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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa RG TA Presidente
dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
dott. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 516/ 2020 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carlo Landolina;
appellante;
CONTRO
(C.F. Controparte_1 ), rappresentata e difesa, come da C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
dall'Avv. Gandolfo Blando;
appellata e appellante incidentale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.
50279/2013 R.G., conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese,
[...]
e, premettendo di essere proprietaria Controparte_2
di un fondo rustico e di fabbricati rurali nella contrada
Camporotondo dell' lamentava che, in Parte_2
conseguenza del verificarsi di diversi movimenti franosi provocati da condotte riconducibili alla responsabilità della società convenuta, come descritte in citazione, si sarebbero verificati danni dall'infiltrazione di acque provenienti dalla strada che collega Contrada Camporotondo con l'impianto eolico di Contrada Zimmara di proprietà di Parte_1
pag. 2/22 che ha progettato e realizzato l'asse viario per le Pt_1
esigenze dell'impianto di produzione di energia elettrica,
poiché “la strada, pavimentata con pietra locale, tuttavia, manca
completamente di opere di regimazione delle acque (cunette e
tombini), le acque di precipitazione, conseguentemente,
s'incanalano nei versanti laterali provocando l'ammollimento dei
terreni e l'innesco di movimenti franosi”.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti domande:
“condannare la società a realizzare le Controparte_2
opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei movimenti
franosi che hanno interessato la proprietà dell'attrice da
determinarsi nel corso del giudizio tramite CTU;
condannare la
società al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali subiti dall'attrice, per il dissesto degli immobili e per
la conseguente impossibilità di utilizzarli, da quantificarsi nel
corso del giudizio tramite C.T.U.”.
Si costituiva la società convenuta, opponendosi all'accoglimento delle domande ex adverso formulate.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'escussione dei testi ammessi e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 3/22 Con sentenza n. 731/2019, pubblicata il 25-09-2019, il
Tribunale di Termini Imerese, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, “Previo accertamento di un concorso di
responsabilità della convenuta Controparte_2
nella causazione degli eventi dannosi indicati in atto di citazione
(secondo e terzo movimento franoso), nella misura del 10%,
condanna quest'ultima al compimento delle opere indicate in
parte motiva e descritte nella relazione in atti a firma
dell'ingegnere ON parte convenuta al Testimone_1
risarcimento dei danni a favore di parte attrice che vengono
liquidati nella misura di euro 3.856,444, oltre interessi di legge
dalla data della pronuncia sino al soddisfo: Rigetta la domanda di
risarcimento dei danni proposta dall'attrice relativa al mancato
utilizzo degli immobili descritti in atto di citazione;
Compensa
integralmente le spese di lite;
Compensa le spese di ctu”.
Avverso detta sentenza, interponeva appello
[...]
(già , chiedendo, Parte_1 Controparte_2
previa sospensione dell'efficacia esecutiva, “Accogliere il
presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare
integralmente, con ogni e qualsivoglia statuizione, la sentenza n.
pag. 4/22 731/2019, resa dal Tribunale di Termini Imerese nel
procedimento iscritto al n. 50279/2013 di R.G., pubblicata il
25.09.2019, non notificata, disponendo quindi il rigetto di tutte le
domande e le pretese risarcitorie formulate dalla sig.ra
[...]
Conseguentemente, condannare la signora CP_1
alla restituzione in favore dell'odierna Controparte_1
appellante della somma di euro Parte_1
3.856,44 versata, con riserva di rivalsa, in esecuzione della
sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Termini Imerese”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 12-10-2020, si costituiva, nel giudizio di secondo grado, instando Controparte_1
per il rigetto del gravame e, in via incidentale, “in parziale
riforma della sentenza impugnata, condannare la società
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1
subiti dalla sig.ra da liquidare nella misura di € CP_1
38.564,44, dando atto che € 3.856.44 sono stati già versati alla
medesima, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 20
novembre del 2025, la causa veniva posta in decisione pag. 5/22 senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già
assegnati con ordinanza del 28 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante si duole che il primo giudice, a fondamento dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, si sarebbe limitato a recepire integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio “senza tener conto in alcun modo delle eccezioni
tecniche, sollevate dall'odierna appellante in ordine alla stima di
incidenza nel danno individuata dal C.T.U., nonché senza fornire
alcuna motivazione in ordine alle argomentazioni ed alle
eccezioni, di carattere squisitamente giuridico, pure contenute
negli atti di questa difesa”.
Tuttavia, considerato che, come affermato dalla Suprema
Corte “...per quanto concerne la c.t.u., rappresenta ormai un
principio consolidato (Cass. nn.
13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove
il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo
specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della
motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti
pag. 6/22 dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le
contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente
rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).”
(così, Cass. Civ. Sent. 31 agosto 2018 n. 21504), non può
sottacersi che il Tribunale termitano ha, invece, dato atto dei chiarimenti resi dal CTU nella relazione integrativa del
17 maggio 2019, ritenendo superate le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, con la conseguenza che il motivo di gravame si appalesa infondato, essendosi pienamente instaurato, in primo grado, il contraddittorio tecnico su tutte le questioni oggetto dell'indagine peritale.
