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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5467/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita autovettura – restituzione somme e risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scarano, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
con sede in Gioiosa Marea (ME), Via Barone CP_1
Ruffo della Floresta n. 19
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
16/04/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4/10/2018 la
[...]
con sede legale in Mercato S. Severino (Sa) conveniva in giudizio Parte_1 la con sede in Gioiosa Marea (Me), esponendo di svolgere Controparte_1 attività di rivendita di autoveicoli in Fisciano, alla via Ponte Don Melillo n.
19 e di aver stipulato, nell'ambito della propria attività lavorativa, con la con sede in Gioiosa Marea (Me), un contratto di Controparte_2 compravendita per l'acquisto di n. 1 autovettura modello Maserati EV D n. telaio ZN6TU61B000X221739 per l'importo concordato di euro 83.000,00 comprensivo di i.v.a., come risulta da fattura n. 7/2017 del 19.01.2017 prodotta in atti. Aggiungeva che il pagamento della predetta autovettura veniva concordato tra le parti con le seguenti modalità: euro 75.000,00 in data
13.02.2017 a mezzo bonifico bancario reso su Banca M.P.S. Filiale di
Mercato San Severino AG.
1. prodotto in giudizio;
euro 8.000,00 mediante compensazione con il credito vantato dalla stessa nei Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 confronti della convenuta per l'acquisto di n. 3 autovetture: 1) mod. Audi A4
(tg. BJ452CS) per euro 2.000,00; 2) Audi A4 tg. CD100KA per euro
3.000,00; 3) MERCEDES C220 tg. BL299HP per €euro 3.000,00 come da fattura n. 2/M/17 del 30.01.2017 emessa dalla società attorea e mai oggetto di contestazione dalla convenuta. Allegava che nonostante il regolare pagamento di quanto pattuito, l'autovettura modello Maserati EV D non veniva mai consegnata presso i locali di rivendita della pur avendo Parte_1
l'attore provveduto all'integrale pagamento del dovuto, costringendo pertanto essa in data 26.10.2017, ad inoltrare presso la sede legale della Parte_1
e presso il domicilio del legale rapp.te, l'invito/diffida ad Controparte_2 adempiere, con racc. A/R n. 14963126161-9 e n. 13895930381-7, entro il termine di quindici giorni alla consegna dell'autovettura avvertendo che in mancanza il contratto si sarebbe risolto. Non avendo la convenuta, a seguito del pagamento della parte acquirente, ottemperato alla consegna dell'autovettura, configuratosi il grave inadempimento del venditore per un importo complessivo di acquisto pari ad euro 83.000,00, veniva meno l'interesse della società attrice alla consegna del bene a suo tempo acquistata e mai consegnata. Per tali motivi l'attrice chiedeva al giudice di accertare il grave inadempimento contrattuale della convenuta e dichiarare risolto il contratto di compravendita tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 83.000,00 indebitamente percepita oltre interessi moratori dovuti sulla transazione commerciale, a far data dal 13.02.2017 e sino all'effettivo soddisfo, oltre pagamento delle spese del presente giudizio.
La non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente Controparte_1 citata in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammessa e assunta la prova testimoniale, fissata la discussione ex art
281 sexies c.p.c. con termine per memorie conclusionali fino a 30 giorni prima, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attrice oltre a produrre tutta la documentazione richiamata in atto di citazione, ha ulteriormente provato i fatti costituitivi della domanda con il teste , il quale ebbe a confermare tutti i fatti di causa, in Testimone_1 quanto dipendente della Dalla testimonianza resa, si aveva modo Parte_1 di appurare che questi, addetto al settore amministrativo aveva provveduto egli stesso ad effettuare il pagamento, a mezzo bonifico, a favore della convenuta dell'importo concordato. Il teste confermava altresì la CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 circostanza della mancata consegna dell'autovettura presso i locali di vendita della e l'invio di diversi solleciti alla convenuta contumace. Parte_1
La convenuta rimanendo contumace, ha ritenuto di non doversi difendere in giudizio dal grave inadempimento addebitatole, dando così un importante argomento di prova al fine di considerare fondata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di autovettura intercorso tra le parti, nonché quella di condanna alla restituzione delle somme ricevute come pagamento del prezzo, anche con compensazione con la vendita e la consegna di tre autovetture.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le domande attoree e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e la condanna alla restituzione all'attrice della somma di euro 83.000,00 oltre interessi legali moratori dal 13.02.2017 fino all'effettivo soddisfo
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio all'attrice, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5467/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita autovettura – restituzione somme e risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scarano, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
con sede in Gioiosa Marea (ME), Via Barone CP_1
Ruffo della Floresta n. 19
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
16/04/2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4/10/2018 la
[...]
con sede legale in Mercato S. Severino (Sa) conveniva in giudizio Parte_1 la con sede in Gioiosa Marea (Me), esponendo di svolgere Controparte_1 attività di rivendita di autoveicoli in Fisciano, alla via Ponte Don Melillo n.
