un avviso nativo digitale sarebbe legittima a condizione che l'atto cartaceo consegnato al contribuente sia una copia conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti. Ciò può avvenire tramite l'attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale oppure mediante un contrassegno a stampa che consenta di accedere all'originale digitale. Se invece la copia cartacea notificata difetta dell'attestazione di conformità l'avviso è nullo. Peraltro parte ricorrente ha disconosciuto formalmente l'atto notificatole.
6.1. Ad avviso del Collegio le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta. Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta firmato. Né vale ad inficiarne la validità il disconoscimento tra la copia cartacea e l'originale informatico, atteso che secondo la costante giurisprudenza è richiesta una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato, contestazione che manca nel caso di specie laddove la parte si limita a disconoscere la conformità (Cass. ord. n. 23213 del 2024).
Ne discende che la mera assenza di attestazione di conformità non è idonea a inficiarne la validità.
7. E', altresì, infondato il secondo motivo di ricorso.
Secondo la costante giurisprudenza l'obbligo generalizzato di contraddittorio sussiste per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati, come IMU e TASI, vale solo quando espressamente previsto;
altrimenti, non vi è nullità automatica in caso di mancato contraddittorio (Cass. n. 16873/2024). In assenza di una specifica previsione, l'asserita mancanza di contraddittorio non invalida l'avviso, a maggior ragione se l'atto contiene tutti gli elementi essenziali per comprendere e contestare il conteggio.
Nel caso di specie la motivazione enuncia i criteri applicati - soggetto passivo, immobili e rendite, periodo d'imposta, base imponibile, aliquote, sanzioni e interessi -, come da allegata scheda di liquidazione, senza dover esplicitare ogni singolo dato istruttorio a monte. Né il contribuente ha dedotto alcun elemento da cui desumere l'erroneità dei detti dati posti a base dell'atto impugnato.
8. Va infine disatteso anche l'ultimo motivo relativo alla mancanza dei poteri di esazione dei tributi in capo al soggetto delegato a rappresentare l'ente. Dalla documentazione allegata si evince l'esistenza del contratto rep. n. 5203 del 2022 di affidamento in concessione alla società resistente della gestione volontaria e dell'accertamento della iuc (imu, tasi, e tari), dei tributi minori (tosap, tari giornaliera, diritto sulle pubbliche affissioni, icp e imposta di soggiorno), del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone unico patrimoniale - cup) e della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali nonché dell'attività di supporto all'accertamento delle entrate erariali – CIG 8971466fef.
9. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore della parte resistente costituita.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RR NA, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11999/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27861 IMU 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 258827 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 822/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato:
- l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento dell'IMU 2019 n. 27861, notificato il 24.1.2024
a mezzo posta con cui le viene chiesto il pagamento di € 9.727,00 a titolo di IMU, di € 2.918,10, a titolo di sanzioni, e di € 624,40, a titolo di interessi;
- l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della TASI 2019 n. 258827, notificato il 24.1.2024
a mezzo posta, con cui le viene chiesto il pagamento di € 973,00, a titolo di TASI, di € 291,90, a titolo di sanzioni, e di € 62,46, a titolo di interessi.
1.2. La società ricorrente deduce l'illegittimità degli atti notificati:
1) per violazione dell'art. 23 del d. lgs. n. 82/2005 per la mancata apposizione sugli stessi dell'idonea quanto necessaria “attestazione di conformità” all'originale informatico, rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
2) per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per omessa e comunque carente motivazione;
3) per mancanza dei poteri di esazione dei tributi in capo al soggetto delegato a rappresentare l'ente, nonché di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento.
2. Resistente_1 s.p.a., concessionaria per il Comune di Ardea, si è costituita in giudizio ed ha controdedotto concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con memorie, depositate il 9.1.2026, la società ricorrente ha operato il disconoscimento in modo chiaro ed univoco sia il documento che ha inteso contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale per mancanza dell'attestazione di conformità.
4. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. E' infondato e da disattendere il primo motivo con il quale parte ricorrente sostiene che la notifica tramite servizio postale di un avviso nativo digitale sarebbe legittima a condizione che l'atto cartaceo consegnato al contribuente sia una copia conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti. Ciò può avvenire tramite l'attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale oppure mediante un contrassegno a stampa che consenta di accedere all'originale digitale. Se invece la copia cartacea notificata difetta dell'attestazione di conformità l'avviso è nullo. Peraltro parte ricorrente ha disconosciuto formalmente l'atto notificatole.
6.1. Ad avviso del Collegio le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta. Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta firmato. Né vale ad inficiarne la validità il disconoscimento tra la copia cartacea e l'originale informatico, atteso che secondo la costante giurisprudenza è richiesta una contestazione chiara e dettagliata che evidenzi la discordanza tra i fatti e quanto riportato, contestazione che manca nel caso di specie laddove la parte si limita a disconoscere la conformità (Cass. ord. n. 23213 del 2024).
Ne discende che la mera assenza di attestazione di conformità non è idonea a inficiarne la validità.
7. E', altresì, infondato il secondo motivo di ricorso.
Secondo la costante giurisprudenza l'obbligo generalizzato di contraddittorio sussiste per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati, come IMU e TASI, vale solo quando espressamente previsto;
altrimenti, non vi è nullità automatica in caso di mancato contraddittorio (Cass. n. 16873/2024). In assenza di una specifica previsione, l'asserita mancanza di contraddittorio non invalida l'avviso, a maggior ragione se l'atto contiene tutti gli elementi essenziali per comprendere e contestare il conteggio.
Nel caso di specie la motivazione enuncia i criteri applicati - soggetto passivo, immobili e rendite, periodo d'imposta, base imponibile, aliquote, sanzioni e interessi -, come da allegata scheda di liquidazione, senza dover esplicitare ogni singolo dato istruttorio a monte. Né il contribuente ha dedotto alcun elemento da cui desumere l'erroneità dei detti dati posti a base dell'atto impugnato.
8. Va infine disatteso anche l'ultimo motivo relativo alla mancanza dei poteri di esazione dei tributi in capo al soggetto delegato a rappresentare l'ente. Dalla documentazione allegata si evince l'esistenza del contratto rep. n. 5203 del 2022 di affidamento in concessione alla società resistente della gestione volontaria e dell'accertamento della iuc (imu, tasi, e tari), dei tributi minori (tosap, tari giornaliera, diritto sulle pubbliche affissioni, icp e imposta di soggiorno), del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone unico patrimoniale - cup) e della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali nonché dell'attività di supporto all'accertamento delle entrate erariali – CIG 8971466fef.
9. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore della parte resistente costituita.