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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6533/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÈ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. SALAMONE TERESA)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansioni e jus variandi
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, NON definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 210 con decorrenza dall'1.12.2018 e, per l'effetto, condanna la convenuta al riconoscimento del livello superiore e al pagamento delle differenze retributive per la cui liquidazione dispone procedersi come da separata ordinanza istruttoria;
- spese al definitivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 29.6.2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 11.9.2006 come “addetto all'esercizio parametro 158”, e di aver svolto da oltre cinque anni mansioni di “coordinatore di esercizio”; chiedeva, in via principale, previa declaratoria del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al parametro 210 del CCNL
Autoferrotranvieri con decorrenza 1.1.2009, o, in via subordinata, del parametro 193, la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, col favore delle spese.
Parte resistente, ritualmente costituita, si opponeva alle richieste avversarie, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno ritualmente depositato note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso.
L'art. 2 del CCNL del 27.11.2000 per gli prevede, all'interno dell'area 2, che la Parte_2 qualifica di coordinatore di esercizio (210), richiesta in via principale dal ricorrente, compete ai
“Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario”; invece, la qualifica di addetto all'esercizio (193), richiesta in via subordinata, compete a “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela”; viceversa, nella qualifica di operatore di esercizio
(158), posseduta dal ricorrente, rientrano “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela, e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alterativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.” Orbene, dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede nel possesso da parte del coordinatore di esercizio di adeguate competenze tecniche e gestionali, nella discrezionalità ed iniziativa con cui viene svolta l'attività di coordinamento degli operatori e degli addetti, nonché nella eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e del traffico automobilistico e/o filotranviario.
Dall'istruttoria esperita è emerso che il ricorrente, in possesso delle richieste competenze tecniche e gestionali (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), si è occupato con autonomia e con discrezionalità del coordinamento degli operatori di servizio, costituendo il loro unico referente per qualsivoglia necessità
e urgenza, senza limitazioni di orario (cfr. dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 26.11.2014); inoltre al ricorrente è stato affidato l'incarico di controllare il servizio di sanificazione dei mezzi (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente).
Dalla documentazione in atti inoltre emerge sia la vacanza del posto in organico, sia l'affidamento di mansioni inquadrabili nella qualifica richiesta, né la convenuta ha specificamente contestato il relativo svolgimento per un periodo temporale inferiore a quello previsto dalle disposizioni normative.
Tanto premesso, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 210 dall'1.12.2018 (cfr. documentazione in atti), con obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive, per l'accertamento delle quali si dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Si rinvia alla statuizione definitiva anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6533/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÈ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. SALAMONE TERESA)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansioni e jus variandi
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, NON definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 210 con decorrenza dall'1.12.2018 e, per l'effetto, condanna la convenuta al riconoscimento del livello superiore e al pagamento delle differenze retributive per la cui liquidazione dispone procedersi come da separata ordinanza istruttoria;
- spese al definitivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 29.6.2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 11.9.2006 come “addetto all'esercizio parametro 158”, e di aver svolto da oltre cinque anni mansioni di “coordinatore di esercizio”; chiedeva, in via principale, previa declaratoria del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al parametro 210 del CCNL
Autoferrotranvieri con decorrenza 1.1.2009, o, in via subordinata, del parametro 193, la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, col favore delle spese.
Parte resistente, ritualmente costituita, si opponeva alle richieste avversarie, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno ritualmente depositato note scritte.
***
Il ricorso è fondato.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso.
L'art. 2 del CCNL del 27.11.2000 per gli prevede, all'interno dell'area 2, che la Parte_2 qualifica di coordinatore di esercizio (210), richiesta in via principale dal ricorrente, compete ai
“Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario”; invece, la qualifica di addetto all'esercizio (193), richiesta in via subordinata, compete a “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela”; viceversa, nella qualifica di operatore di esercizio
(158), posseduta dal ricorrente, rientrano “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela, e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alterativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.” Orbene, dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede nel possesso da parte del coordinatore di esercizio di adeguate competenze tecniche e gestionali, nella discrezionalità ed iniziativa con cui viene svolta l'attività di coordinamento degli operatori e degli addetti, nonché nella eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e del traffico automobilistico e/o filotranviario.
Dall'istruttoria esperita è emerso che il ricorrente, in possesso delle richieste competenze tecniche e gestionali (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), si è occupato con autonomia e con discrezionalità del coordinamento degli operatori di servizio, costituendo il loro unico referente per qualsivoglia necessità
e urgenza, senza limitazioni di orario (cfr. dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 26.11.2014); inoltre al ricorrente è stato affidato l'incarico di controllare il servizio di sanificazione dei mezzi (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente).
Dalla documentazione in atti inoltre emerge sia la vacanza del posto in organico, sia l'affidamento di mansioni inquadrabili nella qualifica richiesta, né la convenuta ha specificamente contestato il relativo svolgimento per un periodo temporale inferiore a quello previsto dalle disposizioni normative.
Tanto premesso, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'inquadramento nel parametro 210 dall'1.12.2018 (cfr. documentazione in atti), con obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive, per l'accertamento delle quali si dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Si rinvia alla statuizione definitiva anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno