Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 333
Articolo 1
Versione
25 aprile 1968
Art. 2.
Al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 aprile 1968