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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc), promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Schettino, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Gianantonio Taddei, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
–ATTRICE–
CONTRO
(C.F. Controparte_1
e P.IVA , in persona del titolare C.F._2 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Urso, dalla quale CP_1
è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 26.05.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Su istanza della il Tribunale di Controparte_1
Castrovillari, con decreto n. 452/2024 del 28.10.2024, ha ingiunto a il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di Parte_1
€ 11.499,40, oltre interessi e spese.
2. con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
in data 02.01.2025, ha proposto tempestiva Controparte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data
25.11.2024, deducendo: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Castrovillari, risultando invece competente, ai sensi dell'art. 66 del Codice del
Consumo, il Tribunale di Brescia, nel cui circondario essa opponente risiede;
b) che le opere oggetto del contratto di appalto non sarebbero state ultimate e che, per tale ragione, l'immobile non sarebbe ancora utilizzabile;
c) che, inoltre, le opere eseguite presenterebbero significative difformità e gravi vizi costruttivi, per il cui accertamento essa opponente avrebbe incardinato, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, procedimento ai sensi dell'art. 696 c.p.c., in attesa del quale dovrebbe disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio;
d) di vantare un controcredito pari a € 7.210,97, riveniente dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di
Brescia n. 5673/2024 del 02.10.2024, fondato sulla nota di credito n. 19 del
09.08.2024, emessa dall'odierna convenuta a rettifica della fattura n. 36 del
12.12.2023, integralmente saldata, relativa a stati di avanzamento lavori delle opere oggetto del contratto di appalto.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “A.
In via preliminare e pregiudiziale rispetto al merito: ritenendo tale questione preliminare di valenza assorbente rispetto alla ulteriore disamina delle richieste/eccezioni oggetto di opposizione, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ossia il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 66- bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 452/2024 – R.G. n. 1984/2024, emesso in data 28 ottobre 2024.
B. In subordine, qualora non venga accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, e nel merito: - revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 452/2024 – R.G. n.
1984/2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28 ottobre 2024; - rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. - sospendere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. C. In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto totale o parziale della domanda principale di merito: - sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., fino alla definizione della procedura di ATP pendente dinanzi al
Tribunale di Castrovillari, iscritta al R.G. n. 1878/2024, la quale è pregiudiziale all'accertamento della fondatezza del credito vantato dall'opposto. - sospendere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. D. In ulteriore subordine: ferma restando la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo odiernamente impugnato, accertare la sussistenza dei gravi vizi e difetti dell'opera eseguita dall'opposto nonché accertare e dichiarare l'esistenza del controcredito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposto, pari a € 7.210,97, per come già ampiamente dedotto e argomentato nei motivi di opposizione del presente atto e documentalmente provato, derivante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5673/2024, R.G. n. 8406/2024, emesso dal
Giudice di Pace di Brescia in data 02.10.2024, mai opposto nel termine dei 40 gg. dall'ingiunto, odierno convenuto, e dal precetto, notificati in data
23.10.2024, e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza parziale o totale del credito ingiunto, con eventuale compensazione con i danni subiti dall'opponente, derivanti dai predetti vizi e il suddetto controcredito. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. L' si è costituita in giudizio, Controparte_1
deducendo: a) che allorquando, come nel caso di specie, il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, la competenza territoriale, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, co. 3 c.c. e 20 c.p.c., si radicherebbe presso il foro del domicilio del creditore, che, peraltro, coinciderebbe con quello scelto dalla stessa debitrice per la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo;
b) che quest'ultima domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile per difetto del requisito del periculum in mora; c) che la committente sarebbe venuta a conoscenza delle difformità delle opere sin dal 07.11.2022 e che, pertanto, il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti delle predette opere previsto,
a pena di decadenza, dall'art. 1669, co. 1 c.c. sarebbe inutilmente decorso in data 07.11.2023; d) che sarebbe stata proposta opposizione all'esecuzione mobiliare intrapresa dalla opponente sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Brescia n. 5673/2024 del
02.10.2024, poiché il credito ivi indicato sarebbe in realtà inesistente e, in ogni caso, dovrebbe essere compensato con il proprio maggior controcredito riveniente dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
e) di aver subito un danno a causa del ritardo nel pagamento del saldo di € 11.499,40 e per la perdita dell'attrezzatura presente in cantiere e necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo testualmente quanto segue: “- In via preliminare, ordinare la immediata esecuzione del d.i. opposto per i motivi esposti in narrativa e per pericolo di dispersione delle somme avendo la
di già azionato azione esecutiva nei confronti della medesima Parte_1
ditta che verrebbe ulteriormente danneggiata da una ulteriore perdita economica;
- Nel merito, rigettare la domanda essendo la medesima inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ed all'uopo confermare il d.i. n. 452/2024 emesso il 28.10.2024 nella procedura n. 1984/2024 rgac dal Tribunale di Castrovillari;
- In via riconvenzionale, stabilire in via equitativa il risarcimento del danno spettante alla resistente per il ritardo subito nel pagamento del saldo pari ad euro CP_2
11.499,40 e per la perdita dell'attrezzatura di cantiere necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa;
- In estremo subordine, riconoscere a titolo di compensazione con la nota di credito emesso nei confronti della sig.ra la minor somma dovuta da quest'ultima per il monitorio Parte_1
oggetto di causa quella pari ad euro 5.999,40 a cui devono aggiungersi ulteriori interessi moratori e danno da ritardo, spese e competenze come per legge;
- Con vittoria di spese e competenze da versarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
4. All'esito delle verifiche preliminari compiute ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del
26.05.2025, invitando le parti medesime alla trattazione, nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., della questione, eccepita dalla opponente, relativa alla competenza per territorio, risultando prima facie applicabile, nel caso di specie, il foro inderogabile del consumatore previsto dall'art. 66-bis Cod. Cons.
5. All'udienza del 26.05.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, riservando il deposito della sentenza entro trenta giorni.
6. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti e come, d'altronde, appare incontestato tra le parti, il credito riportato dal decreto ingiuntivo opposto deriva da un contratto di appalto intercorso tra quale Parte_1 committente, e l' quale appaltatrice, Controparte_1
avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della villetta unifamiliare in Corigliano-Rossano, ex area urbana di Rossano, in catasto al foglio 8, particella 119, subalterno 1, di proprietà della committente medesima.
E' quindi innegabile, per un verso, che sia qualificabile Parte_1
come consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Codice del Consumo, poiché ha agito per scopi – la ristrutturazione di un immobile di proprietà – di natura strettamente personale, estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, nonché, per altro verso, che l' sia qualificabile come professionista Controparte_1
ai sensi della lett. c) del predetto articolo, poiché ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
Ne consegue che, nel caso di specie, non possono che trovare applicazione l'art. 66-bis e l'art. 33, co. 2, lett. u) del Codice del Consumo.
In particolare, la prima di tali disposizioni prevede che nelle controversie tra professionista e consumatore la competenza territoriale è inderogabilmente quella del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
L'altra, invece, prevede che le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie tra professionista e consumatore una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore medesimo si presumono vessatorie fino a prova contraria.
Ciò posto, non appare seriamente dubitabile che, nella fattispecie che ci occupa, in assenza di clausole contrattuali che stabiliscano un diverso criterio di individuazione del giudice territorialmente competente, la competenza spetti al Tribunale di Brescia, nel cui circondario la opponente risiede.
Non rileva, in senso contrario, quanto dedotto sul punto da parte convenuta, secondo cui, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, co. 3 c.c. e 20 c.p.c., la competenza territoriale si radicherebbe presso il foro del domicilio del creditore, che, peraltro, coinciderebbe con quello scelto dalla stessa debitrice per la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo.
Ed invero, è sufficiente osservare, a tal proposito, che la competenza territoriale prevista dal Codice del Consumo è inderogabile solo allorquando l'iniziativa giudiziale sia presa dal professionista.
Nell'ipotesi in cui, invece, l'iniziativa giudiziale sia presa dal consumatore, quest'ultimo, a prescindere dall'esistenza di una clausola contrattuale che deroghi al principio sancito dall'art. 66-bis del Codice del Consumo, può comunque introdurre la domanda innanzi ad uno dei giudici che, sulla base dei criteri alternativi contemplati dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., siano territorialmente competenti.
In tal senso, tra le varie pronunce sul punto, si segnala Cass. Civ., Sez. VI-I, ordinanza n. 12541 del 20.04.2022, in base alla quale “il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre
2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”.
Peraltro, sempre secondo la pronuncia innanzi richiamata, “la nullità della relativa clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia”.
Ciò posto, considerato che, come è comunemente noto, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, ancorchè formalmente convenuto, assume tuttavia la posizione sostanziale di attore, è indubitabile che, nel caso di specie, non possa derogarsi al criterio della competenza territoriale stabilito nel Codice del Consumo.
7. In definitiva, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Castrovillari ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, risultando invece competente, ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, il Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, va altresì dichiarata la nullità del predetto decreto ingiuntivo, con fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente.
8. Le spese di lite, liquidate sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00, vanno poste a carico della convenuta opposta, la quale è da considerare soccombente, non avendo aderito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Castrovillari ad emettere il decreto ingiuntivo n. 452/2024 del 28.10.2024, risultando competente, ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo, il Tribunale di Brescia, e, per l'effetto, dichiara la nullità del predetto decreto ingiuntivo, che revoca, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Brescia;
2) condanna l' alla rifusione, in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per Parte_1
esborsi e in € 5.077,00 per onorari, oltre r.s.g. 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Castrovillari, il 26.05.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone