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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2896/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TT AR IA e RO TE
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSINI CP_1 C.F._2
NICOLETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
16/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima udienza di comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale
RG.N. 4146/2024, definita con sentenza n. 78/2025 pubblicata il 27/01/2025 , passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Le parti vivranno separate - come in effetti già vivono - con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio minor non avrà compiuto la maggiore età. Per_1
pagina 2 di 12 2) Il figlio (di anni 5) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale,
tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio,
ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare - di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra - sita in Cavezzo (MO), Pt_1
via Lunardina n. 8/A, è assegnato alla sig.ra unitamente alla proprietà dei relativi Pt_1
arredi e corredi.
4) Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé Per_1
secondo i seguenti tempi e modalità:
- un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
pagina 3 di 12 - nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre: il martedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre: il martedì
dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa ed il giovedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
I genitori danno atto che, su loro comune accordo, il figlio ha intrapreso un Per_1
percorso dalla logopedista (con n. 2 sedute settimanali) ed a settembre 2025 comincerà un percorso con una nuova neuropsicomotricista (con una o due sessioni settimanali secondo quanto consigliato dalla professionista) e concordano che ciascuno di loro si impegni ad accompagnare ai suddetti incontri secondo le modalità ed i tempi di seguito Per_1
esposti:
- ciascun genitore dovrà accompagnare ad una delle due sedute settimanali dalla Per_1
logopedista con la precisazione che, fino a quando i giorni e gli orari rimarranno tali, il padre accompagnerà il figlio alla seduta del mercoledì e la madre a quella del giovedì;
- ciascun genitore dovrà accompagnare dalla neuropsicomotricista in caso di una Per_1
sola seduta settimanale a settimane alterne (e con la precisazione che, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, sarà la madre ad accompagnare dalla Per_1
psicomotricista mentre nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, sarà il padre ad accompagnare il figlio dalla psicomotricista anche se tali giorni fossero di spettanza dell'altro genitore) mentre nel caso in cui le sedute settimanali fossero due pagina 4 di 12 ciascun genitore dovrà accompagnare ad una delle due sedute settimanali Per_1
suddividendosi gli accompagnamenti/ritiri, ove possibile, rispettando il più possibile i rispettivi tempi di frequentazione.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dall'inizio delle Per_1
vacanze scolastiche natalizie sino al 31.12 alle ore 10,00 o il periodo dal 31.12 alle ore
10,00 sino alla ripresa della scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2025/2026 trascorrerà con il padre il periodo Per_1
dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31.12, ore 10,00.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dal termine della Per_1
scuola sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola ed in modo che trascorra il giorno di Pasqua con il genitore Per_1
con il quale non ha trascorso il precedente giorno di Natale.
Per le vacanze scolastiche pasquali 2026, trascorrerà con la madre il periodo dal Per_1
termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre 2 settimane di vacanza (anche consecutive). Per_1
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che,
in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori pagina 5 di 12 avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà al padre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, il minore le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore indipendentemente dalla durata delle stesse.
Salvo quanto previsto sopra sugli accompagnamenti alternati di dalla logopedista Per_1
e dalla psicomotricista, ciascun genitore quando avrà il figlio presso di sé collocato sarà
obbligato ad accompagnarlo e ad andare a riprenderlo a/da tutte le attività scolastiche,
sportive ed extrascolastiche, visite mediche, etc. del medesimo e, da quando frequenterà
la scuola primaria, a fargli svolgere tutti compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza senza pertanto riconsegnare all'altro genitore il figlio con i compiti per il giorno dopo non adeguatamente svolti.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con il figlio e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
5) A titolo di concorso al mantenimento ordinario di , il sig. corrisponderà Per_1 CP_1
mensilmente alla sig.ra la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00), oltre Pt_1
all'aggiornamento medio tempore maturato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente pagina 6 di 12 intestato alla sig.r ed al medesimo ben noto, con valuta fissa di accredito il giorno 1° Pt_1
(primo) di ogni mese.
A decorrere dal mese di giugno 2025, tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno 2024.
6) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del
30% (trenta per cento) la sig.ra e del 70% (settanta per cento) il sig. e Pt_1 CP_1
specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non, prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche,
oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.);
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse per il nido e la scuola materna;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
pagina 7 di 12 c) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
d) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h)
trasposto pubblico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense,
eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi; h)
corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g)
pagina 8 di 12 spese di custodia (baby sitter); h) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
i) spese per le feste di compleanno, comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.); m)
assicurazioni (es: vita, infortuni, malattia, responsabilità civile, etc.); n) piani di risparmio;
o) capi di abbigliamento di maggior costo (capi spalla, scarpe, stivali, etc.).
Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 70% (settanta per cento) il padre e del 30% (trenta per cento) la madre, quelle relative alle vacanze che il medesimo trascorrerà con terzi (es.: scout, vacanze studio,
campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 70% il padre e del 30% la madre.
pagina 9 di 12 7) L'Assegno Unico Universale per il figlio - e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno - sarà chiesto in via esclusiva dalla sig.ra alla quale lo stesso spetterà in toto Pt_1
ed in via esclusiva, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da parte del sig.
sin da ora rinunciata e rimossa. CP_1
A tal fine il sig si obbliga a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta CP_1
la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
8) Entrambe le parti dichiarano di avere redditi e patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
9) Le parti danno atto e confermano che, in data 16.03.2022, i genitori del sig.
- sig.ri e - hanno accreditato sul conto CP_1 Parte_2 Parte_3
corrente n. [...] cointestato al sig. ed alla CP_1
sig.ra ed acceso presso BPER BANCA S.p.A. la somma di € 100.000,00 Parte_1
(centomila/00) per l'acquisto dell'immobile descritto alla condizione n. 9).
Il sig. si accolla, con accollo liberatorio della sig.ra il CP_1 Parte_1
suddetto debito pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre interessi medio tempore maturati, obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne la sig.r da qualunque Pt_1
spesa e/o danno dovessero eventualmente derivarle dalla propria ritardata o mancata restituzione della somma de qua, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva - con le presenti pattuizioni ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale e pagina 10 di 12 dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione,
pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna.
12) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
13) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI il
03/12/2016 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2016 Atto n. 68 Parte II Serie A
pagina 11 di 12 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2896/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TT AR IA e RO TE
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSINI CP_1 C.F._2
NICOLETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
16/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima udienza di comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena, sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c, nella procedura di separazione consensuale
RG.N. 4146/2024, definita con sentenza n. 78/2025 pubblicata il 27/01/2025 , passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Le parti vivranno separate - come in effetti già vivono - con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio minor non avrà compiuto la maggiore età. Per_1
pagina 2 di 12 2) Il figlio (di anni 5) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale,
tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio,
ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare - di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra - sita in Cavezzo (MO), Pt_1
via Lunardina n. 8/A, è assegnato alla sig.ra unitamente alla proprietà dei relativi Pt_1
arredi e corredi.
4) Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé Per_1
secondo i seguenti tempi e modalità:
- un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
pagina 3 di 12 - nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre: il martedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre: il martedì
dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa ed il giovedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
I genitori danno atto che, su loro comune accordo, il figlio ha intrapreso un Per_1
percorso dalla logopedista (con n. 2 sedute settimanali) ed a settembre 2025 comincerà un percorso con una nuova neuropsicomotricista (con una o due sessioni settimanali secondo quanto consigliato dalla professionista) e concordano che ciascuno di loro si impegni ad accompagnare ai suddetti incontri secondo le modalità ed i tempi di seguito Per_1
esposti:
- ciascun genitore dovrà accompagnare ad una delle due sedute settimanali dalla Per_1
logopedista con la precisazione che, fino a quando i giorni e gli orari rimarranno tali, il padre accompagnerà il figlio alla seduta del mercoledì e la madre a quella del giovedì;
- ciascun genitore dovrà accompagnare dalla neuropsicomotricista in caso di una Per_1
sola seduta settimanale a settimane alterne (e con la precisazione che, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, sarà la madre ad accompagnare dalla Per_1
psicomotricista mentre nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, sarà il padre ad accompagnare il figlio dalla psicomotricista anche se tali giorni fossero di spettanza dell'altro genitore) mentre nel caso in cui le sedute settimanali fossero due pagina 4 di 12 ciascun genitore dovrà accompagnare ad una delle due sedute settimanali Per_1
suddividendosi gli accompagnamenti/ritiri, ove possibile, rispettando il più possibile i rispettivi tempi di frequentazione.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dall'inizio delle Per_1
vacanze scolastiche natalizie sino al 31.12 alle ore 10,00 o il periodo dal 31.12 alle ore
10,00 sino alla ripresa della scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2025/2026 trascorrerà con il padre il periodo Per_1
dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31.12, ore 10,00.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dal termine della Per_1
scuola sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola ed in modo che trascorra il giorno di Pasqua con il genitore Per_1
con il quale non ha trascorso il precedente giorno di Natale.
