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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 287/2025
all'udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Bianchini appellante E CP_1
Avv. Paola Scarlato
CP_2
Avv. Renata Giovanna Cantatore appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1820/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 18.12.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del CP_1 CP_2 giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso n. 11 cartelle di pagamento e n. 18 avvisi di addebito sottesi all'estratto di ruolo rilasciatogli in data 8 marzo 2024. A sostegno della domanda, premesso di avere effettuato una verifica della propria posizione rivolta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo danno, riscontrando la permanente iscrizione delle somme ad oggetto dei menzionati avvisi e cartelle, il ricorrente lamentava l'inesistenza della notifica dei titoli, la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti, nonché la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, assumendo altresì di avere presentato istanza ai sensi dall'art. 1, commi 537 e 546, della legge n. 228/2012 all Controparte_3
, al fine di chiedere la sospensione ex lege e la cancellazione in punto di
[...] diritto dei titoli impugnati, mai riscontrata, con conseguente annullamento dei ruoli. Invero, - rappresentando la sussistenza del proprio interesse ad agire ex art. Parte_1
100 c.p.c. – deduceva come i titoli esattoriali opposti, di cui all'estratto di ruolo, gli impedissero “de facto e de iure:
1- La compensazione dei propri crediti con la Pubblica Amministrazione dpr. 602/1973; 2- La ricezione di pagamento con verifica inadempimenti ex art. 48 bis dpr. 602/73; 3- La partecipazione ad appalti pubblici ex art. 80, D.lgs. 50-2016; 4- L'impossibilità di ricevere finanziamenti privati;
5- Il rilascio della certificazione D.U.R.C. e D.U.R.F.; 6- Il pieno utilizzo dei propri beni, in caso di procedure esecutive o afflittive e ulteriori malus”. Il ricorrente deduceva, altresì, come il proprio interesse ad agire si ravvisasse “per le seguenti circostanze: I. L'aver esperito preventiva richiesta di sgravio amministrativa, II. Aver eccepito la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c., III. Negazione della prescrizione dalle amministrazioni resistenti, IV. Per la presenza di atti coattivi di recupero del credito, V. Situazione di incertezza non superabile se non con l'intervento dell'Autorità Giudiziaria C. 29294-2019 e 8719-2020”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano l e l' CP_1 CP_2 contestando la fondatezza delle domande ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, il proprio difetto di legittimazione passiva e il divieto di ne bis in idem, avendo già il Tribunale disatteso l'impugnativa proposta dal ricorrente avverso l'estratto di ruolo, con sentenza confermata dalla Corte di Appello.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale disattendeva preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti impositori, in conformità a quanto recentemente espresso dalle Sezioni Unite in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo (S.U. sent. n. 7514/2022). Inoltre, rilevando l'omesso assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente circa l'asserita proposizione della domanda di sgravio e dell'istanza ai sensi dell'art. 1, commi n. 536 e 537 della legge n. 228/2012, il Giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
1- sul rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c.
2- sui vizi delle notificazioni ex artt. 137 c.p.c. e ss.
3- sulla prescrizione ex art. 2948 c.c. L'odierno appellante, dunque, reiterando le argomentazioni precedentemente dedotte in primo grado, conclude per l'integrale riforma della gravata sentenza.
2 5. Costituitosi ritualmente in giudizio, l contesta le deduzioni attoree, CP_1 rappresentando come queste siano assolutamente generiche e prive di specificazione alcuna, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 434, comma 1, c.p.c. L
[...]
, dunque, rassegna le proprie conclusioni insistendo per la conferma CP_4 dell'impugnata sentenza.
6. Ritualmente evocato in giudizio, l contesta le deduzioni dell'odierno CP_2 appellante, asserendo la legittimità della decisione del Giudice di prime cure, stante la carenza di interesse ad agire del . Parte_1
7. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa.
