Art. 1. Articolo unico.
L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4% dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 , e la relativa addizionale straordinaria dell'1% prevista, dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283 , non sono applicabili, a partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.
L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4% dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 , e la relativa addizionale straordinaria dell'1% prevista, dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283 , non sono applicabili, a partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.