Decreto cautelare 17 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 17/09/2022, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2022
N. 01027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuel Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, con contestuale richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 cod. proc. amm.:
- della nota prot. n.-OMISSIS--OMISSIS-, notificata il 22.08.2022, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Attività Produttive S.U.A.P. del Comune di Brindisi, ha diffidato (ai sensi dell’art. 21-ter Legge n. 241/1990) la Società odierna ricorrente di ottemperare alla precedente ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS-- di immediata CESSAZIONE dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del locale “-OMISSIS-” sito in Brindisi, via -OMISSIS- di -OMISSIS-nata a [...] il -OMISSIS-ed ivi residente in [...] (tre) dalla notifica, trascorsi i quali, l'autorità di pubblica sicurezza procederà all'esecuzione coattiva del provvedimento;
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-di immediata cessazione dell'attività del 07.09.2021, notificata in data 09.09.2021;
- della richiamata comunicazione di inagibilità della Sezione Urbanistica, di data e contenuto sconosciuto;
- della segnalazione di irregolarità amministrative da parte del Comando di Polizia Locale di Brindisi, di data e contenuto sconosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 26 Agosto 2022 e depositato il 17 Settembre 2022, alle ore 2,09;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della tutela cautelare presidenziale urgente invocata dalla Società ricorrente e, in particolare, del necessario fumus boni juris, tenuto conto della palese tardività dell’impugnazione solo ora interposta avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS-(notificata in data 9 Settembre 2021), di immediata CESSAZIONE dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del locale “-OMISSIS-” (a seguito della comunicazione del 9 Giugno 2021 di inagibilità del locale commerciale in questione), e del rilievo che l’impugnato provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi prot. n.-OMISSIS--OMISSIS-ha natura di diffida, ai sensi dell’art. 21-ter della Legge n. 241/1990 (propedeutica all’esecuzione coattiva), ad ottemperare alla menzionata precedente ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla Società ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 28 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 17 Settembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.