2. Entrambe le parti invocano, a sostegno dell'accoglimento delle rispettive domande, avanzate nel gravame principale e in quello incidentale, l'applicazione, nella specie,
dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di accertamento del rapporto di causalità nella responsabilità civile, se le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide la condotta ascritta all'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno prescindendo dalla condotta stessa, l'autore della condotta resta sollevato per intero da pag. 7/22 ogni responsabilità dell'evento; mentre se quelle condizioni non possano dar luogo all'evento dannoso senza l'apporto dell'uomo, l'autore della condotta illecita è responsabile interamente di tutte le conseguenze da esso discendenti,
posto che la comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di condotte umane colpevoli ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Atteso che il riferimento al precitato indirizzo giurisprudenziale appare pertinente, occorre scrutinare i motivi posti a fondamento dell'appello principale,
proposto da unitamente alle Parte_1
ragioni a sostegno del gravame incidentale dell' . CP_1
Invero, in tema di concorrenza causale, come più di recente ribadito dalla S.C., “In materia di rapporto di causalità nella
responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41
c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che
caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento
imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di
danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore
pag. 8/22 dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni
responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun
antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece,
quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano,
all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è
responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti
secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una
riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua
colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica
di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una
pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una
causa umana imputabile ed una concausa naturale non
imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima
incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-
causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è
ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento
probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un
frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo
ridimensionamento del "quantum" risarcitorio” (Cassazione
civile sez. III, 24/02/2023, n.5737; vedi ancora Cassazione
civile sez. III, 22/11/2019, n.30521; cfr. anche sul tema Corte
pag. 9/22 appello Bari sez. III, 24/04/2024, n.603).
Sicché, premessi i superiori principi, ai fini dell'accertamento del fatto nella vicenda in esame, non può
prescindersi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dell'11-10-2018, depositata in primo grado dall'ing. nonché dalle risposte alle Testimone_1
osservazioni delle parti del 21-01-2019 e dall'ulteriore relazione integrativa del 17-05-2019, redatta dal CTU in risposta alle note di parte convenuta allegate al verbale di udienza del 13-02-2019.
Ora, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che “oggi
non è più possibile distinguere chiaramente i contorni della frana
la cui genesi viene dall'attrice correlata alla rottura della
tubazione idrica di alimentazione dell'abbeveratoio di
Camporotondo in quanto in campo non vi sono più gli elementi
necessari che permettano di delimitarne con chiarezza l'estensione
areale. Oggi sui luoghi si riescono ad individuare distintamente i
contorni di due macro movimenti franosi, entrambi attivi e
quindi alimentati da cause che allo stato non si sono ancora
estinte… il dott. dopo aver evidenziato che il sito, per la Per_1
sua morfologia e topografia, presenta una predisposizione
pag. 10/22 naturale al dissesto, che il terreno di parte ricorrente presentava
vari indicatori di dissesto anche prima della realizzazione della
strada e del e ciò non solo con riferimento alla frana CP_3
censita dal PAI, che l'acqua ha sicuramente una valenza
principale quale causa predisponente, conclude rappresentando
che «le acque non ben incanalate della strada possono contribuire
ad accelerare i processi di dissesto geomorfologici non come causa
principale ma come concausa in un territorio che si presenta
naturalmente fragile”, ha calcolato “un incremento di superficie
di deflusso ponderale che viene a rilasciarsi nella sezione
considerata in virtù delle innovazioni apportate alla strada in
esame, stimato nella percentuale del 6,4%, precisando ancora che “la mancata regimentazione delle acque di piattaforma non
appare come fattore autonomamente determinante in quanto
erano presenti indicatori di dissesto già prima delle modifiche
apportate alla strada tuttavia appare indubbio il contributo
negativo dovuto all'omessa realizzazione di idrauliche a
completamento della strada e che “nel corso di eventi piovosi la
mancata regimentazione delle acque di piattaforma non si ritiene
da sola causa sufficiente ad innescare i movimenti franosi rilevati
quanto piuttosto fattore incidente sull'evoluzione del fenomeno e
pag. 11/22 quindi sugli effetti da esso derivanti. In virtù di quanto riferito
nella risposta al quesito precedente, a cui si rimanda per maggiori
dettagli, la causa innescante è da ricercare nella concomitanza di
fattori naturali, quali l'elevata suscettività del fondo ai fenomeni
di dissesto e l'intervento di agenti esogeni quali precipitazioni
temporalesche o nevose di rilevanti entità” e concludendo che
“il maggior apporto idrico derivante dalla strada non si ritiene
determinante nell'attivazione del fenomeno tuttavia è fuor di
dubbio che contribuisce alla sua evoluzione e quindi alla
formazione dei danni sopra indicati. Volendo fornire una misura
percentuale dell'incidenza sui danni attribuibile alla nuova opera
eseguita dalla società convenuta, questa può ritenersi dell'ordine
del 10 – 15%”.
