TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRACA Parte_1 C.F._1
IRENE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PORTAFOGLIO CP_1 C.F._2
MARIALUISA, elettivamente domiciliato presso Email_1
RESISTENTE
e
Avv. SANDRA BERRETTI quale Curatrice speciale del minore nato a Persona_1
Pisa in data 14/05/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025.
OGGETTO: ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 31/10/2023 la sig.ra chiedeva fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 29/07/2017 in Pontedera CP_1
(PI) era stato celebrato matrimonio, trascritto all'atto del Comune di Pontedera (PI) al n.15, Parte II,
Serie A, Anno 2017 e dalla cui unione nasceva in data 14/05/2020 il figlio Persona_1
Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 12/12/2023 il sig. si costituiva in giudizio. CP_1
Nel corso del giudizio, il Collegio provvedeva alla nomina di un curatore speciale del minore.
In corso di causa le parti chiedevano sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza del 15/04/2025 venivano emessi provvedimenti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni sullo status, con trasmissione al Pubblico Ministero, avvenuta in data 16/04/2025.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento, considerato che dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti, oltre che dalle allegazioni tutte, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, parzialmente decidendo, così decide:
1) DICHIARA la separazione tra i coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
2 celebrato il matrimonio in data 29/07/2017 in Pontedera (PI), trascritto all'atto del Comune di
Pontedera (PI) al n.15, Parte II, Serie A, Anno 2017;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pontedera (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 08/09/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRACA Parte_1 C.F._1
IRENE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PORTAFOGLIO CP_1 C.F._2
MARIALUISA, elettivamente domiciliato presso Email_1
RESISTENTE
e
Avv. SANDRA BERRETTI quale Curatrice speciale del minore nato a Persona_1
Pisa in data 14/05/2020
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025.
OGGETTO: ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 31/10/2023 la sig.ra chiedeva fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 29/07/2017 in Pontedera CP_1
(PI) era stato celebrato matrimonio, trascritto all'atto del Comune di Pontedera (PI) al n.15, Parte II,
Serie A, Anno 2017 e dalla cui unione nasceva in data 14/05/2020 il figlio Persona_1
Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 12/12/2023 il sig. si costituiva in giudizio. CP_1
Nel corso del giudizio, il Collegio provvedeva alla nomina di un curatore speciale del minore.
In corso di causa le parti chiedevano sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza del 15/04/2025 venivano emessi provvedimenti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni sullo status, con trasmissione al Pubblico Ministero, avvenuta in data 16/04/2025.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento, considerato che dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti, oltre che dalle allegazioni tutte, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, parzialmente decidendo, così decide:
1) DICHIARA la separazione tra i coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
2 celebrato il matrimonio in data 29/07/2017 in Pontedera (PI), trascritto all'atto del Comune di
Pontedera (PI) al n.15, Parte II, Serie A, Anno 2017;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pontedera (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 08/09/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori
3