Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7626/2024 promossa con ricorso congiunto in data
20.11.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Monza in Via Borgazzi n. 28, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Serena Trope e dell'Avv. Valentina Mascheroni che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Monza in Via Borgazzi n. 28, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mauro Caminada che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“La Sig.ra ed il Sig. chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia Parte_1 Parte_2 deSInare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c., il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, ove le minori stabiliranno la propria residenza principale;
3. La casa coniugale sita in Monza, Via Borgazzi, 28 è assegnata alla SInora - Parte_1 con tutti gli arredi e corredi esistenti - affinché vi abiti con le figlie, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
4. Le parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale sulle figlie nel reciproco rispetto, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, con lo scopo di farle crescere nella maggiore serenità possibile.
5. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché in un giorno infrasettimanale, con pernottamento presso di sé.
6. Le minori trascorreranno, durante le vacanze estive, un periodo di due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori;
tale periodo verrà concordato entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.
7. Le giornate festive di Natale, Pasqua, Capodanno, le festività civili ed il compleanno delle minori, verranno trascorsi con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
le vacanze scolastiche delle figlie saranno equamente ripartite tra i genitori.
8. Le condizioni di frequentazione di cui sopra potranno sempre essere congiuntamente modificate e adattate in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e/o parascolastici delle figlie.
9. I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori;
ogni eventuale viaggio delle minori sarà oggetto di preventiva comunicazione da un genitore all'altro.
10. Le parti concordano che il SI. verserà alla SI.ra quale Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2024 e così entro il giorno
5 di ogni mese.
11. Le parti convengono che non si considerano compresi nel predetto importo le spese di abitazione, che invece vengono regolamentate nel successivo punto 15);
12. I genitori contribuiranno, in ragione del 70% il padre e 30% la madre, a tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, di istruzione e sportive necessarie per le figlie, come di seguito meglio specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
13. L'assegno unico per le figlie verrà percepito dalla SI.ra integralmente in Parte_1 ragione del prevalente collocamento delle figlie presso di lei.
14. Il SI. verserà̀ alla SI.ra quale contributo al suo Parte_2 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, cui va aggiunta la rivalutazione ISTAT, da calcolare con cadenza annuale a decorrere dal mese di luglio 2024;
15. Il SI. , a decorrere dal deposito del presente ricorso, si impegna a farsi carico Parte_2 del pagamento, nella misura del 70%:
- delle rate residue del mutuo acceso presso Banca Unicredit, n. 18034751, acceso il 20/09/2017, con scadenza 20/09/2027 e del connesso e contestuale contratto di assicurazione, intestati alla SI.ra
, di cui in premessa;
Parte_1
- delle rate relative al contratto a lungo termine con la società della durata di tre CP_1 anni, sino a febbraio 2025, di cui in premessa;
- del canone di locazione, spese condominiali, tributi relativi all'immobile in cui madre e figlie attualmente vivono o, in alternativa, dell'eventuale canone di locazione / rata di mutuo - in misura non superiore a quella dell'attuale canone di locazione (€800,00 mensili) - spese condominiali, tributi relativi all'immobile in cui madre e figlie dovessero trasferirsi;
residuando, pertanto, per tali spese, un obbligo di pagamento a carico della SI.ra nella misura del 30%. Parte_1
16. Fermo il contributo al mantenimento di cui ai punti che precedono e fatto salvo tutto quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, anche con separata scrittura privata, ogni altra questione di natura patrimoniale inerente il rapporto coniugale ed ogni aspetto economico ad esso correlato.
17. Spese legali interamente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Napoli-
Chiaia (NA) in data 25.7.2023 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 10.12.2024 per l'udienza del 18.12.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse delle figlie minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte. IV. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli-Chiaia (NA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi