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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. V.G. 6552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6552/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 25.06.2025 da nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
e nata a [...] il [...] Parte_3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Falconi e Alessandro Ferrato con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale revocare e/o modificare i provvedimenti di divorzio emessi con sentenza R.Sent. n.2986 del 06.11.2015 da Questa intestata Autorità, in conformità alle conclusioni congiunte dimesse all'epoca dalle Parti, ed in sostituzione dei medesimi disporre quanto segue:
1. a riguardo del punto delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza Reg.Sent. n. 2986/2015 emessa dal Tribunale di Padova il 03.11.2015, pubblicata il 06.11.2015, riguardante gli obblighi di contribuzione paterni al mantenimento, ordinario e straordinario, dell'allora figlia minore della coppia, il medesimo dovrà considerarsi venuto meno, essendo la stessa figlia divenuta Parte_3 maggiorenne e avendo la stessa reperito una stabile occupazione lavorativa, divenendo economicamente autosufficiente.
2. Per l'effetto: - darsi atto che, alla data dell'udienza relativa al presente procedimento, il SIn.
è obbligato a corrispondere alla SI.ra la somma di €. 705,60, a saldo Parte_1 Parte_2 di qualsiasi pretesa che la stessa SI.ra potesse vantare a titolo di aumenti ISTAT intervenuti Pt_2 dal mese di novembre 2018 ad oggi, maturati in relazione all'assegno di mantenimento mensile paterno;
3. dichiararsi che il SIn. nulla più deve sia alla SI.ra sia alla figlia Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario di quest'ultima e di converso darsi Parte_3 atto che la SI.ra e la SI.ra rinunciano a pretendere qualsivoglia Parte_2 Parte_3 somma, al predetto titolo, dal SIn. a far data dal mese di giugno 2025 in poi;
Parte_1
4. porre a carico della SIn.ra l'obbligo di esprimere assenso legale, entro e non oltre Parte_2 un mese dall'emananda sentenza, alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado, iscritta dalla medesima in data 1 giugno 2011 ai nn. 21452/4342 per l'importo fino ad €. 150.000,00=, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova – Servizio di Pubblicità, in forza di atto giudiziario del Tribunale di Padova in data 4 aprile 2011 Rep. N. 469/2011, debitamente registrato, a salvaguardia dei suoi diritti al mantenimento paterno nei confronti della figlia allora minore , sull'immobile, di proprietà del SIn. , sito in Cadoneghe (PD) Via Pt_3 Parte_1
Trieste n. 37/39, liberando di conseguenza quest'ultimo da ogni peso e vincolo creato dalla predetta
SIn.ra . la cancellazione della suddetta ipoteca avverrà, in seguito all'assenso al quale Parte_2 la SIn.ra si è obbligata, giusto il punto che precede, a totali cura e spese del SIn. Pt_2 [...]
, senza alcun genere di rivalsa sulla SIn.ra . Pt_1 Parte_2
5. Darsi atto che ogni altra condizione prevista dalla sentenza di divorzio sopra menzionata, è stata regolarmente adempiuta da entrambi gli ex coniugi e che, a totale chiusura di ogni rapporto ed obbligo economico derivante dal matrimonio, con la corresponsione, da parte del SI. Parte_1
a favore della SIn.ra , della somma di €. 705,60=, poco sopra menzionata, nessuna Parte_2 delle Parti avrà più nulla a pretendere e/ a dovere una nei confronti all'altro, e viceversa, per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente dall'intercorso rapporto matrimoniale;
6. spese del presente procedimento a carico integrale del SInor . Pt_1 motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 25.06.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n. 2986/2015 pubblicata il 06.11.2015 in particolare in punto contributo di mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre e a favore della figlia essendo questa divenuta Parte_1 Parte_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo la stessa reperito una stabile occupazione lavorativa;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti, e coerenti con la situazione personale ed economica delle stesse;
quanto ai punti 2., 3., 4. e 5. delle conclusioni di cui sopra si dà atto che, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n.
2986/2015 pubblicata il 06.11.2015:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1. e 3.;
2. spese di lite a carico integrale di . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 17.07.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6552/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 25.06.2025 da nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Parte_2
e nata a [...] il [...] Parte_3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Falconi e Alessandro Ferrato con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale revocare e/o modificare i provvedimenti di divorzio emessi con sentenza R.Sent. n.2986 del 06.11.2015 da Questa intestata Autorità, in conformità alle conclusioni congiunte dimesse all'epoca dalle Parti, ed in sostituzione dei medesimi disporre quanto segue:
1. a riguardo del punto delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza Reg.Sent. n. 2986/2015 emessa dal Tribunale di Padova il 03.11.2015, pubblicata il 06.11.2015, riguardante gli obblighi di contribuzione paterni al mantenimento, ordinario e straordinario, dell'allora figlia minore della coppia, il medesimo dovrà considerarsi venuto meno, essendo la stessa figlia divenuta Parte_3 maggiorenne e avendo la stessa reperito una stabile occupazione lavorativa, divenendo economicamente autosufficiente.
2. Per l'effetto: - darsi atto che, alla data dell'udienza relativa al presente procedimento, il SIn.
è obbligato a corrispondere alla SI.ra la somma di €. 705,60, a saldo Parte_1 Parte_2 di qualsiasi pretesa che la stessa SI.ra potesse vantare a titolo di aumenti ISTAT intervenuti Pt_2 dal mese di novembre 2018 ad oggi, maturati in relazione all'assegno di mantenimento mensile paterno;
3. dichiararsi che il SIn. nulla più deve sia alla SI.ra sia alla figlia Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario e straordinario di quest'ultima e di converso darsi Parte_3 atto che la SI.ra e la SI.ra rinunciano a pretendere qualsivoglia Parte_2 Parte_3 somma, al predetto titolo, dal SIn. a far data dal mese di giugno 2025 in poi;
Parte_1
4. porre a carico della SIn.ra l'obbligo di esprimere assenso legale, entro e non oltre Parte_2 un mese dall'emananda sentenza, alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado, iscritta dalla medesima in data 1 giugno 2011 ai nn. 21452/4342 per l'importo fino ad €. 150.000,00=, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova – Servizio di Pubblicità, in forza di atto giudiziario del Tribunale di Padova in data 4 aprile 2011 Rep. N. 469/2011, debitamente registrato, a salvaguardia dei suoi diritti al mantenimento paterno nei confronti della figlia allora minore , sull'immobile, di proprietà del SIn. , sito in Cadoneghe (PD) Via Pt_3 Parte_1
Trieste n. 37/39, liberando di conseguenza quest'ultimo da ogni peso e vincolo creato dalla predetta
SIn.ra . la cancellazione della suddetta ipoteca avverrà, in seguito all'assenso al quale Parte_2 la SIn.ra si è obbligata, giusto il punto che precede, a totali cura e spese del SIn. Pt_2 [...]
, senza alcun genere di rivalsa sulla SIn.ra . Pt_1 Parte_2
5. Darsi atto che ogni altra condizione prevista dalla sentenza di divorzio sopra menzionata, è stata regolarmente adempiuta da entrambi gli ex coniugi e che, a totale chiusura di ogni rapporto ed obbligo economico derivante dal matrimonio, con la corresponsione, da parte del SI. Parte_1
a favore della SIn.ra , della somma di €. 705,60=, poco sopra menzionata, nessuna Parte_2 delle Parti avrà più nulla a pretendere e/ a dovere una nei confronti all'altro, e viceversa, per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente dall'intercorso rapporto matrimoniale;
6. spese del presente procedimento a carico integrale del SInor . Pt_1 motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 25.06.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n. 2986/2015 pubblicata il 06.11.2015 in particolare in punto contributo di mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre e a favore della figlia essendo questa divenuta Parte_1 Parte_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo la stessa reperito una stabile occupazione lavorativa;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti, e coerenti con la situazione personale ed economica delle stesse;
quanto ai punti 2., 3., 4. e 5. delle conclusioni di cui sopra si dà atto che, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n.
2986/2015 pubblicata il 06.11.2015:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1. e 3.;
2. spese di lite a carico integrale di . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 17.07.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari