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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2244/2023
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17/06/2025, alle ore 10:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), la parte personalmente, nonché l'avv. Parte_1 C.F._1
MINACAPILLI LORENZO;
per , l'avv. MICIELI GIUSEPPA. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio e chiede il relativo accoglimento. Discute la causa rappresentando: le testimonianze portate dall'attore, secondo la controparte, non sarebbero attendibili per rapporti di parentela;
la giurisprudenza anche della Corte cost. rimette al giudice la valutazione dell'attendibilità, prescindendo dal rapporto di parentela. Sono emersi elementi a supporto della domanda ( la sorella e la madre), che hanno dimostrato che vi Persona_1
è stato un fiume di denaro proveniente dalla famiglia attorea verso la convenuta, come confermato documentalmente dalle garanzie in atti. Dalla testimonianza della consulente si traggono Tes_1 elementi a conferma: ammette che per realizzare l'attività realizzata dalle parti servivano qualifiche professionali, che l'attore non aveva, la questione era dunque formale non sostanziale;
il finanziamento
CRIAS poteva essere concesso solo a ditte individuali, artigiani, munite di qualifiche. La forma individuale è stata una scelta formale. Le rate di questo finanziamento sono state sempre pagato con il contributo del IG. e della sua famiglia. Quanto alle testimonianze invocate dalla controparte, Pt_1 ossia delle dipendenti della convenuta, si rappresenta che l'apporto dei soci non si esaurisce nell'attività lavorativa, ad es. attività di contabilità; entrambe i testi sono contraddittorie, una dichiarava che l'attore lo shampoo lo faceva e una lo ha negato;
hanno anche negato che il cliente avesse rapporto con i fornitori:
è stata fatta una denuncia, con indicazione dei nominativi dei fornitori. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni, rimettendo all'autorità giudiziaria l'accertamento della responsabilità penale. Chiede la liquidazione del gratuito patrocinio.
pagina 1 di 19 L'avv. di parte convenuta rassegna le conclusioni riportandosi agli atti di causa, all'atto introduttivo e alle note depositate. Discute ribadendo che la madre del ha dichiarato di aver effettuato un Pt_1 prestito di euro 50.000,00, negato dalla figlia stessa e non provato documentalmente;
si professa, peraltro, interessata al giudizio, e quindi incapace a testimoniare e inattendibile;
non vi è prova del denaro;
la sorella confessa un'acredine con la convenuta e non ricorda attività lavorativa prestata;
quanto al teste maschile non ricorda nulla della sala, riferisce solo circostanze de relato. Le testi chiamate a testimoniare hanno dichiarato che l'attore non ha esercitato l'attività lavorativa e hanno confermato l'atteggiamento del convenuto, il quale ha peraltro denunciato i suoi testi per falsa testimonianza. Fino a quando non sono dichiarate tali, le prove sono valide, soggetti terzi che hanno lavorato nella sala della IG. testi Pt_2 indicati da parte attrice, confermati da quelli citati da parte convenuta: l'attore non c'entrava nulla con la società; la consulente ha dichiarato che l'attività poteva anche essere una società, purché a maggioranza di soggetti muniti di qualifica. Le prove acquisite al giudizio non danno prova della fondatezza delle domande proposte, ormai prescritte perché riguardante un periodo di oltre dieci anni fa, come da 2949
c.c. In subordine, si chiede che la domanda venga dichiarata prescritta. La sala è stata peraltro venduta all'asta.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
R.G. 2244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2244/2023 pendente tra:
), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._2
Ragusa, via Pirandello n. 2, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Minacapilli ), C.F._3 con elezione di domicilio in NE (EN), via Gianfilippo Calcagno n. 48, presso il di lui studio pagina 2 di 19 ATTORE contro
), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._4 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Micieli
( , con elezione di domicilio in Ragusa (RG), Piazza Libertà n. 10, presso il di lei C.F._5 studio
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “l'attore insiste in tutte le argomentazioni, deduzioni e richieste, anche istruttorie, già contenute negli atti e verbali di causa, da intendersi qui per ripetute e trascritte, e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni già declinate in calce all'atto di citazione:
- accertare e dichiarare il rapporto di società di fatto o di società irregolare tra l'attore Parte_1
e la convenuta , avente ad oggetto la gestione dell'attività di parrucchierìa
[...] Parte_2 corrente in
Ragusa via Giovanni Meli n. 4;
- per l'effetto, ordinare la reintegrazione dell'attore , in qualità di socio di fatto al Parte_1
50%, nella società di fatto o irregolare, con tutti i conseguenti diritti e facoltà di gestione, amministrazione, rappresentanza;
- per l'effetto, ordinare alla convenuta di consentire all'odierno attore Parte_2 Parte_1
di prestare la propria attività lavorativa nella sede dell'attività commerciale sita in Ragusa alla
[...] via Giovanni Meli n. 4, anche con postazione autonoma, di partecipare agli utili, di prendere visione dei registri e in generale di compiere gli atti di decisione, amministrazione e gestione ricollegabili allo status di socio;
- Con il favore di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133
D.P.R. 115/02”.
Parte convenuta: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via principale:
- Rigettare la richiesta di controparte di accertamento di una società di fatto tra le parti in causa in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e per effetto rigettare la richiesta di reintegra avanzata dal IG. Pt_1
In via subordinata
pagina 3 di 19 - Accertare, ritenere e dichiarare prescritta l'azione esercitata dalla controparte e di ogni diritto collegato al rapporto sociale per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese per competenze, onorari, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Con riserva di integrare la produzione documentale e le richieste istruttorie nei termini di rito”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il IG. conveniva in giudizio la IG.ra Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia l'On.le Tribunale adito, Parte_2 previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare il rapporto di società di fatto o di società irregolare tra l'attore e la convenuta , avente ad oggetto Parte_1 Parte_2 la gestione dell'attività di parrucchierìa corrente in Ragusa via Giovanni Meli n. 4; - per l'effetto, ordinare la reintegrazione dell'attore , in qualità di socio di fatto al 50%, nella società Parte_1 di fatto o irregolare, con tutti i conseguenti diritti e facoltà di gestione, amministrazione, rappresentanza;
- per l'effetto, ordinare alla convenuta di consentire all'odierno attore Parte_2 Parte_1
di prestare la propria attività lavorativa nella sede dell'attività commerciale sita in Ragusa alla
[...] via Giovanni Meli n. 4, anche con postazione autonoma, di partecipare agli utili, di prendere visione dei registri e in generale di compiere gli atti di decisione, amministrazione e gestione ricollegabili allo status di socio;
- In caso di opposizione, con il favore di spese compensi ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/02”.
Allegava, a tal fine, che:
- nell'anno 2005, i IGg. e avviavano un periodo di convivenza more uxorio; Pt_1 Pt_2
- nell'anno 2007, i IGg. e decidevano di prendere in locazione un immobile, sito Pt_1 Pt_2 in Ragusa, via Giovanni Meli n. 4, da destinare all'esercizio di una attività comune di impresa come parrucchieri;
- i IGg. e destinavano i propri risparmi, rispettivamente di euro 5.000 per il Pt_1 Pt_2
e di euro 4.000,00 per la ad attività di ristrutturazione dell'immobile; Pt_1 Pt_2
- nel luglio del 2007, la IG.ra , madre dell'odierno attore, chiedeva in prestito alla Persona_2
Ducato s.p.a. un importo pari ad euro 20.000 da destinare ai lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività di parrucchieri del figlio e della IG.ra Pt_2
- nel febbraio del 2008, i IGg. e svolgevano una cerimonia di inaugurazione Pt_1 Pt_2 dell'attività;
pagina 4 di 19 - all'epoca, la consulente fiscale, IG.ra conIGliava alle odierne parti in causa di Persona_3 svolgere l'attività di parrucchieri nella forma di “ditta individuale facente capo alla e Pt_2 denominata Stile Hofmann Acconciature di Hofmann Michaela”;
- la IG.ra “cercava comunque di regolarizzare la presenza del all'interno Pt_2 Pt_1 dell'attività, assumendolo come proprio dipendente, come da n. 2 buste paga”, ma successivamente il rapporto proseguiva nei termini di una società di fatto e non di rapporto di lavoro subordinato;
- nell'anno 2009, i IGg. e contraevano matrimonio e dalla loro unione nascevano Pt_1 Pt_2
i figli , e;
Per_4 Per_5 Per_6
- il canone di locazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività in comune di parrucchieri veniva pagato non solo attingendo ai proventi dell'attività, ma anche grazie al supporto economico dei genitori del IG. Pt_1
- l'immobile era successivamente acquistato dalla IG.ra che, a tal fine, stipulava a nome Pt_2 proprio un mutuo con la CRIAS, le cui rate erano pagate grazie ai proventi dell'attività e all'aiuto economico offerto dai genitori del IG. Pt_1
- la IG.ra stipulava ulteriori due finanziamenti con la BAPR di Ragusa e in entrambi i contratti Pt_2 il IG. e la madre erano individuati come garanti;
Pt_1
- dall'avvio dell'attività fino al 2015, i coniugi esercitavano in comune l'attività di parrucchieri,
“prestando la propria attività lavorativa, sopportando le relative spese ed impiegando gli utili per le eIGenze della famiglia e dell'attività”;
- il IG. attingeva ai propri risparmi personali non solo per le eIGenze di carattere familiare, Pt_1 ma anche per le eIGenze dell'attività e per pagare le rate dei mutui contratti dalla moglie;
- la madre del IG. attingeva ai risparmi della propria pensione per assistere il figlio e la nuora Pt_1 ad affrontare tutte le predette spese;
- come conseguenza della separazione personale dei coniugi, la IG.ra estrometteva, a Pt_2 dicembre del 2015, il IG. dall'attività in comune e non provvedeva “ad alcuna liquidazione Pt_1 della quota sociale”;
- pur in assenza di un contratto scritto, i coniugi avevano stipulato un contratto di società di fatto o, quantomeno, di società irregolare;
- il IG. “non solo prestava attività lavorativa e partecipava agli utili e alle spese, ma al Pt_1 tempo stesso svolgeva una pluralità di atti di gestione, trasversali a tutta l'attività d'impresa”.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la IG.ra per ivi Parte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni pagina 5 di 19 contraria istanza, eccezione e difesa: In via principale: - Rigettare la richiesta di controparte di accertamento di una società di fatto tra le parti in causa in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e per effetto rigettare la richiesta di reintegra avanzata dal IG.
