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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/09/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Concetta Race - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 928 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ACCETTURA PIETRO giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
( rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PETRUZZELLA PAOLA GRAZIA giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/3/2025 chiedeva Parte_1
a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70
1 2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
La resistente si costituiva con comparsa depositata il giorno 1/9/2025, rappresentando di aver di aver raggiunto con la controparte un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni di divorzio.
In data 3/9/2025, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano richiesta congiunta di trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, dichiarando, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note di trattazione scritta, di non volersi riconciliare e chiedendo di di voler
All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
È stata garantita la partecipazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n.
5076/2022 del 17/8/2022 (R.G. n. 926/2022), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione è nato il figlio ( n. Persona_1
Barletta il 20/11/2015) ancora minorenne, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo del 1/9/2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla
2 3
motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n.
642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda trasformata da giudiziale in congiunta, si impone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
MOLFETTA col rito concordatario, tra Parte_1
( ) e ( ( atto C.F._1 CP_1 C.F._2
n.245 parte II , serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOLFETTA (BA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 16/09/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Concetta Race - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 928 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. ACCETTURA PIETRO giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
( rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PETRUZZELLA PAOLA GRAZIA giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/3/2025 chiedeva Parte_1
a questo Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70
1 2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
La resistente si costituiva con comparsa depositata il giorno 1/9/2025, rappresentando di aver di aver raggiunto con la controparte un accordo preordinato ad una compiuta regolamentazione pattizia delle condizioni di divorzio.
In data 3/9/2025, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano richiesta congiunta di trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, dichiarando, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note di trattazione scritta, di non volersi riconciliare e chiedendo di di voler
All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
È stata garantita la partecipazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n.
5076/2022 del 17/8/2022 (R.G. n. 926/2022), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione è nato il figlio ( n. Persona_1
Barletta il 20/11/2015) ancora minorenne, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo del 1/9/2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla
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motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n.
642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda trasformata da giudiziale in congiunta, si impone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
MOLFETTA col rito concordatario, tra Parte_1
( ) e ( ( atto C.F._1 CP_1 C.F._2
n.245 parte II , serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOLFETTA (BA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 16/09/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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