Inoltre, nelle risposte alle osservazioni delle parti e, in particolare a quelle del consulente dell'attrice, il CTU ha,
ulteriormente, riscontrato, per quanto di interesse, che, con riguardo al quesito n. 2, “In riferimento all'asserito
innalzamento della sede viaria è doveroso segnalare che, sulla
base della documentazione in atti e di quanto si è potuto appurare
nel corso dei sopralluoghi, non vi sono le informazioni necessarie
a caratterizzare la consistenza e la geometria specifica della strada
pag. 12/22 prima delle modifiche apportate da parte convenuta”; che, con riferimento al quesito n. 3, “Successivamente, contrariamente
da quanto sostenuto dal tecnico di parte, nelle valutazioni
condotte dalla scrivente si è tenuto conto della maggiore
concentrazione di apporti idrici veicolati sul fondo attoreo in
virtù delle pendenze trasversali attribuite alla strada di nuova
realizzazione ed alla pavimentazione utilizzata. Ciò appare
evidente nella parte conclusiva della risposta al quesito due. In
merito al contenuto della relazione geomorfologica è doveroso
evidenziare come questa vada visionata nel suo complesso e non
certo per stralci che potrebbero indurre a conclusioni differenti
dal senso globale. Relativamente all'ultima osservazione sul
punto appare doveroso evidenziare come la presenza dei dissesti
sia stata documentata già prima della realizzazione della strada e
che tra i fattori che hanno dato impulso al fenomeno deve
certamente annoverarsi la perdita della conduttura i cui effetti
non possono oggi distinguersi. In ultimo, in virtù di quanto
eccepito è da segnalare come le precipitazioni nevose sono
addirittura riprese dalle immagini dell'applicativo Google Earth
negli scatti del febbraio 2006, poi deve farsi menzione degli eventi
temporaleschi del 2009 e 2010 di entità tale da provocare dissesti
pag. 13/22 su tutto il territorio regionale” e, infine, quanto al quesito n. 4,
che “è doveroso evidenziare come gli interventi indicati dal
tecnico di parte ricorrente rappresenterebbero delle migliorie
ingiustificate atte ad eliminare e mitigare la propensione naturale
del fondo ai dissesti. L'intervento non può estendersi
all'eliminazione di quelle caratteristiche intrinseche della
tipologia di terreno. Al riguardo, lo si ribadisce, che il terreno
presentava già dissesti ancor prima della realizzazione della
strada da parte della società convenuta”.
Nelle risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il CTU ha evidenziato anche che “appare
indubbia, nella causazione dei danni, la complicità
dell'atteggiamento omissivo, in termini di cura e manutenzione
dei fabbricati, tenuto dall'attrice…la realizzazione della strada, ha
determinato, anche se in piccola percentuale, un incremento del
deflusso laminare in direzione del fondo Andaloro…Si precisa che
gli interventi proposti hanno il fine di mitigare il rischio da frana
ma non elimina una problematica che ha come valenza
ponderante la predisposizione naturale alla deformazione dei
terreni presenti nel sito in esame”.
Infine, nella relazione integrativa del 17-05-2019, il CTU ha pag. 14/22 riscontrato che “1) nel progetto visionato non si è rilevato nulla
che potesse permettere di risalire alla reale consistenza e
geometria della stradella originaria. Visionando la CTR è
possibile affermare solamente che la strada originaria aveva già
un'elevata pendenza. Non è tantomeno possibile verificare se sono
state rispettate le previsioni progettuali;
2) eseguendo il calcolo
considerando la strada originaria come “sterrata”, con
coefficiente di deflusso pari a 0,44, anziché assimilarla a terreno,
fermo restando il coefficiente di deflusso dell'attuale strada
considerato pari all'unità, si ottiene un incremento delle superfici
di deflusso incidenti sulla fissata sezione di chiusura pari al 4,4
%, quindi molto più vicino al valore determinato in relazione di
ctu. In ordine all'utilizzo dei coefficienti di deflusso si è
comunque già relazionato in sede di “Risposta alle osservazioni”
alle quali si rimanda per maggiori dettagli [Cfr. pagg. 3-4-5
Risposta alle osservazioni delle parti ed allegati]; 3) la misura del
10÷15% non è stata determinata in modo analitico. Scaturisce da
valutazioni basate sull'esperienza in modo che, avuto riguardo
allo stato dei luoghi, si tenga conto di un contributo dovuto
all'incremento della velocità di deflusso. 4) Si ritiene che la
problematica sia stata già trattata nella risposta alle osservazioni
pag. 15/22 a cui si rimanda per maggiori dettagli [Cfr. pag. 8 Risposta alle
osservazioni delle parti]”.
