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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SE Presidente relatore
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6396 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(ANZIO (RM) 14/09/1987, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. EMANUELE CECCHETTI e dell'avv. FEDERICA FIORILLI;
- Ricorrente -
contro
NETTUNO (RM) 27/04/1978, C.F. ; CP_1 C.F._2
- Convenuto, contumace -
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Anzio il 10/07/2010; dalla loro unione sono nate tre figlie: il 23/01/2008, il 13/02/2010 e il 14/08/2012. Per_1 Per_2 Per_3
1.1. Con ricorso depositato il 11/12/2023 ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, l'affido “super-esclusivo” delle figlie e la previsione a carico del convenuto di un assegno per il mantenimento di queste dell'importo di 900 € mensili.
1.2. rimasto contumace. CP_1
1.3. Con ordinanza del 09/10/2024 l'istruttore ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo:
- l'affidamento delle minori e alla sola madre Per_1 Per_2 Persona_4 [...]
, cui ha attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche Pt_1
- 1 - con riferimento alle decisioni di maggior interesse per le figlie concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- che il padre possa vedere le figlie quando vorrà, in presenza della madre;
e confermando per il resto i provvedimenti vigenti, che prevedevano a carico del padre un assegno mensile di 550 € per il mantenimento delle figlie.
1.4. Con sentenza non definitiva n. 2115/2024 del 14/10/2024 è stato pronunciato il divorzio.
Acquisite informazioni presso INPS, Agenzia delle Entrate e ASL e concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 29/10/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, le cui allegazioni non trovano smentita da quanto emerge dagli atti anche alla luce del comportamento processuale del convenuto, dall'epoca della separazione (2013) questo si è disinteressato totalmente delle figlie e a tratti si è reso irreperibile, non prestando nemmeno la collaborazione minimale richiesta, ad esempio, dalla scuola per autorizzare le gite scolastiche delle figlie, con le conseguenti difficoltà nella loro gestione quotidiana. Egli sarebbe poi soggetto tossicodipendente e instabile al punto da vivere spesso in strada.
A riprova della situazione, il ricorso introduttivo gli è stato notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c. per essere egli risultato irreperibile all'indirizzo di residenza anagrafica, e il DSMDP della ASL ha dato atto che dal 2011 egli è stato trattato, in modo non continuativo, fino al
2023 per disturbi correlati all'uso di sostanze;
dal 2024 non risulta aver più fatto accesso al
. Pt_2
Non risulta, del resto, che egli abbia mai contribuito al mantenimento delle figlie, sia pur in via minimale, nonostante svolga (sia pur non continuativamente) l'attività di camionista.
L'assoluto disinteresse del padre nei confronti delle figlie e la sua sostanziale inaffidabilità è evidentemente per le minori fonte di grave pregiudizio, essendo costrette a subire, oltre alle conseguenze pregiudizievoli derivanti, in sé, dalla mancanza di una delle figure genitoriali, anche il rischio concreto per la loro salute psico-fisica derivante dallo stallo decisionale che può crearsi a seguito dell'inerzia del padre e della conseguente impossibilità per la madre di attivarsi tempestivamente e in autonomia perché alle minori siano assicurati gli accertamenti e i trattamenti sanitari del caso o siano adottate le scelte più significative che le riguardano. Del resto, la “latitanza” del padre costituisce un grave ostacolo, come si è detto, anche solo per la gestione quotidiana e l'adozione di scelte quale la partecipazione alle gite scolastiche e simili.
- 2 - Tale comportamento costituisce sintomo univoco della inadeguatezza del convenuto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò, valutato unitamente alle circostanze in precedenza ricordate, fa sì che l'affido condiviso deve essere ritenuto contrario all'interesse delle minori, che pertanto devono essere affidate in via esclusiva alla madre – delle cui capacità genitoriali non v'è motivo di dubitare – con contestuale attribuzione a quest'ultima anche delle decisioni di maggiore importanza concernenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3. Quanto all'esercizio del diritto di visita, l'età nel frattempo raggiunta dalle figlie (la maggiore compirà 18 anni a breve, la più piccola ha 13 anni) fa sì che debba prevedersi la possibilità per il padre di vederle quando vorrà, previo accordo con le ragazze.
4. La ricorrente risulta percepire circa 1.500 – 1.600 € per tredici mensilità e dunque circa
1.700 € al mese per dodici mesi, e sostiene spese di locazione di 600 € ma unitamente al suo nuovo compagno. Dai documenti acquisiti (estratto contributivo INPS e comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sui redditi lordi percepiti) risulta poi che negli anni 2021, 2022 e
2023 il convenuto ha percepito in media un reddito netto stimabile in circa 1.400 – 1.500 € al mese, compresi i periodi in cui ha percepito la NASPI.
Considerato che i compiti domestici e di cura ricadono esclusivamente sulla madre presso cui le minori permangono stabilmente e tenuto conto delle esigenze legate all'età, si stima equo liquidare l'assegno nell'importo mensile di 500 € a far data dalla data della presente sentenza.
Deve inoltre essere attribuito alla madre l'assegno unico e universale nella misura del 100%, considerati i tempi di permanenza e l'affido esclusivo delle figlie.
