Sentenza 8 agosto 1987
Massime • 1
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune e l'accertamento, da parte dello stesso giudice, dell'inclusione o meno in tale contratto di una condizione sospensiva - che può essere integrata anche da un mutamento legislativo e la cui apposizione non esige l'adozione di formule sacramentali - sono censurabili, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte, giudicandola irrispettosa dei canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e non sostenuta da congrua e corretta motivazione, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso che la soppressione del fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime costituisse, ai sensi dell'art. 38 dei contratti collettivi del 1976 e del 1979 per gli addetti alle aziende di autotrasporti, condizione sospensiva dell'Obbligo delle aziende d'integrare, mediante gli accantonamenti previsti dalla stessa disposizione contrattuale, l'indennità di anzianità dei dipendenti esclusi dal campo di applicazione di detto fondo). ( V 74/86, mass n 443724; ( V 2859/85, mass n 440613; ( V 5575/83, mass n 430512).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/1987, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 8 agosto 1987 |
Testo completo
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo di diritto comune e l'accertamento, da parte dello stesso giudice, dell'inclusione o meno in tale contratto di una condizione sospensiva - che può essere integrata anche da un mutamento legislativo e la cui apposizione non esige l'adozione di formule sacramentali - sono censurabili, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte, giudicandola irrispettosa dei canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e non sostenuta da congrua e corretta motivazione, ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso che la soppressione del fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime costituisse, ai sensi dell'art. 38 dei contratti collettivi del 1976 e del 1979 per gli addetti alle aziende di autotrasporti, condizione sospensiva dell'Obbligo delle aziende d'integrare, mediante gli accantonamenti previsti dalla stessa disposizione contrattuale, l'indennità di anzianità dei dipendenti esclusi dal campo di applicazione di detto fondo). ( V 74/86, mass n 443724; ( V 2859/85, mass n 440613; ( V 5575/83, mass n 430512).*