8. L'appello è infondato.
8.1. Come correttamente riscontrato dal Giudice di prime cure, l'azione proposta dall'odierno appellante deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, non avendo gli enti creditori notificato all'odierno appellante alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo, quest'ultimo non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
8.2. Ai fini della compiuta risoluzione della presente fattispecie, è d'uopo il richiamo ai precedenti conformi emessi dall'odierno organo giudicante (Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. nn. 4485/2024, 1198/2025, 1303/2025), a cui si intende dare piena continuità, anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
““… La doglianza di parte appellante, da valutarsi preliminarmente atteso il carattere potenzialmente assorbente rispetto agli altri motivi di appello, secondo cui la L. n. 215/2021 opererebbe esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già verso atti diversi e, comunque, esclusivamente nel processo impugnatorio tributario, non nel rito lavoro e civile, non coglie nel segno. Infatti, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, è stata esclusa la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con il ruolo. Invero tale disposizione ha introdotto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 bis: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
3 Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono, quindi, essere direttamente impugnati in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A. È onere della parte che impugna allegare, e provare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio e, quindi, di un concreto interesse ad agire. La norma sopra indicata riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche di natura extratributaria, e si applica anche ai processi in corso. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, che hanno confermato la legittimità della novella normativa;
l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, anche non tributari (art. 17 e 18 D.lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), e hanno sancito il seguente principio di diritto a cui questo Collegio intende attenersi: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. La S.C. ha, inoltre, precisato che, anche nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). I casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumono non regolarmente notificati, sono, quindi, “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”. Le ragioni che supportano la sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la
4 regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito - quindi un fatto estintivo sopravvenuto - senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione). Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che, in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse, sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass.n.7353/2022). Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente della riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire. L'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
5 Le argomentazioni della S.C., alle quali si è conformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10595/2023, n. 17206/2023), appaiono pienamente condivisibili. Si osserva, infine, che la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023), alla stregua del diritto vivente derivante dalla normativa in esame e dall'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, evidenziando, tra l' altro che: a) l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema -ove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica- così generando un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela
“anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano;
b) tale bisogno si può manifestare, infatti, anche in situazioni diverse da quelle normate dal legislatore, quali particolari ipotesi di cessione di azienda o di contraenti privati che richiedano un'attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti, con pericolo per queste di essere escluse dalle contrattazioni a causa di estratti di ruolo gravati da iscrizioni;
c) “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge, però, profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore …”.
8.3. La possibilità di impugnazione diretta del ruolo, nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 6269/2025) con riferimento alle modifiche introdotte dal d.lgs. 110/2024, che ha previsto ulteriori ipotesi di impugnazione nei casi in cui, il debitore che agisce in giudizio, dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio (dimostrando l'interesse ad agire): - nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, d.lgs. 472/1997.
8.4. Né può poi ritenersi sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'interesse ad agire, la presentazione stragiudiziale di una istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta in assenza di iniziative esecutive da parte dell'agente della riscossione (v., in tal senso, Corte di appello di Roma sentenza n. 1557/2024). Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sé alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
9. Alla luce delle suindicate argomentazioni, dunque, questa Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale circa l'inammissibilità del ricorso, non
6 risultando dimostrata la sussistenza, nel caso di specie, delle suindicate ipotesi tassative delineate dal legislatore.
10. L'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, per ciascuna parte appellata, in euro 3.473,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11 settembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
7
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 287/2025
all'udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Bianchini appellante E CP_1
Avv. Paola Scarlato
CP_2
Avv. Renata Giovanna Cantatore appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1820/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 18.12.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del CP_1 CP_2 giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso n. 11 cartelle di pagamento e n. 18 avvisi di addebito sottesi all'estratto di ruolo rilasciatogli in data 8 marzo 2024. A sostegno della domanda, premesso di avere effettuato una verifica della propria posizione rivolta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo danno, riscontrando la permanente iscrizione delle somme ad oggetto dei menzionati avvisi e cartelle, il ricorrente lamentava l'inesistenza della notifica dei titoli, la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti, nonché la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, assumendo altresì di avere presentato istanza ai sensi dall'art. 1, commi 537 e 546, della legge n. 228/2012 all Controparte_3
, al fine di chiedere la sospensione ex lege e la cancellazione in punto di
[...] diritto dei titoli impugnati, mai riscontrata, con conseguente annullamento dei ruoli. Invero, - rappresentando la sussistenza del proprio interesse ad agire ex art. Parte_1
100 c.p.c. – deduceva come i titoli esattoriali opposti, di cui all'estratto di ruolo, gli impedissero “de facto e de iure:
1- La compensazione dei propri crediti con la Pubblica Amministrazione dpr. 602/1973; 2- La ricezione di pagamento con verifica inadempimenti ex art. 48 bis dpr. 602/73; 3- La partecipazione ad appalti pubblici ex art. 80, D.lgs. 50-2016; 4- L'impossibilità di ricevere finanziamenti privati;
5- Il rilascio della certificazione D.U.R.C. e D.U.R.F.; 6- Il pieno utilizzo dei propri beni, in caso di procedure esecutive o afflittive e ulteriori malus”. Il ricorrente deduceva, altresì, come il proprio interesse ad agire si ravvisasse “per le seguenti circostanze: I. L'aver esperito preventiva richiesta di sgravio amministrativa, II. Aver eccepito la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c., III. Negazione della prescrizione dalle amministrazioni resistenti, IV. Per la presenza di atti coattivi di recupero del credito, V. Situazione di incertezza non superabile se non con l'intervento dell'Autorità Giudiziaria C. 29294-2019 e 8719-2020”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano l e l' CP_1 CP_2 contestando la fondatezza delle domande ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, il proprio difetto di legittimazione passiva e il divieto di ne bis in idem, avendo già il Tribunale disatteso l'impugnativa proposta dal ricorrente avverso l'estratto di ruolo, con sentenza confermata dalla Corte di Appello.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale disattendeva preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti impositori, in conformità a quanto recentemente espresso dalle Sezioni Unite in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo (S.U. sent. n. 7514/2022). Inoltre, rilevando l'omesso assolvimento dell'onere della prova in capo al ricorrente circa l'asserita proposizione della domanda di sgravio e dell'istanza ai sensi dell'art. 1, commi n. 536 e 537 della legge n. 228/2012, il Giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
1- sul rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c.
