Sentenza 8 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/2004, n. 18074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18074 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RO, n.q. di legale rapp.te della Cos. Mont. elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. CESARE 78, presso l'avvocato ALESSANDRO ORSINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO SALERNO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IL CORALLO di ZZ IA &. C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso l'avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARNATI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 50/01 del Giudice di pace di ABBIATEGRASSO, depositata il 23/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/05/2004 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito per il ricorrente l'Avvocato ORSINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società "Il Corallo" di ZO MI & C. s.n.c. adiva il Giudice di pace di Abbiategrasso chiedendo la condanna di RO RI, titolare della ditta Cos. Mont., al pagamento della somma di L. 1.816.000, con gli interessi legali, somma cui si riferiva la fattura n. 293/1998 e che l'attrice assumeva dovutale quale corrispettivo per il servizio di ristorazione prestato in favore dei dipendenti del convenuto, nel periodo compreso fra il 1 ed il 15/9/1998.
Con sentenza del 23/11/2001, il Giudice di pace adito accoglieva la domanda, in contraddittorio di entrambe le parti.
Avverso questa sentenza il RI ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo. La società "Il Corallo" ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il RI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provati i fatti sulla base della deposizione resa dal teste IO RO, che sostiene incapace a deporre, a norma dell'art. 246 c.p.c., in quanto non solo socio illimitatamente responsabile della società attrice, come dallo stesso dichiarato, ma anche dotato dei poteri di amministrazione e rappresentanza della medesima società, come successivamente e documentalmente emerso.
Rileva, inoltre, che dal verbale redatto all'udienza di assunzione della prova testimoniale non risulta che il medesimo teste abbia espresso, prima dell'audizione, l'impegno di rito previsto dall'art. 251 c.p.c. La censura è inammissibile.
Secondo il ricorrente la violazione delle indicate norme, concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, avrebbe comportato l'inutilizzabilità della deposizione resa dal RO. Si prospettano, quindi, vizi "in procedendo" che, a parere del ricorrente, determinerebbero la nullità della testimonianza stessa;
ne consegue che la critica alla sentenza avrebbe dovuto essere integrata con l'indicazione dell'atto processuale con il quale è stato tempestivamente dedotto detto vizio nel giudizio in cui la deposizione testimoniale è stata resa (Cass. 12577/1999), indicazione che nel ricorso risulta omessa.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, le nullità in questione hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti, e, quindi, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse) dovendosi, in mancanza, ritenere sanate per acquiescenza (cfr di recente 15554/2003). Con specifico riferimento alla nullità della testimonianza resa dal teste incapace, secondo quanto previsto dall'art. 246 c.p.c., è stato ulteriormente affermato che la relativa eccezione deve essere tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 157 c.p.c., anche quando prima dell'assunzione della prova sia stata dedotta l'incapacità del testimone (cfr da ultimo Cass. 5534/1997; 2995/2004) e che la sanatoria, prevista dall'art. 157, comma secondo, c.p.c., della nullità della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall'esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullità per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullità e la corrispondente sanatoria della nullità dell'atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (salva la preclusione da giudicato) (Cass. 9553/2002). Pertanto, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del soccombente alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il RI al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004