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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. NI RA presidente dott. CA MA PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 8686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Pasquali e Manuela Scerpa
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Miraglia
APPELLATO
OGGETTO: usucapione
1 CONCLUSIONI
Come precisate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., in applicazione Parte_1 dei principi di diritto espressi da Cass. 26327/2016, ha chiesto:
a) il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per avvenuta usucapione formulata dal Collegio Maronita avente ad oggetto l'immobile sito in via Pt_2 Pt_1
Eudossiana n. 17 (dal piano terra al piano quinto), espropriato dal Comune di con Pt_1 decreto del Prefetto di n. 98460V del 15 ottobre 1960; Pt_1
b) la condanna del Collegio Maronita B.M.V. al rilascio delle porzioni immobiliari di cui è causa “libere e vuote di persone e cose, nonché al risarcimento del danno per tutto il periodo di abusiva occupazione decorrente dall'emissione del decreto di esproprio n. 98460 del 15.10.1960”.
Si è costituito in giudizio il domandando, in via preliminare, CP_1 Controparte_1 di “dichiarare irricevibile la domanda spiegata con citazione ex art. 392 c.p.c. da
[...]
, e comunque inammissibile, in quanto tardiva” e il rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale formulata da Parte_1
All'udienza del 6 novembre 2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 18 dicembre 2025.
Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo va dichiarato estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CA MA PELLEGRINI NI RA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. NI RA presidente dott. CA MA PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 8686 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Pasquali e Manuela Scerpa
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Miraglia
APPELLATO
OGGETTO: usucapione
1 CONCLUSIONI
Come precisate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., in applicazione Parte_1 dei principi di diritto espressi da Cass. 26327/2016, ha chiesto:
a) il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per avvenuta usucapione formulata dal Collegio Maronita avente ad oggetto l'immobile sito in via Pt_2 Pt_1
Eudossiana n. 17 (dal piano terra al piano quinto), espropriato dal Comune di con Pt_1 decreto del Prefetto di n. 98460V del 15 ottobre 1960; Pt_1
b) la condanna del Collegio Maronita B.M.V. al rilascio delle porzioni immobiliari di cui è causa “libere e vuote di persone e cose, nonché al risarcimento del danno per tutto il periodo di abusiva occupazione decorrente dall'emissione del decreto di esproprio n. 98460 del 15.10.1960”.
Si è costituito in giudizio il domandando, in via preliminare, CP_1 Controparte_1 di “dichiarare irricevibile la domanda spiegata con citazione ex art. 392 c.p.c. da
[...]
, e comunque inammissibile, in quanto tardiva” e il rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale formulata da Parte_1
All'udienza del 6 novembre 2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 18 dicembre 2025.
Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo va dichiarato estinto.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CA MA PELLEGRINI NI RA
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