2- sui vizi delle notificazioni ex artt. 137 c.p.c. e ss.
3- sulla prescrizione ex art. 2948 c.c. L'odierno appellante, dunque, reiterando le argomentazioni precedentemente dedotte in primo grado, conclude per l'integrale riforma della gravata sentenza.
2 5. Costituitosi ritualmente in giudizio, l contesta le deduzioni attoree, CP_1 rappresentando come queste siano assolutamente generiche e prive di specificazione alcuna, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 434, comma 1, c.p.c. L
[...]
, dunque, rassegna le proprie conclusioni insistendo per la conferma CP_4 dell'impugnata sentenza.
6. Ritualmente evocato in giudizio, l contesta le deduzioni dell'odierno CP_2 appellante, asserendo la legittimità della decisione del Giudice di prime cure, stante la carenza di interesse ad agire del . Parte_1
7. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa.
8. L'appello è infondato.
8.1. Come correttamente riscontrato dal Giudice di prime cure, l'azione proposta dall'odierno appellante deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, non avendo gli enti creditori notificato all'odierno appellante alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo, quest'ultimo non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
8.2. Ai fini della compiuta risoluzione della presente fattispecie, è d'uopo il richiamo ai precedenti conformi emessi dall'odierno organo giudicante (Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. nn. 4485/2024, 1198/2025, 1303/2025), a cui si intende dare piena continuità, anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
““… La doglianza di parte appellante, da valutarsi preliminarmente atteso il carattere potenzialmente assorbente rispetto agli altri motivi di appello, secondo cui la L. n. 215/2021 opererebbe esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non già verso atti diversi e, comunque, esclusivamente nel processo impugnatorio tributario, non nel rito lavoro e civile, non coglie nel segno. Infatti, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, è stata esclusa la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con il ruolo. Invero tale disposizione ha introdotto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 bis: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
3 Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono, quindi, essere direttamente impugnati in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A. È onere della parte che impugna allegare, e provare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio e, quindi, di un concreto interesse ad agire. La norma sopra indicata riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche di natura extratributaria, e si applica anche ai processi in corso. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, che hanno confermato la legittimità della novella normativa;
l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, anche non tributari (art. 17 e 18 D.lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), e hanno sancito il seguente principio di diritto a cui questo Collegio intende attenersi: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. La S.C. ha, inoltre, precisato che, anche nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). I casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumono non regolarmente notificati, sono, quindi, “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”. Le ragioni che supportano la sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la
4 regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito - quindi un fatto estintivo sopravvenuto - senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione). Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che, in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse, sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass.n.7353/2022). Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente della riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire. L'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
5 Le argomentazioni della S.C., alle quali si è conformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10595/2023, n. 17206/2023), appaiono pienamente condivisibili. Si osserva, infine, che la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023), alla stregua del diritto vivente derivante dalla normativa in esame e dall'interpretazione giurisprudenziale che ne è stata data, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, evidenziando, tra l' altro che: a) l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema -ove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica- così generando un preoccupante contenzioso seriale, non può comprimere in via sistematica il bisogno di tutela
“anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano;
b) tale bisogno si può manifestare, infatti, anche in situazioni diverse da quelle normate dal legislatore, quali particolari ipotesi di cessione di azienda o di contraenti privati che richiedano un'attenta verifica circa le pendenze fiscali delle potenziali controparti, con pericolo per queste di essere escluse dalle contrattazioni a causa di estratti di ruolo gravati da iscrizioni;
c) “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge, però, profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore …”.
8.3. La possibilità di impugnazione diretta del ruolo, nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 6269/2025) con riferimento alle modifiche introdotte dal d.lgs. 110/2024, che ha previsto ulteriori ipotesi di impugnazione nei casi in cui, il debitore che agisce in giudizio, dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio (dimostrando l'interesse ad agire): - nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, d.lgs. 472/1997.
8.4. Né può poi ritenersi sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'interesse ad agire, la presentazione stragiudiziale di una istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta in assenza di iniziative esecutive da parte dell'agente della riscossione (v., in tal senso, Corte di appello di Roma sentenza n. 1557/2024). Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sé alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
9. Alla luce delle suindicate argomentazioni, dunque, questa Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale circa l'inammissibilità del ricorso, non
6 risultando dimostrata la sussistenza, nel caso di specie, delle suindicate ipotesi tassative delineate dal legislatore.
10. L'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, per ciascuna parte appellata, in euro 3.473,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11 settembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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