La trascrizione di tali passaggi, come illustrati nella complessiva relazione tecnica dell'ing. si rende Tes_1
opportuna ai fini dell'applicazione, nel caso de quo, dei principi richiamati dai superiori arresti della giurisprudenza di legittimità, di cui il Tribunale di Termini
Imerese ha dato conto, sia pur condividendo altro indirizzo ermeneutico, ossia “In presenza di interpretazioni contrastanti
sul punto (prima indicate), che comunque renderebbero
necessario un intervento risolutivo delle Sezioni Unite, si ritiene
di dovere condividere quell'indirizzo che, attribuendo rilevanza
alla diversa efficienza causale delle varie concause (anche se di
differenti per origine e natura), ascrive all'autore della condotta
dannosa la parte di responsabilità correlativa, con conseguente
obbligo dello stesso, sotto il profilo della causalità giuridica, di
provvedere alla riparazione del danno nella misura e per la parte
imputabile alla sua condotta responsabile”.
In sintesi, dalle risultanze delle operazioni peritali, è
emerso che:
i) il sito, per la sua morfologia e topografia, presenta una pag. 16/22 predisposizione naturale al dissesto e che il terreno dell' presentava vari indicatori di dissesto anche CP_1
prima della realizzazione della strada e del;
CP_3
ii) la mancata regimentazione delle acque di piattaforma non appare come fattore autonomamente determinante in quanto erano presenti indicatori di dissesto già prima delle modifiche apportate alla strada;
iii) la causa innescante è da ricercare nella concomitanza di fattori naturali, quali l'elevata suscettività del fondo ai fenomeni di dissesto e l'intervento di agenti esogeni quali precipitazioni temporalesche o nevose di rilevanti entità;
iv) il maggior apporto idrico derivante dalla strada non si ritiene determinante nell'attivazione del fenomeno;
v) gli interventi proposti dal CTU hanno il fine di mitigare il rischio da frana ma non eliminano una problematica che ha come valenza ponderante la predisposizione naturale alla deformazione dei terreni presenti nel sito in esame.
Tali esiti appaiono già sufficienti ad escludere la qualificazione della condotta della convenuta quale antecedente dotato, in concreto, di efficienza causale nella produzione dei danni sofferti dall'attrice.
pag. 17/22 A ciò si aggiunga che va condiviso, perché oggetto di riscontro documentale come sopra accennato, il rilievo dell'appellante secondo cui l'individuata percentuale di incidenza del 10-15% non è stata determinata dal CTU in modo analitico ma sulla scorta di valutazioni empiriche,
fondate su un sapere esperienziale, privo di un valido coefficiente di evidenza scientifica (cfr. relazione integrativa del 17.5.2019), con la conseguenza che, all'esito degli accertamenti peritali, residua incertezza dell'effettiva rilevanza del contributo concausale della condotta della società appellante nella verificazione dei pregiudizi lamentati dall . CP_1
Sennonché, anche a voler percorrere il ragionamento sottostante alla valutazione empirica compiuta dal CTU,
residuerebbe, pur sempre, un'incidenza eziologica di fattori estranei alla sfera di controllo di , Parte_1
stimati in un range calcolato fra l'85 e il 90%.
Di talché, anche sotto tale profilo, i predetti fattori naturali
– come sopra esposto e accertato in sede peritale-
apparirebbero sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento attribuito pag. 18/22 all'odierna appellante principale.
In ogni caso, sulla scorta del sopra richiamato indirizzo giurisprudenziale, cui la Corte aderisce, non è predicabile la comparazione - come operata dal primo giudice - del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti, che può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
L'ulteriore corollario di tale impostazione conduce ad affermare che, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, non potrebbero addossarsi, a carico della società convenuta in primo grado, per intero tutte le conseguenze scaturenti dall'evento pregiudizievole.
Ne discende, allora, l'accoglimento dell'appello principale con il rigetto di tutte le domande avanzate in primo grado da il cui appello incidentale va Controparte_1
rigettato per le medesime ragioni, sebbene di segno contrario, che militano in direzione dell'accoglimento del gravame di Parte_1
3. È parimenti fondato il motivo di impugnazione della società appellante che ha censurato la sentenza di primo pag. 19/22 grado nella parte in cui ha ordinato alla società convenuta l'esecuzione delle opere indicate in parte motiva poiché tale statuizione si fonda sul medesimo, non condivisibile,
presupposto dell'accoglimento (parziale) della domanda risarcitoria dell' . CP_1
4. Va, infine, accolta perché tempestivamente formulata nell'atto di appello (vedi Cassazione civile sez. II,
14/03/2024, n.6788), la domanda della società appellante di restituzione delle somme (€ 3.856,44) corrisposte all'attrice,
a titolo risarcitorio, in esecuzione della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali maturati dal pagamento al saldo (Cassazione civile sez. I, 26/05/2025, n.14017).
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della valutazione della soccombenza che, ai fini della liquidazione delle spese, segue un criterio unitario e globale (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040), le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio vanno interamente compensate fra le parti ex art. 92 comma II c.p.c., stante il descritto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti della presente controversia.
pag. 20/22
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
riforma la sentenza impugnata e, Parte_1
per l'effetto, rigetta tutte le domande formulate in primo grado dall'attrice;
Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
;
[...]
ON a restituire alla società Controparte_1
appellante le somme ricevute in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 27-11-2025.
pag. 21/22 Il Consigliere rel. est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
RG TA
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa RG TA Presidente
dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
dott. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 516/ 2020 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carlo Landolina;
appellante;
CONTRO
(C.F. Controparte_1 ), rappresentata e difesa, come da C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
dall'Avv. Gandolfo Blando;
appellata e appellante incidentale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/11/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.
50279/2013 R.G., conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese,
[...]
e, premettendo di essere proprietaria Controparte_2
di un fondo rustico e di fabbricati rurali nella contrada
Camporotondo dell' lamentava che, in Parte_2
conseguenza del verificarsi di diversi movimenti franosi provocati da condotte riconducibili alla responsabilità della società convenuta, come descritte in citazione, si sarebbero verificati danni dall'infiltrazione di acque provenienti dalla strada che collega Contrada Camporotondo con l'impianto eolico di Contrada Zimmara di proprietà di Parte_1
pag. 2/22 che ha progettato e realizzato l'asse viario per le Pt_1
esigenze dell'impianto di produzione di energia elettrica,
poiché “la strada, pavimentata con pietra locale, tuttavia, manca
completamente di opere di regimazione delle acque (cunette e
tombini), le acque di precipitazione, conseguentemente,
s'incanalano nei versanti laterali provocando l'ammollimento dei
terreni e l'innesco di movimenti franosi”.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti domande:
“condannare la società a realizzare le Controparte_2
opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei movimenti
franosi che hanno interessato la proprietà dell'attrice da
determinarsi nel corso del giudizio tramite CTU;
condannare la
società al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali subiti dall'attrice, per il dissesto degli immobili e per
la conseguente impossibilità di utilizzarli, da quantificarsi nel
corso del giudizio tramite C.T.U.”.
Si costituiva la società convenuta, opponendosi all'accoglimento delle domande ex adverso formulate.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'escussione dei testi ammessi e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 3/22 Con sentenza n. 731/2019, pubblicata il 25-09-2019, il
Tribunale di Termini Imerese, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, “Previo accertamento di un concorso di
responsabilità della convenuta Controparte_2
nella causazione degli eventi dannosi indicati in atto di citazione
(secondo e terzo movimento franoso), nella misura del 10%,
condanna quest'ultima al compimento delle opere indicate in
parte motiva e descritte nella relazione in atti a firma
dell'ingegnere ON parte convenuta al Testimone_1
risarcimento dei danni a favore di parte attrice che vengono
liquidati nella misura di euro 3.856,444, oltre interessi di legge
dalla data della pronuncia sino al soddisfo: Rigetta la domanda di
risarcimento dei danni proposta dall'attrice relativa al mancato
utilizzo degli immobili descritti in atto di citazione;
Compensa
integralmente le spese di lite;
Compensa le spese di ctu”.
Avverso detta sentenza, interponeva appello
[...]
(già , chiedendo, Parte_1 Controparte_2
previa sospensione dell'efficacia esecutiva, “Accogliere il
presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare
integralmente, con ogni e qualsivoglia statuizione, la sentenza n.
pag. 4/22 731/2019, resa dal Tribunale di Termini Imerese nel
procedimento iscritto al n. 50279/2013 di R.G., pubblicata il
25.09.2019, non notificata, disponendo quindi il rigetto di tutte le
domande e le pretese risarcitorie formulate dalla sig.ra
[...]
Conseguentemente, condannare la signora CP_1
alla restituzione in favore dell'odierna Controparte_1
appellante della somma di euro Parte_1
3.856,44 versata, con riserva di rivalsa, in esecuzione della
sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Termini Imerese”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 12-10-2020, si costituiva, nel giudizio di secondo grado, instando Controparte_1
per il rigetto del gravame e, in via incidentale, “in parziale
riforma della sentenza impugnata, condannare la società
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1
subiti dalla sig.ra da liquidare nella misura di € CP_1
38.564,44, dando atto che € 3.856.44 sono stati già versati alla
medesima, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 20
novembre del 2025, la causa veniva posta in decisione pag. 5/22 senza l'assegnazione di ulteriori termini poiché già
assegnati con ordinanza del 28 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante si duole che il primo giudice, a fondamento dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, si sarebbe limitato a recepire integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio “senza tener conto in alcun modo delle eccezioni
tecniche, sollevate dall'odierna appellante in ordine alla stima di
incidenza nel danno individuata dal C.T.U., nonché senza fornire
alcuna motivazione in ordine alle argomentazioni ed alle
eccezioni, di carattere squisitamente giuridico, pure contenute
negli atti di questa difesa”.
Tuttavia, considerato che, come affermato dalla Suprema
Corte “...per quanto concerne la c.t.u., rappresenta ormai un
principio consolidato (Cass. nn.
13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove
il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo
specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della
motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti
pag. 6/22 dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le
contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente
rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).”
(così, Cass. Civ. Sent. 31 agosto 2018 n. 21504), non può
sottacersi che il Tribunale termitano ha, invece, dato atto dei chiarimenti resi dal CTU nella relazione integrativa del
17 maggio 2019, ritenendo superate le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, con la conseguenza che il motivo di gravame si appalesa infondato, essendosi pienamente instaurato, in primo grado, il contraddittorio tecnico su tutte le questioni oggetto dell'indagine peritale.
2. Entrambe le parti invocano, a sostegno dell'accoglimento delle rispettive domande, avanzate nel gravame principale e in quello incidentale, l'applicazione, nella specie,
dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di accertamento del rapporto di causalità nella responsabilità civile, se le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide la condotta ascritta all'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno prescindendo dalla condotta stessa, l'autore della condotta resta sollevato per intero da pag. 7/22 ogni responsabilità dell'evento; mentre se quelle condizioni non possano dar luogo all'evento dannoso senza l'apporto dell'uomo, l'autore della condotta illecita è responsabile interamente di tutte le conseguenze da esso discendenti,
posto che la comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di condotte umane colpevoli ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Atteso che il riferimento al precitato indirizzo giurisprudenziale appare pertinente, occorre scrutinare i motivi posti a fondamento dell'appello principale,
proposto da unitamente alle Parte_1
ragioni a sostegno del gravame incidentale dell' . CP_1
Invero, in tema di concorrenza causale, come più di recente ribadito dalla S.C., “In materia di rapporto di causalità nella
responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41
c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che
caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento
imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di
danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore
pag. 8/22 dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni
responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun
antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece,
quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano,
all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è
responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti
secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una
riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua
colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica
di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una
pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una
causa umana imputabile ed una concausa naturale non
imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima
incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-
causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è
ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento
probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un
frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo
ridimensionamento del "quantum" risarcitorio” (Cassazione
civile sez. III, 24/02/2023, n.5737; vedi ancora Cassazione
civile sez. III, 22/11/2019, n.30521; cfr. anche sul tema Corte
pag. 9/22 appello Bari sez. III, 24/04/2024, n.603).
Sicché, premessi i superiori principi, ai fini dell'accertamento del fatto nella vicenda in esame, non può
prescindersi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dell'11-10-2018, depositata in primo grado dall'ing. nonché dalle risposte alle Testimone_1
osservazioni delle parti del 21-01-2019 e dall'ulteriore relazione integrativa del 17-05-2019, redatta dal CTU in risposta alle note di parte convenuta allegate al verbale di udienza del 13-02-2019.
Ora, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che “oggi
non è più possibile distinguere chiaramente i contorni della frana
la cui genesi viene dall'attrice correlata alla rottura della
tubazione idrica di alimentazione dell'abbeveratoio di
Camporotondo in quanto in campo non vi sono più gli elementi
necessari che permettano di delimitarne con chiarezza l'estensione
areale. Oggi sui luoghi si riescono ad individuare distintamente i
contorni di due macro movimenti franosi, entrambi attivi e
quindi alimentati da cause che allo stato non si sono ancora
estinte… il dott. dopo aver evidenziato che il sito, per la Per_1
sua morfologia e topografia, presenta una predisposizione
pag. 10/22 naturale al dissesto, che il terreno di parte ricorrente presentava
vari indicatori di dissesto anche prima della realizzazione della
strada e del e ciò non solo con riferimento alla frana CP_3
censita dal PAI, che l'acqua ha sicuramente una valenza
principale quale causa predisponente, conclude rappresentando
che «le acque non ben incanalate della strada possono contribuire
ad accelerare i processi di dissesto geomorfologici non come causa
principale ma come concausa in un territorio che si presenta
naturalmente fragile”, ha calcolato “un incremento di superficie
di deflusso ponderale che viene a rilasciarsi nella sezione
considerata in virtù delle innovazioni apportate alla strada in
esame, stimato nella percentuale del 6,4%, precisando ancora che “la mancata regimentazione delle acque di piattaforma non
appare come fattore autonomamente determinante in quanto
erano presenti indicatori di dissesto già prima delle modifiche
apportate alla strada tuttavia appare indubbio il contributo
negativo dovuto all'omessa realizzazione di idrauliche a
completamento della strada e che “nel corso di eventi piovosi la
mancata regimentazione delle acque di piattaforma non si ritiene
da sola causa sufficiente ad innescare i movimenti franosi rilevati
quanto piuttosto fattore incidente sull'evoluzione del fenomeno e
pag. 11/22 quindi sugli effetti da esso derivanti. In virtù di quanto riferito
nella risposta al quesito precedente, a cui si rimanda per maggiori
dettagli, la causa innescante è da ricercare nella concomitanza di
fattori naturali, quali l'elevata suscettività del fondo ai fenomeni
di dissesto e l'intervento di agenti esogeni quali precipitazioni
temporalesche o nevose di rilevanti entità” e concludendo che
“il maggior apporto idrico derivante dalla strada non si ritiene
determinante nell'attivazione del fenomeno tuttavia è fuor di
dubbio che contribuisce alla sua evoluzione e quindi alla
formazione dei danni sopra indicati. Volendo fornire una misura
percentuale dell'incidenza sui danni attribuibile alla nuova opera
eseguita dalla società convenuta, questa può ritenersi dell'ordine
del 10 – 15%”.
