Provvedimento: […] È evidente, dunque, alla luce dei precedenti di questa Corte e dell'accurata ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, che non sussiste alcuna violazione delle norme invocate col motivo in esame, in quanto il contratto in oggetto difettava proprio dei requisiti che sono indispensabili ai fini dell'inquadramento nella norma della L. n. 327 del 1963, art. 1. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 1633 c.c., applicabile alla fattispecie ancorché successivamente abrogato, nonché del capitolato generale per l'affitto a miglioria dei fondi rustici dell'agro romano, oltre ad omessa motivazione in ordine alla c.t.u. relativa a fatti decisivi per il giudizio.
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