Per le vacanze scolastiche pasquali 2026, trascorrerà con la madre il periodo dal Per_1
termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre 2 settimane di vacanza (anche consecutive). Per_1
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che,
in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori pagina 5 di 12 avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà al padre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, il minore le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore indipendentemente dalla durata delle stesse.
Salvo quanto previsto sopra sugli accompagnamenti alternati di dalla logopedista Per_1
e dalla psicomotricista, ciascun genitore quando avrà il figlio presso di sé collocato sarà
obbligato ad accompagnarlo e ad andare a riprenderlo a/da tutte le attività scolastiche,
sportive ed extrascolastiche, visite mediche, etc. del medesimo e, da quando frequenterà
la scuola primaria, a fargli svolgere tutti compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza senza pertanto riconsegnare all'altro genitore il figlio con i compiti per il giorno dopo non adeguatamente svolti.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con il figlio e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
5) A titolo di concorso al mantenimento ordinario di , il sig. corrisponderà Per_1 CP_1
mensilmente alla sig.ra la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00), oltre Pt_1
all'aggiornamento medio tempore maturato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente pagina 6 di 12 intestato alla sig.r ed al medesimo ben noto, con valuta fissa di accredito il giorno 1° Pt_1
(primo) di ogni mese.
A decorrere dal mese di giugno 2025, tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno 2024.
6) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del
30% (trenta per cento) la sig.ra e del 70% (settanta per cento) il sig. e Pt_1 CP_1
specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non, prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche,
oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.);
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse per il nido e la scuola materna;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
pagina 7 di 12 c) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
d) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h)
trasposto pubblico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense,
eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi; h)
corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g)
pagina 8 di 12 spese di custodia (baby sitter); h) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
i) spese per le feste di compleanno, comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.); m)
assicurazioni (es: vita, infortuni, malattia, responsabilità civile, etc.); n) piani di risparmio;
o) capi di abbigliamento di maggior costo (capi spalla, scarpe, stivali, etc.).
Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 70% (settanta per cento) il padre e del 30% (trenta per cento) la madre, quelle relative alle vacanze che il medesimo trascorrerà con terzi (es.: scout, vacanze studio,
campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 70% il padre e del 30% la madre.
pagina 9 di 12 7) L'Assegno Unico Universale per il figlio - e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno - sarà chiesto in via esclusiva dalla sig.ra alla quale lo stesso spetterà in toto Pt_1
ed in via esclusiva, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da parte del sig.
sin da ora rinunciata e rimossa. CP_1
A tal fine il sig si obbliga a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta CP_1
la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
8) Entrambe le parti dichiarano di avere redditi e patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
9) Le parti danno atto e confermano che, in data 16.03.2022, i genitori del sig.
- sig.ri e - hanno accreditato sul conto CP_1 Parte_2 Parte_3
corrente n. [...] cointestato al sig. ed alla CP_1
sig.ra ed acceso presso BPER BANCA S.p.A. la somma di € 100.000,00 Parte_1
(centomila/00) per l'acquisto dell'immobile descritto alla condizione n. 9).
Il sig. si accolla, con accollo liberatorio della sig.ra il CP_1 Parte_1
suddetto debito pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre interessi medio tempore maturati, obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne la sig.r da qualunque Pt_1
spesa e/o danno dovessero eventualmente derivarle dalla propria ritardata o mancata restituzione della somma de qua, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva - con le presenti pattuizioni ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale e pagina 10 di 12 dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione,
pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna.
12) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
13) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI il
03/12/2016 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2016 Atto n. 68 Parte II Serie A
pagina 11 di 12 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12