Inoltre, nelle risposte alle osservazioni delle parti e, in particolare a quelle del consulente dell'attrice, il CTU ha,
ulteriormente, riscontrato, per quanto di interesse, che, con riguardo al quesito n. 2, “In riferimento all'asserito
innalzamento della sede viaria è doveroso segnalare che, sulla
base della documentazione in atti e di quanto si è potuto appurare
nel corso dei sopralluoghi, non vi sono le informazioni necessarie
a caratterizzare la consistenza e la geometria specifica della strada
pag. 12/22 prima delle modifiche apportate da parte convenuta”; che, con riferimento al quesito n. 3, “Successivamente, contrariamente
da quanto sostenuto dal tecnico di parte, nelle valutazioni
condotte dalla scrivente si è tenuto conto della maggiore
concentrazione di apporti idrici veicolati sul fondo attoreo in
virtù delle pendenze trasversali attribuite alla strada di nuova
realizzazione ed alla pavimentazione utilizzata. Ciò appare
evidente nella parte conclusiva della risposta al quesito due. In
merito al contenuto della relazione geomorfologica è doveroso
evidenziare come questa vada visionata nel suo complesso e non
certo per stralci che potrebbero indurre a conclusioni differenti
dal senso globale. Relativamente all'ultima osservazione sul
punto appare doveroso evidenziare come la presenza dei dissesti
sia stata documentata già prima della realizzazione della strada e
che tra i fattori che hanno dato impulso al fenomeno deve
certamente annoverarsi la perdita della conduttura i cui effetti
non possono oggi distinguersi. In ultimo, in virtù di quanto
eccepito è da segnalare come le precipitazioni nevose sono
addirittura riprese dalle immagini dell'applicativo Google Earth
negli scatti del febbraio 2006, poi deve farsi menzione degli eventi
temporaleschi del 2009 e 2010 di entità tale da provocare dissesti
pag. 13/22 su tutto il territorio regionale” e, infine, quanto al quesito n. 4,
che “è doveroso evidenziare come gli interventi indicati dal
tecnico di parte ricorrente rappresenterebbero delle migliorie
ingiustificate atte ad eliminare e mitigare la propensione naturale
del fondo ai dissesti. L'intervento non può estendersi
all'eliminazione di quelle caratteristiche intrinseche della
tipologia di terreno. Al riguardo, lo si ribadisce, che il terreno
presentava già dissesti ancor prima della realizzazione della
strada da parte della società convenuta”.
Nelle risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il CTU ha evidenziato anche che “appare
indubbia, nella causazione dei danni, la complicità
dell'atteggiamento omissivo, in termini di cura e manutenzione
dei fabbricati, tenuto dall'attrice…la realizzazione della strada, ha
determinato, anche se in piccola percentuale, un incremento del
deflusso laminare in direzione del fondo Andaloro…Si precisa che
gli interventi proposti hanno il fine di mitigare il rischio da frana
ma non elimina una problematica che ha come valenza
ponderante la predisposizione naturale alla deformazione dei
terreni presenti nel sito in esame”.
Infine, nella relazione integrativa del 17-05-2019, il CTU ha pag. 14/22 riscontrato che “1) nel progetto visionato non si è rilevato nulla
che potesse permettere di risalire alla reale consistenza e
geometria della stradella originaria. Visionando la CTR è
possibile affermare solamente che la strada originaria aveva già
un'elevata pendenza. Non è tantomeno possibile verificare se sono
state rispettate le previsioni progettuali;
2) eseguendo il calcolo
considerando la strada originaria come “sterrata”, con
coefficiente di deflusso pari a 0,44, anziché assimilarla a terreno,
fermo restando il coefficiente di deflusso dell'attuale strada
considerato pari all'unità, si ottiene un incremento delle superfici
di deflusso incidenti sulla fissata sezione di chiusura pari al 4,4
%, quindi molto più vicino al valore determinato in relazione di
ctu. In ordine all'utilizzo dei coefficienti di deflusso si è
comunque già relazionato in sede di “Risposta alle osservazioni”
alle quali si rimanda per maggiori dettagli [Cfr. pagg. 3-4-5
Risposta alle osservazioni delle parti ed allegati]; 3) la misura del
10÷15% non è stata determinata in modo analitico. Scaturisce da
valutazioni basate sull'esperienza in modo che, avuto riguardo
allo stato dei luoghi, si tenga conto di un contributo dovuto
all'incremento della velocità di deflusso. 4) Si ritiene che la
problematica sia stata già trattata nella risposta alle osservazioni
pag. 15/22 a cui si rimanda per maggiori dettagli [Cfr. pag. 8 Risposta alle
osservazioni delle parti]”.