5. Stante la natura e l'esito della causa, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per la metà le spese di lite, per che la residua metà devono essere poste a carico del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 per cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, attribuendole Per_1 Per_2 Per_3
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggior interesse per le figlie concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con queste;
- 3 - 3) pone a carico di per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di 500 CP_1
€, che dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque al domicilio della madre e sarà annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
4) attribuisce a l'assegno unico e universale nella misura del 100%; Parte_1
5) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto al rimborso in favore della ricorrente della residua metà, che liquida in 62,50 € per spese e 2.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente estensore
CA SE
- 4 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SE Presidente relatore
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6396 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(ANZIO (RM) 14/09/1987, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. EMANUELE CECCHETTI e dell'avv. FEDERICA FIORILLI;
- Ricorrente -
contro
NETTUNO (RM) 27/04/1978, C.F. ; CP_1 C.F._2
- Convenuto, contumace -
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Anzio il 10/07/2010; dalla loro unione sono nate tre figlie: il 23/01/2008, il 13/02/2010 e il 14/08/2012. Per_1 Per_2 Per_3
1.1. Con ricorso depositato il 11/12/2023 ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, l'affido “super-esclusivo” delle figlie e la previsione a carico del convenuto di un assegno per il mantenimento di queste dell'importo di 900 € mensili.
1.2. rimasto contumace. CP_1
1.3. Con ordinanza del 09/10/2024 l'istruttore ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo:
- l'affidamento delle minori e alla sola madre Per_1 Per_2 Persona_4 [...]
, cui ha attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche Pt_1
- 1 - con riferimento alle decisioni di maggior interesse per le figlie concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- che il padre possa vedere le figlie quando vorrà, in presenza della madre;
e confermando per il resto i provvedimenti vigenti, che prevedevano a carico del padre un assegno mensile di 550 € per il mantenimento delle figlie.
1.4. Con sentenza non definitiva n. 2115/2024 del 14/10/2024 è stato pronunciato il divorzio.
Acquisite informazioni presso INPS, Agenzia delle Entrate e ASL e concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 29/10/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, le cui allegazioni non trovano smentita da quanto emerge dagli atti anche alla luce del comportamento processuale del convenuto, dall'epoca della separazione (2013) questo si è disinteressato totalmente delle figlie e a tratti si è reso irreperibile, non prestando nemmeno la collaborazione minimale richiesta, ad esempio, dalla scuola per autorizzare le gite scolastiche delle figlie, con le conseguenti difficoltà nella loro gestione quotidiana. Egli sarebbe poi soggetto tossicodipendente e instabile al punto da vivere spesso in strada.
A riprova della situazione, il ricorso introduttivo gli è stato notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c. per essere egli risultato irreperibile all'indirizzo di residenza anagrafica, e il DSMDP della ASL ha dato atto che dal 2011 egli è stato trattato, in modo non continuativo, fino al
2023 per disturbi correlati all'uso di sostanze;
dal 2024 non risulta aver più fatto accesso al
. Pt_2
Non risulta, del resto, che egli abbia mai contribuito al mantenimento delle figlie, sia pur in via minimale, nonostante svolga (sia pur non continuativamente) l'attività di camionista.
L'assoluto disinteresse del padre nei confronti delle figlie e la sua sostanziale inaffidabilità è evidentemente per le minori fonte di grave pregiudizio, essendo costrette a subire, oltre alle conseguenze pregiudizievoli derivanti, in sé, dalla mancanza di una delle figure genitoriali, anche il rischio concreto per la loro salute psico-fisica derivante dallo stallo decisionale che può crearsi a seguito dell'inerzia del padre e della conseguente impossibilità per la madre di attivarsi tempestivamente e in autonomia perché alle minori siano assicurati gli accertamenti e i trattamenti sanitari del caso o siano adottate le scelte più significative che le riguardano. Del resto, la “latitanza” del padre costituisce un grave ostacolo, come si è detto, anche solo per la gestione quotidiana e l'adozione di scelte quale la partecipazione alle gite scolastiche e simili.
- 2 - Tale comportamento costituisce sintomo univoco della inadeguatezza del convenuto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò, valutato unitamente alle circostanze in precedenza ricordate, fa sì che l'affido condiviso deve essere ritenuto contrario all'interesse delle minori, che pertanto devono essere affidate in via esclusiva alla madre – delle cui capacità genitoriali non v'è motivo di dubitare – con contestuale attribuzione a quest'ultima anche delle decisioni di maggiore importanza concernenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
3. Quanto all'esercizio del diritto di visita, l'età nel frattempo raggiunta dalle figlie (la maggiore compirà 18 anni a breve, la più piccola ha 13 anni) fa sì che debba prevedersi la possibilità per il padre di vederle quando vorrà, previo accordo con le ragazze.
4. La ricorrente risulta percepire circa 1.500 – 1.600 € per tredici mensilità e dunque circa
1.700 € al mese per dodici mesi, e sostiene spese di locazione di 600 € ma unitamente al suo nuovo compagno. Dai documenti acquisiti (estratto contributivo INPS e comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sui redditi lordi percepiti) risulta poi che negli anni 2021, 2022 e
2023 il convenuto ha percepito in media un reddito netto stimabile in circa 1.400 – 1.500 € al mese, compresi i periodi in cui ha percepito la NASPI.
Considerato che i compiti domestici e di cura ricadono esclusivamente sulla madre presso cui le minori permangono stabilmente e tenuto conto delle esigenze legate all'età, si stima equo liquidare l'assegno nell'importo mensile di 500 € a far data dalla data della presente sentenza.
Deve inoltre essere attribuito alla madre l'assegno unico e universale nella misura del 100%, considerati i tempi di permanenza e l'affido esclusivo delle figlie.
5. Stante la natura e l'esito della causa, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per la metà le spese di lite, per che la residua metà devono essere poste a carico del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.
55/2014 per cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, attribuendole Per_1 Per_2 Per_3
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggior interesse per le figlie concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo con queste;
- 3 - 3) pone a carico di per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di 500 CP_1
€, che dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque al domicilio della madre e sarà annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri;
4) attribuisce a l'assegno unico e universale nella misura del 100%; Parte_1
5) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto al rimborso in favore della ricorrente della residua metà, che liquida in 62,50 € per spese e 2.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente estensore
CA SE
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