19 e di aver stipulato, nell'ambito della propria attività lavorativa, con la con sede in Gioiosa Marea (Me), un contratto di Controparte_2 compravendita per l'acquisto di n. 1 autovettura modello Maserati EV D n. telaio ZN6TU61B000X221739 per l'importo concordato di euro 83.000,00 comprensivo di i.v.a., come risulta da fattura n. 7/2017 del 19.01.2017 prodotta in atti. Aggiungeva che il pagamento della predetta autovettura veniva concordato tra le parti con le seguenti modalità: euro 75.000,00 in data
13.02.2017 a mezzo bonifico bancario reso su Banca M.P.S. Filiale di
Mercato San Severino AG.
1. prodotto in giudizio;
euro 8.000,00 mediante compensazione con il credito vantato dalla stessa nei Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 confronti della convenuta per l'acquisto di n. 3 autovetture: 1) mod. Audi A4
(tg. BJ452CS) per euro 2.000,00; 2) Audi A4 tg. CD100KA per euro
3.000,00; 3) MERCEDES C220 tg. BL299HP per €euro 3.000,00 come da fattura n. 2/M/17 del 30.01.2017 emessa dalla società attorea e mai oggetto di contestazione dalla convenuta. Allegava che nonostante il regolare pagamento di quanto pattuito, l'autovettura modello Maserati EV D non veniva mai consegnata presso i locali di rivendita della pur avendo Parte_1
l'attore provveduto all'integrale pagamento del dovuto, costringendo pertanto essa in data 26.10.2017, ad inoltrare presso la sede legale della Parte_1
e presso il domicilio del legale rapp.te, l'invito/diffida ad Controparte_2 adempiere, con racc. A/R n. 14963126161-9 e n. 13895930381-7, entro il termine di quindici giorni alla consegna dell'autovettura avvertendo che in mancanza il contratto si sarebbe risolto. Non avendo la convenuta, a seguito del pagamento della parte acquirente, ottemperato alla consegna dell'autovettura, configuratosi il grave inadempimento del venditore per un importo complessivo di acquisto pari ad euro 83.000,00, veniva meno l'interesse della società attrice alla consegna del bene a suo tempo acquistata e mai consegnata. Per tali motivi l'attrice chiedeva al giudice di accertare il grave inadempimento contrattuale della convenuta e dichiarare risolto il contratto di compravendita tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 83.000,00 indebitamente percepita oltre interessi moratori dovuti sulla transazione commerciale, a far data dal 13.02.2017 e sino all'effettivo soddisfo, oltre pagamento delle spese del presente giudizio.
La non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente Controparte_1 citata in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammessa e assunta la prova testimoniale, fissata la discussione ex art
281 sexies c.p.c. con termine per memorie conclusionali fino a 30 giorni prima, la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'attrice oltre a produrre tutta la documentazione richiamata in atto di citazione, ha ulteriormente provato i fatti costituitivi della domanda con il teste , il quale ebbe a confermare tutti i fatti di causa, in Testimone_1 quanto dipendente della Dalla testimonianza resa, si aveva modo Parte_1 di appurare che questi, addetto al settore amministrativo aveva provveduto egli stesso ad effettuare il pagamento, a mezzo bonifico, a favore della convenuta dell'importo concordato. Il teste confermava altresì la CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 circostanza della mancata consegna dell'autovettura presso i locali di vendita della e l'invio di diversi solleciti alla convenuta contumace. Parte_1
La convenuta rimanendo contumace, ha ritenuto di non doversi difendere in giudizio dal grave inadempimento addebitatole, dando così un importante argomento di prova al fine di considerare fondata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di autovettura intercorso tra le parti, nonché quella di condanna alla restituzione delle somme ricevute come pagamento del prezzo, anche con compensazione con la vendita e la consegna di tre autovetture.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le domande attoree e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e la condanna alla restituzione all'attrice della somma di euro 83.000,00 oltre interessi legali moratori dal 13.02.2017 fino all'effettivo soddisfo
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio all'attrice, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3