La trascrizione di tali passaggi, come illustrati nella complessiva relazione tecnica dell'ing. si rende Tes_1
opportuna ai fini dell'applicazione, nel caso de quo, dei principi richiamati dai superiori arresti della giurisprudenza di legittimità, di cui il Tribunale di Termini
Imerese ha dato conto, sia pur condividendo altro indirizzo ermeneutico, ossia “In presenza di interpretazioni contrastanti
sul punto (prima indicate), che comunque renderebbero
necessario un intervento risolutivo delle Sezioni Unite, si ritiene
di dovere condividere quell'indirizzo che, attribuendo rilevanza
alla diversa efficienza causale delle varie concause (anche se di
differenti per origine e natura), ascrive all'autore della condotta
dannosa la parte di responsabilità correlativa, con conseguente
obbligo dello stesso, sotto il profilo della causalità giuridica, di
provvedere alla riparazione del danno nella misura e per la parte
imputabile alla sua condotta responsabile”.
In sintesi, dalle risultanze delle operazioni peritali, è
emerso che:
i) il sito, per la sua morfologia e topografia, presenta una pag. 16/22 predisposizione naturale al dissesto e che il terreno dell' presentava vari indicatori di dissesto anche CP_1
prima della realizzazione della strada e del;
CP_3
ii) la mancata regimentazione delle acque di piattaforma non appare come fattore autonomamente determinante in quanto erano presenti indicatori di dissesto già prima delle modifiche apportate alla strada;
iii) la causa innescante è da ricercare nella concomitanza di fattori naturali, quali l'elevata suscettività del fondo ai fenomeni di dissesto e l'intervento di agenti esogeni quali precipitazioni temporalesche o nevose di rilevanti entità;
iv) il maggior apporto idrico derivante dalla strada non si ritiene determinante nell'attivazione del fenomeno;
v) gli interventi proposti dal CTU hanno il fine di mitigare il rischio da frana ma non eliminano una problematica che ha come valenza ponderante la predisposizione naturale alla deformazione dei terreni presenti nel sito in esame.
Tali esiti appaiono già sufficienti ad escludere la qualificazione della condotta della convenuta quale antecedente dotato, in concreto, di efficienza causale nella produzione dei danni sofferti dall'attrice.
pag. 17/22 A ciò si aggiunga che va condiviso, perché oggetto di riscontro documentale come sopra accennato, il rilievo dell'appellante secondo cui l'individuata percentuale di incidenza del 10-15% non è stata determinata dal CTU in modo analitico ma sulla scorta di valutazioni empiriche,
fondate su un sapere esperienziale, privo di un valido coefficiente di evidenza scientifica (cfr. relazione integrativa del 17.5.2019), con la conseguenza che, all'esito degli accertamenti peritali, residua incertezza dell'effettiva rilevanza del contributo concausale della condotta della società appellante nella verificazione dei pregiudizi lamentati dall . CP_1
Sennonché, anche a voler percorrere il ragionamento sottostante alla valutazione empirica compiuta dal CTU,
residuerebbe, pur sempre, un'incidenza eziologica di fattori estranei alla sfera di controllo di , Parte_1
stimati in un range calcolato fra l'85 e il 90%.
Di talché, anche sotto tale profilo, i predetti fattori naturali
– come sopra esposto e accertato in sede peritale-
apparirebbero sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento attribuito pag. 18/22 all'odierna appellante principale.
In ogni caso, sulla scorta del sopra richiamato indirizzo giurisprudenziale, cui la Corte aderisce, non è predicabile la comparazione - come operata dal primo giudice - del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti, che può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
L'ulteriore corollario di tale impostazione conduce ad affermare che, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, non potrebbero addossarsi, a carico della società convenuta in primo grado, per intero tutte le conseguenze scaturenti dall'evento pregiudizievole.
Ne discende, allora, l'accoglimento dell'appello principale con il rigetto di tutte le domande avanzate in primo grado da il cui appello incidentale va Controparte_1
rigettato per le medesime ragioni, sebbene di segno contrario, che militano in direzione dell'accoglimento del gravame di Parte_1
3. È parimenti fondato il motivo di impugnazione della società appellante che ha censurato la sentenza di primo pag. 19/22 grado nella parte in cui ha ordinato alla società convenuta l'esecuzione delle opere indicate in parte motiva poiché tale statuizione si fonda sul medesimo, non condivisibile,
presupposto dell'accoglimento (parziale) della domanda risarcitoria dell' . CP_1
4. Va, infine, accolta perché tempestivamente formulata nell'atto di appello (vedi Cassazione civile sez. II,
14/03/2024, n.6788), la domanda della società appellante di restituzione delle somme (€ 3.856,44) corrisposte all'attrice,
a titolo risarcitorio, in esecuzione della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali maturati dal pagamento al saldo (Cassazione civile sez. I, 26/05/2025, n.14017).
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della valutazione della soccombenza che, ai fini della liquidazione delle spese, segue un criterio unitario e globale (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040), le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio vanno interamente compensate fra le parti ex art. 92 comma II c.p.c., stante il descritto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti della presente controversia.
pag. 20/22
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
riforma la sentenza impugnata e, Parte_1
per l'effetto, rigetta tutte le domande formulate in primo grado dall'attrice;
Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
;
[...]
ON a restituire alla società Controparte_1
appellante le somme ricevute in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 27-11-2025.
pag. 21/22 Il Consigliere rel. est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
RG TA
pag. 22/22