In via subordinata - Accertare, ritenere e dichiarare prescritta l'azione esercitata dalla Pt_1 controparte e di ogni diritto collegato al rapporto sociale per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese per competenze, onorari, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”.
Deduceva, a tal fine, che:
- nell'aprile del 2020, l'odierna convenuta, all'esito di un giudizio avviato nel luglio del 2015, conseguiva la pronuncia separazione personale dei coniugi, attesa l'intollerabilità della convivenza con il IG. Pt_1
- la richiesta di reintegrazione del IG. in una società di fatto “appare del tutto sinonimo di Pt_1
un accanimento dello stesso nei confronti della IG.ra ; Pt_2
- la IG.ra acquistava l'immobile sito in via Giovanni Meli n. 4 attingendo ai propri risparmi Pt_2
e procedeva “da sola” ai lavori di ristrutturazione necessari per avviare l'attività di impresa come parrucchiera;
- dette spese venivano affrontate dalla IG.ra attraverso la richiesta di tre finanziamenti, di cui Pt_2
due alla BAPR di Ragusa e il restante alla CRIAS;
- il finanziamento di circa euro 20.000,00 contratto dalla IG.ra , madre dell'odierno Persona_2
attore, nulla aveva a che vedere con l'attività di parrucchiera esercitato dalla IG.ra Pt_2
- la IG.ra saldava personalmente le rate del mutuo e gli altri debiti contratti, occupandosi allo Pt_2
stesso tempo delle spese familiari, atteso che “il non faceva nulla e passava il tempo a dormire Pt_1 ed aggredire verbalmente la IG.ra ; Pt_2
- l'attività di impresa era stata costituita come impresa individuale, in quanto solamente la IG.ra svolgeva detta attività; Pt_2
- in pendenza del matrimonio, il IG. non aiutava la IG.ra a saldare il mutuo Pt_1 Pt_2
richiesto dalla stessa alla CRIAS;
- il IG. non svolgeva alcuna attività riconducibile ad un socio fatto, atteso che lo stesso non Pt_1
partecipava in alcun modo alla gestione degli utili e delle spese dell'attività, non compiva alcun atto di gestione, neanche trasversale, e non attingeva al proprio conto personale per l'eIGenza dell'attività;
- nei periodi in cui il IG. non svolgeva alcuna attività, spesso si recava nel locale della moglie Pt_1
solo per badare ai tre figli e, invero, all'interno della sala “era stata creata una stanzetta in cui i figli della coppia potevano stare durante l'orario di lavoro della madre così da poterli allattare”;
pagina 6 di 19 - come sostenuto dal IG. lo stesso sarebbe stato estromesso dall'attività nel dicembre del Pt_1
2015, per cui ogni diritto scaturente da un rapporto sociale sarebbe inesorabilmente caduto in prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
Con ordinanza del 04/08/2024, il giudice, esaminati gli atti introduttivi, lette le memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., fissava l'udienza del 25/02/2025 per l'escussione dei testi ammessi.
Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
La domanda dell'attore non è fondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre rammentare che, a memoria dell'art. 2247 c.c., “[c]on il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La norma di apertura del titolo V, libro V, c.c. non fornisce una esplicita definizione giuridica della “società”, ma individua nel contratto la modalità principale attraverso la quale ogni società può essere costituita. Ciononostante, dal tenore letterale della norma è possibile desumere che, ai fini della valida costituzione di ogni forma societaria, sia necessaria la contestuale presenza di un elemento oggettivo materiale e di un elemento soggettivo volitivo. Invero, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale qualsiasi società non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non
è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società. (Cass.
1961/00)” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 15/03/2010, n. 6175).
Ne consegue che, nonostante la nozione ricavabile dall'art. 2247 c.c. appaia formalmente identificare esclusivamente le società che originano da un contratto, la disciplina definitoria contenuta dall'articolo finisce per descrivere il fenomeno societario nei suoi elementi essenziali. Pertanto, da quanto emerge dall'intera disciplina, gli elementi costitutivi di ogni tipo societario sono rappresentati dall'esercizio in pagina 7 di 19 comune (nel caso di plurisoggettività) di un'attività economica a scopo di lucro destinato ai soci, i quali si obbligano fra loro al conferimento di beni e/o di servizi.
Come detto, l'art. 2247 c.c. detta la nozione generale di società (rectius del contratto), individuando gli elementi che caratterizzano il tipo societario minimo e che permettono di distinguerlo da altri enti associativi, con o senza attività rivolta verso l'esterno. Accanto a questo modello funzionale, l'art. 2249
c.c. individua i cd. “tipi di società” e, cioè, i modelli organizzativi che descrivono il come debba in concreto modellarsi la struttura societaria e il regime di responsabilità applicabile.
Ciò ha condotto gli interpreti ad affermare una netta demarcazione fra le società di persone e le società di capitali. Le prime si caratterizzano per la rilevanza della persona del socio, a cui si accompagna un regime di responsabilità generalmente illimitato, mentre le seconde valorizzano l'apporto patrimoniale conferito dai soci, cosa che ne determina una limitazione della loro responsabilità a quanto oggetto di specifico conferimento.
A differenza delle società di capitali, il contratto delle società di persone non è sottoposto a peculiari obblighi formali, per cui è ben possibile che l'atto istitutivo della società possa essere concluso, oltre che nella veste di scrittura privata, anche verbalmente o mediante l'assunzione di comportamenti concludenti.
Detta tematica si ricollega ai fenomeni delle società cd. “di fatto”, “irregolari” e “occulte”.
La società di fatto si configura allorquando due o più soggetti, in assenza di alcuna pattuizione scritta, si atteggiano come soci svolgendo una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Ne consegue che una società di fatto può essere costituita in base ad una intesa verbale fra le parti o attraverso l'assunzione di comportamenti concludenti. Invero, l'atto costitutivo delle società di persone è un contratto, per la cui validità non è richiesta la forma scritta ad substantiam, salva l'ipotesi in cui vengano conferiti in proprietà
o in godimento ultranovennale beni immobili. Al di fuori di questa ipotesi, la forma scritta del contratto di società è richiesta per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Ciò premesso, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che “[i]n realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010,
n. 2961)” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 05/09/2022, n. 26133).
Precisato, dunque, che la formalizzazione dell'accordo fra i soci non è elemento necessario ai fini della costituzione della società di fatto, la dimostrazione della sua esistenza potrà dirsi provata solo in seguito alla prova della sussistenza di un accordo fra i soci che soddisfi i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo desumibili dall'art. 2247 c.c.
pagina 8 di 19 Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto come, ai fini del riconoscimento di una società di fatto, occorra la necessaria prova dell'esistenza di un contratto sociale: “[è] utile ricordare, allora, che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 19234 del 2020) è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni
e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del
2016; Cass. n. 5961 del 2010). Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore
e chi lo collabora nell'attività d'impresa, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Invero, la società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che
i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. Peraltro, Cass. n. 8981 del 2016 ha puntualizzato che è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società; mentre Cass. n.
33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale
(cfr. Cass. n. 15543 del 2013; Cass. n. 3163 del 1999). Un risalente, ma non per questo meno autorevole, pronuncia di legittimità (Cass. n. 7119 del 1982), poi, ha chiarito la natura dei fatti e delle prove che, in pagina 9 di 19 tali accertamenti, si rivelano particolarmente utili, enunciando il principio secondo cui, al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n.
3398 del 1985; Cass. n. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del 1997; Cass. n. 7624 del 1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); sì che - ha proseguito
Cass. n. 7119 del 1982 - finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali” (cfr. Cass. civ., sez.
I, ord., 13/02/2023, n. 4385).
Stante i citati canoni ermeneutici, i giudici della suprema corte hanno ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell'esistenza della società di fatto, una mera presunzione, seppur fondata da sporadici e saltuari atteggiamenti assunti da parte dei soggetti interessati, quanto piuttosto hanno ritenuto necessaria la prova dell'esistenza di un rapporto sociale, anche originato da un accordo verbale o mediante l'assunzione di comportamenti concludenti.
Diversamente della società di fatto, si definisce “società irregolare […] quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m.
509395)” (cfr. Cass., n. 26133/2022, cit.). Evidentemente, la società irregolare è quel peculiare fenomeno societario che si realizza allorquando la società non risulti iscritta al registro delle imprese.
Detto fenomeno non interessa le società di capitali, in quanto soggette al vincolo della pubblicità cd. costitutiva, ma le sole società di persone e, in particolare, le s.n.c. e le s.a.s., poiché sottoposte al regime di pubblicità dichiarativa ex art. 2193, co. 1 e 2, c.c.: “[i] fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione,
a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”.
Precisato ciò, nelle società di persone la forma scritta dell'atto costitutivo è, dunque, prevista ai soli fini della registrazione e non già ai fini della loro valida costituzione. Invero, l'assenza di questa attività di pubblicità dichiarativa non pregiudica l'esistenza della società irregolare, bensì estende il regime di pagina 10 di 19 responsabilità illimitata previsto per le società semplici anche alle s.n.c. e alle s.a.s. irregolari (nei limiti di cui agli artt. 2297 e 2317 c.c.).
Premesso il quadro normativo di riferimento, nel giudizio che qui occupa l'odierno attore chiede a questo tribunale di accertare l'esistenza di un rapporto sociale con la IG.ra nella specie di una società Pt_2 di fatto o di una società irregolare.
Preme fin d'ora sottolineare come la mancata allegazione di un atto costitutivo iscrivibile presso il registro delle imprese osti a una qualsiasi dimostrazione dell'esistenza di una s.n.c. o di una s.a.s. irregolare. Infatti, come anticipato, la società irregolare è quella costituita sulla base di un contratto sociale scritto, ma non registrato, nel caso di specie non prodotto, né dimostrato con prove costituende.
Ne consegue che solo in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2247 c.c., potrà dirsi dimostrata l'esistenza di una società di fatto, della natura della società in nome collettivo, in virtù dell'oggetto sociale asseritamente esercitato assieme, ai sensi dell'art. 2249, co. 1, c.c.
Invero, la presenza di questi due elementi è condizione necessaria e sufficiente per la valida costituzione di una cd. società di fatto.
Nella specie tale accertamento deve essere svolto in maniera rigorosa, in quanto finalizzato a verificare la sussistenza di un contratto sociale tacito fra le parti in lite tale da ingenerare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento che quelli agissero come soci e non già come conviventi/coniugi, relazione che già di per sé può giustificare comportamenti che manifestano un interesse nell'attività esercitata dal parente.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “[p]er poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento da parte dei soci, tali da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. Tuttavia, in caso di società di fatto (che si assuma) intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla 'affectio familiaris', sicché, di regola, non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietà familiare” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 05/07/2013, n. 16829).
pagina 11 di 19 Invero, la società di fatto può sussistere tra coniugi e/o parenti e, in tali ipotesi, è necessario garantire un certo rigore nella valutazione del vincolo e delle relative esteriorizzazioni proprio in considerazione di una sostanziale sovrapposizione fra l'affectio societatis e l'affectio familiaris.
Nel giudizio che qui occupa, occorre, allora, valutare se, dagli atti compiuti dal IG. possa Pt_1 accertarsi, con lo standard probatorio tipico del processo civile, una manifestazione del vincolo sociale, non giustificata da una mera solidarietà familiare.
Ciò premesso, le operazioni di finanziamento poste in essere dalla IG.ra , madre Persona_2 dell'odierno attore, e di garanzia ascrivibili al IG. costituiscono atti neutri, di per sé soli non Pt_1 sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vincolo sociale scisso dal vincolo di solidarietà familiare, sia in quanto tali (assunzioni di responsabilità personali, in qualità di garanti, parallele a quelle tipiche sociali ex art. 2297 c.c.) sia alla luce dell'estensione delle garanzie soggettive (non solo colui che assume esser socio, ma altresì i di lui genitori, che tale qualità non rivendicano, contegno che dimostra la familiarità dell'impegno, non la convinzione dell'appartenenza sociale).
. In particolare:
- la linea di credito aperta dalla IG.ra , con individuazione del IG. quale Persona_2 Pt_1
garante, con la Ducato s.p.a. per un importo massimo di euro 20.300,00 fa riferimento ad una generica attività di ristrutturazione di una casa (doc.1 allegato all'atto di citazione);
- i finanziamenti contratti con la Banca Agricola Popolare di Ragusa risultano intestati alla IG.ra con l'individuazione della IG.ra e del IG. quali garanti e non Pt_2 Persona_2 Pt_1 coobbligati (doc. 4 allegato all'atto di citazione, nonché doc.5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione);
- il finanziamento con la CRIAS – Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane è stato stipulato dalla IG.ra “quale titolare della ditta individuale 'STILE HOFMANN Pt_2
ACCONCIATURE DI HOFMANN MICHAELA'” con atto notarile a rogito del Notaio Per_7
(doc.6 allegato alla comparsa di costituzione);
[...]
- il contratto di finanziamento con la CRIAS individua la IG.ra quale “terza datrice di Parte_3
ipoteca” (doc.6 allegato alla comparsa di costituzione), non debitrice o codebitrice principale.
Da quanto emerge dalla documentazione in atti, l'unico finanziamento intestato alla IG.ra Per_2
con individuazione del IG. quale garante, è quello stipulato con la Ducato s.p.a.,
[...] Pt_1 sebbene non faccia esplicito riferimento all'attività di parrucchiera svolto dalla IG.ra Negli Pt_2 altri finanziamenti con la BAPR, intestati alla IG.ra la IG.ra e il IG. Pt_2 Per_2 Pt_1 risultano unicamente come fideiussori, non debitori/co-debitori principali.
Ciò, si ribadisce, non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura di conferimenti ex art. 2247 c.c. delle operazioni di finanziamento e di garanzia posti in essere dal convivente/coniuge e dalla di lui madre, pagina 12 di 19 atteso che dette operazioni ben possono essere ascrivibili a ragioni di solidarietà coniugale e familiare.
La stessa IG.ra , sorella dell'odierno attore, conferma che lo svolgimento dell'attività di Testimone_2 parrucchiera fosse da sempre un “sogno” della IG.ra reso possibile anche grazie al supporto Pt_2 economico della famiglia “parlavano spesso di avviare l'attività, era il sogno della IG.ra Pt_1
e voleva mettersi in regola;
mio fratello ha voluto realizzare questo sogno oltre fare la Pt_2 famiglia;
anche grazie ai miei familiari, dato che lei non aveva nessuno oltre sua madre […]; quindi, hanno parlato coi miei genitori, capitava che ne parlavamo;
a volte indirettamente parlando con mio fratello, che aveva trent'anni ed era interessato a fare anche quel lavoro;
prima di allora non aveva mai lavorato come parrucchiere, prima lavorava all' , a tempo indeterminato, e si è dimesso CP_1 apposta;
i miei genitori hanno dato un anticipo, di 5.000,00 euro, per avviare la ristrutturazione oltre a mettere le firme, e hanno ricevuto 50.000,00 euro dalle banche”. Tali dichiarazioni risultano, altresì, confermata dalla IG.ra , la quale sostiene che detto finanziamento fosse finalizzato ad Persona_2 assistere il figlio e, quindi, anche la IG.ra per l'apertura della sala: “sì, io ho aiutato mio figlio, Pt_2 con i soldi della mia pensione, 50.000 euro gli ho dato, a tutti e due” e ancora: “sì, se non era per noi non la potevano fare la sala”.
È evidente, allora, che l'apertura di una sala ove svolgere l'attività di parrucchiera fosse un obiettivo della sola IG.ra probabilmente reso possibile anche grazie al supporto economico della Pt_2 famiglia dell'allora convivente/coniuge. Non risulta, quindi, possibile segnare una netta demarcazione tra operazioni di finanziamento e di garanzia rese in virtù di una affectio societatis ovvero di una affectio famialiris.
Risulta, inoltre, che il finanziamento ben più ingente con la CRIAS sia stato stipulato solamente dalla IG.ra (e dalla IG.ra quale terza datrice di ipoteca dell'immobile sito in via Giovanni Pt_2 Pt_3
Meli n. 4).
Preme rammentare che gli aiuti all'investimento erogati dalla CRIAS possono essere concessi solamente alle imprese artigiane, anche svolte in forma pluripersonale, qualora la maggioranza dei soci svolga lavoro artigianale. Sul punto, l'art. 48, co. 1, l. Regione Siciliana 23/12/2000, n. 32, prevede che “[l]'
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese, artigiane o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni: […] b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto
pagina 13 di 19 nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale […]”.
Nel caso di attività di impresa artigianale della specie di parrucchiere, rectius acconciatore, l'impresa può dirsi artigiana se la maggioranza dei soci abbia conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 3, l. 17/08/2005, n. 174.
Nel caso che qui occupa, l'abilitazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'attività di acconciatore sarebbe posseduta solamente dalla IG.ra e non anche dal IG. Sul Pt_2 Pt_1 punto, la IG.ra confermava che il fratello, all'epoca, non aveva mai lavorato come Testimone_2 parrucchiere, ma di star studiando per conseguire l'abilitazione professionale: “prima di allora non aveva mai lavorato come parrucchiere, prima lavorava all' , a tempo indeterminato, e si è dimesso CP_1 apposta;
[…] la IG.ra lavorava in sala, anche io l'ho aiutata per lavare i capelli quando era Pt_2 incinta, era un'attività familiare;
mio fratello se non era in sala era con i bambini;
lui stava studiava parrucchiere, è una scuola professionale;
credo andasse di mattina;
almeno tre anni, con difficoltà, dal
2010/2009 in poi, non mi ricordo bene, subito dopo che si sono sposati e hanno avuto il primo figlio;
la scuola l'ha finita;
la mattina imparava anche il mestiere con lei”. Anche la IG.ra , Testimone_3 testimone di parte attrice e dipendente della IG.ra ha confermato questa circostanza: “no, non Pt_2 aveva neanche una qualifica per fare il parrucchiere”.
Sul punto, la IG.ra quale commercialista della IG.ra e chiamata a deporre Persona_3 Pt_2 dalla stessa, ha affermato: “confermo quello che ho fatto e che farei ancora oggi;
inquadrare l'attività artigianale in un'attività di impresa individuale, sia dal punto di vista economico che fiscale;
le attività di parrucchiera sono per la maggior parte esercitate in forma di impresa individuale, anche per la necessità di qualifiche professionali;
i finanziamenti dalla CRIAS sono erogati solo ad artigiani e
l'azienda deve essere gestita da maggioranza di artigiani e solo la IG.ra aveva questa Pt_2 qualifica;
avevo conIGliato io questa struttura e lo rifarei;
io tecnicamente ho avuto davanti la IG.ra
la quale mi ha portato i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività, anche perché le Pt_2 firme devono essere necessariamente originali;
[…] l'inquadramento dell'attività viene fatto oltre che su una valutazione complessiva ma anche sulle carte, e l'attività di parrucchiere necessità di documenti
e attestati e solo la ne era in possesso”. Pt_2
Da tali circostanze emerge che l'attività di parrucchiere sia stata avviata dalla IG.ra in quanto Pt_2 unico soggetto titolare delle certificazioni professionali richieste per l'esercizio di detta attività, nonché, in concreto, del relativo know how. Di contro, il IG. non risulta titolare di alcuna certificazione Pt_1 professionale, né tantomeno di un'esperienza nel settore.
pagina 14 di 19 Da ciò discende che la commercialista della IG.ra avrebbe inquadrato l'attività professionale Pt_2 nei termini di una impresa artigianale individuale, posto che solamente l'odierna convenuta presentava i documenti richiesti per l'esercizio dell'attività e risultava concretamente idonea allo svolgimento di tale attività
Ciò considerato, non convince la tesi di parte attrice, secondo cui la commercialista avrebbe avuto altre ragioni per occultare la società di fatto, inquadrando l'attività esercitata dalla IG.ra come Pt_2 impresa individuale, atteso che:
- i finanziamenti della CRIAS possono essere concessi sia alle imprese artigiane in forma individuale, sia alle imprese in forma associata, quali sono le società;
- ai fini della qualificazione della società come impresa artigiana è sufficiente che almeno un socio, qualora la società sia costituita solamente tra due soci, svolga in prevalenza lavoro personale all'interno del processo produttivo (salvi gli altri requisiti previsti per i singoli tipi societari);
- l'impresa individuale espone notoriamente l'imprenditore ad una responsabilità maggiore rispetto alla scelta di un tipo societario, quale ad esempio una s.r.l.
Ciò che, tuttavia, appare ancora più dirimente ai fini della risoluzione della controversia è quello di cogliere se le condotte poste in essere dal IG. fossero tali da potersi considerare, esteriormente Pt_1
(data l'irrilevanza della mera convinzione soggettiva dell'interessato), indici che questi agisse in qualità di socio, come da giurisprudenza citata, rischio della cui mancata prova incombe sull'attore.
Sulle prove orali, si rappresenta che, in generale, spetta al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento e con adeguata motivazione, valutare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testi, dando prevalenza all'esito della prova orale che risulta più credibile soggettivamente ed attendibile oggettivamente (si vedano, in particolare, i principi dettati in materia di testimonianza anche dalla giurisprudenza civile della Suprema Corte: Cass. civ., sez. II, ord., 29-03-2023, n. 8832: “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004)”; pagina 15 di 19 recentemente, Cass. civ., sez. II, ord., 04-10-2023, n. 27959: “"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o
a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
631330)”;
A tal fine, rilevanti appaiono le deposizioni testimoniali rese da due testimoni di parte attrice, nonché dipendenti della ditta “Stile Hofmann Acconciature di Hofmann Michaela”.
La IG.ra ha confermato di conoscere il IG. in qualità di “ex merito della mia Testimone_3 Pt_1 titolare”, aggiungendo che la “sala parrucchieri era gestita dalla IG.ra Pt_2 Parte_1 non la gestiva;
lui non lavorava lì; mi capitava di incontrarlo, perché ogni tanto passava e portava i bambini”. Sul punto chiariva che “lui si recava per tenere i bambini;
per svolgere l'attività lavorativa no;
più che comportarsi come socio di fatto, lui là dentro secondo me lui voleva rendersi partecipe, con il risultato però di infastidire i clienti, che magari era insistente nel proporre prodotti, quando magari la gente non era interessata”. Riguardo a quest'ultima affermazione, a domanda del giudice riguardo ad un eventuale incarico del IG. quale addetto alla vendita dei prodotti, rispondeva: “no, lui ogni Pt_1 tanto era là dentro e gli venivano le idee così”. Per quanto riguarda, invece, la gestione della cassa, rispondeva che questa era gestita “[dal]la IG.ra . Pt_2
In maniera similare si è, altresì, espressa la IG.ra , teste di parte attrice, che chiariva di Testimone_4 conoscere il IG. “perché era il marito della mia ex titolare;
[…] la mia titolare era Pt_1 Pt_2
”. Interrogata sui capitoli di prova ammessi, il teste affermava di aver lavorato “in questa sala;
[...] la sala non era gestita da entrambi;
era gestita dalla IG.ra lo stipendio me lo pagava la IG.ra Pt_2
Il IG. lo incontravo in sala, non lavorava lì; lui portava i bambini in sala, lasciava Pt_2 Pt_1
i bambini, spesso e volentieri chiedeva a noi di occuparsi dei bambini, perché lui voleva stare in sala lì
a lavorare, anche contro il volere della mogliere, perché lui spesso disturbava i clienti;
a volte faceva lo shampoo, sporadicamente, anche a me, voleva imparare, non era una presenza fissa, portava gli asciugamani, ma non è lavorare così; non è che stava lì mezza giornata, anche perché poi andava a pagina 16 di 19 prendere i bambini quando finiva la baby sitter;
tutte le decisioni venivano prese dalla Pt_2 fornitori, sala ecc.”. A domanda del giudice su cosa IGnificasse che il IG. disturbava i clienti Pt_1 in sala, rispondeva: “a volte capitava che si intrometteva nella vita privata dei clienti, ad es., cercava di vender loro dei prodotti quando già glielo avevamo venduto, e faceva commenti nel caso di rifiuto, tipo
'I soldi per rifarti le unghie ce li hai'”. In merito a quest'ultima affermazione, la teste confermava che il IG. non fosse addetto alla vendita dei prodotti: “no, noi ci occupavamo dei prodotti, lui si Pt_1 intrometteva quando non acquistavamo o voleva acquistassero di più. La IG.ra si arrabbiava Pt_2
e chiedeva di non intromettersi”. A domanda del giudice se i dipendenti facessero le cose che diceva lui, rispondeva: “dipende, a volta gli rispondevo che il titolare non era lui, che il contratto non l'ha fatto lui, ma la IG.ra quanto agli altri dipendenti non me lo ricordo”. Pt_2
Entrambe le testimonianze risultano soggettivamente credibili, in quanto disinteressate, nonché oggettivamente attendibili, in quanto sostanzialmente tra di loro concordanti e corroborate anche da altre fonti di prova, come meglio di seguito evidenziato;
la circostanza secondo cui vi sarebbe un contrasto tra le dipendenti sull'aspetto secondario relativo al fatto che l'attore faceva o meno lo shampoo in sala, invocata dall'attore quale uno dei motivi della dichiarata proposizione della querela in sede penale, è facilmente spiegabile alla luce del quadro probatorio raccolto, come anche di seguito descritto: le dipendenti lavoravano entrambe part time, si succedevano nel tempo, e ha dichiarato Testimone_4 che egli solo “a volte” faceva lo shampoo, non stabilmente, sicché tale occasionalità è coerente con la mancata conoscenza della stessa sia da parte di sia peraltro di una cliente abituale, Testimone_3 CP_2
. La mera proposizione di una querela in sede penale è ininfluente rispetto alla valutazione del
[...] presente giudice, e sarà accertata nelle sedi competenti, anche alla luce delle fonti di prova ivi indicate, in questa sede non tempestivamente articolate.
La personalità che emerge da queste deposizioni testimoniali, appunto soggettivamente credibili ed oggettivamente attendibili, è, quindi, quella di un padre e di un marito che voleva assistere nella gestione della sala della IG.ra magari svolgendo qualche attività all'interno (anche ha Pt_2 Testimone_5 infatti dichiarato che “ogni tanto passava e dava una mano a livello di pulizie”) o decidendo unilateralmente di conIGliare ai clienti l'acquisto di prodotti, ma che in concreto non esercitava alcun potere tipico di un socio.
Ciò è peraltro corroborato dal teste di parte convenuta, IG.ra , la quale ha affermato: CP_2
“saltuariamente ho visto il IG. un po' all'inizio quando ho cominciato a frequentare la sala;
Pt_1 ricordo che quelle volte che veniva con i bambini, loro avevano tre bambini, e quando entravano in sala si creava confusione e davano nell'occhio; pertanto, si allontanavano i coniugi e i bambini nella saletta
pagina 17 di 19 che si trova all'interno della sala e si chiudevano lì per qualche minuto”, nonché: “ricordo che veniva con i bambini e, come detto sopra, che si allontanavano nella saletta per qualche minuto”.
Si segnala, da ultimo, l'irrilevanza ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dalla IG.ra Tes_6
babysitter dei figli dei IGg. e nonché l'irrilevanza delle dichiarazioni
[...] Pt_1 Pt_2 rese dal IG. , amico del IG. in quanto basate unicamente su percezioni del Testimone_7 Pt_1 testimone e/o su racconti, spesso telefonici, con l'odierno attore, quindi de relato actoris (cfr. Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 22/11/2022, n. 34345: “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti
e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, sent., 15/01/2015, n. 569:
“va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta
è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”).
Inoltre, la testimonianza di appare contrastante altresì con quella della sorella dello Testimone_7 stesso, : egli, infatti, ha dichiarato che l'amico storico svolgeva, già da tempo, ancorché Testimone_2 occasionalmente e nelle case dei clienti, l'attività di parrucchiere, mentre la sorella ha confermato che
“prima di allora non aveva mai lavorato come parrucchiere” (“prima lavorava Parte_1 all' , a tempo indeterminato, e si è dimesso apposta”). CP_1
Il quadro complessivo emerso dall'istruttoria nega la possibilità di qualificare il IG. nei Pt_1 termini di un socio di fatto, posto che per rivestire tale qualifica, seppur non occorra che il socio di fatto svolga tutti i poteri tipici di carattere gestorio, è necessario che svolga quantomeno in modo non episodico od occasionale una IGnificativa attività gestoria.
A tal fine, il principio dell'onere della prova, gravante su parte attrice, avrebbe preteso la dimostrazione del ruolo sociale del IG. anche attraverso indici esteriorizzati di un'eventuale attività gestoria Pt_1 da lui esercitata e, quindi, di attività quali gestione della cassa, selezione del personale, versamento degli stipendi, gestione del personale, anche impartendo direttive, e gestione delle relazioni con i fornitori
(nessuno di questi ultimi è mai stato citato come teste in questa sede).
pagina 18 di 19 Da quanto emerso, in questa sede, il IG. si sarebbe limitato a svolgere meri atti di assistenza Pt_1 nell'ambito dell'attività gestita dalla IG.ra senza compiere in maniera continuativa e Pt_2 IGnificativa veri e propri atti gestori. Questa attività di assistenza, saltuaria e spesso legata all'accompagnare i figli in sala, è, invero, più correttamente inquadrabile nei termini di un affectio familiaris.
Tutto ciò premesso e considerato, la domanda principale è infondata e non merita accoglimento, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore indeterminabile della domanda, valutati il necessario C.F._2 svolgimento di attività istruttoria e la complessità della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi, da corrispondersi direttamente in favore dell'erario, giusta ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da ( ) nei confronti di Parte_1 C.F._2
); Parte_2 C.F._4
• condanna, altresì, ) a rimborsare all'erario le spese Parte_1 C.F._2 di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi,
Così deciso in Ragusa, 17/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 19 di 19
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17/06/2025, alle ore 10:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), la parte personalmente, nonché l'avv. Parte_1 C.F._1
MINACAPILLI LORENZO;
per , l'avv. MICIELI GIUSEPPA. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti del giudizio e chiede il relativo accoglimento. Discute la causa rappresentando: le testimonianze portate dall'attore, secondo la controparte, non sarebbero attendibili per rapporti di parentela;
la giurisprudenza anche della Corte cost. rimette al giudice la valutazione dell'attendibilità, prescindendo dal rapporto di parentela. Sono emersi elementi a supporto della domanda ( la sorella e la madre), che hanno dimostrato che vi Persona_1
è stato un fiume di denaro proveniente dalla famiglia attorea verso la convenuta, come confermato documentalmente dalle garanzie in atti. Dalla testimonianza della consulente si traggono Tes_1 elementi a conferma: ammette che per realizzare l'attività realizzata dalle parti servivano qualifiche professionali, che l'attore non aveva, la questione era dunque formale non sostanziale;
il finanziamento
CRIAS poteva essere concesso solo a ditte individuali, artigiani, munite di qualifiche. La forma individuale è stata una scelta formale. Le rate di questo finanziamento sono state sempre pagato con il contributo del IG. e della sua famiglia. Quanto alle testimonianze invocate dalla controparte, Pt_1 ossia delle dipendenti della convenuta, si rappresenta che l'apporto dei soci non si esaurisce nell'attività lavorativa, ad es. attività di contabilità; entrambe i testi sono contraddittorie, una dichiarava che l'attore lo shampoo lo faceva e una lo ha negato;
hanno anche negato che il cliente avesse rapporto con i fornitori:
è stata fatta una denuncia, con indicazione dei nominativi dei fornitori. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni, rimettendo all'autorità giudiziaria l'accertamento della responsabilità penale. Chiede la liquidazione del gratuito patrocinio.
pagina 1 di 19 L'avv. di parte convenuta rassegna le conclusioni riportandosi agli atti di causa, all'atto introduttivo e alle note depositate. Discute ribadendo che la madre del ha dichiarato di aver effettuato un Pt_1 prestito di euro 50.000,00, negato dalla figlia stessa e non provato documentalmente;
si professa, peraltro, interessata al giudizio, e quindi incapace a testimoniare e inattendibile;
non vi è prova del denaro;
la sorella confessa un'acredine con la convenuta e non ricorda attività lavorativa prestata;
quanto al teste maschile non ricorda nulla della sala, riferisce solo circostanze de relato. Le testi chiamate a testimoniare hanno dichiarato che l'attore non ha esercitato l'attività lavorativa e hanno confermato l'atteggiamento del convenuto, il quale ha peraltro denunciato i suoi testi per falsa testimonianza. Fino a quando non sono dichiarate tali, le prove sono valide, soggetti terzi che hanno lavorato nella sala della IG. testi Pt_2 indicati da parte attrice, confermati da quelli citati da parte convenuta: l'attore non c'entrava nulla con la società; la consulente ha dichiarato che l'attività poteva anche essere una società, purché a maggioranza di soggetti muniti di qualifica. Le prove acquisite al giudizio non danno prova della fondatezza delle domande proposte, ormai prescritte perché riguardante un periodo di oltre dieci anni fa, come da 2949
c.c. In subordine, si chiede che la domanda venga dichiarata prescritta. La sala è stata peraltro venduta all'asta.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
R.G. 2244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2244/2023 pendente tra:
), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._2
Ragusa, via Pirandello n. 2, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Minacapilli ), C.F._3 con elezione di domicilio in NE (EN), via Gianfilippo Calcagno n. 48, presso il di lui studio pagina 2 di 19 ATTORE contro
), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._4 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Micieli
( , con elezione di domicilio in Ragusa (RG), Piazza Libertà n. 10, presso il di lei C.F._5 studio
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “l'attore insiste in tutte le argomentazioni, deduzioni e richieste, anche istruttorie, già contenute negli atti e verbali di causa, da intendersi qui per ripetute e trascritte, e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni già declinate in calce all'atto di citazione:
- accertare e dichiarare il rapporto di società di fatto o di società irregolare tra l'attore Parte_1
e la convenuta , avente ad oggetto la gestione dell'attività di parrucchierìa
[...] Parte_2 corrente in
Ragusa via Giovanni Meli n. 4;
- per l'effetto, ordinare la reintegrazione dell'attore , in qualità di socio di fatto al Parte_1
50%, nella società di fatto o irregolare, con tutti i conseguenti diritti e facoltà di gestione, amministrazione, rappresentanza;
- per l'effetto, ordinare alla convenuta di consentire all'odierno attore Parte_2 Parte_1
di prestare la propria attività lavorativa nella sede dell'attività commerciale sita in Ragusa alla
[...] via Giovanni Meli n. 4, anche con postazione autonoma, di partecipare agli utili, di prendere visione dei registri e in generale di compiere gli atti di decisione, amministrazione e gestione ricollegabili allo status di socio;
- Con il favore di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133
D.P.R. 115/02”.
Parte convenuta: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via principale:
- Rigettare la richiesta di controparte di accertamento di una società di fatto tra le parti in causa in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e per effetto rigettare la richiesta di reintegra avanzata dal IG. Pt_1
In via subordinata
pagina 3 di 19 - Accertare, ritenere e dichiarare prescritta l'azione esercitata dalla controparte e di ogni diritto collegato al rapporto sociale per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese per competenze, onorari, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Con riserva di integrare la produzione documentale e le richieste istruttorie nei termini di rito”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il IG. conveniva in giudizio la IG.ra Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[v]oglia l'On.le Tribunale adito, Parte_2 previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare il rapporto di società di fatto o di società irregolare tra l'attore e la convenuta , avente ad oggetto Parte_1 Parte_2 la gestione dell'attività di parrucchierìa corrente in Ragusa via Giovanni Meli n. 4; - per l'effetto, ordinare la reintegrazione dell'attore , in qualità di socio di fatto al 50%, nella società Parte_1 di fatto o irregolare, con tutti i conseguenti diritti e facoltà di gestione, amministrazione, rappresentanza;
- per l'effetto, ordinare alla convenuta di consentire all'odierno attore Parte_2 Parte_1
di prestare la propria attività lavorativa nella sede dell'attività commerciale sita in Ragusa alla
[...] via Giovanni Meli n. 4, anche con postazione autonoma, di partecipare agli utili, di prendere visione dei registri e in generale di compiere gli atti di decisione, amministrazione e gestione ricollegabili allo status di socio;
- In caso di opposizione, con il favore di spese compensi ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/02”.
Allegava, a tal fine, che:
- nell'anno 2005, i IGg. e avviavano un periodo di convivenza more uxorio; Pt_1 Pt_2
- nell'anno 2007, i IGg. e decidevano di prendere in locazione un immobile, sito Pt_1 Pt_2 in Ragusa, via Giovanni Meli n. 4, da destinare all'esercizio di una attività comune di impresa come parrucchieri;
- i IGg. e destinavano i propri risparmi, rispettivamente di euro 5.000 per il Pt_1 Pt_2
e di euro 4.000,00 per la ad attività di ristrutturazione dell'immobile; Pt_1 Pt_2
- nel luglio del 2007, la IG.ra , madre dell'odierno attore, chiedeva in prestito alla Persona_2
Ducato s.p.a. un importo pari ad euro 20.000 da destinare ai lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività di parrucchieri del figlio e della IG.ra Pt_2
- nel febbraio del 2008, i IGg. e svolgevano una cerimonia di inaugurazione Pt_1 Pt_2 dell'attività;
pagina 4 di 19 - all'epoca, la consulente fiscale, IG.ra conIGliava alle odierne parti in causa di Persona_3 svolgere l'attività di parrucchieri nella forma di “ditta individuale facente capo alla e Pt_2 denominata Stile Hofmann Acconciature di Hofmann Michaela”;
- la IG.ra “cercava comunque di regolarizzare la presenza del all'interno Pt_2 Pt_1 dell'attività, assumendolo come proprio dipendente, come da n. 2 buste paga”, ma successivamente il rapporto proseguiva nei termini di una società di fatto e non di rapporto di lavoro subordinato;
- nell'anno 2009, i IGg. e contraevano matrimonio e dalla loro unione nascevano Pt_1 Pt_2
i figli , e;
Per_4 Per_5 Per_6
- il canone di locazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività in comune di parrucchieri veniva pagato non solo attingendo ai proventi dell'attività, ma anche grazie al supporto economico dei genitori del IG. Pt_1
- l'immobile era successivamente acquistato dalla IG.ra che, a tal fine, stipulava a nome Pt_2 proprio un mutuo con la CRIAS, le cui rate erano pagate grazie ai proventi dell'attività e all'aiuto economico offerto dai genitori del IG. Pt_1
- la IG.ra stipulava ulteriori due finanziamenti con la BAPR di Ragusa e in entrambi i contratti Pt_2 il IG. e la madre erano individuati come garanti;
Pt_1
- dall'avvio dell'attività fino al 2015, i coniugi esercitavano in comune l'attività di parrucchieri,
“prestando la propria attività lavorativa, sopportando le relative spese ed impiegando gli utili per le eIGenze della famiglia e dell'attività”;
- il IG. attingeva ai propri risparmi personali non solo per le eIGenze di carattere familiare, Pt_1 ma anche per le eIGenze dell'attività e per pagare le rate dei mutui contratti dalla moglie;
- la madre del IG. attingeva ai risparmi della propria pensione per assistere il figlio e la nuora Pt_1 ad affrontare tutte le predette spese;
- come conseguenza della separazione personale dei coniugi, la IG.ra estrometteva, a Pt_2 dicembre del 2015, il IG. dall'attività in comune e non provvedeva “ad alcuna liquidazione Pt_1 della quota sociale”;
- pur in assenza di un contratto scritto, i coniugi avevano stipulato un contratto di società di fatto o, quantomeno, di società irregolare;
- il IG. “non solo prestava attività lavorativa e partecipava agli utili e alle spese, ma al Pt_1 tempo stesso svolgeva una pluralità di atti di gestione, trasversali a tutta l'attività d'impresa”.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la IG.ra per ivi Parte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni pagina 5 di 19 contraria istanza, eccezione e difesa: In via principale: - Rigettare la richiesta di controparte di accertamento di una società di fatto tra le parti in causa in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e per effetto rigettare la richiesta di reintegra avanzata dal IG.
In via subordinata - Accertare, ritenere e dichiarare prescritta l'azione esercitata dalla Pt_1 controparte e di ogni diritto collegato al rapporto sociale per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese per competenze, onorari, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”.
Deduceva, a tal fine, che:
- nell'aprile del 2020, l'odierna convenuta, all'esito di un giudizio avviato nel luglio del 2015, conseguiva la pronuncia separazione personale dei coniugi, attesa l'intollerabilità della convivenza con il IG. Pt_1
- la richiesta di reintegrazione del IG. in una società di fatto “appare del tutto sinonimo di Pt_1
un accanimento dello stesso nei confronti della IG.ra ; Pt_2
- la IG.ra acquistava l'immobile sito in via Giovanni Meli n. 4 attingendo ai propri risparmi Pt_2
e procedeva “da sola” ai lavori di ristrutturazione necessari per avviare l'attività di impresa come parrucchiera;
- dette spese venivano affrontate dalla IG.ra attraverso la richiesta di tre finanziamenti, di cui Pt_2
due alla BAPR di Ragusa e il restante alla CRIAS;
- il finanziamento di circa euro 20.000,00 contratto dalla IG.ra , madre dell'odierno Persona_2
attore, nulla aveva a che vedere con l'attività di parrucchiera esercitato dalla IG.ra Pt_2
- la IG.ra saldava personalmente le rate del mutuo e gli altri debiti contratti, occupandosi allo Pt_2
stesso tempo delle spese familiari, atteso che “il non faceva nulla e passava il tempo a dormire Pt_1 ed aggredire verbalmente la IG.ra ; Pt_2
- l'attività di impresa era stata costituita come impresa individuale, in quanto solamente la IG.ra svolgeva detta attività; Pt_2
- in pendenza del matrimonio, il IG. non aiutava la IG.ra a saldare il mutuo Pt_1 Pt_2
richiesto dalla stessa alla CRIAS;
- il IG. non svolgeva alcuna attività riconducibile ad un socio fatto, atteso che lo stesso non Pt_1
partecipava in alcun modo alla gestione degli utili e delle spese dell'attività, non compiva alcun atto di gestione, neanche trasversale, e non attingeva al proprio conto personale per l'eIGenza dell'attività;
- nei periodi in cui il IG. non svolgeva alcuna attività, spesso si recava nel locale della moglie Pt_1
solo per badare ai tre figli e, invero, all'interno della sala “era stata creata una stanzetta in cui i figli della coppia potevano stare durante l'orario di lavoro della madre così da poterli allattare”;
pagina 6 di 19 - come sostenuto dal IG. lo stesso sarebbe stato estromesso dall'attività nel dicembre del Pt_1
2015, per cui ogni diritto scaturente da un rapporto sociale sarebbe inesorabilmente caduto in prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
Con ordinanza del 04/08/2024, il giudice, esaminati gli atti introduttivi, lette le memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., fissava l'udienza del 25/02/2025 per l'escussione dei testi ammessi.
Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
La domanda dell'attore non è fondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre rammentare che, a memoria dell'art. 2247 c.c., “[c]on il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La norma di apertura del titolo V, libro V, c.c. non fornisce una esplicita definizione giuridica della “società”, ma individua nel contratto la modalità principale attraverso la quale ogni società può essere costituita. Ciononostante, dal tenore letterale della norma è possibile desumere che, ai fini della valida costituzione di ogni forma societaria, sia necessaria la contestuale presenza di un elemento oggettivo materiale e di un elemento soggettivo volitivo. Invero, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale qualsiasi società non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non
è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società. (Cass.
1961/00)” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 15/03/2010, n. 6175).
Ne consegue che, nonostante la nozione ricavabile dall'art. 2247 c.c. appaia formalmente identificare esclusivamente le società che originano da un contratto, la disciplina definitoria contenuta dall'articolo finisce per descrivere il fenomeno societario nei suoi elementi essenziali. Pertanto, da quanto emerge dall'intera disciplina, gli elementi costitutivi di ogni tipo societario sono rappresentati dall'esercizio in pagina 7 di 19 comune (nel caso di plurisoggettività) di un'attività economica a scopo di lucro destinato ai soci, i quali si obbligano fra loro al conferimento di beni e/o di servizi.
Come detto, l'art. 2247 c.c. detta la nozione generale di società (rectius del contratto), individuando gli elementi che caratterizzano il tipo societario minimo e che permettono di distinguerlo da altri enti associativi, con o senza attività rivolta verso l'esterno. Accanto a questo modello funzionale, l'art. 2249
c.c. individua i cd. “tipi di società” e, cioè, i modelli organizzativi che descrivono il come debba in concreto modellarsi la struttura societaria e il regime di responsabilità applicabile.
Ciò ha condotto gli interpreti ad affermare una netta demarcazione fra le società di persone e le società di capitali. Le prime si caratterizzano per la rilevanza della persona del socio, a cui si accompagna un regime di responsabilità generalmente illimitato, mentre le seconde valorizzano l'apporto patrimoniale conferito dai soci, cosa che ne determina una limitazione della loro responsabilità a quanto oggetto di specifico conferimento.
A differenza delle società di capitali, il contratto delle società di persone non è sottoposto a peculiari obblighi formali, per cui è ben possibile che l'atto istitutivo della società possa essere concluso, oltre che nella veste di scrittura privata, anche verbalmente o mediante l'assunzione di comportamenti concludenti.
Detta tematica si ricollega ai fenomeni delle società cd. “di fatto”, “irregolari” e “occulte”.
La società di fatto si configura allorquando due o più soggetti, in assenza di alcuna pattuizione scritta, si atteggiano come soci svolgendo una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Ne consegue che una società di fatto può essere costituita in base ad una intesa verbale fra le parti o attraverso l'assunzione di comportamenti concludenti. Invero, l'atto costitutivo delle società di persone è un contratto, per la cui validità non è richiesta la forma scritta ad substantiam, salva l'ipotesi in cui vengano conferiti in proprietà
o in godimento ultranovennale beni immobili. Al di fuori di questa ipotesi, la forma scritta del contratto di società è richiesta per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Ciò premesso, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che “[i]n realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010,
n. 2961)” (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 05/09/2022, n. 26133).
Precisato, dunque, che la formalizzazione dell'accordo fra i soci non è elemento necessario ai fini della costituzione della società di fatto, la dimostrazione della sua esistenza potrà dirsi provata solo in seguito alla prova della sussistenza di un accordo fra i soci che soddisfi i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo desumibili dall'art. 2247 c.c.
pagina 8 di 19 Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto come, ai fini del riconoscimento di una società di fatto, occorra la necessaria prova dell'esistenza di un contratto sociale: “[è] utile ricordare, allora, che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 19234 del 2020) è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni
e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del
2016; Cass. n. 5961 del 2010). Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore
e chi lo collabora nell'attività d'impresa, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Invero, la società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che
i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. Peraltro, Cass. n. 8981 del 2016 ha puntualizzato che è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società; mentre Cass. n.
33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale
(cfr. Cass. n. 15543 del 2013; Cass. n. 3163 del 1999). Un risalente, ma non per questo meno autorevole, pronuncia di legittimità (Cass. n. 7119 del 1982), poi, ha chiarito la natura dei fatti e delle prove che, in pagina 9 di 19 tali accertamenti, si rivelano particolarmente utili, enunciando il principio secondo cui, al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr., in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 6422 del 1984; Cass. n.
3398 del 1985; Cass. n. 6087 del 1986; Cass. n. 5403 del 1988; Cass. n. 2985 del 1994; Cass. n. 4187 del 1997; Cass. n. 7624 del 1997; Cass. n. 4529 del 2008; Cass. n. 27541 del 2019); sì che - ha proseguito
Cass. n. 7119 del 1982 - finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali” (cfr. Cass. civ., sez.
I, ord., 13/02/2023, n. 4385).
Stante i citati canoni ermeneutici, i giudici della suprema corte hanno ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell'esistenza della società di fatto, una mera presunzione, seppur fondata da sporadici e saltuari atteggiamenti assunti da parte dei soggetti interessati, quanto piuttosto hanno ritenuto necessaria la prova dell'esistenza di un rapporto sociale, anche originato da un accordo verbale o mediante l'assunzione di comportamenti concludenti.
Diversamente della società di fatto, si definisce “società irregolare […] quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m.
509395)” (cfr. Cass., n. 26133/2022, cit.). Evidentemente, la società irregolare è quel peculiare fenomeno societario che si realizza allorquando la società non risulti iscritta al registro delle imprese.
Detto fenomeno non interessa le società di capitali, in quanto soggette al vincolo della pubblicità cd. costitutiva, ma le sole società di persone e, in particolare, le s.n.c. e le s.a.s., poiché sottoposte al regime di pubblicità dichiarativa ex art. 2193, co. 1 e 2, c.c.: “[i] fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione,
a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”.
Precisato ciò, nelle società di persone la forma scritta dell'atto costitutivo è, dunque, prevista ai soli fini della registrazione e non già ai fini della loro valida costituzione. Invero, l'assenza di questa attività di pubblicità dichiarativa non pregiudica l'esistenza della società irregolare, bensì estende il regime di pagina 10 di 19 responsabilità illimitata previsto per le società semplici anche alle s.n.c. e alle s.a.s. irregolari (nei limiti di cui agli artt. 2297 e 2317 c.c.).
Premesso il quadro normativo di riferimento, nel giudizio che qui occupa l'odierno attore chiede a questo tribunale di accertare l'esistenza di un rapporto sociale con la IG.ra nella specie di una società Pt_2 di fatto o di una società irregolare.
Preme fin d'ora sottolineare come la mancata allegazione di un atto costitutivo iscrivibile presso il registro delle imprese osti a una qualsiasi dimostrazione dell'esistenza di una s.n.c. o di una s.a.s. irregolare. Infatti, come anticipato, la società irregolare è quella costituita sulla base di un contratto sociale scritto, ma non registrato, nel caso di specie non prodotto, né dimostrato con prove costituende.
Ne consegue che solo in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2247 c.c., potrà dirsi dimostrata l'esistenza di una società di fatto, della natura della società in nome collettivo, in virtù dell'oggetto sociale asseritamente esercitato assieme, ai sensi dell'art. 2249, co. 1, c.c.
Invero, la presenza di questi due elementi è condizione necessaria e sufficiente per la valida costituzione di una cd. società di fatto.
Nella specie tale accertamento deve essere svolto in maniera rigorosa, in quanto finalizzato a verificare la sussistenza di un contratto sociale tacito fra le parti in lite tale da ingenerare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento che quelli agissero come soci e non già come conviventi/coniugi, relazione che già di per sé può giustificare comportamenti che manifestano un interesse nell'attività esercitata dal parente.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “[p]er poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento da parte dei soci, tali da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. Tuttavia, in caso di società di fatto (che si assuma) intercorrente fra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla 'affectio familiaris', sicché, di regola, non è di per sé sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, costituendo questi atti neutri, spiegabili anche in chiave di solidarietà familiare” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 05/07/2013, n. 16829).
pagina 11 di 19 Invero, la società di fatto può sussistere tra coniugi e/o parenti e, in tali ipotesi, è necessario garantire un certo rigore nella valutazione del vincolo e delle relative esteriorizzazioni proprio in considerazione di una sostanziale sovrapposizione fra l'affectio societatis e l'affectio familiaris.
Nel giudizio che qui occupa, occorre, allora, valutare se, dagli atti compiuti dal IG. possa Pt_1 accertarsi, con lo standard probatorio tipico del processo civile, una manifestazione del vincolo sociale, non giustificata da una mera solidarietà familiare.
Ciò premesso, le operazioni di finanziamento poste in essere dalla IG.ra , madre Persona_2 dell'odierno attore, e di garanzia ascrivibili al IG. costituiscono atti neutri, di per sé soli non Pt_1 sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vincolo sociale scisso dal vincolo di solidarietà familiare, sia in quanto tali (assunzioni di responsabilità personali, in qualità di garanti, parallele a quelle tipiche sociali ex art. 2297 c.c.) sia alla luce dell'estensione delle garanzie soggettive (non solo colui che assume esser socio, ma altresì i di lui genitori, che tale qualità non rivendicano, contegno che dimostra la familiarità dell'impegno, non la convinzione dell'appartenenza sociale).
. In particolare:
- la linea di credito aperta dalla IG.ra , con individuazione del IG. quale Persona_2 Pt_1
garante, con la Ducato s.p.a. per un importo massimo di euro 20.300,00 fa riferimento ad una generica attività di ristrutturazione di una casa (doc.1 allegato all'atto di citazione);
- i finanziamenti contratti con la Banca Agricola Popolare di Ragusa risultano intestati alla IG.ra con l'individuazione della IG.ra e del IG. quali garanti e non Pt_2 Persona_2 Pt_1 coobbligati (doc. 4 allegato all'atto di citazione, nonché doc.5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione);
- il finanziamento con la CRIAS – Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane è stato stipulato dalla IG.ra “quale titolare della ditta individuale 'STILE HOFMANN Pt_2
ACCONCIATURE DI HOFMANN MICHAELA'” con atto notarile a rogito del Notaio Per_7
(doc.6 allegato alla comparsa di costituzione);
[...]
- il contratto di finanziamento con la CRIAS individua la IG.ra quale “terza datrice di Parte_3
ipoteca” (doc.6 allegato alla comparsa di costituzione), non debitrice o codebitrice principale.
Da quanto emerge dalla documentazione in atti, l'unico finanziamento intestato alla IG.ra Per_2
con individuazione del IG. quale garante, è quello stipulato con la Ducato s.p.a.,
[...] Pt_1 sebbene non faccia esplicito riferimento all'attività di parrucchiera svolto dalla IG.ra Negli Pt_2 altri finanziamenti con la BAPR, intestati alla IG.ra la IG.ra e il IG. Pt_2 Per_2 Pt_1 risultano unicamente come fideiussori, non debitori/co-debitori principali.
Ciò, si ribadisce, non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura di conferimenti ex art. 2247 c.c. delle operazioni di finanziamento e di garanzia posti in essere dal convivente/coniuge e dalla di lui madre, pagina 12 di 19 atteso che dette operazioni ben possono essere ascrivibili a ragioni di solidarietà coniugale e familiare.
La stessa IG.ra , sorella dell'odierno attore, conferma che lo svolgimento dell'attività di Testimone_2 parrucchiera fosse da sempre un “sogno” della IG.ra reso possibile anche grazie al supporto Pt_2 economico della famiglia “parlavano spesso di avviare l'attività, era il sogno della IG.ra Pt_1
e voleva mettersi in regola;
mio fratello ha voluto realizzare questo sogno oltre fare la Pt_2 famiglia;
anche grazie ai miei familiari, dato che lei non aveva nessuno oltre sua madre […]; quindi, hanno parlato coi miei genitori, capitava che ne parlavamo;
a volte indirettamente parlando con mio fratello, che aveva trent'anni ed era interessato a fare anche quel lavoro;
prima di allora non aveva mai lavorato come parrucchiere, prima lavorava all' , a tempo indeterminato, e si è dimesso CP_1 apposta;
i miei genitori hanno dato un anticipo, di 5.000,00 euro, per avviare la ristrutturazione oltre a mettere le firme, e hanno ricevuto 50.000,00 euro dalle banche”. Tali dichiarazioni risultano, altresì, confermata dalla IG.ra , la quale sostiene che detto finanziamento fosse finalizzato ad Persona_2 assistere il figlio e, quindi, anche la IG.ra per l'apertura della sala: “sì, io ho aiutato mio figlio, Pt_2 con i soldi della mia pensione, 50.000 euro gli ho dato, a tutti e due” e ancora: “sì, se non era per noi non la potevano fare la sala”.
È evidente, allora, che l'apertura di una sala ove svolgere l'attività di parrucchiera fosse un obiettivo della sola IG.ra probabilmente reso possibile anche grazie al supporto economico della Pt_2 famiglia dell'allora convivente/coniuge. Non risulta, quindi, possibile segnare una netta demarcazione tra operazioni di finanziamento e di garanzia rese in virtù di una affectio societatis ovvero di una affectio famialiris.
Risulta, inoltre, che il finanziamento ben più ingente con la CRIAS sia stato stipulato solamente dalla IG.ra (e dalla IG.ra quale terza datrice di ipoteca dell'immobile sito in via Giovanni Pt_2 Pt_3
Meli n. 4).
Preme rammentare che gli aiuti all'investimento erogati dalla CRIAS possono essere concessi solamente alle imprese artigiane, anche svolte in forma pluripersonale, qualora la maggioranza dei soci svolga lavoro artigianale. Sul punto, l'art. 48, co. 1, l. Regione Siciliana 23/12/2000, n. 32, prevede che “[l]'
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese, artigiane o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni: […] b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto
pagina 13 di 19 nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale […]”.
Nel caso di attività di impresa artigianale della specie di parrucchiere, rectius acconciatore, l'impresa può dirsi artigiana se la maggioranza dei soci abbia conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 3, l. 17/08/2005, n. 174.
Nel caso che qui occupa, l'abilitazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'attività di acconciatore sarebbe posseduta solamente dalla IG.ra e non anche dal IG. Sul Pt_2 Pt_1 punto, la IG.ra confermava che il fratello, all'epoca, non aveva mai lavorato come Testimone_2 parrucchiere, ma di star studiando per conseguire l'abilitazione professionale: “prima di allora non aveva mai lavorato come parrucchiere, prima lavorava all' , a tempo indeterminato, e si è dimesso CP_1 apposta;
[…] la IG.ra lavorava in sala, anche io l'ho aiutata per lavare i capelli quando era Pt_2 incinta, era un'attività familiare;
mio fratello se non era in sala era con i bambini;
lui stava studiava parrucchiere, è una scuola professionale;
credo andasse di mattina;
almeno tre anni, con difficoltà, dal
2010/2009 in poi, non mi ricordo bene, subito dopo che si sono sposati e hanno avuto il primo figlio;
la scuola l'ha finita;
la mattina imparava anche il mestiere con lei”. Anche la IG.ra , Testimone_3 testimone di parte attrice e dipendente della IG.ra ha confermato questa circostanza: “no, non Pt_2 aveva neanche una qualifica per fare il parrucchiere”.
Sul punto, la IG.ra quale commercialista della IG.ra e chiamata a deporre Persona_3 Pt_2 dalla stessa, ha affermato: “confermo quello che ho fatto e che farei ancora oggi;
inquadrare l'attività artigianale in un'attività di impresa individuale, sia dal punto di vista economico che fiscale;
le attività di parrucchiera sono per la maggior parte esercitate in forma di impresa individuale, anche per la necessità di qualifiche professionali;
i finanziamenti dalla CRIAS sono erogati solo ad artigiani e
l'azienda deve essere gestita da maggioranza di artigiani e solo la IG.ra aveva questa Pt_2 qualifica;
avevo conIGliato io questa struttura e lo rifarei;
io tecnicamente ho avuto davanti la IG.ra
la quale mi ha portato i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività, anche perché le Pt_2 firme devono essere necessariamente originali;
[…] l'inquadramento dell'attività viene fatto oltre che su una valutazione complessiva ma anche sulle carte, e l'attività di parrucchiere necessità di documenti
e attestati e solo la ne era in possesso”. Pt_2
Da tali circostanze emerge che l'attività di parrucchiere sia stata avviata dalla IG.ra in quanto Pt_2 unico soggetto titolare delle certificazioni professionali richieste per l'esercizio di detta attività, nonché, in concreto, del relativo know how. Di contro, il IG. non risulta titolare di alcuna certificazione Pt_1 professionale, né tantomeno di un'esperienza nel settore.
pagina 14 di 19 Da ciò discende che la commercialista della IG.ra avrebbe inquadrato l'attività professionale Pt_2 nei termini di una impresa artigianale individuale, posto che solamente l'odierna convenuta presentava i documenti richiesti per l'esercizio dell'attività e risultava concretamente idonea allo svolgimento di tale attività
Ciò considerato, non convince la tesi di parte attrice, secondo cui la commercialista avrebbe avuto altre ragioni per occultare la società di fatto, inquadrando l'attività esercitata dalla IG.ra come Pt_2 impresa individuale, atteso che:
- i finanziamenti della CRIAS possono essere concessi sia alle imprese artigiane in forma individuale, sia alle imprese in forma associata, quali sono le società;
- ai fini della qualificazione della società come impresa artigiana è sufficiente che almeno un socio, qualora la società sia costituita solamente tra due soci, svolga in prevalenza lavoro personale all'interno del processo produttivo (salvi gli altri requisiti previsti per i singoli tipi societari);
- l'impresa individuale espone notoriamente l'imprenditore ad una responsabilità maggiore rispetto alla scelta di un tipo societario, quale ad esempio una s.r.l.
Ciò che, tuttavia, appare ancora più dirimente ai fini della risoluzione della controversia è quello di cogliere se le condotte poste in essere dal IG. fossero tali da potersi considerare, esteriormente Pt_1
(data l'irrilevanza della mera convinzione soggettiva dell'interessato), indici che questi agisse in qualità di socio, come da giurisprudenza citata, rischio della cui mancata prova incombe sull'attore.
Sulle prove orali, si rappresenta che, in generale, spetta al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento e con adeguata motivazione, valutare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testi, dando prevalenza all'esito della prova orale che risulta più credibile soggettivamente ed attendibile oggettivamente (si vedano, in particolare, i principi dettati in materia di testimonianza anche dalla giurisprudenza civile della Suprema Corte: Cass. civ., sez. II, ord., 29-03-2023, n. 8832: “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 16529 del 21/08/2004)”; pagina 15 di 19 recentemente, Cass. civ., sez. II, ord., 04-10-2023, n. 27959: “"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o
a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
631330)”;
A tal fine, rilevanti appaiono le deposizioni testimoniali rese da due testimoni di parte attrice, nonché dipendenti della ditta “Stile Hofmann Acconciature di Hofmann Michaela”.
La IG.ra ha confermato di conoscere il IG. in qualità di “ex merito della mia Testimone_3 Pt_1 titolare”, aggiungendo che la “sala parrucchieri era gestita dalla IG.ra Pt_2 Parte_1 non la gestiva;
lui non lavorava lì; mi capitava di incontrarlo, perché ogni tanto passava e portava i bambini”. Sul punto chiariva che “lui si recava per tenere i bambini;
per svolgere l'attività lavorativa no;
più che comportarsi come socio di fatto, lui là dentro secondo me lui voleva rendersi partecipe, con il risultato però di infastidire i clienti, che magari era insistente nel proporre prodotti, quando magari la gente non era interessata”. Riguardo a quest'ultima affermazione, a domanda del giudice riguardo ad un eventuale incarico del IG. quale addetto alla vendita dei prodotti, rispondeva: “no, lui ogni Pt_1 tanto era là dentro e gli venivano le idee così”. Per quanto riguarda, invece, la gestione della cassa, rispondeva che questa era gestita “[dal]la IG.ra . Pt_2
In maniera similare si è, altresì, espressa la IG.ra , teste di parte attrice, che chiariva di Testimone_4 conoscere il IG. “perché era il marito della mia ex titolare;
[…] la mia titolare era Pt_1 Pt_2
”. Interrogata sui capitoli di prova ammessi, il teste affermava di aver lavorato “in questa sala;
[...] la sala non era gestita da entrambi;
era gestita dalla IG.ra lo stipendio me lo pagava la IG.ra Pt_2
Il IG. lo incontravo in sala, non lavorava lì; lui portava i bambini in sala, lasciava Pt_2 Pt_1
i bambini, spesso e volentieri chiedeva a noi di occuparsi dei bambini, perché lui voleva stare in sala lì
a lavorare, anche contro il volere della mogliere, perché lui spesso disturbava i clienti;
a volte faceva lo shampoo, sporadicamente, anche a me, voleva imparare, non era una presenza fissa, portava gli asciugamani, ma non è lavorare così; non è che stava lì mezza giornata, anche perché poi andava a pagina 16 di 19 prendere i bambini quando finiva la baby sitter;
tutte le decisioni venivano prese dalla Pt_2 fornitori, sala ecc.”. A domanda del giudice su cosa IGnificasse che il IG. disturbava i clienti Pt_1 in sala, rispondeva: “a volte capitava che si intrometteva nella vita privata dei clienti, ad es., cercava di vender loro dei prodotti quando già glielo avevamo venduto, e faceva commenti nel caso di rifiuto, tipo
'I soldi per rifarti le unghie ce li hai'”. In merito a quest'ultima affermazione, la teste confermava che il IG. non fosse addetto alla vendita dei prodotti: “no, noi ci occupavamo dei prodotti, lui si Pt_1 intrometteva quando non acquistavamo o voleva acquistassero di più. La IG.ra si arrabbiava Pt_2
e chiedeva di non intromettersi”. A domanda del giudice se i dipendenti facessero le cose che diceva lui, rispondeva: “dipende, a volta gli rispondevo che il titolare non era lui, che il contratto non l'ha fatto lui, ma la IG.ra quanto agli altri dipendenti non me lo ricordo”. Pt_2
Entrambe le testimonianze risultano soggettivamente credibili, in quanto disinteressate, nonché oggettivamente attendibili, in quanto sostanzialmente tra di loro concordanti e corroborate anche da altre fonti di prova, come meglio di seguito evidenziato;
la circostanza secondo cui vi sarebbe un contrasto tra le dipendenti sull'aspetto secondario relativo al fatto che l'attore faceva o meno lo shampoo in sala, invocata dall'attore quale uno dei motivi della dichiarata proposizione della querela in sede penale, è facilmente spiegabile alla luce del quadro probatorio raccolto, come anche di seguito descritto: le dipendenti lavoravano entrambe part time, si succedevano nel tempo, e ha dichiarato Testimone_4 che egli solo “a volte” faceva lo shampoo, non stabilmente, sicché tale occasionalità è coerente con la mancata conoscenza della stessa sia da parte di sia peraltro di una cliente abituale, Testimone_3 CP_2
. La mera proposizione di una querela in sede penale è ininfluente rispetto alla valutazione del
[...] presente giudice, e sarà accertata nelle sedi competenti, anche alla luce delle fonti di prova ivi indicate, in questa sede non tempestivamente articolate.
La personalità che emerge da queste deposizioni testimoniali, appunto soggettivamente credibili ed oggettivamente attendibili, è, quindi, quella di un padre e di un marito che voleva assistere nella gestione della sala della IG.ra magari svolgendo qualche attività all'interno (anche ha Pt_2 Testimone_5 infatti dichiarato che “ogni tanto passava e dava una mano a livello di pulizie”) o decidendo unilateralmente di conIGliare ai clienti l'acquisto di prodotti, ma che in concreto non esercitava alcun potere tipico di un socio.
Ciò è peraltro corroborato dal teste di parte convenuta, IG.ra , la quale ha affermato: CP_2
“saltuariamente ho visto il IG. un po' all'inizio quando ho cominciato a frequentare la sala;
Pt_1 ricordo che quelle volte che veniva con i bambini, loro avevano tre bambini, e quando entravano in sala si creava confusione e davano nell'occhio; pertanto, si allontanavano i coniugi e i bambini nella saletta
pagina 17 di 19 che si trova all'interno della sala e si chiudevano lì per qualche minuto”, nonché: “ricordo che veniva con i bambini e, come detto sopra, che si allontanavano nella saletta per qualche minuto”.
Si segnala, da ultimo, l'irrilevanza ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dalla IG.ra Tes_6
babysitter dei figli dei IGg. e nonché l'irrilevanza delle dichiarazioni
[...] Pt_1 Pt_2 rese dal IG. , amico del IG. in quanto basate unicamente su percezioni del Testimone_7 Pt_1 testimone e/o su racconti, spesso telefonici, con l'odierno attore, quindi de relato actoris (cfr. Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 22/11/2022, n. 34345: “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti
e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, sent., 15/01/2015, n. 569:
“va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta
è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”).
Inoltre, la testimonianza di appare contrastante altresì con quella della sorella dello Testimone_7 stesso, : egli, infatti, ha dichiarato che l'amico storico svolgeva, già da tempo, ancorché Testimone_2 occasionalmente e nelle case dei clienti, l'attività di parrucchiere, mentre la sorella ha confermato che
“prima di allora non aveva mai lavorato come parrucchiere” (“prima lavorava Parte_1 all' , a tempo indeterminato, e si è dimesso apposta”). CP_1
Il quadro complessivo emerso dall'istruttoria nega la possibilità di qualificare il IG. nei Pt_1 termini di un socio di fatto, posto che per rivestire tale qualifica, seppur non occorra che il socio di fatto svolga tutti i poteri tipici di carattere gestorio, è necessario che svolga quantomeno in modo non episodico od occasionale una IGnificativa attività gestoria.
A tal fine, il principio dell'onere della prova, gravante su parte attrice, avrebbe preteso la dimostrazione del ruolo sociale del IG. anche attraverso indici esteriorizzati di un'eventuale attività gestoria Pt_1 da lui esercitata e, quindi, di attività quali gestione della cassa, selezione del personale, versamento degli stipendi, gestione del personale, anche impartendo direttive, e gestione delle relazioni con i fornitori
(nessuno di questi ultimi è mai stato citato come teste in questa sede).
pagina 18 di 19 Da quanto emerso, in questa sede, il IG. si sarebbe limitato a svolgere meri atti di assistenza Pt_1 nell'ambito dell'attività gestita dalla IG.ra senza compiere in maniera continuativa e Pt_2 IGnificativa veri e propri atti gestori. Questa attività di assistenza, saltuaria e spesso legata all'accompagnare i figli in sala, è, invero, più correttamente inquadrabile nei termini di un affectio familiaris.
Tutto ciò premesso e considerato, la domanda principale è infondata e non merita accoglimento, rimanendo assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore indeterminabile della domanda, valutati il necessario C.F._2 svolgimento di attività istruttoria e la complessità della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi, da corrispondersi direttamente in favore dell'erario, giusta ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da ( ) nei confronti di Parte_1 C.F._2
); Parte_2 C.F._4
• condanna, altresì, ) a rimborsare all'erario le spese Parte_1 C.F._2 di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi,
Così deciso in Ragusa, 17/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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