TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2581/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/04/2025, da: nata a [...] l'[...], con il proc. dom. avv. Parte_1
RI AU del Foro di Milano, giusta procura in atti, e
, nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
ED LE del Foro di Milano, giusta procura in atti, e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/04/1996 a Bonate Sotto (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
01/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei
1 rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il
23/09/2025 e il 26/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_2 alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge. Parte_1
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONATE SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1996, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/04/2025, da: nata a [...] l'[...], con il proc. dom. avv. Parte_1
RI AU del Foro di Milano, giusta procura in atti, e
, nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
ED LE del Foro di Milano, giusta procura in atti, e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/04/1996 a Bonate Sotto (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
01/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei
1 rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il
23/09/2025 e il 26/09/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_2 alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge. Parte_1
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONATE SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1996, atto n.3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
2